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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/10/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Giusti Cristina, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6492.2022 R.G. Lavoro, al quale sono stati riuniti i fascicoli n. rg 6544/2022 e 6546/2022 TRA
(CF: ; , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); , (CF: ) rapp.ti e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Stefano Falivene e dall'Avv. Roberto Sibilia presso cui sono elettivamente domiciliati come in atti
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti, rappr.to e difeso dagli avv. Anna De Stefano (n. 6492.2022) e Stefano Azzano (n. rg 6544/2022 e 6546/2022)
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati, poi successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva, i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, per vedere annullare, previo accertamento del loro rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con la società agricola VE SR nei periodi dedotti in ricorso, i CP provvedimenti di “disconoscimento” delle giornate agricole operato da con conseguenziale CP_ riconoscimento del diritto alla ricostruzione delle relative posizioni contributive, e condanna dell' alla restituzione dei contributi versati, con vittoria di spese e onorari di lite. I ricorrenti deducevano di aver lavorato alle dipendenze della società agricola VE SR (il cui amministratore e legale rappresentante era il sig. ), nei periodi dedotti in ricorso, come Parte_4 braccianti addetti alla coltivazione e raccolta di piante ornamentali, ortaggi e verdura nei terreni siti in Eboli e in Giffoni Sei Casali, con orario giornaliero di 6 ore e 40 minuti e di aver ricevuto regolare retribuzione come risulterebbe dalle buste paga prodotte in atti.
L' si costituiva ritualmente e resisteva alla domanda chiedendone CP_1 Controparte_2 CP_ il rigetto. In via preliminare, l' eccepiva la decadenza ed inammissibilità della domanda avversa per omessa presentazione del ricorso amministrativo nei termini di legge;
nel merito contestava la fondatezza del ricorso riportandosi integralmente alla verifica ispettiva di cui al verbale di accertamento n.
2020008071/DDL del 16/04/2021, cui avevano fatto seguito i provvedimenti di disconoscimento oggetto della presente impugnazione. CP Espletata l'istruttoria con l'audizione dei testimoni indicati dalle parti ricorrenti e degli ispettori autori dell'accertamento, la causa è giunta alla discussione e, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, è stata decisa. CP_ Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata da ex art. 22 d.l. N.7/1970. Risulta dagli atti che il provvedimento di disconoscimento è stato emesso il 27/6/22 (e quindi notificato almeno a quella data ai ricorrenti), che i ricorsi alla commissione provinciale sono stati depositati rispettivamente in data 1/8/2022, 02/08/2022 e 03/08/2022, e i ricorsi giurisdizionali il 25/11/22 ed il 28/11/2022, quindi entro i termini di decadenza di 120 giorni. Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, ovvero dalla scadenza tali stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr. cass. Sez. lav.
5.2.2007 n. 2375; 16.1.2007 n. 813). Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto (silenzio- rigetto). Dal 1-2-3/8/22 i 90 giorni scadevano il 1-2-3/11/22 pertanto il ricorso giudiziario è tempestivo.
Ciò premesso., i ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va evidenziato che i ricorsi appaiono estremamente generici e parchi in punto di allegazione;
non vengono indicati specificamente i periodi lavorativi, l'orario di lavoro e il dettaglio delle mansioni. Il semplice richiamo ad un concetto di "dipendenza" non può, all'uopo, ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche, che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria. Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o, almeno, i c.d. elementi sintomatici della medesima. Ciò si riflette sulla prova della esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, che deve essere fornita dal ricorrente.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori CP_ agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 e da altre successive conformi. Su tali precisazioni, tenuto conto del principio di pacifica circolarità tra oneri di allegazione ed oneri probatori e della circostanza che può essere oggetto di prova solo quanto, nella fase introduttiva del giudizio, sia stato oggetto di puntuale allegazione e specificazione, va, comunque, evidenziato che la prova espletata non appare sufficiente ad affermare la natura subordinata del rapporto in esame. CP Il presente giudizio scaturisce da un accertamento ispettivo svolto dagli ispettori verbalizzanti dell'
e culminato nel verbale ispettivo per cui è causa. Tali accertamenti Controparte_3 Parte_5 sono stati compiuti presso la sede legale della società VE SR (ove non risultava nulla se non un
Pag. 2 di 6 immobile condotto in locazione da un dipendente della società di origini straniere) nonché presso la residenza del legale rapp.te in località Giffoni sei Casali, ove veniva riscontrata la Parte_4 presenza di alcuni fondi agricoli;
sulla base delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e della scarna e confusa documentazione contabile esaminata, gli ispettori hanno concluso per la fittizietà dei rapporti di bracciantato, essendo emerse contraddizioni e gravi inesattezze.
Prima di analizzare compiutamente gli elementi probatori raccolti nel corso dell'attività istruttoria, in punto di diritto, va chiarito che i verbali ispettivi hanno un valore probatorio rinforzato solo con riferimento ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e alle dichiarazioni raccolte alla loro presenza, limitatamente al fatto storico di averle raccolte in quei termini e non anche, invece, alla veridicità del contenuto delle stesse. Andando al merito delle testimonianze, tutti i testi di parte ricorrente hanno riferito che avrebbero svolto le mansioni di braccianti consistenti nella raccolta di foglie ornamentali (tranne che Parte_3 avrebbe anche condotto il trattore) ma nel libello introduttivo, quando si descrivono le mansioni dei ricorrenti, si utilizza l'espressione “addetto alla coltivazione di piante ornamentali, ortaggi e verdure varie” (cfr. punto 5 ricorsi); tuttavia tale attività di coltivazione non rientra affatto tra quelle poi descritte dai testimoni. Aggiungasi che tutti i testimoni hanno collocato i lavoratori presso i terreni agricoli siti in Giffoni Sei Casali (SA), mentre nell'atto introduttivo si indicano terreni siti anche in Eboli, in netto contrasto, peraltro, con quanto poi riscontrato dagli agenti ispettivi che, recatisi presso la sede legale della società in Eboli, hanno rinvenuto un immobile concesso in locazione ad uno straniero. A ciò vanno aggiunti i dati secondo cui non sempre c'era coincidenza di presenze lavorative fra ricorrenti e testi, i quali, peraltro, non hanno saputo indicare in quale hanno gli istanti hanno iniziato a lavorare con l'Azienda, né quali giorni o per quanti giorni.
Per che allega di avere lavorato dal 2014 al 2020 nei terreni di Eboli e in loc. Malche Testimone_1 CP (di Giffoni Sei Casali, Sa) il teste , il cui rapporto di lavoro anche è stato disconosciuto da ed Pt_3 CP_ ha una causa in corso contro ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente presso l'azienda agricola VE dal 2015; ha riferito in maniera assolutamente generica sulle direttive e sui periodi lavorativi, indicando che “lavoravamo 100/102 giorni l'anno, da inizio luglio a fine settembre, per 3 o 4 volte a settimana”. Ha dichiarato che andavano al lavoro con il pullmino. Il teste ha dichiarato che il suo rapporto di lavoro anche è stato disconosciuto ed ha una causa in Tes_2 CP_ corso contro ha dichiarato di aver lavorato presso l'azienda agricola VE dal 2017 al 2021, 2
o 3 volte a settimana dal gennaio a luglio, e che la ricorrente “c'era in primavera”; anche lei ha dichiarato che andavano al lavoro con il pullmino, da Torre del Greco;
ha riferito che lei e la ricorrente facevano le stesse mansioni, selezionavano le foglie ornamentali, le univano per misura e le imbustavano, e che dava loro le direttive dicendo quali e quante foglie dovevano cogliere. Pt_4 CP_ CP_ Il teste ha confermato il verbale ispettivo;
l'altro teste , anche lei lavoratrice Testimone_3 presso l'azienda, ha dichiarato di aver lavorato li fino al 2017 presso i terreni ad Eboli o Pontecagnano, ove si recava con il pullmino, da gennaio a maggio, e di non aver mai visto la ricorrente . Pt_1 Per , che allega di avere lavorato presso l'azienda agricola VE dal 2010 al 2020, Parte_2 sono stati sentiti i testi e , entrambi con rapporto di lavoro Testimone_4 Parte_3 CP disconosciuto da la prima ha avuto una sentenza di rigetto (sent. N. 1268/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6495/2022, in atti), il secondo è ricorrente in questo procedimento riunito. Pur avendo il teste riferito nel dettaglio le modalità del lavoro e il suo svolgimento, tuttavia è Tes_4 stata molto vaga nel riferire sui periodi e sui giorni di lavoro di ha detto che andava come lei da Pt_2 giugno a dicembre, che raccoglie le foglie spada, e che lavoravano insieme nei campi e poi nelle serre, anche se in tunnel diversi, e che non andavano però sempre gli stessi giorni. Ha riferito che andavano con il pullmino ma di non sapere il nome vero dell'autista, in quanto loro lo chiamavano “zi' . Per_1
Pag. 3 di 6 Il teste ha riferito che il ricorrente raccoglie le foglie aspidistra, ovvero la spada, ed ha detto che Pt_3 lo conosce dal 2015; ha riferito sull'orario dicendo che è uguale per tutti ma non sul periodo o sulle giornate lavorative di . Pt_3 Il teste previa conferma confermo del verbale ispettivo, ha dichiarato che presso la sede Testimone_5 legale non c'era nulla, ma presso la residenza del l.r. dell'azienda, che era a Giffoni Sei Casali, intorno alla casa di campagna c'erano dei fondi su cui venivano coltivate foglie ornamentali per bouquet. A domanda ha specificato che “non sono serre, le piante sono coperte con un telo nero. allegato al verbale ci sono le foto, la terra e l'estensione dei terreni”; ha riferito che hanno provveduto per 9 dipendenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da subordinato in collaboratore di coltivatore diretto.
Inoltre ha dichiarato che “in linea di massima risultava che e non hanno lavorato negli Pt_2 Pt_3 stessi mesi;
non risultano sempre denunciate giornate agricole negli stessi mesi. Ciò comunque è facilmente riscontrabile dalla documentazione agli atti”. Infine, per , che allega di avere lavorato presso l'azienda agricola VE dal 2015 al Parte_3 2020, hanno testimoniato e . Entrambi hanno riferito che fa il Testimone_4 Parte_2 trattorista, e che raccoglie anche lui le foglie spada. Hanno riferito anche per lui le stesse circostanze degli altri. CP_ Sono stati sentiti anche qui gli ispettori e che hanno confermato il verbale e Pt_5 CP_3 riferito quanto già evidenziato sopra.
E'evidente la genericità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, a fronte della necessità di una rigorosa prova della subordinazione. Inoltre, i ricorrenti non allegano specificamente il periodo in cui avrebbero lavorato per l'azienda agricola, così impedendo di verificare se i periodi coincidono. Tutto questo si riflette sulla ricostruzione storica dei rapporti lavorativi in scrutinio, che sfugge ad una dimostrazione processualmente apprezzabile. In questo contesto si colloca la “non indifferenza” dei testi di parte ricorrente alle sorti della controversia essendo contemporaneamente anche ricorrenti e dunque
“obiettivamente” interessati ad un determinato esito della controversia. Alla stessa stregua, la totale genericità ed imprecisione delle dichiarazioni testimoniali rese dagli altri testimoni di parte ricorrente, riguardo sia al periodo lavorativo dei ricorrenti che alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro unitamente alla mancanza assoluta di allegazioni probatorie documentali, evidenziano l'inidoneità e la insufficienza della prova offerta circa la sussistenza del vincolo della subordinazione, con particolare riguardo all'obbligo di rispetto dell'orario di lavoro ed al principio di eterodirezione e di controllo da parte del datore e amministratore della società . Parte_4 In sostanza gli ispettori hanno tratto la convinzione di essere in presenza di numerose anomalie relativamente ai rapporti di lavoro indicati nel verbale e che essi avessero avuto, quindi natura meramente formale, in vista del conseguimento dei benefici contributivi. Inoltre, a fronte delle gravi e rilevanti anomalie emergenti dal verbale ispettivo e della assoluta carenza di documentazione fiscale riscontrata nel corso dell'ispezione (manca la prova dei pagamenti delle retribuzione, mancano fatture di acquisto delle merci, mancano documenti di trasporto connessi alla vendita dei prodotti), sarebbe stato onere dei ricorrenti dedurre e fornire la prova dell'effettività degli elementi fondanti il rapporto lavorativo a fronte del disconoscimento operato dall' ma detta prova CP_1 non è stata adeguatamente fornita.
Sotto il profilo strettamente documentale risultano prodotte le buste paga, le certificazioni fiscali, le comunicazioni Unilav e i “D MAG” concernenti le denunzie delle giornate lavorative operate dall'Azienda. Trattasi, per vero, di documentazione non autosufficiente, sia in relazione alla prova degli indici rilevatori della subordinazione, sia, più in generale, in relazione alla effettività dei singoli rapporti di lavoro denunciati dall'asserito datore, essendo di formazione unilaterale. Tale documentazione probatoria non ha trovato riscontro alcuno nelle deposizioni dei testi che hanno reso dichiarazioni che si sono rivelati contrastanti con le circostanze indicate nell'atto introduttivo del quale va
Pag. 4 di 6 evidenziata la assoluta aspecificità in ordine all'indicazione delle presunte mansioni disimpegnate dai ricorrenti, al luogo dove esse sarebbero state svolte e ai periodi lavorativi. In particolare poi manca qualunque elemento probatorio in ordine agli interi periodi e giornate lavorate di cui si chiede invece il riconoscimento. A fronte delle emergenze processuali, va indubbiamente attribuita preponderante valenza probatoria alle risultanze del verbale ispettivo 2020008071/DDL del 16/04/2021, con cui venivano disconosciuti i rapporti di lavoro alle dipendenze della società VE SR. D'altro canto, parte resistente ha fornito prova sufficiente della dedotta natura fittizia dei rapporti CP lavorativi. Il verbale unico di accertamento, confermato integralmente dagli Ispettori nel corso delle deposizioni testimoniali, hanno evidenziato diversi indicatori rivelatori della natura fittizia dei rapporti di lavoro disconosciuti. In particolare, l'ispettore ha precisato: “ai dipendenti che venivano da Torre del Controparte_3 Greco circa una quindicina, abbiamo disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato. Questi hanno dichiarato di andare al lavoro con un pullmino. Siamo risaliti all'azienda che faceva il trasporto e che aveva fatto le fatture alla VE per il trasporto, ma non aveva neanche il furgone. Parte_4 ci disse che il trasporto lo faceva fare solo da questa azienda di Bracigliano. L'azienda di trasporto si chiama “ ma c'era solo lui e ha dichiarato che sarebbe stato lui a guidare il pullmino, ma Persona_2 non c'era il mezzo di trasporto nè il pullmino e lui ha dichiarato che il trasporto lo faceva lui personalmente. In alcuni periodi poi è stato in regime di detenzione.” Inoltre, dal verbale ispettivo è emerso che titolare di una ditta di trasporti cui si sarebbe Persona_2 rivolto per portare i lavorati a Giffoni, ha dichiarato: “… le persone che trasporto sono tutte Pt_4 residenti a Bracigliano, Siano, Castel San Giorgio e Forino, io li porto sui luoghi di lavoro;
mi pagano le aziende agricole;
da oltre cinque anni ho solo fatto questa attività di trasporto di braccianti tutti residenti in Bracigliano, Siano, Castel San Giorgio e Forino ….; tutti i trasporti effettuati in questi ultimi sette anni sono riferiti a viaggi effettuati a Bracigliano e comuni limitrofi verso IP , Eboli e Giffoni;
non ho mai effettuato trasporti di braccianti con partenza da altre località”. Tanto vale a smentire tutte le deposizioni dei testimoni di parte ricorrente che invece hanno riferito di essere stati trasportati attraverso un pulmino con partenza dalla propria città di residenza ovvero Torre del Greco. Altro indice di fittizietà è rappresentato dalla circostanza che le fatture di vendita risultavano tutte emesse nei confronti di una sola Azienda, di Torre del Greco, il cui titolare era il marito di sorella Persona_3 ( ) sorella di e dipendente di VE SR ma agli atti non sono stati Persona_4 Parte_4 rinvenuti documenti di trasporto delle foglie ornamentali dalla s.r.l. all'Azienda acquirente che ha confermato la totale incapacità economica dell'azienda di erogare le retribuzioni dichiarate e sostenere il relativo costo del lavoro fittiziamente dichiarato. Tali circostanze sono state confermate anche dall'ispettore del lavoro che ha precisato: “rilevo Parte_5 che c'erano un problema di fabbisogno di giornate rispetto alle coltivazioni (giornate richieste/fabbisogno), di pagamenti in contanti senza tracciabilità, nessun movimento bancario, il fatturato non giustificava i pagamenti che sarebbero stati compiuti in contanti ai dipendenti. C'era un problema di acquirenti della produzione, non si capiva come il prodotto uscisse dall'azienda in assenza di documenti di trasporto. Infine, in particolare per i dipendenti di Torre del Greco non è stata confermato il trasporto a mezzo pulmino tramite ditta di Bracigliano, anche considerato che avevano in busta paga l'indennità di trasporto. Non c'era corrispondenza se non parziale tra le dichiarazioni dei lavoratori e le giornate effettivamente denunciate”.
E' evidente che non sussistono elementi per ritenere provata la subordinazione. L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. e plurimis Cass. 7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno
Pag. 5 di 6 dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano, in premessa, l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di distribuzione tra le parti degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore provare, ove venga in contestazione, la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore primo ed indefettibile presupposto logico-giuridico. Immediato corollario dell'enunciato principio di diritto è che, qualora all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. da ultimo
Cass. 21028/2006 In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, le pretese delle parti ricorrenti non meritano accoglimento. La obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale dalle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Cristina Giusti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 CP_
e , contro in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. , reietta
[...] Parte_3 ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così decide:
- rigetta le domande attoree;
- compensa integralmente le spese di lite.
Tribunale di Torre Annunziata, data della decisione Il Giudice del Lavoro Cristina Giusti
Pag. 6 di 6
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Giusti Cristina, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6492.2022 R.G. Lavoro, al quale sono stati riuniti i fascicoli n. rg 6544/2022 e 6546/2022 TRA
(CF: ; , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); , (CF: ) rapp.ti e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Stefano Falivene e dall'Avv. Roberto Sibilia presso cui sono elettivamente domiciliati come in atti
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti, rappr.to e difeso dagli avv. Anna De Stefano (n. 6492.2022) e Stefano Azzano (n. rg 6544/2022 e 6546/2022)
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati, poi successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva, i ricorrenti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, per vedere annullare, previo accertamento del loro rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con la società agricola VE SR nei periodi dedotti in ricorso, i CP provvedimenti di “disconoscimento” delle giornate agricole operato da con conseguenziale CP_ riconoscimento del diritto alla ricostruzione delle relative posizioni contributive, e condanna dell' alla restituzione dei contributi versati, con vittoria di spese e onorari di lite. I ricorrenti deducevano di aver lavorato alle dipendenze della società agricola VE SR (il cui amministratore e legale rappresentante era il sig. ), nei periodi dedotti in ricorso, come Parte_4 braccianti addetti alla coltivazione e raccolta di piante ornamentali, ortaggi e verdura nei terreni siti in Eboli e in Giffoni Sei Casali, con orario giornaliero di 6 ore e 40 minuti e di aver ricevuto regolare retribuzione come risulterebbe dalle buste paga prodotte in atti.
L' si costituiva ritualmente e resisteva alla domanda chiedendone CP_1 Controparte_2 CP_ il rigetto. In via preliminare, l' eccepiva la decadenza ed inammissibilità della domanda avversa per omessa presentazione del ricorso amministrativo nei termini di legge;
nel merito contestava la fondatezza del ricorso riportandosi integralmente alla verifica ispettiva di cui al verbale di accertamento n.
2020008071/DDL del 16/04/2021, cui avevano fatto seguito i provvedimenti di disconoscimento oggetto della presente impugnazione. CP Espletata l'istruttoria con l'audizione dei testimoni indicati dalle parti ricorrenti e degli ispettori autori dell'accertamento, la causa è giunta alla discussione e, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, è stata decisa. CP_ Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata da ex art. 22 d.l. N.7/1970. Risulta dagli atti che il provvedimento di disconoscimento è stato emesso il 27/6/22 (e quindi notificato almeno a quella data ai ricorrenti), che i ricorsi alla commissione provinciale sono stati depositati rispettivamente in data 1/8/2022, 02/08/2022 e 03/08/2022, e i ricorsi giurisdizionali il 25/11/22 ed il 28/11/2022, quindi entro i termini di decadenza di 120 giorni. Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, ovvero dalla scadenza tali stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr. cass. Sez. lav.
5.2.2007 n. 2375; 16.1.2007 n. 813). Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto (silenzio- rigetto). Dal 1-2-3/8/22 i 90 giorni scadevano il 1-2-3/11/22 pertanto il ricorso giudiziario è tempestivo.
Ciò premesso., i ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va evidenziato che i ricorsi appaiono estremamente generici e parchi in punto di allegazione;
non vengono indicati specificamente i periodi lavorativi, l'orario di lavoro e il dettaglio delle mansioni. Il semplice richiamo ad un concetto di "dipendenza" non può, all'uopo, ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche, che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria. Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o, almeno, i c.d. elementi sintomatici della medesima. Ciò si riflette sulla prova della esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, che deve essere fornita dal ricorrente.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori CP_ agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 e da altre successive conformi. Su tali precisazioni, tenuto conto del principio di pacifica circolarità tra oneri di allegazione ed oneri probatori e della circostanza che può essere oggetto di prova solo quanto, nella fase introduttiva del giudizio, sia stato oggetto di puntuale allegazione e specificazione, va, comunque, evidenziato che la prova espletata non appare sufficiente ad affermare la natura subordinata del rapporto in esame. CP Il presente giudizio scaturisce da un accertamento ispettivo svolto dagli ispettori verbalizzanti dell'
e culminato nel verbale ispettivo per cui è causa. Tali accertamenti Controparte_3 Parte_5 sono stati compiuti presso la sede legale della società VE SR (ove non risultava nulla se non un
Pag. 2 di 6 immobile condotto in locazione da un dipendente della società di origini straniere) nonché presso la residenza del legale rapp.te in località Giffoni sei Casali, ove veniva riscontrata la Parte_4 presenza di alcuni fondi agricoli;
sulla base delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e della scarna e confusa documentazione contabile esaminata, gli ispettori hanno concluso per la fittizietà dei rapporti di bracciantato, essendo emerse contraddizioni e gravi inesattezze.
Prima di analizzare compiutamente gli elementi probatori raccolti nel corso dell'attività istruttoria, in punto di diritto, va chiarito che i verbali ispettivi hanno un valore probatorio rinforzato solo con riferimento ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e alle dichiarazioni raccolte alla loro presenza, limitatamente al fatto storico di averle raccolte in quei termini e non anche, invece, alla veridicità del contenuto delle stesse. Andando al merito delle testimonianze, tutti i testi di parte ricorrente hanno riferito che avrebbero svolto le mansioni di braccianti consistenti nella raccolta di foglie ornamentali (tranne che Parte_3 avrebbe anche condotto il trattore) ma nel libello introduttivo, quando si descrivono le mansioni dei ricorrenti, si utilizza l'espressione “addetto alla coltivazione di piante ornamentali, ortaggi e verdure varie” (cfr. punto 5 ricorsi); tuttavia tale attività di coltivazione non rientra affatto tra quelle poi descritte dai testimoni. Aggiungasi che tutti i testimoni hanno collocato i lavoratori presso i terreni agricoli siti in Giffoni Sei Casali (SA), mentre nell'atto introduttivo si indicano terreni siti anche in Eboli, in netto contrasto, peraltro, con quanto poi riscontrato dagli agenti ispettivi che, recatisi presso la sede legale della società in Eboli, hanno rinvenuto un immobile concesso in locazione ad uno straniero. A ciò vanno aggiunti i dati secondo cui non sempre c'era coincidenza di presenze lavorative fra ricorrenti e testi, i quali, peraltro, non hanno saputo indicare in quale hanno gli istanti hanno iniziato a lavorare con l'Azienda, né quali giorni o per quanti giorni.
Per che allega di avere lavorato dal 2014 al 2020 nei terreni di Eboli e in loc. Malche Testimone_1 CP (di Giffoni Sei Casali, Sa) il teste , il cui rapporto di lavoro anche è stato disconosciuto da ed Pt_3 CP_ ha una causa in corso contro ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente presso l'azienda agricola VE dal 2015; ha riferito in maniera assolutamente generica sulle direttive e sui periodi lavorativi, indicando che “lavoravamo 100/102 giorni l'anno, da inizio luglio a fine settembre, per 3 o 4 volte a settimana”. Ha dichiarato che andavano al lavoro con il pullmino. Il teste ha dichiarato che il suo rapporto di lavoro anche è stato disconosciuto ed ha una causa in Tes_2 CP_ corso contro ha dichiarato di aver lavorato presso l'azienda agricola VE dal 2017 al 2021, 2
o 3 volte a settimana dal gennaio a luglio, e che la ricorrente “c'era in primavera”; anche lei ha dichiarato che andavano al lavoro con il pullmino, da Torre del Greco;
ha riferito che lei e la ricorrente facevano le stesse mansioni, selezionavano le foglie ornamentali, le univano per misura e le imbustavano, e che dava loro le direttive dicendo quali e quante foglie dovevano cogliere. Pt_4 CP_ CP_ Il teste ha confermato il verbale ispettivo;
l'altro teste , anche lei lavoratrice Testimone_3 presso l'azienda, ha dichiarato di aver lavorato li fino al 2017 presso i terreni ad Eboli o Pontecagnano, ove si recava con il pullmino, da gennaio a maggio, e di non aver mai visto la ricorrente . Pt_1 Per , che allega di avere lavorato presso l'azienda agricola VE dal 2010 al 2020, Parte_2 sono stati sentiti i testi e , entrambi con rapporto di lavoro Testimone_4 Parte_3 CP disconosciuto da la prima ha avuto una sentenza di rigetto (sent. N. 1268/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6495/2022, in atti), il secondo è ricorrente in questo procedimento riunito. Pur avendo il teste riferito nel dettaglio le modalità del lavoro e il suo svolgimento, tuttavia è Tes_4 stata molto vaga nel riferire sui periodi e sui giorni di lavoro di ha detto che andava come lei da Pt_2 giugno a dicembre, che raccoglie le foglie spada, e che lavoravano insieme nei campi e poi nelle serre, anche se in tunnel diversi, e che non andavano però sempre gli stessi giorni. Ha riferito che andavano con il pullmino ma di non sapere il nome vero dell'autista, in quanto loro lo chiamavano “zi' . Per_1
Pag. 3 di 6 Il teste ha riferito che il ricorrente raccoglie le foglie aspidistra, ovvero la spada, ed ha detto che Pt_3 lo conosce dal 2015; ha riferito sull'orario dicendo che è uguale per tutti ma non sul periodo o sulle giornate lavorative di . Pt_3 Il teste previa conferma confermo del verbale ispettivo, ha dichiarato che presso la sede Testimone_5 legale non c'era nulla, ma presso la residenza del l.r. dell'azienda, che era a Giffoni Sei Casali, intorno alla casa di campagna c'erano dei fondi su cui venivano coltivate foglie ornamentali per bouquet. A domanda ha specificato che “non sono serre, le piante sono coperte con un telo nero. allegato al verbale ci sono le foto, la terra e l'estensione dei terreni”; ha riferito che hanno provveduto per 9 dipendenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da subordinato in collaboratore di coltivatore diretto.
Inoltre ha dichiarato che “in linea di massima risultava che e non hanno lavorato negli Pt_2 Pt_3 stessi mesi;
non risultano sempre denunciate giornate agricole negli stessi mesi. Ciò comunque è facilmente riscontrabile dalla documentazione agli atti”. Infine, per , che allega di avere lavorato presso l'azienda agricola VE dal 2015 al Parte_3 2020, hanno testimoniato e . Entrambi hanno riferito che fa il Testimone_4 Parte_2 trattorista, e che raccoglie anche lui le foglie spada. Hanno riferito anche per lui le stesse circostanze degli altri. CP_ Sono stati sentiti anche qui gli ispettori e che hanno confermato il verbale e Pt_5 CP_3 riferito quanto già evidenziato sopra.
E'evidente la genericità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, a fronte della necessità di una rigorosa prova della subordinazione. Inoltre, i ricorrenti non allegano specificamente il periodo in cui avrebbero lavorato per l'azienda agricola, così impedendo di verificare se i periodi coincidono. Tutto questo si riflette sulla ricostruzione storica dei rapporti lavorativi in scrutinio, che sfugge ad una dimostrazione processualmente apprezzabile. In questo contesto si colloca la “non indifferenza” dei testi di parte ricorrente alle sorti della controversia essendo contemporaneamente anche ricorrenti e dunque
“obiettivamente” interessati ad un determinato esito della controversia. Alla stessa stregua, la totale genericità ed imprecisione delle dichiarazioni testimoniali rese dagli altri testimoni di parte ricorrente, riguardo sia al periodo lavorativo dei ricorrenti che alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro unitamente alla mancanza assoluta di allegazioni probatorie documentali, evidenziano l'inidoneità e la insufficienza della prova offerta circa la sussistenza del vincolo della subordinazione, con particolare riguardo all'obbligo di rispetto dell'orario di lavoro ed al principio di eterodirezione e di controllo da parte del datore e amministratore della società . Parte_4 In sostanza gli ispettori hanno tratto la convinzione di essere in presenza di numerose anomalie relativamente ai rapporti di lavoro indicati nel verbale e che essi avessero avuto, quindi natura meramente formale, in vista del conseguimento dei benefici contributivi. Inoltre, a fronte delle gravi e rilevanti anomalie emergenti dal verbale ispettivo e della assoluta carenza di documentazione fiscale riscontrata nel corso dell'ispezione (manca la prova dei pagamenti delle retribuzione, mancano fatture di acquisto delle merci, mancano documenti di trasporto connessi alla vendita dei prodotti), sarebbe stato onere dei ricorrenti dedurre e fornire la prova dell'effettività degli elementi fondanti il rapporto lavorativo a fronte del disconoscimento operato dall' ma detta prova CP_1 non è stata adeguatamente fornita.
Sotto il profilo strettamente documentale risultano prodotte le buste paga, le certificazioni fiscali, le comunicazioni Unilav e i “D MAG” concernenti le denunzie delle giornate lavorative operate dall'Azienda. Trattasi, per vero, di documentazione non autosufficiente, sia in relazione alla prova degli indici rilevatori della subordinazione, sia, più in generale, in relazione alla effettività dei singoli rapporti di lavoro denunciati dall'asserito datore, essendo di formazione unilaterale. Tale documentazione probatoria non ha trovato riscontro alcuno nelle deposizioni dei testi che hanno reso dichiarazioni che si sono rivelati contrastanti con le circostanze indicate nell'atto introduttivo del quale va
Pag. 4 di 6 evidenziata la assoluta aspecificità in ordine all'indicazione delle presunte mansioni disimpegnate dai ricorrenti, al luogo dove esse sarebbero state svolte e ai periodi lavorativi. In particolare poi manca qualunque elemento probatorio in ordine agli interi periodi e giornate lavorate di cui si chiede invece il riconoscimento. A fronte delle emergenze processuali, va indubbiamente attribuita preponderante valenza probatoria alle risultanze del verbale ispettivo 2020008071/DDL del 16/04/2021, con cui venivano disconosciuti i rapporti di lavoro alle dipendenze della società VE SR. D'altro canto, parte resistente ha fornito prova sufficiente della dedotta natura fittizia dei rapporti CP lavorativi. Il verbale unico di accertamento, confermato integralmente dagli Ispettori nel corso delle deposizioni testimoniali, hanno evidenziato diversi indicatori rivelatori della natura fittizia dei rapporti di lavoro disconosciuti. In particolare, l'ispettore ha precisato: “ai dipendenti che venivano da Torre del Controparte_3 Greco circa una quindicina, abbiamo disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato. Questi hanno dichiarato di andare al lavoro con un pullmino. Siamo risaliti all'azienda che faceva il trasporto e che aveva fatto le fatture alla VE per il trasporto, ma non aveva neanche il furgone. Parte_4 ci disse che il trasporto lo faceva fare solo da questa azienda di Bracigliano. L'azienda di trasporto si chiama “ ma c'era solo lui e ha dichiarato che sarebbe stato lui a guidare il pullmino, ma Persona_2 non c'era il mezzo di trasporto nè il pullmino e lui ha dichiarato che il trasporto lo faceva lui personalmente. In alcuni periodi poi è stato in regime di detenzione.” Inoltre, dal verbale ispettivo è emerso che titolare di una ditta di trasporti cui si sarebbe Persona_2 rivolto per portare i lavorati a Giffoni, ha dichiarato: “… le persone che trasporto sono tutte Pt_4 residenti a Bracigliano, Siano, Castel San Giorgio e Forino, io li porto sui luoghi di lavoro;
mi pagano le aziende agricole;
da oltre cinque anni ho solo fatto questa attività di trasporto di braccianti tutti residenti in Bracigliano, Siano, Castel San Giorgio e Forino ….; tutti i trasporti effettuati in questi ultimi sette anni sono riferiti a viaggi effettuati a Bracigliano e comuni limitrofi verso IP , Eboli e Giffoni;
non ho mai effettuato trasporti di braccianti con partenza da altre località”. Tanto vale a smentire tutte le deposizioni dei testimoni di parte ricorrente che invece hanno riferito di essere stati trasportati attraverso un pulmino con partenza dalla propria città di residenza ovvero Torre del Greco. Altro indice di fittizietà è rappresentato dalla circostanza che le fatture di vendita risultavano tutte emesse nei confronti di una sola Azienda, di Torre del Greco, il cui titolare era il marito di sorella Persona_3 ( ) sorella di e dipendente di VE SR ma agli atti non sono stati Persona_4 Parte_4 rinvenuti documenti di trasporto delle foglie ornamentali dalla s.r.l. all'Azienda acquirente che ha confermato la totale incapacità economica dell'azienda di erogare le retribuzioni dichiarate e sostenere il relativo costo del lavoro fittiziamente dichiarato. Tali circostanze sono state confermate anche dall'ispettore del lavoro che ha precisato: “rilevo Parte_5 che c'erano un problema di fabbisogno di giornate rispetto alle coltivazioni (giornate richieste/fabbisogno), di pagamenti in contanti senza tracciabilità, nessun movimento bancario, il fatturato non giustificava i pagamenti che sarebbero stati compiuti in contanti ai dipendenti. C'era un problema di acquirenti della produzione, non si capiva come il prodotto uscisse dall'azienda in assenza di documenti di trasporto. Infine, in particolare per i dipendenti di Torre del Greco non è stata confermato il trasporto a mezzo pulmino tramite ditta di Bracigliano, anche considerato che avevano in busta paga l'indennità di trasporto. Non c'era corrispondenza se non parziale tra le dichiarazioni dei lavoratori e le giornate effettivamente denunciate”.
E' evidente che non sussistono elementi per ritenere provata la subordinazione. L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. e plurimis Cass. 7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno
Pag. 5 di 6 dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in prestazioni di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano, in premessa, l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di distribuzione tra le parti degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore provare, ove venga in contestazione, la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore primo ed indefettibile presupposto logico-giuridico. Immediato corollario dell'enunciato principio di diritto è che, qualora all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr. da ultimo
Cass. 21028/2006 In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, le pretese delle parti ricorrenti non meritano accoglimento. La obiettiva controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale dalle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Cristina Giusti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 CP_
e , contro in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. , reietta
[...] Parte_3 ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così decide:
- rigetta le domande attoree;
- compensa integralmente le spese di lite.
Tribunale di Torre Annunziata, data della decisione Il Giudice del Lavoro Cristina Giusti
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