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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2024, n. 26611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26611 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CE RN, nato a [...], il [...] attualmente detenuto p.q.c. difeso dall'avv. Antonio Larussa del Foro di AN avverso l'ordinanza in data 12-13.12.2023 del Tribunale del riesame di AN che aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, I. n. 110 del 1975. letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AR NI ER;
• lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12-13/12/2023 il Tribunale del riesame di AN ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AN del 23.11.2023, emegsa nei confronti di CE RN in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, n. 2 legge n. 110 del 1975. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 26611 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 14/05/2024 Il Tribunale ha dato conto, in punto di gravità indiziaria, che, in occasione dell'accertamento versato nella comunicazione della notizia di reato e a seguito della perquisizione domiciliare nell'abitazione di CE RN, era stato operato il sequestro di un'arma con matricola abrasa e cartucce. All'interno dell'abitazione, la perquisizione aveva consentito di rinvenire 125 gr. di marijuana e 5 gr. di hashish;
quindi, estesa la ricerca ad un magazzino nella disponibilità di RN - come emerso dalla presenza di documenti e bollette a suo nome - era stata trovata una pistola, in ottimo stato di manutenzione, marca Walter con matricola abrasa e caricatore inserito, una scatola di munizioni con 50 cartucce e un involucro con ulteriori 27 cartucce. Il Tribunale, accanto alla gravità indiziaria, ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del pericolo di reiterazione del reato, sul rilievo del contesto di consumazione dei delitti in questione, caratterizzato da capillari infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso, della facilità con la quale RN aveva reperito un'arma clandestina, della presenza, infine, di un cospicuo quantitativo di droga: soltanto la detenzione in carcere poteva quindi soddisfare le esigenze cautelari, impedendo la prosecuzione dei contatti con il contesto criminale a cui egli è parso connesso. La gravità della condotta avrebbe comportato una sanzione superiore al minimo edittale e comunque superiore a tre anni avrebbe impedito, ad avviso del Tribunale, la concessione della sospensione e comunque gli arresti domiciliari sono stati considerati misura inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, alla luce del rilievo che le condotte erano state realizzate in ambiente domestico. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di RN, avv. Antonio Lorusso, che ha articolato unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 legge n. 110 del 1975; manifesta illogicità della motivazione;
travisamento della prova. Richiamata la disciplina normativa di cui all'art. 274 cod. proc. pen., adduce che il Tribunale abbia fatto discendere il rischio di reiterazione esclusivamente dalla base della gravità del titolo di reato, così apprestando una motivazione illegittima. Nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di segnalazioni a suo carico che avrebbero giustificato l'applicazione di una misura meno gravosa. 2 E, travisando la lettura degli indizi a carico di RN - la pistola era stata trovata nel magazzino contiguo, non già nella sua abitazione - l'ordinanza impugnata ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari, omettendo anche di considerare la sua incensuratezza. La motivazione dell'ordinanza non sarebbe logica laddove, ritenendo l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, avrebbe errato circa la non concedibilità della sospensione condizionale: il reato di cui all'art. 23, commi 1, n. 2 e 3, I. n. 110 del 1975 prevede la cornice edittale da uno a sei anni e pertanto non sembra plausibile e logico ritenere che non possa essere concesso a RN il beneficio, anche alla luce della potenziale concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo gravato di pregiudizi penali. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di CE RN deve essere accolto, in quanto fondato, limitatamente alla scelta della misura cautelare applicabile, essendo pertanto a tale fine disposto il rinvio al Tribunale del riesame di AN. Nel resto, è invece inammissibile. 2. È inammissibile il motivo sulla cui base il ricorrente contesta la valutazione, formulata dal tribunale, circa la prognosi di non concedibilità della sospensione condizionale della pena e di contenimento della reclusione entro il limite di tre anni, alla luce della cornice edittale prevista all'art. 23 cit., in quanto il ricorrente omette di confrontarsi - di talchè il motivo risulta aspecifico - con la motivazione dell'ordinanza. Invero, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 53541 del 10/12/2014, M., Rv. 261609-01, «In materia di misure cautelari personali, il divieto della applicazione della misura degli arresti domiciliari, previsto dall'art. 275, comma secondo-bis, cod. proc. pen., così come novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, consegue esclusivamente alla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e, non anche a quella di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore ai tre anni.»), il Tribunale ha puntualmente osservato che «..la gravità della condotta induce a ritenere l'applicazione di una sanzione penale superiore al minimo edittale e comunque 3 Evidentemente, è stata omessa la valutazione, di cui il giudice deve dare conto con specifica motivazione, della sussistenza di elementi ostativi al rispetto, da parte del sottoposto, delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'ordinanza deve essere annullata, limitatamente ai criteri adottati per la scelta della misura con rinvio al Tribunale di AN per un nuovo esame. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di AN competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/05/2024. Il consigliere estensore Il Presidente IT Di OL '70 C) ? K'e-t--e.— SUPREMA DI CASSAUl;
Prima Sezione Pr.. afr: Depositata in Canceiieria orgi Roma, lì e 5 LUG, 20 IL FUNZIONARIO •iUDIZIARIO DIZIARIO 111.,FUNZ 1 ON Alur 5 26611-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: IT Di OL VA TO AR AR AC LO AL AR NI ER - Presidente - - Relatore - Sent. n.
0-.43sez. cc CL.B 14/05/2024 R.G.N. 10436/2024 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CE RN, nato a [...], il [...] attualmente detenuto p.q.c. difeso dall'avv. Antonio Larussa del Foro di AN avverso l'ordinanza in data 12-13.12.2023 del Tribunale del riesame di AN che aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, I. n. 110 del 1975. letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AR NI ER;
lette le conclusioni scritte con cui il 'Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12-13/12/2023 il Tribunale del riesame di AN ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AN del 23.11.2023, emegsa nei confronti di CE RN in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, n. 2 legge n. 110 del 1975. 1 Il Tribunale ha dato conto, in punto di gravità indiziaria, che, in occasione dell'accertamento versato nella comunicazione della notizia di reato e a seguito della perquisizione domiciliare nell'abitazione di CE RN, era stato operato il sequestro di un'arma con matricola abrasa e cartucce. All'interno dell'abitazione, la perquisizione aveva consentito di rinvenire 125 gr. di marijuana e 5 gr. di hashish;
quindi, estesa la ricerca ad un magazzino nella disponibilità di RN - come emerso dalla presenza di documenti e bollette a suo nome - era stata trovata una pistola, in ottimo stato di manutenzione, marca Walter con matricola abrasa e caricatore inserito, una scatola di munizioni con 50 cartucce e un involucro con ulteriori 27 cartucce. Il Tribunale, accanto alla gravità indiziaria, ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del pericolo di reiterazione del reato, sul rilievo del contesto di consumazione dei delitti in questione, caratterizzato da capillari infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso, della facilità con la quale RN aveva reperito un'arma clandestina, della presenza, infine, di un cospicuo quantitativo di droga: soltanto la detenzione in carcere poteva quindi soddisfare le esigenze cautelari, impedendo la prosecuzione dei contatti con il contesto criminale a cui egli è parso connesso. La gravità della condotta avrebbe comportato una sanzione superiore al minimo edittale e comunque superiore a tre anni avrebbe impedito, ad avviso del Tribunale, la concessione della sospensione e comunque gli arresti domiciliari sono stati considerati misura inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, alla luce del rilievo che le condotte erano state realizzate in ambiente domestico. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di RN, avv. Antonio Lorusso, che ha articolato unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 legge n. 110 del 1975; manifesta illogicità della motivazione;
travisamento della prova. Richiamata la disciplina normativa di cui all'art. 274 cod. proc. pen., adduce che il Tribunale abbia fatto discendere il rischio di reiterazione esclusivamente dalla base della gravità del titolo di reato, così apprestando una motivazione illegittima. Nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di segnalazioni a suo carico che avrebbero giustificato l'applicazione di una misura meno gravosa. 2 E, travisando la lettura degli indizi a carico di RN - la pistola era stata trovata nel magazzino contiguo, non già nella sua abitazione - l'ordinanza impugnata ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari, omettendo anche di considerare la sua incensuratezza. La motivazione dell'ordinanza non sarebbe logica laddove, ritenendo l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, avrebbe errato circa la non concedibilità della sospensione condizionale: il reato di cui all'art. 23, commi 1, n. 2 e 3, I. n. 110 del 1975 prevede la cornice edittale da uno a sei anni e pertanto non sembra plausibile e logico ritenere che non possa essere concesso a RN il beneficio, anche alla luce della potenziale concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo gravato di pregiudizi penali. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di CE RN deve essere accolto, in quanto fondato, limitatamente alla scelta della misura cautelare applicabile, essendo pertanto a tale fine disposto il rinvio al Tribunale del riesame di AN. Nel resto, è invece inammissibile. 2. È inammissibile il motivo sulla cui base il ricorrente contesta la valutazione, formulata dal tribunale, circa la prognosi di non concedibilità della sospensione condizionale della pena e di contenimento della reclusione entro il limite di tre anni, alla luce della cornice edittale prevista all'art. 23 cit., in quanto il ricorrente omette di confrontarsi - di talchè il motivo risulta aspecifico - con la motivazione dell'ordinanza. Invero, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 53541 del 10/12/2014, M., Rv. 261609-01, «In materia di misure cautelari personali, il divieto della applicazione della misura degli arresti domiciliari, previsto dall'art. 275, comma secondo-bis, cod. proc. pen., così come novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, consegue esclusivamente alla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e, non anche a quella di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore ai tre anni.»), il Tribunale ha puntualmente osservato che «..la gravità della condotta induce a ritenere l'applicazione di una sanzione penale superiore al minimo edittale e comunque 3 superiore ad anni tre», offrendo pertanto motivazione esauriente e non illogica, incensurabile in questa sede di legittimità. Come analogamente logiche appaiono le ragioni, addotte dal Tribunale a fondamento della valutazione relativa all'irrilevanza dell'incensuratezza di RN. 3. Risulta per contro fondato il motivo concernente l'inidoneità della misura domestica, posto che il Tribunale ha omesso di effettuare la necessaria valutazione prognostica circa l'osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni ad essa afferenti. Occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che al giudice della cautela investito della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari corre obbligo di svolgere, sulla base dei concreti indici fattuali, la prognosi relativa all'osservanza da parte del ristretto, delle prescrizioni imposte (da ultimo, Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615-01 «In tema di misure cautelari personali, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo.»). Nel caso di specie il Tribunale, esclusivamente evidenziando che l'arma e le cartucce erano state rinvenute nel magazzino contiguo all'abitazione, ha escluso l'adeguatezza a fronteggiare le esigenze cautelari di ogni altra misura diversa dalla custodia in carcere ma, ad avviso del Collegio, trattasi di motivazione insufficiente che non affronta il tema dell'adeguatezza degli arresti domiciliari. Se è vero che il rispetto delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari viene affidata alla capacità di autocontrollo del sottoposto, va però osservato che il profilo relativo alla prognosi di inosservanza di tali prescrizioni può essere posto in discussione «...con adeguata e logica motivazione, soltanto al cospetto di elementi specifici che depongano per una predisposizione alla violazione delle prescrizioni» (così, Sez. 3, cit., in motivazione) da parte dell'indagato. La motivazione deve dunque essere particolarmente rigorosa e non può fondarsi su mere supposizioni: nella specie, il Tribunale si è invece limitato ad osservare che «...la misura ...in esecuzione sia l'unica adeguata a neutralizzare il rischio di recidiva specifica e a garantire un'effettiva interruzione dei legami del ricorrente con il circuito criminale...», e che «Appaiono non adeguate misure meno afflittive, visto che le plurime condotte delittuose si sono consumate in ambiente domestico». 4 Evidentemente, è stata omessa la valutazione, di cui il giudice deve dare conto con specifica motivazione, della sussistenza di elementi ostativi al rispetto, da parte del sottoposto, delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'ordinanza deve essere annullata, limitatamente ai criteri adottati per la scelta della misura con rinvio al Tribunale di AN per un nuovo esame. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di AN competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/05/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere AR NI ER;
• lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12-13/12/2023 il Tribunale del riesame di AN ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AN del 23.11.2023, emegsa nei confronti di CE RN in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, n. 2 legge n. 110 del 1975. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 26611 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 14/05/2024 Il Tribunale ha dato conto, in punto di gravità indiziaria, che, in occasione dell'accertamento versato nella comunicazione della notizia di reato e a seguito della perquisizione domiciliare nell'abitazione di CE RN, era stato operato il sequestro di un'arma con matricola abrasa e cartucce. All'interno dell'abitazione, la perquisizione aveva consentito di rinvenire 125 gr. di marijuana e 5 gr. di hashish;
quindi, estesa la ricerca ad un magazzino nella disponibilità di RN - come emerso dalla presenza di documenti e bollette a suo nome - era stata trovata una pistola, in ottimo stato di manutenzione, marca Walter con matricola abrasa e caricatore inserito, una scatola di munizioni con 50 cartucce e un involucro con ulteriori 27 cartucce. Il Tribunale, accanto alla gravità indiziaria, ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del pericolo di reiterazione del reato, sul rilievo del contesto di consumazione dei delitti in questione, caratterizzato da capillari infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso, della facilità con la quale RN aveva reperito un'arma clandestina, della presenza, infine, di un cospicuo quantitativo di droga: soltanto la detenzione in carcere poteva quindi soddisfare le esigenze cautelari, impedendo la prosecuzione dei contatti con il contesto criminale a cui egli è parso connesso. La gravità della condotta avrebbe comportato una sanzione superiore al minimo edittale e comunque superiore a tre anni avrebbe impedito, ad avviso del Tribunale, la concessione della sospensione e comunque gli arresti domiciliari sono stati considerati misura inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, alla luce del rilievo che le condotte erano state realizzate in ambiente domestico. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di RN, avv. Antonio Lorusso, che ha articolato unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 legge n. 110 del 1975; manifesta illogicità della motivazione;
travisamento della prova. Richiamata la disciplina normativa di cui all'art. 274 cod. proc. pen., adduce che il Tribunale abbia fatto discendere il rischio di reiterazione esclusivamente dalla base della gravità del titolo di reato, così apprestando una motivazione illegittima. Nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di segnalazioni a suo carico che avrebbero giustificato l'applicazione di una misura meno gravosa. 2 E, travisando la lettura degli indizi a carico di RN - la pistola era stata trovata nel magazzino contiguo, non già nella sua abitazione - l'ordinanza impugnata ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari, omettendo anche di considerare la sua incensuratezza. La motivazione dell'ordinanza non sarebbe logica laddove, ritenendo l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, avrebbe errato circa la non concedibilità della sospensione condizionale: il reato di cui all'art. 23, commi 1, n. 2 e 3, I. n. 110 del 1975 prevede la cornice edittale da uno a sei anni e pertanto non sembra plausibile e logico ritenere che non possa essere concesso a RN il beneficio, anche alla luce della potenziale concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo gravato di pregiudizi penali. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di CE RN deve essere accolto, in quanto fondato, limitatamente alla scelta della misura cautelare applicabile, essendo pertanto a tale fine disposto il rinvio al Tribunale del riesame di AN. Nel resto, è invece inammissibile. 2. È inammissibile il motivo sulla cui base il ricorrente contesta la valutazione, formulata dal tribunale, circa la prognosi di non concedibilità della sospensione condizionale della pena e di contenimento della reclusione entro il limite di tre anni, alla luce della cornice edittale prevista all'art. 23 cit., in quanto il ricorrente omette di confrontarsi - di talchè il motivo risulta aspecifico - con la motivazione dell'ordinanza. Invero, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 53541 del 10/12/2014, M., Rv. 261609-01, «In materia di misure cautelari personali, il divieto della applicazione della misura degli arresti domiciliari, previsto dall'art. 275, comma secondo-bis, cod. proc. pen., così come novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, consegue esclusivamente alla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e, non anche a quella di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore ai tre anni.»), il Tribunale ha puntualmente osservato che «..la gravità della condotta induce a ritenere l'applicazione di una sanzione penale superiore al minimo edittale e comunque 3 Evidentemente, è stata omessa la valutazione, di cui il giudice deve dare conto con specifica motivazione, della sussistenza di elementi ostativi al rispetto, da parte del sottoposto, delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'ordinanza deve essere annullata, limitatamente ai criteri adottati per la scelta della misura con rinvio al Tribunale di AN per un nuovo esame. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di AN competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/05/2024. Il consigliere estensore Il Presidente IT Di OL '70 C) ? K'e-t--e.— SUPREMA DI CASSAUl;
Prima Sezione Pr.. afr: Depositata in Canceiieria orgi Roma, lì e 5 LUG, 20 IL FUNZIONARIO •iUDIZIARIO DIZIARIO 111.,FUNZ 1 ON Alur 5 26611-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: IT Di OL VA TO AR AR AC LO AL AR NI ER - Presidente - - Relatore - Sent. n.
0-.43sez. cc CL.B 14/05/2024 R.G.N. 10436/2024 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CE RN, nato a [...], il [...] attualmente detenuto p.q.c. difeso dall'avv. Antonio Larussa del Foro di AN avverso l'ordinanza in data 12-13.12.2023 del Tribunale del riesame di AN che aveva confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, I. n. 110 del 1975. letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AR NI ER;
lette le conclusioni scritte con cui il 'Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12-13/12/2023 il Tribunale del riesame di AN ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AN del 23.11.2023, emegsa nei confronti di CE RN in relazione al reato di cui all'art. 23, comma 1, n. 2 legge n. 110 del 1975. 1 Il Tribunale ha dato conto, in punto di gravità indiziaria, che, in occasione dell'accertamento versato nella comunicazione della notizia di reato e a seguito della perquisizione domiciliare nell'abitazione di CE RN, era stato operato il sequestro di un'arma con matricola abrasa e cartucce. All'interno dell'abitazione, la perquisizione aveva consentito di rinvenire 125 gr. di marijuana e 5 gr. di hashish;
quindi, estesa la ricerca ad un magazzino nella disponibilità di RN - come emerso dalla presenza di documenti e bollette a suo nome - era stata trovata una pistola, in ottimo stato di manutenzione, marca Walter con matricola abrasa e caricatore inserito, una scatola di munizioni con 50 cartucce e un involucro con ulteriori 27 cartucce. Il Tribunale, accanto alla gravità indiziaria, ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del pericolo di reiterazione del reato, sul rilievo del contesto di consumazione dei delitti in questione, caratterizzato da capillari infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso, della facilità con la quale RN aveva reperito un'arma clandestina, della presenza, infine, di un cospicuo quantitativo di droga: soltanto la detenzione in carcere poteva quindi soddisfare le esigenze cautelari, impedendo la prosecuzione dei contatti con il contesto criminale a cui egli è parso connesso. La gravità della condotta avrebbe comportato una sanzione superiore al minimo edittale e comunque superiore a tre anni avrebbe impedito, ad avviso del Tribunale, la concessione della sospensione e comunque gli arresti domiciliari sono stati considerati misura inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, alla luce del rilievo che le condotte erano state realizzate in ambiente domestico. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di RN, avv. Antonio Lorusso, che ha articolato unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 legge n. 110 del 1975; manifesta illogicità della motivazione;
travisamento della prova. Richiamata la disciplina normativa di cui all'art. 274 cod. proc. pen., adduce che il Tribunale abbia fatto discendere il rischio di reiterazione esclusivamente dalla base della gravità del titolo di reato, così apprestando una motivazione illegittima. Nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di segnalazioni a suo carico che avrebbero giustificato l'applicazione di una misura meno gravosa. 2 E, travisando la lettura degli indizi a carico di RN - la pistola era stata trovata nel magazzino contiguo, non già nella sua abitazione - l'ordinanza impugnata ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari, omettendo anche di considerare la sua incensuratezza. La motivazione dell'ordinanza non sarebbe logica laddove, ritenendo l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, avrebbe errato circa la non concedibilità della sospensione condizionale: il reato di cui all'art. 23, commi 1, n. 2 e 3, I. n. 110 del 1975 prevede la cornice edittale da uno a sei anni e pertanto non sembra plausibile e logico ritenere che non possa essere concesso a RN il beneficio, anche alla luce della potenziale concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo gravato di pregiudizi penali. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di CE RN deve essere accolto, in quanto fondato, limitatamente alla scelta della misura cautelare applicabile, essendo pertanto a tale fine disposto il rinvio al Tribunale del riesame di AN. Nel resto, è invece inammissibile. 2. È inammissibile il motivo sulla cui base il ricorrente contesta la valutazione, formulata dal tribunale, circa la prognosi di non concedibilità della sospensione condizionale della pena e di contenimento della reclusione entro il limite di tre anni, alla luce della cornice edittale prevista all'art. 23 cit., in quanto il ricorrente omette di confrontarsi - di talchè il motivo risulta aspecifico - con la motivazione dell'ordinanza. Invero, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 53541 del 10/12/2014, M., Rv. 261609-01, «In materia di misure cautelari personali, il divieto della applicazione della misura degli arresti domiciliari, previsto dall'art. 275, comma secondo-bis, cod. proc. pen., così come novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, consegue esclusivamente alla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e, non anche a quella di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore ai tre anni.»), il Tribunale ha puntualmente osservato che «..la gravità della condotta induce a ritenere l'applicazione di una sanzione penale superiore al minimo edittale e comunque 3 superiore ad anni tre», offrendo pertanto motivazione esauriente e non illogica, incensurabile in questa sede di legittimità. Come analogamente logiche appaiono le ragioni, addotte dal Tribunale a fondamento della valutazione relativa all'irrilevanza dell'incensuratezza di RN. 3. Risulta per contro fondato il motivo concernente l'inidoneità della misura domestica, posto che il Tribunale ha omesso di effettuare la necessaria valutazione prognostica circa l'osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni ad essa afferenti. Occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che al giudice della cautela investito della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari corre obbligo di svolgere, sulla base dei concreti indici fattuali, la prognosi relativa all'osservanza da parte del ristretto, delle prescrizioni imposte (da ultimo, Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615-01 «In tema di misure cautelari personali, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo.»). Nel caso di specie il Tribunale, esclusivamente evidenziando che l'arma e le cartucce erano state rinvenute nel magazzino contiguo all'abitazione, ha escluso l'adeguatezza a fronteggiare le esigenze cautelari di ogni altra misura diversa dalla custodia in carcere ma, ad avviso del Collegio, trattasi di motivazione insufficiente che non affronta il tema dell'adeguatezza degli arresti domiciliari. Se è vero che il rispetto delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari viene affidata alla capacità di autocontrollo del sottoposto, va però osservato che il profilo relativo alla prognosi di inosservanza di tali prescrizioni può essere posto in discussione «...con adeguata e logica motivazione, soltanto al cospetto di elementi specifici che depongano per una predisposizione alla violazione delle prescrizioni» (così, Sez. 3, cit., in motivazione) da parte dell'indagato. La motivazione deve dunque essere particolarmente rigorosa e non può fondarsi su mere supposizioni: nella specie, il Tribunale si è invece limitato ad osservare che «...la misura ...in esecuzione sia l'unica adeguata a neutralizzare il rischio di recidiva specifica e a garantire un'effettiva interruzione dei legami del ricorrente con il circuito criminale...», e che «Appaiono non adeguate misure meno afflittive, visto che le plurime condotte delittuose si sono consumate in ambiente domestico». 4 Evidentemente, è stata omessa la valutazione, di cui il giudice deve dare conto con specifica motivazione, della sussistenza di elementi ostativi al rispetto, da parte del sottoposto, delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'ordinanza deve essere annullata, limitatamente ai criteri adottati per la scelta della misura con rinvio al Tribunale di AN per un nuovo esame. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di AN competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/05/2024.