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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione per sanzioni amministrative;
violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ME, nella causa civile n. 1237/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
(avv. Simone Controparte_1
Giardina)
- opponente -
contro
CP_2
- opposto contumace–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
2.12.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante di con ricorso Controparte_1
depositato l'11.10.2024, per ottenere l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni n.ri
OI-002631162 e OI-002631161 relative agli atti di accertamento nn. CP_2
5800.30/03/2023.0110896 e 5800.30/03/2023.0110895 del 30.03.2023 emesse dalla sede
CP_ di Perugia per il pagamento delle somme di € 10.490,30 ciascuna a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per omesso versamento delle ritenute previdenziali riferite all'anno 2021. Ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, il difetto di presupposto per l'emissione dell'ordinanze ingiunzioni nonché la violazione dell'obbligo motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e 18 della legge richiamata. In subordine, ha chiesto la riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale ai sensi dell'art. 6
del D.Lgs. n. 150/2011.
CP_ 2. L' ritualmente intimato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs.
150/2011 con atto notificato a mezzo posta certificata in data 14.10.2024, è rimasto contumace.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983,
nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif. nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio
con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le
somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso
versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una
volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Fra le disposizioni richiamate v'è, dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione,
quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se
22 non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla
violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i
termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi
vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero,
qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.” Il tenore delle disposizioni richiamate rende chiaro,
già sul piano letterale, che anche alla fattispecie in esame debba trovare applicazione il precetto dell'obbligo di contestazione della violazione immediata o entro 90 giorni dall'accertamento e detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, se è vero che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie1 (non oggetto della presente controversia) di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad €
10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016. Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite agli omessi
versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del
citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i
periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno
33 successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione…”, confermando indirettamente la conclusione precedente. Va da sé che per il periodo corrente dall'anno 2016 al 2022
(essendo le violazioni precedenti regolate da disposizioni di diritto intertemporale),
CP_ l' ha l'onere di contestare l'omesso versamento delle ritenute non oltre il termine di
90 giorni decorrente dal momento in cui abbia acquisito piena conoscenza (cfr, per tutte, Cass., sez. lavoro, 7681/2014) delle circostanze in cui l'illecito si è concretizzato,
mentre soltanto dal 1.1.2023 il termine è esteso al secondo anno successivo e senza che si possa fare riferimento ad una trasmissione degli atti dell'Autorità Giudiziaria che in questo caso non ha ragion d'essere visto che la violazione è stata accertata e contestata direttamente dall'ente previdenziale opposto.
CP_ Venendo al caso in esame, per l'anno 2021 risulta, per tabulas, che l' ha accertato il
30.03.2023 – semplicemente in base a verifiche di archivio senza alcun accertamento particolare – l'omesso versamento di ritenute previdenziali, notificando le ordinanze
CP_ ingiunzioni il 17.9.2024. non costituendosi in giudizio, non ha dato prova di avere provveduto a notificare l'accertamento della contestazione agli interessati ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 689/1981, il che rende illegittima l'adozione dei provvedimenti opposti. Inoltre, anche ad ipotizzare esistente l'accertamento, l'ente avrebbe contestato la violazione tardivamente, con conseguente estinzione delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'u.c. dell'art. 14 della legge n. 689/1981,
giacché, a fronte della consumazione dell'illecito avvenuta a seguito dell'omesso pagamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento,
va osservato che l'ente previdenziale ha potuto avere contezza della violazione nel mese immediatamente successivo a quello di competenza a seguito della trasmissione telematica da parte del sostituto d'imposta dei modelli Uniemens ai sensi dell'art. 44,
co. 9, d.l. 30 settembre n. 2003, n. 269 da effettuarsi “entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento”. Tenuto conto che l'illecito contestato è genericamente riferito all'anno 2021 e che, anche ipotizzando quale termine ultimo per la trasmissione del modello relativo alla mensilità di dicembre (ultima mensilità dell'anno) il 31
CP_ gennaio 2022, l' ha provveduto ad accertare l'infrazione ben oltre i 90 giorni dalla avvenuta constatazione dai propri archivi, ovvero in data 30.03.2023. Ne consegue che
44 le ordinanze-ingiunzioni vanno annullate in quanto è maturato il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito ai sensi dell'14 della legge n. 689/1981.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m. alla luce del valore della controversia (dato dal valore della sanzione irrogata, scaglione compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- annulla le ordinanze-ingiunzioni opposte;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 1.750,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%,
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Simone Giardina,
dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 2.12.2025
IL GIUDICE
Marco ME
55 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si discute nel caso in esame di omesso versamento di ritenute relative all'anno 2021 e cioè di situazioni maturate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 15.1.2016.
REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione per sanzioni amministrative;
violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ME, nella causa civile n. 1237/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
(avv. Simone Controparte_1
Giardina)
- opponente -
contro
CP_2
- opposto contumace–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
2.12.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante di con ricorso Controparte_1
depositato l'11.10.2024, per ottenere l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni n.ri
OI-002631162 e OI-002631161 relative agli atti di accertamento nn. CP_2
5800.30/03/2023.0110896 e 5800.30/03/2023.0110895 del 30.03.2023 emesse dalla sede
CP_ di Perugia per il pagamento delle somme di € 10.490,30 ciascuna a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per omesso versamento delle ritenute previdenziali riferite all'anno 2021. Ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, il difetto di presupposto per l'emissione dell'ordinanze ingiunzioni nonché la violazione dell'obbligo motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e 18 della legge richiamata. In subordine, ha chiesto la riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale ai sensi dell'art. 6
del D.Lgs. n. 150/2011.
CP_ 2. L' ritualmente intimato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs.
150/2011 con atto notificato a mezzo posta certificata in data 14.10.2024, è rimasto contumace.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983,
nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif. nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio
con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le
somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso
versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una
volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Fra le disposizioni richiamate v'è, dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione,
quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se
22 non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla
violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i
termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi
vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero,
qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.” Il tenore delle disposizioni richiamate rende chiaro,
già sul piano letterale, che anche alla fattispecie in esame debba trovare applicazione il precetto dell'obbligo di contestazione della violazione immediata o entro 90 giorni dall'accertamento e detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, se è vero che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie1 (non oggetto della presente controversia) di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad €
10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016. Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite agli omessi
versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del
citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i
periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno
33 successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione…”, confermando indirettamente la conclusione precedente. Va da sé che per il periodo corrente dall'anno 2016 al 2022
(essendo le violazioni precedenti regolate da disposizioni di diritto intertemporale),
CP_ l' ha l'onere di contestare l'omesso versamento delle ritenute non oltre il termine di
90 giorni decorrente dal momento in cui abbia acquisito piena conoscenza (cfr, per tutte, Cass., sez. lavoro, 7681/2014) delle circostanze in cui l'illecito si è concretizzato,
mentre soltanto dal 1.1.2023 il termine è esteso al secondo anno successivo e senza che si possa fare riferimento ad una trasmissione degli atti dell'Autorità Giudiziaria che in questo caso non ha ragion d'essere visto che la violazione è stata accertata e contestata direttamente dall'ente previdenziale opposto.
CP_ Venendo al caso in esame, per l'anno 2021 risulta, per tabulas, che l' ha accertato il
30.03.2023 – semplicemente in base a verifiche di archivio senza alcun accertamento particolare – l'omesso versamento di ritenute previdenziali, notificando le ordinanze
CP_ ingiunzioni il 17.9.2024. non costituendosi in giudizio, non ha dato prova di avere provveduto a notificare l'accertamento della contestazione agli interessati ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 689/1981, il che rende illegittima l'adozione dei provvedimenti opposti. Inoltre, anche ad ipotizzare esistente l'accertamento, l'ente avrebbe contestato la violazione tardivamente, con conseguente estinzione delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'u.c. dell'art. 14 della legge n. 689/1981,
giacché, a fronte della consumazione dell'illecito avvenuta a seguito dell'omesso pagamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento,
va osservato che l'ente previdenziale ha potuto avere contezza della violazione nel mese immediatamente successivo a quello di competenza a seguito della trasmissione telematica da parte del sostituto d'imposta dei modelli Uniemens ai sensi dell'art. 44,
co. 9, d.l. 30 settembre n. 2003, n. 269 da effettuarsi “entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento”. Tenuto conto che l'illecito contestato è genericamente riferito all'anno 2021 e che, anche ipotizzando quale termine ultimo per la trasmissione del modello relativo alla mensilità di dicembre (ultima mensilità dell'anno) il 31
CP_ gennaio 2022, l' ha provveduto ad accertare l'infrazione ben oltre i 90 giorni dalla avvenuta constatazione dai propri archivi, ovvero in data 30.03.2023. Ne consegue che
44 le ordinanze-ingiunzioni vanno annullate in quanto è maturato il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito ai sensi dell'14 della legge n. 689/1981.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m. alla luce del valore della controversia (dato dal valore della sanzione irrogata, scaglione compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- annulla le ordinanze-ingiunzioni opposte;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 1.750,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%,
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Simone Giardina,
dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 2.12.2025
IL GIUDICE
Marco ME
55 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si discute nel caso in esame di omesso versamento di ritenute relative all'anno 2021 e cioè di situazioni maturate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 15.1.2016.