Decreto cautelare 19 marzo 2025
Decreto cautelare 28 marzo 2025
Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 10/07/2025, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2025, proposto da
Siram S.p.A. in proprio e Nella Qualità di Mandataria Dell’Ati, Graded S.p.A. in proprio e quale Mandante Dell’Ati, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9399686246, 9399687319, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Clarizia, Alfonso Erra, Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 2 Nord, non costituita in giudizio;
Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fimmanò, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della Determinazione del Direttore Generale della Società Regionale per la Sanità s.p.a (d’ora innanzi SORESA) n. 49 del 13/2/2025, di “presa d’atto dell’ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia d''impresa nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G. 17009/2024 e determinazioni consequenziali”;
2) della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord (d’ora innanzi ASL) n. 408 del 19/2/2025, di “presa d’atto della Determinazione del Direttore Generale della Società Regionale per la Sanità s.p.a n. 49 del 13/2/2025” e di “riattivazione della convenzione stipulata di cui alla deliberazione ASL NA 2 Nord n. 780 del 16/4/2024, ad oggetto affidamento del multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania – II Edizione ID, 8715876 – ADESIONE CONVENZIONE SO.RE.SA rep.24/24 del 28/3/2024”;
3) del verbale di consegna alla Romeo del servizio sotto riserva di legge;
4) della nota ASL prot. N. 0009376/u del 26/2/2025, di comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del verbale di consegna;
5) di tutti i successivi atti, con i quali, in esecuzione delle cennate deliberazioni e verbali, veniva avviato il “passaggio di cantiere”;
6) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Romeo Gestioni S.p.A. e di Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Le ricorrenti società Siram s.p.a. e Graded s.p.a. hanno impugnato, con ricorso ex art. 114 c.p.a. a valere anche quale autonomo ricorso impugnatorio, la determinazione di So.Re.Sa. del 13 febbraio 2025 n. 49, con la quale è stata disposta l’esecuzione delle convenzioni stipulate a valle dell’appalto per l’affidamento del Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso le Aziende Sanitarie del S.R.R. della Campania e, per quanto di specifico interesse delle ricorrenti, costituite in A.T.I., della convenzione n. 24/24 con la società Romeo Gestioni s.p.a., relativa al lotto 2 di gara, riguardante le attività da svolgersi presso l’ASL Napoli 2 Nord.
1.1. – Hanno impugnato, inoltre, la conseguente Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord n. 408 del 19/2/2025, di “ presa d’atto della Determinazione del Direttore Generale della Società Regionale per la Sanità s.p.a n. 49 del 13/2/2025 ” e di “ riattivazione della convenzione stipulata di cui alla deliberazione ASL NA 2 Nord n. 780 del 16/4/2024 ” in adesione alla convenzione So.Re.Sa. rep.24/24 del 28/3/2024, nonché il verbale di consegna alla Romeo del servizio sotto riserva di legge di tutti i successivi atti, con i quali, in esecuzione delle cennate deliberazioni e verbali, veniva avviato il “ passaggio di cantiere ”.
2. – Le convenzioni stipulate da So.Re.Sa., giova precisare, sono state sottoscritte nella pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di questo T.A.R. (sez. I, n. 377/2024) con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da altro operatore (Coopservice soc. coop.) avverso gli atti indittivi della relativa procedura di gara.
2.1. – Le medesime convenzioni, successivamente, sono state dichiarate inefficaci da So.Re.Sa. con delibera n. 146/2024, assunta all’indomani della sentenza con la quale il Consiglio di Stato (Sez. III, n. 4701/2024), in riforma della cit . sentenza di prime cure n. 377/2024, ha disposto l’annullamento degli atti indittivi e dell’aggiudicazione della procedura, dichiarando violate le imperative disposizioni dettate dall’art. 34 d.lgs. 50/16 in materia di criteri ambientali minimi (C.A.M.).
2.2. – La cit. delibera n. 146/2024 è stata impugnata, tra gli altri, da Romeo Gestioni s.p.a. con ricorso respinto dalla Sezione con sentenza n. 614/2025, della quale, come accennato, la ricorrente chiede in questa sede l’ottemperanza.
3. – Ciò posto, il ripensamento di So.Re.Sa. in ordine alla – ora ritenuta – validità ed efficacia delle cit. convenzioni (nn. 23 e 24 del 28 marzo 2024), di cui l’Ente dà conto nella impugnata delibera n. 49/2025 è maturato a fronte della presa d’atto dell'ordinanza del 30 gennaio 2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, con la quale, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria sulla vicenda, il G.O. ha accolto il reclamo proposto da Romeo Gestioni s.p.a. concedendo all'operatore economico la tutela cautelare d'urgenza e ordinando a So.Re.Sa. S.p.A., per l'effetto, “ di consentire all'aggiudicataria l'esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto delle convenzioni rep 23 e 24/24 sottoscritte dalle parti il 28.03.24 ”.
4. – Si sono costituite in giudizio, in resistenza So.Re.Sa. e, quale controinteressata, Romeo Gestioni s.p.a., formulando eccezioni preliminari di inammissibilità per assenza di consistenza provvedimentale della delibera impugnata (da qualificarsi come “ mera presa d’atto ”) e difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito, la reiezione del ricorso siccome infondato.
5. – Il ricorso, respinta l’istanza cautelare (ordinanza n. 658/2025), è stato discusso all’udienza pubblica del 21 maggio 2025, in esito alla quale è stato trattenuto in decisione.
5.1. – In data 11 giugno 2025 la camera di consiglio è stata riconvocata allo scopo di ponderare la rilevanza, ai fini del decidere, della sopraggiunta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4385/2025, pronunciatasi sul ricorso di Coopservice soc. coop. p.a. per l’ottemperanza della cit . decisione del Consiglio di Stato n. 4701/2024, con la quale, come detto, il Giudice d’appello aveva annullato l’intera procedura di gara per l’affidamento del Multiservizio tecnologico per cui si controverte, anche in esecuzione della quale, So.Re.Sa., con delibera n. 146/2024, aveva dichiarato l’inefficacia delle convenzioni quadro stipulate a valle.
6. – Vanno disattese, in primis , le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate da So.Re.Sa. e da Romeo Gestioni s.p.a.
7. – Per un verso, infatti, l’impugnata delibera di So.Re.Sa. riveste all’evidenza natura provvedimentale, non foss’altro perché provoca la reviviscenza delle convenzioni disponendo, per l’effetto, di darvi esecuzione; l’atto si rivela, pertanto, immediatamente lesivo e, come tale, impugnabile.
7.1. – Quanto all’eccepito difetto di giurisdizione va osservato, in senso contrario - in disparte la già rilevata natura autoritativa e non certamente paritetica della gravata delibera, espressione di potestà pubblicistica e di discrezionalità amministrativa – che la questione centrale sollevata nella presente controversia attiene, a ben vedere, alla sorte delle convenzioni stipulate da So.Re.Sa. a valle di un’aggiudicazione giurisdizionalmente annullata e dei correlati provvedimenti adottati dalla S.A., con la conseguenza che si rientra, ad avviso del Collegio, nella sfera di applicazione dell’art. 133, lett. e, n. 1, c.p.a., il quale fa riferimento alla “ estensione della giurisdizione esclusiva [del G.A.] alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ”.
7.2. – Detto altrimenti vengono in rilievo – si è osservato – “ poteri amministrativi di secondo grado, esercitati su provvedimenti legittimanti la stipula del negozio, e riconducibili alla categoria dell’autotutela decisoria della pubblica amministrazione: i quali hanno effetto sul contratto stipulato nella misura in cui questo ripeta la sua legittimazione del provvedimento terminale della fase di evidenza pubblica ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 4385/2025, cit .).
7.3. – Va poi respinta l’eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, erroneamente argomentata sul rilievo che la posizione di parte ricorrente di gestore uscente del servizio non sarebbe idonea a fondare una situazione giuridica legittimante meritevole di tutela, laddove, all’opposto, siffatta qualità, abilitando l’A.T.I. ricorrente a proseguire la gestione in attesa che si perfezioni il rinnovamento della gara annullata, vale a radicare un interesse differenziato e qualificato azionabile in giudizio.
8. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
8.1. – L’impugnata delibera n. 49/2025, diversamente da quanto opinato in sede di sommaria cognizione cautelare, deve ritenersi illegittima, collidendo il suo contenuto dispositivo in modo frontale con l’automatica caducazione delle convenzioni quadro, espressamente riconosciuta, in sede di ottemperanza, da Cons. Stato, Sez. III, n. 4385/2025 cit ., quale conseguenza dell’annullamento degli atti indittivi della procedura.
8.2. – So.Re.Sa., pertanto, ha disposto l’esecuzione di convenzioni inesistenti ( recte : inefficaci), in quanto già automaticamente caducate dalla pronuncia del Consiglio di Stato che ha travolto l’intera procedura nel 2024; l’inefficacia delle convenzioni costituisce, infatti, “ un effetto certamente già rientrante nel perimetro del decisum giudiziale ” della ricordata sentenza del 2024 (Cons. Stato, Sez. III, n. 4385/2025 cit .).
8.3. – Nel senso della inefficacia delle convenzioni quale conseguenza dell’annullamento ab imis dell’intera procedura evidenziale si era già orientata, del resto, questa Sezione nella motivazione della sentenza (n. 614/2025) di cui la società ricorrente lamenta la violazione del decisum (in termini, relativamente ad altri lotti della gara, v. T.A.R. Napoli, sez. I, nn. 647 e 648/2025).
8.4. – Ne risulta inficiata, dunque, la legittimità dell’impugnata delibera n. 49/2025 con cui la P.A. resistente ha disposto, di contro, ancorché in esito alla cit. ordinanza del Giudice civile, l’esecuzione delle ridette convenzioni, rivelandosi fallace ed erroneo, per come, tra l’altro, di recente esplicitato dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza, il presupposto sul quale siffatta determinazione riposa, cioè a dire che “ per effetto del suddetto provvedimento rivivono gli effetti delle Convenzioni quadro rep. 23 e 24/24 sottoscritte con la Romeo Gestioni s.p.a. […]”.
8.5. – Non può persuasivamente invocarsi, ad avviso del Collegio, a sostegno della legittimità della “reviviscenza” delle convenzioni con Romeo Gestioni s.p.a. riconosciuta da So.Re.Sa. – a fronte delle plurime e specifiche statuizioni del G.A. sulla questione dell’efficacia delle convenzioni de quibus (T.A.R. Napoli, sez. I, nn. 614, 647 e 648 del 2025), corroborate, da ultimo, dai chiarimenti forniti in sede di ottemperanza sull’inefficacia automatica delle convenzioni quadro da Cons. Stato, Sez. III, n. 4385/2025 cit. – il pronunciamento del Giudice civile richiamato da So.Re.Sa. nella delibera impugnata, peraltro riguardante un segmento invero circoscritto della complessiva materia del contendere, relativo al solo interesse a continuare a gestire il servizio in proroga.
8.6. – Né, d’altro canto, sembra esente da rilievi l’assunto dietro il quale si trincera So.Re.Sa., che rivendica di aver preso atto e conseguentemente adempiuto ad un ordine giudiziale, ponendo in essere una condotta sostanzialmente “vincolata”. È vero, di contro, che a fronte, come nella specie, di provvedimenti giudiziali confliggenti del G.A. e del G.O. sulla persistente efficacia delle convenzioni stipulate con Romeo Gestioni s.p.a. (e, a monte, sulla giurisdizione), in assenza di criteri (anche “cronologici”) di priorità o prevalenza che abbiano un qualche riscontro di diritto positivo, la decisione di So.Re.Sa. di dare esecuzione alle convenzioni in dichiarata ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale civile di Napoli non può che configurarsi, a ben vedere, come frutto di una autonoma ponderazione della P.A., cioè come risultato di una scelta non “doverosa” ma che presenta, anzi, fisiologici margini di discrezionalità, da assumere in funzione della miglior cura del pubblico interesse.
8.7. – Scelta che, nel caso in esame, si rivela, però, viziata, per quanto osservato, siccome motivata da So.Re.Sa. sull’erroneo presupposto della ritenuta reviviscenza ed efficacia delle convenzioni quadro, i cui effetti, viceversa, alla stregua delle pronunce del G.A. sopra richiamate, devono ritenersi definitivamente travolti dall’integrale annullamento, a monte, della relativa procedura di gara.
8.8. – Nel caso di specie – si è rilevato (Cons. Stato, Sez. III, n. 4385/2025 cit.) – l’inefficacia delle convenzioni stipulate sulla base di provvedimenti viziati irrimediabilmente dalla violazione della normativa ambientale (cd. C.A.M.) si impone, a fortiori, in ragione della particolare causa d’invalidità che vizia sia i provvedimenti che il sottostante contratto (che dai primi ripete il limite contenutistico).
9. – Il ricorso è, dunque, fondato per le ragioni di cui si è dato sinteticamente conto supra dovendosi per l’effetto disporre l’annullamento dell’impugnata delibera di So.Re.Sa. n. 49/2025 e, a valle, per illegittimità derivata, della delibera della A.S.L. Napoli 2 Nord n. 408 del 19/2/2025, che ha quale unico presupposto la delibera So.Re.Sa.
10. – Le spese di giudizio, attesa la complessità della vicenda giudiziale alla quale rimontano, in parte ancora sub iudice , possono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, riconvocata in data 11 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO