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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6661 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 895 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione a precetto e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Caserta, alla Piazza Vanvitelli n. 26, presso l'avv. Gianluca Fuschetti (C.F:
da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti prodotta in sede di CodiceFiscale_3
iscrizione telematica a ruolo della causa di appello.
APPELLANTI
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cesario Console n. 3 presso l'avv. Girolamo Sarnelli CP_2
(C.F: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generali alle liti depositata CodiceFiscale_4
telematicamente in uno alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
E
(C.F.: ), rappresentata processualmente dalla Controparte_3 P.IVA_2 CP_1 Controparte_4
, in qualità di procuratrice designata con atto autenticato per notar di Pordenone
[...] Persona_1
il 23.09.2016, a sua volta rappresentata da in qualità di procuratrice designata con atto Controparte_5
pagina 1 di 13 autenticato per notar del 18 ottobre 2023, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Persona_2
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, presso gli avv.ti Andrea Fioretti (C.F: ) e CodiceFiscale_5
(C.F.: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura Controparte_6 CodiceFiscale_6
generale alle liti autenticata per notar del 5 dicembre 2023 . Persona_3
RV RI
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI (si riporta il contenuto delle conclusioni rassegnate nelle note ex art. 127-ter c.p.c.
depositate il 30.01.2023 non avendo la parte curato il deposito telematico delle note di cui veniva disposta la redazione in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni): “Il signor e la signora Parte_2
impugnano e contestano tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e documentato e, Parte_1
riportandosi integralmente ai propri atti, chiedono, nel merito, accertare e dichiarare la nullità del mutuo sottoscritto in data 23 aprile 2008, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con conseguente inesistenza del diritto della
(incorporante già Controparte_1 Controparte_7 Controparte_8
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei signori e in virtù Parte_2 Parte_1
dell'atto di precetto notificato in data 11 novembre 2015, per tutto quanto ampiamente esposto in atti. Con
vittoria di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, ivi compreso il procedimento di reclamo ex art. 624, secondo comma e 669 terdecies c.p.c. concluso con ordinanza emessa in data 16 luglio 2016, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, G.R. […], al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e cpa come per legge della fase cautelare. L'avv. Fuschetti chiede che la causa venga introitata a sentenza”.
PER LA S.P.A. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO: (si riporta il contenuto delle conclusioni rassegnate nelle note depositate il 17.01.2023 non avendo la parte curato il deposito telematico delle note ex art. 127-ter
Cont c.p.c. di cui veniva disposta la redazione in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) “La
conclude, quindi, affinché l'adita Corte di Appello voglia rigettare l'avversa impugnazione, assolutamente inammissibile e totalmente infondata in punto di fatto e di diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 420/2021 del 22 febbraio 2021 e dunque il rigetto dell'opposizione a precetto proposta da controparte. In via del tutto subordinata, e salvo gravame, insiste sull'istanza di conversione formulata dalla in mutuo ipotecario ordinario del mutuo fondiario de quo, CP_1
pagina 2 di 13 nell'ipotesi denegata in cui si ravvisi la nullità di quest'ultimo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, sussistendo comunque, ex art.1424 c.c., tutti i requisiti di sostanza e di forma e avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite del giudizio”.
PER LA : “Voglia l'adita Corte di Appello rigettare l'avversa impugnazione, Controparte_3
assolutamente inammissibile e totalmente infondata in punto di fatto e di diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 420/2021 del 22 febbraio 2021 nonché il rigetto dell'opposizione a precetto proposta da controparte, eventualmente, in accoglimento della istanza di conversione formulata dalla Banca, previa conversione in mutuo ipotecario ordinario del mutuo fondiario de quo, ove ne ravvisi la nullità per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, sussistendo, ex art.1424
c.c., tutti i requisiti di sostanza e di forma e avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 11.11.2015 la ha intimato a Controparte_1
e il pagamento della somma di € 320.180,66, oltre interessi e spese, in Parte_2 Parte_3
forza del contratto di credito fondiario stipulato il 23 aprile 2008, risolto per inadempimento degli intimati il 5
agosto 2015 e munito di formula esecutiva.
Con citazione notificata ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. e hanno Parte_2 Parte_3
proposto opposizione avverso il suddetto precetto, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di mutuo o,
in subordine, l'accertamento della sua inidoneità ad assolvere la funzione di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 3, c.p.c. A supporto della domanda, gli istanti hanno dedotto che l'importo erogato dall'istituto bancario in forza del citato contratto risulterebbe superiore al limite fissato dall'art. 38, co. 2, con Pt_4
conseguente nullità dell'operazione di finanziamento. Hanno inoltre evidenziato la natura condizionata del contratto stipulato, dalla quale discenderebbe il difetto dei requisiti fissati dall'art. 474 c.p.c. per i titoli esecutivi di estrazione notarile.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
rimarcando la piena validità del contratto e la sua idoneità a operare quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Nel dettaglio, il creditore ha dedotto che l'art. 38, co. 2, TUB - nel rimettere alla Banca d'Italia la determinazione del limite massimo finanziabile con credito fondiario - non delinea una causa di nullità del pagina 3 di 13 contratto. Ha inoltre aggiunto che il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del debitore certificava l'avveramento della condizione originariamente dedotta nel negozio, con conseguente sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 474, co. 2, c.p.c. per qualificare quest'ultimo come titolo esecutivo.
Respinta l'istanza cautelare avanzata dall'opponente, la causa è stata decisa con sentenza n. 420/2021,
pubblicata il 22 febbraio 2021 e non notificata, con cui il Tribunale di S. Maria C.V. ha rigettato l'opposizione condannando gli attori al rimborso delle spese di lite avversarie, liquidate in € 4.015,00, oltre accessori.
Tale decisione è stata così motivata: “Con il primo motivo di opposizione spiegato, gli istanti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo posto a fondamento della incipienda esecuzione per violazione dell'art. 38 T.U.B. Richiamando la delibera CICR del 22.4.1995, hanno dedotto del mancato rispetto nell'ambito del suddetto contratto del limite dell'80% del valore dei beni ipotecati: in particolare, hanno evidenziato che all'epoca della erogazione del mutuo l'immobile concesso in garanzia aveva un valore certamente inferiore alla somma mutuata (di € 250.000,00). […]
La norma in esame - sotto il profilo interpretativo - è stata interessata da diverse evoluzioni: in un primo momento, con la sentenza n. 26672 del 28/11/2013, la Sezione I della Suprema Corte ha posto il seguente principio di diritto: “L'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere "conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità
non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario” (cfr. in senso conforme Cass. 6
dicembre 2013, n. 27380; Cass. 4 novembre 2015, n. 22446; Cass. 7 marzo 2016, n. 4471; Cass. 6 maggio 2016,
n. 9132; Cass. 24 giugno 2016, n. 13164); successivamente la giurisprudenza di legittimità, rivisitando l'orientamento sopra riportato, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), e costituisce un pagina 4 di 13 limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà
immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa”, in particolare sottolineando che “la questione posta dall'art. 38, comma 8, del T.u.b. non può risolversi all'interno della tesi della nullità testuale, a prescindere dalle divaricazioni di orientamento rinvenibili in dottrina a proposito della qualificazione - come tipizzante o connotativo - del potere della Banca d'Italia di prescrivere il contenuto di determinati contratti. Ciò, tuttavia,
non consente di condividere le conclusioni dell'orientamento inaugurato nel 2013 anche a proposito della concorrente esclusione della fattispecie generale di nullità ex art. 1418 cod. civ.
Questo perché la prescrizione dei limiti di finanziabilità - per quanto non ascrivibile a un contenuto tipico predeterminato dall'autorità creditizia - si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi "fondiario" (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 17352 del 13/07/2017, nonché in senso conforme
[…]).
Accanto alle due tesi contrapposte sopra riportate, la giurisprudenza di merito ha dato vita ad una prospettazione intermedia: la questione della violazione dell'art. 38 TUB si risolve sul piano della qualificazione giuridica del contratto, ritenendo che, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, il mutuo, pur qualificato come “fondiario”, ove non rispettoso della prescrizione di cui all'art. 38 TUB per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non sarebbe che un ordinario mutuo ipotecario (in tal senso
Tribunale di Udine, con pronuncia del 29 maggio 2014, Tribunale di Mantova con pronuncia del 27.12.2018 e
Tribunale di Napoli con pronuncia del 5 giugno 2019). […]
Tanto premesso, occorre sin da ora chiarire che il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento appena espresso, ciò per le ragioni che di seguito si provvederà ad illustrare. Ad avviso di chi scrive, la preliminare valutazione da svolgere a fronte della violazione di una norma imperativa attiene alla funzionalità e proporzionalità della relativa sanzione (nel caso di specie la nullità integrale del contratto, salvo la domanda di conversione ex art. 1424 c.c.) rispetto alla ratio della norma di cui all'art. 38 TUB. […]
Tanto detto, l'applicazione della sanzione della nullità integrale del contratto andrebbe a frustare l'interesse alla sana e prudente gestione delle banche;
l'interesse a ricevere il credito bancario subirebbe anch'esso un pregiudizio a causa del conseguente presumibile atteggiamento prudenziale delle banche di fronte al rischio di sforare il limite di finanziabilità, in quanto presidiato da una sanzione particolarmente grave.
pagina 5 di 13 Diversamente, la disapplicazione della disciplina del credito fondiario, e dunque dei privilegi ivi previsti,
consentirebbe di tutelare adeguatamente anche l'interesse degli altri creditori del mutuatario a non essere
“scavalcati” dal creditore fondiario. La praticabilità della prospettata soluzione neppure osta alla disciplina del mutuo fondiario.
Nell'attuale contesto normativo, il credito fondiario viene sostanzialmente ad identificarsi con una operazione di finanziamento bancario a medio o lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili e limitato ad una certa proporzione rispetto al valore degli immobili ipotecati;
come noto, infatti, è
progressivamente venuta meno la specialità della disciplina del credito fondiario fino all'attuale normativa contenuta nel TUB, che consente a qualsiasi istituto la erogazione del detto mutuo (mentre in precedenza si trattava di operazioni riservate ad appositi istituti a ciò specificamente autorizzati e che non erogavano finanziamenti in altre forme), senza alcun collegamento ad una determinata forma di raccolta della provvista
(mentre in passato la raccolta avveniva mediante l'emissione di speciali "cartelle fondiarie").
In definitiva, il rispetto del limite di finanziabilità è sicuramente condizione necessaria per accedere alla disciplina privilegiata del credito fondiario, ma, viceversa, il mancato rispetto del detto limite non può
giustificare la nullità di un contratto di mutuo, laddove si consideri lo stesso come mutuo ordinario.
Neppure, sotto tale profilo, appare necessario ricorrere all'istituto della conversione ex art. 1424 c.c.,
istituto che postula per definizione una diversità tipologica dei contratti: tale diversità non sussiste nei rapporti tra mutuo fondiario ed ordinario;
come sopra detto, infatti, il progressivo percorso di “normalizzazione” della disciplina del credito fondiario palesa come sussista identità dei soggetti (stante il venir meno della specializzazione delle sezioni autonome di credito fondiario), della causa (in buona sostanza, quella di finanziamento) e dell'oggetto delle obbligazioni assunte dalle parti (consegna vs restituzione). […]
Pur volendo tralasciare l'anzidetta circostanza, si reputa che gli opponenti in ogni caso non abbiano fornito idonea prova del superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B.: l'affermazione secondo cui all'atto dell'erogazione della somma il valore dell'immobile era di gran lunga inferiore alla somma mutuata si basa su presupposti errati.
Ed invero, l'opzione metodologica corretta, al fine di operare il calcolo del limite di finanziabilità -
fissato come sopra detto nella misura del 80% “del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sui beni medesimi” - è la seguente: il rapporto proporzionale espresso in termini dell'80% indicato come limite pagina 6 di 13 di finanziabilità deve necessariamente instaurarsi tra somma erogata e valore dell'immobile al momento della stipula del contratto.
Erra la prospettazione che ritiene di collegare valori tra di loro non espressamente collegati dalla norma in parola: sono certamente viziate le prospettazioni di calcolo che assumono quali valori di riferimento quello erogato ed il valore della iscrizione ipotecaria, oppure il valore erogato e quello successivamente assunto dall'immobile.
In particolare, gli opponenti hanno affermato la sussistenza della violazione del limite di finanziabilità, da un lato, rispetto ad un precedente contratto di mutuo (anno 2006) per un importo di € 150.000,00 (cui quello oggetto del presente giudizio è stato in parte destinato alla estinzione anticipata); dall'altro, tra valore erogato e quello (inferiore) corrisposto per l'acquisto dell'immobile, pari ad € 70.000,00 (cfr. copia atto di compravendita del 25.10.2006 allegata agli atti), nonché individuato nell'ambito dell'atto di donazione del
27.4.2009.
Discende da quanto detto che la doglianza oggetto d'esame va respinta, atteso che gli elementi addotti esulano dal rapporto tra valore erogato e quello dell'immobile al momento della stipula del contratto.
Come innanzi detto, il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione, è costituito dal contratto di
Per_ mutuo ipotecario ex art. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 e D.P.R. n. 601/73 del 23.4.2008, rogato dal Notaio (Rep.
n. 91.815, Racc. n. 53.284), munito di formula esecutiva in data 16.5.2008, stipulato tra la mutuante
[...]
(poi incorporata in a sua volta incorporata nella CP_8 Controparte_7 CP_10
e gli odierni opponenti in qualità di mutuatari, per l'importo di € 250.000,00, insoluto e risoltosi ex art.
[...]
pagina 7 di 13 Ai fini dell'art. 474 c.p.c., la quietanza rileva in quanto attestante l'insorgenza dell'obbligazione restitutoria a carico della parte mutuataria e, conseguentemente, l'esistenza del credito in capo alla parte mutuante;
giova osservare che essa fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che si dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'articolo 2732 cod. civ.
Per completezza motivazionale, deve ulteriormente osservarsi che, fermo quanto appena detto, gli stessi opponenti hanno dato atto del versamento della somma erogata (cfr. pag. 13 atto introduttivo); la documentazione in atti, nonché il complessivo assetto di interessi configurato dalle parti, non consente di dubitare dell'insorgenza del rapporto obbligatorio oggetto del mutuo: tanto si evince dalla allegazione in atti di copia dell'estratti conto (cfr. doc. sub 6 - produzione parte opposta).”
§§§§§
Con atto notificato il 02.03.2021 ed iscritto a ruolo in pari data, e Parte_1 Parte_2
hanno tempestivamente appellato tale decisione, chiedendone, per i due motivi di seguito indicati, l'integrale riforma, in accoglimento della domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario.
La , costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per carenza d'interesse. Nel merito ha dedotto l'infondatezza delle censure mosse avverso la decisione impugnata, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in data 08.04.2024, la ha spiegato intervento volontario nel Controparte_3
giudizio ex art. 111 c.p.c., deducendo di aver acquistato dalla il credito Controparte_1
vantato verso la e il L'interventrice, riportandosi alle difese già svolte dalla cedente, ha Parte_1 Pt_2
quindi chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione della relativa udienza con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, la causa è stata poi introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
§§§§§
Va preliminarmente esaminata e respinta l'eccezione d'inammissibilità con cui la Controparte_1
ha dedotto il difetto di interesse ad impugnare del e della .
[...] Pt_2 Parte_1
pagina 8 di 13 Nella prospettazione dell'appellata, la pronuncia invocata dai debitori - avente ad oggetto la nullità del contratto di mutuo - non sarebbe idonea ad arrecare loro alcuna reale utilità, avendo l'istituto bancario tempestivamente formulato in prime cure, e reiterato nel presente giudizio, istanza di conversione ex art. 1424
c.c. del credito fondiario in mutuo ordinario. In tale ottica, l'accoglimento dell'appello non produrrebbe quindi alcun effetto sulla regolarità dell'intimazione di pagamento, la quale - in quanto compiuta senza avvalersi della disciplina di favore propria del credito fondiario - resterebbe in ogni caso salva per effetto della conversione del titolo esecutivo azionato in mutuo ordinario.
Tale impostazione non può essere condivisa. Contrariamente a quanto dedotto dall'istituto bancario, non sussiste infatti alcun automatismo tra la declaratoria di nullità del contratto di credito fondiario e la sua eventuale conversione, su istanza di parte, in un mutuo ordinario.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'istituto della conversione ex art. 1424 c.c.
richiede lo svolgimento, da parte del giudice, di una duplice indagine volta ad accertare “in primo luogo, che sussista un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello in cui dovrebbe essere convertito e, in secondo luogo, che, avuto riguardo agli interessi pratici perseguiti dai contraenti, la volontà che li indusse a stipulare un contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti di quel diverso contratto” (Cass. 2 gennaio 2025,
n. 19). Oltre al riscontro di tali due requisiti, la Cassazione ha precisato che l'operatività dell'istituto presuppone che “le parti, al momento della conclusione del contratto, non fossero a conoscenza della causa di nullità”, non essendo la conversione possibile qualora i contraenti abbiano voluto quel dato regolamento negoziale “pur essendo consapevoli della sua nullità” (Cass. 2 gennaio 2025, n. 19).
Applicando tali coordinate ermeneutiche all'ipotesi di specie, la conversione del credito fondiario in un ordinario mutuo ipotecario non può dunque discendere dalla mera proposizione, da parte del contraente interessato, della relativa istanza.
La produzione di tale effetto postula, al contrario, il positivo accertamento dei presupposti soggettivi e oggettivi chiesti dall'art. 1424 c.c., con particolare riguardo alla verifica circa la consapevolezza delle parti “non tanto del superamento in sé del limite di finanziabilità del mutuo fondiario al momento della stipula […] quanto e proprio della conseguente nullità del contratto” (Cass. 2 gennaio 2025, n. 19).
L'istanza di conversione proposta da parte della non elide dunque Controparte_1
l'interesse dell'appellante ad una riforma della sentenza impugnata, poiché l'eventuale accertamento della nullità
pagina 9 di 13 del contratto non determinerebbe la sua automatica conversione in un mutuo ordinario, trattandosi di un effetto subordinato ad un ulteriore indagine di merito.
L'appello, pertanto, deve ritenersi pienamente ammissibile.
§§§§§§
Tanto premesso, è ora possibile esaminare il primo motivo di gravame con cui il e la Pt_2 Parte_1
hanno censurato la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di nullità del contratto di credito fondiario posto a fondamento dell'intimazione notificata.
Secondo gli istanti, il tribunale avrebbe erroneamente degradato la violazione del limite massimo di finanziabilità di cui all'art. 38, co. 2, T.U.B. ad una mera questione di qualificazione del negozio. Lo
scostamento da tale parametro sarebbe stato, infatti, valorizzato al solo scopo di ricondurre il rapporto contestato al modello del mutuo ordinario, senza invece valutare la rilevanza di tale violazione sotto il profilo della validità
del contratto di credito fondiario, da ritenersi nullo.
§§§§§
L'appello è infondato e deve essere respinto, ma occorre correggere la motivazione addotta dal tribunale per negare l'invocata nullità del contratto di mutuo. Giova al riguardo osservare che le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione hanno di recente ricomposto il contrasto tra i diversi orientamenti, sviluppatisi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, in ordine alla sorte del finanziamento fondiario erogato per un importo superiore al limite massimo sancito, ex art. 38, co. 2, T.U.B., dalla Banca d'Italia.
Disattendendo l'indirizzo incline a ravvisare in simili fattispecie una causa di nullità del contratto ex art. 1418 c.c., la Suprema Corte ha precisato che: “ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38,
comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio,
bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie,
del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (così Cass. S.U. 16
pagina 10 di 13 novembre 2022, n. 33719).
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il quale ha richiamato diverse statuizioni di legittimità
poi disattese dalla suindicata pronuncia, il superamento del limite massimo di finanziabilità non costituisce dunque una ragione di nullità del contratto di mutuo fondiario. Tale soglia, attualmente pari all'80% del valore dell'immobile ipotecato, non assolve infatti alla funzione di conformare imperativamente la struttura del singolo rapporto negoziale, ma si inserisce nel più ampio sistema di vigilanza sul settore bancario, quale strumento volto a presidiare la prudente gestione del rischio connesso all'erogazione del credito.
Una soluzione ermeneutica che sanzionasse la violazione della predetta soglia con la nullità produrrebbe -
quindi - effetti disfunzionali, conducendo al paradossale risultato di minare proprio quel valore di stabilità
patrimoniale che la norma disattesa mira invece a preservare. La caducazione della fonte negoziale determinerebbe, infatti, la degradazione della pretesa restitutoria del mutuante a mero credito chirografario da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., oltreché l'immediata estinzione dell'ipoteca iscritta sull'immobile a garanzia della restituzione della somma mutuata, pregiudicando così quelle ragioni di tutela del sistema bancario che la disciplina in esame intende salvaguardare.
Deve dunque escludersi che la violazione del limite massimo di finanziabilità ex art. 38, co. 2, T.U.B.
possa determinare l'invalidità del rapporto di credito fondiario, sicché il giudice di primo grado ha correttamente respinto la domanda di nullità avanzata dagli odierni appellanti.
Resta tuttavia da correggere la motivazione posta dal tribunale a fondamento di tale decisione. Il giudice di prime cure ha infatti dato puntualmente conto dell'articolato dibattito sviluppatosi circa la natura del limite di finanziabilità e gli effetti discendenti dal superamento di tale soglia.
All'esito della ricostruzione egli ha nondimeno negato rilevanza alla dedotta inosservanza attraverso una riqualificazione del contratto di credito fondiario stipulato dalle parti, ricondotto d'ufficio al paradigma del mutuo ordinario.
Nell'impostazione seguita dal tribunale, la sanzione applicabile in caso di violazione di detto limite dovrebbe infatti circoscriversi al solo piano della qualificazione della fattispecie, con la conseguenza che un mutuo fondiario irrispettoso delle prescrizioni dettate dall'art. 38 T.U.B., “altro non sarebbe che un ordinario mutuo ipotecario”.
Nondimeno, tale soluzione è stata esplicitamente sconfessata dalle Sezioni Unite della Corte di pagina 11 di 13 Cassazione. Con la medesima pronuncia prima richiamata, la Suprema Corte infatti ha chiarito che “in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (Cass. S.U. 16 novembre 2022, n. 33719).
Alla luce di tale principio, la semplice inosservanza del limite di finanziabilità non permette dunque alcuna operazione di riqualificazione giudiziale del contratto di credito fondiario. Ne consegue che il tribunale ha errato nel ricondurre al paradigma del mutuo ordinario il negozio perfezionato tra le parti, il quale, pur in presenza della dedotta violazione, conserva la natura di finanziamento fondiario.
§§§§§
L'irrilevanza, ai fini della validità del contratto, del superamento del limite di finanziabilità comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze con cui l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver escluso che il finanziamento concesso superasse la soglia fissata ai sensi dell'art. 38, co. 2, T.U.B.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi minimi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in ragione del modesto impegno difensivo che la stessa ha importato alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Respinge l'appello proposto da e avente ad oggetto la riforma della Parte_3 Parte_2
sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 420/2021, pubblicata il 22 febbraio 2021.
pagina 12 di 13 2) Condanna e , in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di Parte_3 Parte_2
appello sostenute dalla che si liquidano in € 10.060,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% ed accessori di legge;
3) Condanna e , in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di Parte_3 Parte_2
appello sostenute dalla che si liquidano in € 10.060,00 per compensi professionali, oltre Controparte_3
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% ed accessori di legge
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico di e , di una sanzione pari al Parte_3 Parte_2
contributo unificato dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 14.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del r. Luca Maffei. CP_11
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 delle condizioni generali di mutuo. Secondo la prospettazione della parte opponente esso sarebbe inidoneo a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
In particolare, a sostegno della censura in esame, evidenziando la natura condizionata del contratto di mutuo, hanno eccepito il difetto di traditio della somma mutuata. Come noto, la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. III Sent., 27/08/2015, n. 17194).
Ebbene, la traditio nel caso di specie è ravvisabile nell'espressa dichiarazione della parte mutuataria circa l'avvenuta consegna e quietanza della somma (cfr. lett. d) contratto).