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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1595/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito delle note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 gennaio 2025,
e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'impresa Parte_1
, elettivamente domiciliato in Rocca di Neto (KR) alla Parte_2
Via Salvatore Quasimodo n. 1, presso lo studio dell'Avv. Rocco Santoro, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Crotone, al Viale Cristoforo Colombo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Arone, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Aurora Arone del Foro di Cosenza e studio in Cosenza, via
Alberto Serra n. 22/a, la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello ed in riforma della Sentenza N. 175/2023 – R.G. 2110/2021 emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione
Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2110/2021, depositata in cancelleria in data 13.03.2023,
1 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, da considerarsi in questa sede riportate ed integralmente trascritte, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto, perché determinato illegittimamente nel quantum, fondato su somme alle quali era stata imputata una cessione di un credito certo liquido ed esigibile dalla presunta creditrice, disatteso
a causa della negligenza e delle inadempienze perpetrate dalla ai danni Controparte_1
dell'odierna appellante, ed altresì, per carenza dei requisiti essenziali in quanto fondato su un titolo mai notificato, ovvero secondo la formula che Codesto Onorevole Giudicante riterrà più opportuna.
Per l'effetto, condannare, altresì, la società alla refusione in favore della Controparte_1
della somma di Euro 40.706,90, già calcolata al netto del Parte_2
presunto debito residuo, quale risarcimento di tutti i danni presenti e futuri, materiali e morali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'appellante in conseguenza della condotta negligente ed inadempiente nella cura, nella richiesta e nell'eventuale recupero del credito ceduto, determinandone conseguentemente la definitiva perdita.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della Sentenza impugnata, accertare comunque la condotta illegittima tenuta dalla e dichiarare che il Sig. CP_1 Pt_1
in proprio ed in qualità di l.r.p.t. della ditta nulla
[...] Parte_2
deve alla odierna convenuta, stante la nullità della intimazione di pagamento opposta ed in considerazione dell'entità del danno subito immediatamente quantificabile in termini monetari.
In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della Sentenza impugnata, rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma eventualmente dovuta, cosi come determinato dalle parti nel contratto di cessione del credito 25.10.2017
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Nella denegata ipotesi di rigetto della presente impugnazione, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., stante la natura articolata della disciplina di riferimento e l'intervenuto mutamento e/o contrasto giurisprudenziale sui temi oggetto di causa”.
Per l'appellato: “Dichiarare in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità dell'appello per le motivazioni di cui in narrativa;
- Nel merito, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla ditta avverso la sentenza n. 175/2023 per le ragioni indicate Parte_2
in atto;
2 - Condannare parte appellante al pagamento delle competenze legali, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA”.
FATTO E DIRITTO
I. Con sentenza n. 175 resa il 9 marzo 2023 e pubblicata il 13 marzo 2023, il Tribunale di Crotone ha rigettato l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. proposta da in proprio ed in Parte_1
qualità di legale rappresentante della ditta avverso l'atto di precetto Parte_2 notificatogli il 20 ottobre 2021 per un importo di € 63.686,53, dalla società e, per CP_1
l'effetto, ha condannato in proprio e nella qualità in atti, al pagamento in favore di Parte_1
elle spese di lite liquidate in € 6.533,00 per compensi professionali, oltre oneri e Controparte_1
accessori come per legge.
II. Avverso sopraddetta sentenza, non notificata, è insorto in proprio ed in qualità Parte_1
di legale rappresentante della ditta , interponendo appello per sentire Parte_2 Parte_1
accogliere le conclusioni in epigrafe pedissequamente riprodotte e trascritte.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'appello, perché notificato oltre il termine massimo dei sei mesi. A sostegno dell'eccezione ha rilevato che, invero, la sentenza impugnata oggetto del presente giudizio è stata pubblicata e notificata alle parti in data 13 marzo 2023 mentre l'atto di citazione in appello della è stato notificato ai difensori a mezzo pec in data 16 ottobre Pt_2
2023, ben oltre il termine di scadenza dei sei mesi, come si evince sia dalla data di notifica della pec
(doc. n. 2 al fascicolo di parte appellata) che dalla stessa relata di notifica e attestazione di conformità redatta dall'Avv. Rocco Santoro (doc. n. 3). Nel merito, ha dedotto l'assoluta infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
III. Il Consigliere Istruttore – con ordinanza dell'11 marzo 2024 – ha ritenuto che, in ragione dell'eccezione di tardività dell'appello, la causa può essere decisa ex art 281 sexies c.p.c. mediante discussione orale innanzi al collegio ed ha pertanto fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 350 bis c.p.c., per il giorno 14 ottobre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note con cui hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del giorni 8 gennaio 2025, con termine alle parti fino a venti giorni prima per il deposito di note.
L'udienza dell'8 gennaio 2025 è stata poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, che le parti hanno ritualmente presentato, e la Corte ha deciso la causa col deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
3 IV. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto è fondata e va accolta.
Impugnando sentenza resa su domanda qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella proposizione dell'appello deve essere seguito il corrispondente regime quanto al rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione, che, in difetto di notifica della sentenza, è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c. nella formulazione “ratione temporis” applicabile) e non gode della sospensione feriale dei termini processuali (L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), perché questa non si applica alle opposizioni esecutive (ex plurimis, Cass. civ., 28 ottobre 2020, n. 23754; Cass. civ., 22 ottobre 2014, n. 22484).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 13 marzo 2023 mentre l'appello è stato notificato il 16 ottobre 2023, e quindi oltre il termine di sei mesi sancito dall'art 327
c.p.c., scaduto il 13 settembre 2023 non soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale.
L'appello risulta, quindi, proposto oltre il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Esso va, dunque, dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per la semplicità dell'unica questione trattata (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00).
VI. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di inammissibilità dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 dell'impresa individuale nei confronti di in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato il 16 ottobre 2023, e avverso la sentenza n. 175/2023 resa dal Tribunale di Crotone il 9 marzo 2023 e pubblicata il 13 marzo 2023, non notificata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del grado che liquida in € 4.996,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4 - dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla
L. 228 del 2012.
Così deciso da remoto in data 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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