Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9162 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Chiara Alfia Camarata come Parte_1
da procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 2/10/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G.3227/24 al fine di 1) accertare che il ricorrente, sin dalla data della domanda in sede amministrativa è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa;
2) accertare che il ricorrente si trova, altresì, nell'impossibilità di deambulare senza
3) accertare, descrivere e quantificare le patologie da cui è affetto il signor e se tali patologie gli danno il Parte_1
diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, senza obbligo di revisione periodica;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il ricorrente non fosse in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni richieste, reputandolo soggetto invalido al 75% e portatore di handicap in situazione di non gravità;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente fino ad escludere il diritto alla indennità di accompagnamento pur riconoscendo la deambulazione non autonoma, non avendo peraltro il
CTU adeguatamente valutato neppure la documentazione medica allegata al ricorso.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ 1) accertare che il signor sin dalla data della domanda in Parte_1
sede amministrativa è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e si trova, altresì, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80, dal 1° giorno del mese successivo alla verifica amministrativa, più gli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
2) accertare, descrivere e quantificare le patologie da cui è affetto il signor e se tali patologie gli danno il diritto alle prestazioni Parte_1
stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative ai sensi della L. n. 104 del
1992, art. 3, comma 3, senza obbligo di revisione periodica;
3) Provvedere ad ogni altro incombente di cui all'art. 445 bis c.p.c. 4) condannare l' al pagamento delle provvidenze economiche CP_1
previste per gli invalidi civili a decorrere dalla data della visita con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di non aver percepito alcun anticipo, con storno in foglio separato”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 concludendo nei seguenti termini: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.” CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 20 maggio 2025 , sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/92.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'accesso alle prestazioni assistenziali di cui si discute ritenendo “ In CONCLUSIONE, ed in armonia ai quesiti postimi dall'Autorità
Giudiziaria, posso affermare che il sig. è stato trovato affetto da infermità Parte_1
le quali lo rendono invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100%) e incapace di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita. Il sig. è altresì da intendersi soggetto portatore di handicap in Parte_1
situazione di gravità (L. 104/92 Art. 3 Comma 3). Per quanto attiene la decorrenza del suddetto status, questa va vista alla data (30/03/23) di presentazione della domanda amministrativa in quanto patologie disfunzionali già all'epoca presenti e di pari intensità. In specifica risposta alla richiesta precisazione in relazione a quanto si legge nella relazione depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e ai conseguenti motivi di contestazione sollevati da parte ricorrente va rilevato come vi sia una evidente contraddizione nella relazione medico legale redatta dal dott.
allorché egli precisa che “la deambulazione non risulta autonoma, ma si realizza con Persona_1
aiuto di appoggi mono-bipodalici” per poi riconoscere una invalidità del 75%. Va comunque segnalato che, potendo la patologia rachidea sofferta essere passibile di correzione chirurgica, si rende opportuna una revisione a due anni dalla presente indagine medico legale (GENNAIO 2027)”.
Nel giungere a tale conclusione il consulente quanto alle patologie sofferte dal ricorrente ha evidenziato: “ Venuto alla mia osservazione, il sig. è stato trovato affetto da Parte_1
Grave spondilodiscoartrosi con stenosi del canale lombare con associata grave gonartrosi bilaterale
e conseguente grave instabilità statico-dinamica cui consegue perdita di autonomia nei passaggi posturali e nella deambulazione possibili, con marcata difficoltà, solo con doppio appoggio ed aiuto di terzi;
Sindrome depressiva di lieve-media entità”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione non essendo, neppure, essendo stato oggetto di osservazioni critiche di parte .
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, va accertato e dichiarato che Parte_1
è soggetto invalido al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti
[...]
propri della sua età (100%) e incapace di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita avente diritto alla indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/92 con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa ( i.e. 30/03/2023).
Le spese di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accoglie il ricorso accertando e dichiarando che è soggetto invalido Parte_1
al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100%) e incapace di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita avente diritto alla indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 legge 104/92 con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa ( i.e. 30/03/2023); condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro 3864,00 CP_1
oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso