Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 26 giugno 2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1456/2024 R.G. vertente
fra
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Pesacane, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nel di lui studio, in Rionero in Vulture, via Galliano Pal. CP_1 giusta mandato in atti;
OPPONENTE
in persona del Procuratore p.t.; Controparte_2
OPPOSTA - CONTUMACE
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luzi giusta procura generale alle liti del
22.03.2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale dell' di Potenza, Via CP_3
Pretoria 263;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a pignoramento;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e dal codice identificativo della procedura esecutiva 09284202400001409000, notificato, ad essa opponente, dalla di Potenza il 18/03/2024, per un importo di € Controparte_2
14.790,17, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione. L'Agente della riscossione per conto dell' agiva per il recupero delle somme a quest'ultimo dovute per le causali CP_3 sottese agli avvisi di addebito, annualità 2018 (due distinti avvisi), 2020 e 2021, identificati dagli atti
39220170001664816000, 392201800011652461000, 392201190002141102000 e
39220210000185636000 relativi al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi afferenti alla Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati.
A seguito di interlocuzioni della ricorrente con l' in data 13/01/2020, senza riscontro, la CP_3 ricorrente eccepiva di aver già nell'anno 2018 richiesto la cancellazione della propria matricola n.
0845588, “non avendo nessuna possibilità per esercitare l'attività di coltivatrice diretta”; in data
17/12/2022, ribadiva che già dal 2018 non avesse più esercitato l'attività di coltivatrice diretta.
L' con nota in data 24 gennaio 2023, comunicava che, a seguito della domanda del 20/01/2020, CP_3
è stata cancellata dall'azienda in oggetto la sig.ra a decorrere dal 01/01/2020, per Parte_1 cessata attività.
Pertanto, evidenziava che i titoli esecutivi erano da considerarsi estinti per cui il pignoramento azionato tramite , andava annullato perché privo di titolo esecutivo;
da qui la Controparte_2 richiesta di accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cpc, in quanto il dedotto effetto estintivo è sopravvenuto agli avvisi di addebito, sopra puntualmente descritti, l'ultimo dei quali fu notificato il
04/11/2021.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite con distrazione.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ed eccepiva la cessata materia CP_3 del contendere a seguito dell'effettivo annullamento degli avvisi di addebito, confermando l'assunto della ricorrente.
Non si costituiva l' . Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente e in corso di causa il giudice prendeva atto della costituzione del resistente e disponeva accertarsi l'effettiva cessazione della materia del CP_3 contendere con riferimento all'azione esecutiva di cui si discute, e tuttavia, l' rimaneva silente CP_3 sul punto. All'udienza del 26.6.2023 la causa sulle note scritte della ricorrente veniva rattenuta per la decisione e, all'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione mediante deposito in fascicolo informatico.
2. La domanda merita accoglimento.
Sul piano normativo si osserva che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D. Lgs. 46/1999, ovvero nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(prescrizione del diritto, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.) e non soggiace a termini perentori;
c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” per vizi formali del titolo esecutivo (quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, davanti al giudice dell'esecuzione davanti al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione sia iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1, c.p.c.).
Rispetto alle prime due tipologie di opposizione, legittimato passivo è l'Ente impositore, il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove viene contestata la regolarità degli atti esecutivi, del titolo o del precetto. La conferma che avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 46/99 (a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile”) sia nella formulazione dell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo (“alle entrate indicate nel comma 1-anche quelle non tributarie- non si applica la disposizione del comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”). Ne consegue, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, che il debitore, il quale intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella di pagamento (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., entro il citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella di pagamento, dalla notificazione della stessa.
A fronte, viceversa, dell'adozione da parte del concessionario della riscossione di provvedimenti di fermo e di ipoteca, anche in relazione ai rispettivi provvedimenti prodromici, la loro impugnabilità trova il proprio referente normativo nel D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni.
3. Tanto premesso sul piano normativo e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 n.
092/2024/000032924 e dal codice identificativo della procedura esecutiva 09284202400001409000, notificato, ad essa opponente, dalla di Potenza il 18/03/2024, per un Controparte_2 importo di € 14.790,17, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire in quanto, come rilevato a più riprese dalla ricorrente e confermato dall' , e documentato dall'estratto conto CP_3 versato in atti, l' ha proseguito nel pignoramento, trattenendo coattivamente l'intero importo di CP_3
€ 14.970,17, somma esattamente pari a quella inizialmente pretesa, tanto a dimostrare come all'annullamento degli avvisi non ha fatto seguito lo sgravio delle somme portate dagli stessi, per cui allo stato il pignoramento risulta eseguito in assenza di titolo giustificativo.
Il ricorso, in parte qua, è da sussumere nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., ritualmente proposto nei confronti dell , quale Controparte_2 concessionario del servizio di riscossione, e nei confronti dell' che tuttavia si è costituito senza CP_3 offrire -nonostante compulsato in tal senso in corso di causa- la prova dell'avvenuto sgravio degli avvisi di addebito sottesi al pignoramento presso terzi attivato dall'agente della riscossione.
Assorbita nella motivazione ogni altra questione dedotta dall'opponente, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto perché fondato.
4. Per le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, l' va condannata al CP_3 pagamento delle stesse in favore della ricorrente, liquidate come in dispositivo in applicazione del
DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , con ricorso depositato il 14.5.2024, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR
602/1973 n. 092/2024/000032924 e dal codice identificativo della procedura esecutiva
09284202400001409000;
2) Condanna l' di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della somma CP_3 di euro 1865,00 in favore della ricorrente a titolo di spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza, lì 26 giugno 2025
Il Giudice Del Lavoro
Eugenio Facciolla