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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9774 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27027/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27027/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 DONADEO GEORGIA, elettivamente domiciliato in VIA XXIX MAGGIO N.2 20025 LEGNANO presso il difensore avv. DONADEO GEORGIA
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINELLI PIERA CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SANT'ELISABETTA N.3 24121 BERGAMOpresso il difensore avv. PELLEGRINELLI PIERA
CONVENUTO/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni opportuna declaratoria di legge, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare, In via preliminare e di rito, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Busto Arsizio, per tutti i motivi esposti in atti, con conseguente dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione n. 8358/2025 (R.G.16027/2025), emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 22.05.2025, pubblicato in data 28.05.2025 e notificato al in data 29.05.2025, in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente. Parte_1 Con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore CP_1 del in persona dell'amministratore pro tempore, dei compensi Parte_1 professionali e delle spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e succ. mod.. Nel merito, ove il Tribunale si dichiari competente a decidere il presente giudizio, previa concessione dei termini per il deposito di memorie integrative ex art.171ter c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta, voglia così giudicare: In via preliminare, -respingere ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito ex adverso azionato è inesistente e comunque privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; pagina 1 di 5 - respingere ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta per i motivi esposti in atti. Nel merito ed in via principale:
- dichiarare nullo, inefficace, invalido e\o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo e comunque in quanto la pretesa creditoria relativa alla fattura n. 000001 del 26.02.2024 è infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocarlo, per tutti i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito asseritamente vantato da per la fattura CP_1 n.000001 del 26.02.2024 e, per l'effetto, rigettare nel merito la pretesa creditoria di perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal in favore della società Parte_1 opposta per il credito di cui alla fattura n.000001 del 26.02.2024 per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_1 in favore del in persona dell'amministratore pro tempore, dei Parte_1 compensi professionali e delle spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e succ. mod.. In via istruttoria Salva ogni ulteriore istanza da dedurre nei termini di rito, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Ing. e di prova per CP_1 Persona_1 testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che, in data 25.11.2021, presso lo studio dell'amministratore OM Srl in Rescaldina, si svolgeva un'assemblea condominiale straordinaria delle 6 palazzine costituenti il complesso condominiale “ , alla quale partecipavano il tecnico di Geom. Parte_1 CP_1
, e il legale rappresentante, Ing. come da doc.4 che si Controparte_2 Persona_1 rammostra”. 2) “Vero che, nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria del condominio “ Parte_1
di Rescaldina in data 25.11.2021, l'Ing. comunicava ai condomini che
[...] Persona_1 era una società dotata di una struttura organizzativa in grado di offrire la gestione “chiavi CP_1 in mano” dei progetti di riqualificazione energetica degli immobili, come da doc.4 che si rammostra”. 3) “Vero che, nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria del condominio “ Parte_1
di Rescaldina in data 25.11.2021, l'Ing. proponeva ai
[...] Persona_1 condomini di conferire incarico a in qualità di General Contractor, per l'esecuzione delle CP_1 attività di progettazione in vista del successivo incarico di esecuzione dei lavori di appalto, come da doc.4 che si rammostra”. 4) “Vero che, nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria del condominio “ Parte_1
di Rescaldina in data 25.11.2021, l'Ing. precisava ai condomini che,
[...] Persona_1 preliminarmente all'esecuzione dei lavori, era necessario ottenere dalla provincia l'autorizzazione alla realizzazione di pozzi di presa ad uso scambio termico per l'impianto di pompa a calore e di pozzi di resa, con tempi stimati in 5 mesi, come da doc.4 che si rammostra”. 5) “Vero che, nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria del condominio “ Parte_1
di Rescaldina in data 25.11.2021, l'Ing. comunicava ai condomini che i
[...] Persona_1 costi necessari per la progettazione sarebbero stati sostenuti da e che, solo nel caso in cui il CP_1 condominio, dopo la fase di progettazione, avesse deciso di ritirarsi, esso avrebbe dovuto corrispondere alla società l'importo di euro 48.000,00 oltre Iva, come da doc.4 che si rammostra”. 6) “Vero che, nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria del condominio “ Parte_1
di Rescaldina in data 25.11.2021, i condomini deliberavano a maggioranza di incaricare
[...] di eseguire le attività di progettazione finalizzate all'esecuzione delle opere necessarie per CP_1 consentire al l'accesso alle agevolazioni fiscali e autorizzavano l'amministratore a Parte_1 sottoscrivere l'incarico di progettazione definitiva degli interventi, come da doc.4 che si rammostra”.
pagina 2 di 5 7) “Vero che la pratica per l'autorizzazione allo scavo dei pozzi presentata nel mese di gennaio 2022 dalla geologa su incarico di alla Città Metropolitana di Milano e la Persona_2 CP_1 successiva richiesta d'urgenza venivano respinte nel mese di maggio 2022”.
8) “Vero che, con mail del 25.07.2022, l'Ing. comunicava all'amministrazione del Persona_1 condominio “ che la geologa si era rivelata “assolutamente Parte_1 Persona_2 inaffidabile” e confermava che avrebbe affidato l'incarico al geologo come da doc.6 Controparte_3 che si rammostra”;
9) “Vero che il geologo Dr. veniva individuato e contattato da OM srl, società Controparte_3 amministratrice del condominio “ , per il conferimento al medesimo dell'incarico Parte_1 di presentazione alla Città Metropolitana di Milano delle pratiche di autorizzazione allo scavo dei pozzi”.
10) “Vero che il condominio “ ha versato le competenze professionali del Parte_1 geologo Dr. e gli oneri dovuti alla Città Metropolitana di Milano, come da docc.7 e 8 Controparte_3 che si rammostrano”.
11) “Vero che il geologo Dr. richiedeva a i documenti e le precisazioni Controparte_3 CP_1 tecniche necessarie per la predisposizione della pratica autorizzativa per lo scarico in corso d'acqua, depositata presso la Città Metropolitana di Milano in 12.09.2022, come da docc.9 e 10 che si rammostrano”.
12) “Vero che, a seguito di archiviazione da parte della Città Metropolitana di Milano della pratica presentata in data 12.09.2022, il geologo Dr. presentava una nuova istanza in data Controparte_3 09.01.2023 con protocollo n.2107, come da doc.11.a che si rammostra”. 13) “Vero che il responsabile del procedimento pendente presso la Città Metropolitana di Milano, Dr.
, in data 16.02.2023, richiedeva nuove integrazioni in quanto la relazione tecnica di Testimone_1 presentava incongruenze e refusi, come da doc.12 che si rammostra”. CP_1
14) “Vero che il Dr. a seguito della richiesta di integrazioni da parte della Città Controparte_3 Metropolitana di Milano, chiedeva ripetutamente al tecnico di Geom. , CP_1 Persona_3 di fargli pervenire con urgenza la revisione della relazione tecnica”.
15) “Vero che il Geom. trasmetteva al Dr. la relazione tecnica Persona_3 Controparte_3 aggiornata di da trasmettere alla Città Metropolitana di Milano, nel mese di marzo 2023”. CP_1
16) “Vero che, in data 6 giugno 2023, OM srl inviava a l'autorizzazione ricevuta dalla CP_1 Città Metropolitana di Milano per la realizzazione dei pozzi e chiedeva di programmare in tempi brevissimi un incontro, come da docc.14 e 15 che si rammostrano”.
17) “Vero che, con mail in data 12.06.2023, OM Srl sollecitava a la fissazione di un CP_1 incontro, come da doc.14 che si rammostra”.
18) “Vero che, con mail del 15.06.2023, l'Ing. comunicava a OM Srl che, Persona_1 considerata la difficoltà di trovare un cessionario che garantisse l'acquisto del credito, riteneva troppo rischioso avviare l'intervento, come da doc.16 che si rammostra”.
19) “Vero che, in data 21.06.2023, la Città Metropolitana di Milano emetteva l'autorizzazione per la perforazione dei pozzi di cui alla pratica presentata in data 09.01.2023 dal Dr. con Controparte_3 protocollo n.2107, come da doc.17 che si rammostra”. Si indicano a testimoni:
Dr. con studio in Milano via Gattamelata n.38, sui capitoli 9, 10, 11, 12, 13, Controparte_3
14, 15, 20.
signor c/o OM Srl, corrente in Rescaldina (MI) via D. Alighieri 19, su tutti i Tes_2 capitoli.
signor c/o TEON Srl, corrente in Strada Cuorgné, 51/3/b Mappano, Caselle Testimone_3 Torinese (TO) su tutti i capitoli.
Geom. c/o sui capitoli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Persona_3 CP_1
Salvo ogni diritto. pagina 3 di 5 Per CP_1
Voglia l'ill.mo G.I., dott.ssa Antonella Cozzi, contrariis reiectis: in via preliminare:
- preso atto dell'adesione della società all'eccezione di incompetenza territoriale, fissare CP_1 un termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Busto Arsizio. in via principale:
- respingere le domande formulate dal essendo le medesime infondate Parte_1 in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- condannare il in persona dell'amministratore di condominio pro- Parte_1 Parte_1 tempore, al pagamento della somma di € 58.560,00, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria, per tutte le argomentazioni formulate in narrativa. in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale proposta, condannare il al pagamento della somma di euro 58.560,00= oltre agli interessi Parte_1 al tasso legale e alla rivalutazione monetaria o a quella somma maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria;
anche determinata in via equitativa dal giudice, a favore della società per tutte le argomentazioni formulate in CP_1 narrativa. in via istruttoria:
- con riserva di meglio articolare idonei mezzi istruttori, entro gli assegnandi termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. in ogni caso:
- con vittoria delle spese di lite, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Motivazione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07.07.2025, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo R.G. 16027/2025, n.8358/2025, emesso in data
22.05.2025 e pubblicato in data 28.05.2025, con il quale il Tribunale ingiungeva al di Parte_1 pagare in favore di la somma di Euro 58.560,00, oltre agli interessi al tasso legale dalle CP_1 scadenze indicate nelle fatture fino alla data del deposito del ricorso per ingiunzione e, successivamente, in misura commerciale (art.1284 co. IV c.c. e d.lgs. 231/02 e succ. modif.) fino al saldo, oltre alle spese della procedura di ingiunzione;
Con l'opposizione il sollevava preliminarmente eccezione di Parte_1 incompetenza per territorio inderogabile del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Busto
Arsizio, esclusivamente competente in quanto Foro del consumatore. si costituiva in giudizio aderendo, in via preliminare, all'eccezione di incompetenza CP_1 territoriale sollevata dall'opponente.
Con decreto del 14-15.10.2025, questo Giudice ritenuto che la questione preliminare fosse idonea a definire il giudizio e che la causa andasse rinviata per decidere separatamente la questione relativa alla competenza ex art.187 c.p.c. con discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e senza la necessità del deposito di memorie integrative ex art.171ter c.p.c.. Assegnava quindi alle parti termine per il deposito pagina 4 di 5 di note scritte di precisazione delle conclusioni ed eventuale integrazione della difesa sulla questione preliminare, che venivano ritualmente depositate. All'udienza del 17.12.2025 la causa, all'esito della discussione orale, veniva trattenuta in decisione. ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Parte opponente, infatti, invocando la propria qualifica di consumatore, ha eccepito come il giudice competente a conoscere della presente controversia avrebbe dovuto essere il Tribunale di Busto
Arsizio, quale luogo ove ha sede il Condominio.
Da parte sua l'opposta, preso atto dell'eccezione, ha dichiarato di volervi aderire.
L'adesione a detta eccezione comporta la declaratoria conseguente di nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da giudice incompetente, con conseguente sua revoca, dichiarandosi competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Busto Arsizio.
Peraltro, l'adesione operata dall'opposta, vincolando il giudice e, per l'effetto, escludendo ogni disamina in ordine alla fondatezza o meno della sollevata eccezione, preclude ogni pronuncia in punto di spese di lite, non essendo configurabile una soccombenza processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a CP_1 conoscere della presente controversia e, per l'effetto, dichiara la nullità e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. 8358/2025 emesso dal Tribunale di Milano;
- dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio a conoscere della presente controversia;
- assegna termine di mesi tre da oggi per la riassunzione del processo avanti il giudice territorialmente competente.
Milano, 17 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27027/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 DONADEO GEORGIA, elettivamente domiciliato in VIA XXIX MAGGIO N.2 20025 LEGNANO presso il difensore avv. DONADEO GEORGIA
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINELLI PIERA CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SANT'ELISABETTA N.3 24121 BERGAMOpresso il difensore avv. PELLEGRINELLI PIERA
CONVENUTO/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni opportuna declaratoria di legge, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare, In via preliminare e di rito, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Busto Arsizio, per tutti i motivi esposti in atti, con conseguente dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione n. 8358/2025 (R.G.16027/2025), emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 22.05.2025, pubblicato in data 28.05.2025 e notificato al in data 29.05.2025, in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente. Parte_1 Con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore CP_1 del in persona dell'amministratore pro tempore, dei compensi Parte_1 professionali e delle spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e succ. mod.. Nel merito, ove il Tribunale si dichiari competente a decidere il presente giudizio, previa concessione dei termini per il deposito di memorie integrative ex art.171ter c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta, voglia così giudicare: In via preliminare, -respingere ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito ex adverso azionato è inesistente e comunque privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; pagina 1 di 5 - respingere ogni eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta per i motivi esposti in atti. Nel merito ed in via principale:
- dichiarare nullo, inefficace, invalido e\o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo e comunque in quanto la pretesa creditoria relativa alla fattura n. 000001 del 26.02.2024 è infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocarlo, per tutti i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito asseritamente vantato da per la fattura CP_1 n.000001 del 26.02.2024 e, per l'effetto, rigettare nel merito la pretesa creditoria di perché CP_1 infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal in favore della società Parte_1 opposta per il credito di cui alla fattura n.000001 del 26.02.2024 per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_1 in favore del in persona dell'amministratore pro tempore, dei Parte_1 compensi professionali e delle spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014 e succ. mod.. In via istruttoria Salva ogni ulteriore istanza da dedurre nei termini di rito, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Ing. e di prova per CP_1 Persona_1 testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che, in data 25.11.2021, presso lo studio dell'amministratore OM Srl in Rescaldina, si svolgeva un'assemblea condominiale straordinaria delle 6 palazzine costituenti il complesso condominiale “ , alla quale partecipavano il tecnico di Geom. Parte_1 CP_1
, e il legale rappresentante, Ing. come da doc.4 che si Controparte_2 Persona_1 rammostra”. 2) “Vero che, nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria del condominio “ Parte_1
di Rescaldina in data 25.11.2021, l'Ing. comunicava ai condomini che
[...] Persona_1 era una società dotata di una struttura organizzativa in grado di offrire la gestione “chiavi CP_1 in mano” dei progetti di riqualificazione energetica degli immobili, come da doc.4 che si rammostra”. 3) “Vero che, nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria del condominio “ Parte_1
di Rescaldina in data 25.11.2021, l'Ing. proponeva ai
[...] Persona_1 condomini di conferire incarico a in qualità di General Contractor, per l'esecuzione delle CP_1 attività di progettazione in vista del successivo incarico di esecuzione dei lavori di appalto, come da doc.4 che si rammostra”. 4) “Vero che, nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria del condominio “ Parte_1
di Rescaldina in data 25.11.2021, l'Ing. precisava ai condomini che,
[...] Persona_1 preliminarmente all'esecuzione dei lavori, era necessario ottenere dalla provincia l'autorizzazione alla realizzazione di pozzi di presa ad uso scambio termico per l'impianto di pompa a calore e di pozzi di resa, con tempi stimati in 5 mesi, come da doc.4 che si rammostra”. 5) “Vero che, nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria del condominio “ Parte_1
di Rescaldina in data 25.11.2021, l'Ing. comunicava ai condomini che i
[...] Persona_1 costi necessari per la progettazione sarebbero stati sostenuti da e che, solo nel caso in cui il CP_1 condominio, dopo la fase di progettazione, avesse deciso di ritirarsi, esso avrebbe dovuto corrispondere alla società l'importo di euro 48.000,00 oltre Iva, come da doc.4 che si rammostra”. 6) “Vero che, nel corso dell'assemblea condominiale straordinaria del condominio “ Parte_1
di Rescaldina in data 25.11.2021, i condomini deliberavano a maggioranza di incaricare
[...] di eseguire le attività di progettazione finalizzate all'esecuzione delle opere necessarie per CP_1 consentire al l'accesso alle agevolazioni fiscali e autorizzavano l'amministratore a Parte_1 sottoscrivere l'incarico di progettazione definitiva degli interventi, come da doc.4 che si rammostra”.
pagina 2 di 5 7) “Vero che la pratica per l'autorizzazione allo scavo dei pozzi presentata nel mese di gennaio 2022 dalla geologa su incarico di alla Città Metropolitana di Milano e la Persona_2 CP_1 successiva richiesta d'urgenza venivano respinte nel mese di maggio 2022”.
8) “Vero che, con mail del 25.07.2022, l'Ing. comunicava all'amministrazione del Persona_1 condominio “ che la geologa si era rivelata “assolutamente Parte_1 Persona_2 inaffidabile” e confermava che avrebbe affidato l'incarico al geologo come da doc.6 Controparte_3 che si rammostra”;
9) “Vero che il geologo Dr. veniva individuato e contattato da OM srl, società Controparte_3 amministratrice del condominio “ , per il conferimento al medesimo dell'incarico Parte_1 di presentazione alla Città Metropolitana di Milano delle pratiche di autorizzazione allo scavo dei pozzi”.
10) “Vero che il condominio “ ha versato le competenze professionali del Parte_1 geologo Dr. e gli oneri dovuti alla Città Metropolitana di Milano, come da docc.7 e 8 Controparte_3 che si rammostrano”.
11) “Vero che il geologo Dr. richiedeva a i documenti e le precisazioni Controparte_3 CP_1 tecniche necessarie per la predisposizione della pratica autorizzativa per lo scarico in corso d'acqua, depositata presso la Città Metropolitana di Milano in 12.09.2022, come da docc.9 e 10 che si rammostrano”.
12) “Vero che, a seguito di archiviazione da parte della Città Metropolitana di Milano della pratica presentata in data 12.09.2022, il geologo Dr. presentava una nuova istanza in data Controparte_3 09.01.2023 con protocollo n.2107, come da doc.11.a che si rammostra”. 13) “Vero che il responsabile del procedimento pendente presso la Città Metropolitana di Milano, Dr.
, in data 16.02.2023, richiedeva nuove integrazioni in quanto la relazione tecnica di Testimone_1 presentava incongruenze e refusi, come da doc.12 che si rammostra”. CP_1
14) “Vero che il Dr. a seguito della richiesta di integrazioni da parte della Città Controparte_3 Metropolitana di Milano, chiedeva ripetutamente al tecnico di Geom. , CP_1 Persona_3 di fargli pervenire con urgenza la revisione della relazione tecnica”.
15) “Vero che il Geom. trasmetteva al Dr. la relazione tecnica Persona_3 Controparte_3 aggiornata di da trasmettere alla Città Metropolitana di Milano, nel mese di marzo 2023”. CP_1
16) “Vero che, in data 6 giugno 2023, OM srl inviava a l'autorizzazione ricevuta dalla CP_1 Città Metropolitana di Milano per la realizzazione dei pozzi e chiedeva di programmare in tempi brevissimi un incontro, come da docc.14 e 15 che si rammostrano”.
17) “Vero che, con mail in data 12.06.2023, OM Srl sollecitava a la fissazione di un CP_1 incontro, come da doc.14 che si rammostra”.
18) “Vero che, con mail del 15.06.2023, l'Ing. comunicava a OM Srl che, Persona_1 considerata la difficoltà di trovare un cessionario che garantisse l'acquisto del credito, riteneva troppo rischioso avviare l'intervento, come da doc.16 che si rammostra”.
19) “Vero che, in data 21.06.2023, la Città Metropolitana di Milano emetteva l'autorizzazione per la perforazione dei pozzi di cui alla pratica presentata in data 09.01.2023 dal Dr. con Controparte_3 protocollo n.2107, come da doc.17 che si rammostra”. Si indicano a testimoni:
Dr. con studio in Milano via Gattamelata n.38, sui capitoli 9, 10, 11, 12, 13, Controparte_3
14, 15, 20.
signor c/o OM Srl, corrente in Rescaldina (MI) via D. Alighieri 19, su tutti i Tes_2 capitoli.
signor c/o TEON Srl, corrente in Strada Cuorgné, 51/3/b Mappano, Caselle Testimone_3 Torinese (TO) su tutti i capitoli.
Geom. c/o sui capitoli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Persona_3 CP_1
Salvo ogni diritto. pagina 3 di 5 Per CP_1
Voglia l'ill.mo G.I., dott.ssa Antonella Cozzi, contrariis reiectis: in via preliminare:
- preso atto dell'adesione della società all'eccezione di incompetenza territoriale, fissare CP_1 un termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Busto Arsizio. in via principale:
- respingere le domande formulate dal essendo le medesime infondate Parte_1 in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- condannare il in persona dell'amministratore di condominio pro- Parte_1 Parte_1 tempore, al pagamento della somma di € 58.560,00, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria, per tutte le argomentazioni formulate in narrativa. in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale proposta, condannare il al pagamento della somma di euro 58.560,00= oltre agli interessi Parte_1 al tasso legale e alla rivalutazione monetaria o a quella somma maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria;
anche determinata in via equitativa dal giudice, a favore della società per tutte le argomentazioni formulate in CP_1 narrativa. in via istruttoria:
- con riserva di meglio articolare idonei mezzi istruttori, entro gli assegnandi termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. in ogni caso:
- con vittoria delle spese di lite, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Motivazione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07.07.2025, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo R.G. 16027/2025, n.8358/2025, emesso in data
22.05.2025 e pubblicato in data 28.05.2025, con il quale il Tribunale ingiungeva al di Parte_1 pagare in favore di la somma di Euro 58.560,00, oltre agli interessi al tasso legale dalle CP_1 scadenze indicate nelle fatture fino alla data del deposito del ricorso per ingiunzione e, successivamente, in misura commerciale (art.1284 co. IV c.c. e d.lgs. 231/02 e succ. modif.) fino al saldo, oltre alle spese della procedura di ingiunzione;
Con l'opposizione il sollevava preliminarmente eccezione di Parte_1 incompetenza per territorio inderogabile del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Busto
Arsizio, esclusivamente competente in quanto Foro del consumatore. si costituiva in giudizio aderendo, in via preliminare, all'eccezione di incompetenza CP_1 territoriale sollevata dall'opponente.
Con decreto del 14-15.10.2025, questo Giudice ritenuto che la questione preliminare fosse idonea a definire il giudizio e che la causa andasse rinviata per decidere separatamente la questione relativa alla competenza ex art.187 c.p.c. con discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e senza la necessità del deposito di memorie integrative ex art.171ter c.p.c.. Assegnava quindi alle parti termine per il deposito pagina 4 di 5 di note scritte di precisazione delle conclusioni ed eventuale integrazione della difesa sulla questione preliminare, che venivano ritualmente depositate. All'udienza del 17.12.2025 la causa, all'esito della discussione orale, veniva trattenuta in decisione. ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Parte opponente, infatti, invocando la propria qualifica di consumatore, ha eccepito come il giudice competente a conoscere della presente controversia avrebbe dovuto essere il Tribunale di Busto
Arsizio, quale luogo ove ha sede il Condominio.
Da parte sua l'opposta, preso atto dell'eccezione, ha dichiarato di volervi aderire.
L'adesione a detta eccezione comporta la declaratoria conseguente di nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da giudice incompetente, con conseguente sua revoca, dichiarandosi competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Busto Arsizio.
Peraltro, l'adesione operata dall'opposta, vincolando il giudice e, per l'effetto, escludendo ogni disamina in ordine alla fondatezza o meno della sollevata eccezione, preclude ogni pronuncia in punto di spese di lite, non essendo configurabile una soccombenza processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a CP_1 conoscere della presente controversia e, per l'effetto, dichiara la nullità e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. 8358/2025 emesso dal Tribunale di Milano;
- dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio a conoscere della presente controversia;
- assegna termine di mesi tre da oggi per la riassunzione del processo avanti il giudice territorialmente competente.
Milano, 17 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Antonella Cozzi
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