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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10725/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Calogero Alessio Russo Facciazza;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Li Vigni ed Antonella Musciotto;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro/previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 luglio 2024 ha chiesto che l' Parte_1 CP_2 venga condannata a consegnarli una “carrozzina superleggera COD 12 21 06 060, 180939021, 180939036 ed ulteriori presidi connessi”, nonché un “moltiplicatore di spinta COD 12 24 09 009”. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di possedere tutti i requisiti per l'erogazione dei presidi e di aver regolarmente presentato la relativa domanda amministrativa (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 7 agosto 2024 l' ha chiesto CP_2 CP_1 che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, riconoscendo la fondatezza della pretesa avversaria (cfr. memoria).
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo 2025 entrambe le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del Contr contendere, ma, mentre il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell' di al CP_1 rimborso delle spese giudiziali per la regola della cd. soccombenza virtuale, la convenuta ha chiesto la compensazione ex art. 92 c.p.c.
Ciò detto, la materia del contendere va dichiarata senz'altro cessata in base alle convergenti richieste delle parti.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese giudiziali, invece, la convenuta va condannata al rimborso delle medesime, visto che l'accoglimento della domanda amministrativa avveniva soltanto all'esito dell'introduzione della causa;
al contempo, però, tali spese (da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.) vanno liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando la condotta dell'Amministrazione che ha immediatamente riconosciuto la fondatezza della pretesa avversaria.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Calogero Alessio Russo Controparte_2
Facciazza, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle Parte_1 spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10725/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Calogero Alessio Russo Facciazza;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Li Vigni ed Antonella Musciotto;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro/previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 luglio 2024 ha chiesto che l' Parte_1 CP_2 venga condannata a consegnarli una “carrozzina superleggera COD 12 21 06 060, 180939021, 180939036 ed ulteriori presidi connessi”, nonché un “moltiplicatore di spinta COD 12 24 09 009”. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di possedere tutti i requisiti per l'erogazione dei presidi e di aver regolarmente presentato la relativa domanda amministrativa (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 7 agosto 2024 l' ha chiesto CP_2 CP_1 che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, riconoscendo la fondatezza della pretesa avversaria (cfr. memoria).
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo 2025 entrambe le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del Contr contendere, ma, mentre il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell' di al CP_1 rimborso delle spese giudiziali per la regola della cd. soccombenza virtuale, la convenuta ha chiesto la compensazione ex art. 92 c.p.c.
Ciò detto, la materia del contendere va dichiarata senz'altro cessata in base alle convergenti richieste delle parti.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese giudiziali, invece, la convenuta va condannata al rimborso delle medesime, visto che l'accoglimento della domanda amministrativa avveniva soltanto all'esito dell'introduzione della causa;
al contempo, però, tali spese (da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.) vanno liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando la condotta dell'Amministrazione che ha immediatamente riconosciuto la fondatezza della pretesa avversaria.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Calogero Alessio Russo Controparte_2
Facciazza, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle Parte_1 spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2