Articolo 1 della Legge 17 maggio 1991, n. 160
Articolo 2
Versione
24 maggio 1991
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989.
Entrata in vigore il 24 maggio 1991