TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 351-1/2025 promosso da
Parte_1 nei confronti di
(C.F. in qualità di titolare della impresa individuale Controparte_1 C.F._1
con sede legale in Lissone (MB), via SS. Pietro e Paolo Controparte_2
31.
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 17 ottobre 2025, ha chiesto Parte_1 Parte_1
Co l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di hilani in qualità di CP_1 titolare della impresa individuale LA Controparte_2 CP_1
• fissata l'udienza al 25 novembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione mediante inserimento del ricorso e del decreto di fissazione nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia in data 24 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”);
• sono stati acquisiti dati e documenti ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I., tra cui: - visura storica della impresa estratta dal Registro delle Imprese;
- prospetto debiti tributari;
- certificazione dei debiti contributivi;
- visura di non esistenza protesti;
- dichiarazioni IVA relative ai periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;
- dichiarazioni 770 relative agli anni 2022, 2023 e 2024;
- dichiarazioni Persone Fisiche relative agli anni 2022, 2023 e 2024;
• entro la data dell'udienza parte debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede dell'impresa è situata in Lissone (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, il quale vanta un credito derivante da rapporto di lavoro subordinato portato dal Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 236/2025 del
Tribunale di Monza - Sezione lavoro (R.G. 965/2025);
• parte debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di commercio on line di auto usate e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
Quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da quale titolare della ditta individuale LA Controparte_1 Controparte_2 CP_1 la quale non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
• ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, C.C.I.I., dal momento che già soltanto il credito di parte ricorrente indicato nel precetto del 22 aprile 2025 (€ 10.346,13) e l'esposizione debitoria risultante dal prospetto debiti tributari (€ 44.291,31 portati da cartelle notificate) e dalla certificazione dei debiti contributivi (€ 90.910,36 per crediti presso l'Agente della
Riscossione), acquisiti ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I., permettono di superare la soglia di €
30.000,00; • quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dal ricorrente;
- dall'esistenza, oltre al debito verso il ricorrente, di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate come risulta dal prospetto debiti tributari (€ 44.291,31) acquisito ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I. e nei confronti di (€ 90.910,36 per crediti presso l'Agente della Riscossione) CP_3 come risulta dalla certificazione dei debiti contributivi acquisita ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa. Co Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, hilani in qualità di titolare della impresa CP_1
Co individuale di hilani versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo CP_2 CP_1 più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I. e, in particolare, dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.; dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nei confronti di (C.F. Controparte_1
in qualità di titolare della impresa individuale C.F._1 CP_2 [...]
con sede legale in Lissone (MB), via SS. Pietro e Paolo 31; CP_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE
2015/848); nomina il Dott. Alessandro Longobardi Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore la Dott.ssa (C.F.: , che alla luce dell'organizzazione Persona_1 C.F._2 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 14 aprile 2026 alle ore 12, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 26 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Dott.ssa Caterina Giovanetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 351-1/2025 promosso da
Parte_1 nei confronti di
(C.F. in qualità di titolare della impresa individuale Controparte_1 C.F._1
con sede legale in Lissone (MB), via SS. Pietro e Paolo Controparte_2
31.
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 17 ottobre 2025, ha chiesto Parte_1 Parte_1
Co l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di hilani in qualità di CP_1 titolare della impresa individuale LA Controparte_2 CP_1
• fissata l'udienza al 25 novembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notificazione mediante inserimento del ricorso e del decreto di fissazione nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia in data 24 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”);
• sono stati acquisiti dati e documenti ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I., tra cui: - visura storica della impresa estratta dal Registro delle Imprese;
- prospetto debiti tributari;
- certificazione dei debiti contributivi;
- visura di non esistenza protesti;
- dichiarazioni IVA relative ai periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;
- dichiarazioni 770 relative agli anni 2022, 2023 e 2024;
- dichiarazioni Persone Fisiche relative agli anni 2022, 2023 e 2024;
• entro la data dell'udienza parte debitrice, non essendosi costituita, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede dell'impresa è situata in Lissone (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, il quale vanta un credito derivante da rapporto di lavoro subordinato portato dal Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 236/2025 del
Tribunale di Monza - Sezione lavoro (R.G. 965/2025);
• parte debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa principalmente di commercio on line di auto usate e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
Quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da quale titolare della ditta individuale LA Controparte_1 Controparte_2 CP_1 la quale non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
• ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, C.C.I.I., dal momento che già soltanto il credito di parte ricorrente indicato nel precetto del 22 aprile 2025 (€ 10.346,13) e l'esposizione debitoria risultante dal prospetto debiti tributari (€ 44.291,31 portati da cartelle notificate) e dalla certificazione dei debiti contributivi (€ 90.910,36 per crediti presso l'Agente della
Riscossione), acquisiti ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I., permettono di superare la soglia di €
30.000,00; • quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, C.C.I.I. non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 L.Fall.. Deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza:
“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978). Può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dal ricorrente;
- dall'esistenza, oltre al debito verso il ricorrente, di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate come risulta dal prospetto debiti tributari (€ 44.291,31) acquisito ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I. e nei confronti di (€ 90.910,36 per crediti presso l'Agente della Riscossione) CP_3 come risulta dalla certificazione dei debiti contributivi acquisita ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa. Co Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, hilani in qualità di titolare della impresa CP_1
Co individuale di hilani versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo CP_2 CP_1 più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I. e, in particolare, dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.; dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nei confronti di (C.F. Controparte_1
in qualità di titolare della impresa individuale C.F._1 CP_2 [...]
con sede legale in Lissone (MB), via SS. Pietro e Paolo 31; CP_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE
2015/848); nomina il Dott. Alessandro Longobardi Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore la Dott.ssa (C.F.: , che alla luce dell'organizzazione Persona_1 C.F._2 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 14 aprile 2026 alle ore 12, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 26 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Dott.ssa Caterina Giovanetti