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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
10.6.25 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Miele Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Tedesco
APPELLATO
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 1900,00 oltre accessori di legge in favore di parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
10.6.25 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 846/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Miele Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Tedesco
APPELLATO
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 1900,00 oltre accessori di legge in favore di parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
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