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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 01/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2024 promossa da:
c.f. nata GENOVA (GE) 14/01/1968 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
BURRINI FRANCESCA domiciliata a VIA A. CECCHI N¿15 INT.22 16129 GENOVA
ricorrente contro
nato il [...] a [...] c.f. difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. PICOLLO SILVIA domiciliata presso la studio professionale in Serravalle Scrivia via
Roma n. 15/18
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato CONCLUSIONI CONGIUNTE come di seguito riportato pagina 1 di 11 RICORRENTE e RESISTENTE.
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, omologare il seguente accordo raggiunto tra le parti:
1) il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione del padre in Serravalle Scrivia Via Don L. Perosi 13
- durante la settimana la madre potrà tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
* nella settimana in cui la madre svolge il turno lavorativo del “mattino” (6:00-14:30) nella giornata di mercoledì compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , nel periodo di R_ attività scolastica, dall'uscita della scuola andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre all'uscita dal lavoro e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ) R_
* nella settimana in cui la madre svolge il turno lavorativo del “pomeriggio” (9:00-17:30) nel giorno infrasettimanale di riposo dal lavoro assegnato dalla turnistica della ditta presso cui la SI CP_1
lavora, turnistica che prevede l'alternanza sequenziale dei giorni lunedi, martedi, mercoledi,
[...]
giovedi, venerdi compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , nel periodo R_ di attività scolastica, dall'uscita della scuola andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ) mentre durante le vacanze potrà tenerlo con sé sin dalla mattina, R_ andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre alle ore 10.30 e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di
); R_
La madre si impegna a trasmettere al padre a mezzo WhatsApp (in formato fotografico o documento) il calendario dei turni assegnato dalla ditta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio di ogni nuovo periodo, in modo tale da consentire al padre di organizzarsi con i propri impegni lavorativi e le esigenze di . R_
- a week end alternati, starà con la madre nella giornata di domenica alternandola con quella R_ di sabato dalle ore 10.30 del mattino, andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre alle ore
10.30 e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00
(secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- durante l'estate nel periodo delle vacanze la madre potrà tenere con sé per 15 giorni anche R_
non consecutivi, in un periodo da concordarsi in base alle esigenze lavorative da comunicarsi all'altro genitore con almeno 15 giorni di anticipo. Il padre a propria volta trascorrerà con 15 giorni R_
pagina 2 di 11 anche non consecutivi, nel quale resterà ovviamente sospeso il normale regime di frequenza madre- figlio;
- Natale e Santo Stefano: il ragazzo trascorrerà il giorno di Natale o quello di Santo Stefano con uno dei genitori secondo il regime dell'alternanza e nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- vigilia di capodanno e capodanno: il ragazzo trascorrerà il giorno della vigilia di capodanno o quello di capodanno con uno dei genitori secondo il regime dell'alternanza secondo le modalità di cui sopra.
- vacanze durante l'anno: il figlio potrà effettuare vacanze/viaggi anche durante l'anno scolastico in periodi diversi da quello estivo, dalla settimana di Natale e di Pasqua, compatibilmente con le esigenze di studio dello stesso e per una settimana con ciascun genitore, salvo diversa volontà di;
R_
- pasqua e lunedì dell'angelo, trascorrerà l'intera giornata di pasqua o di lunedì dell'angelo R_ con i genitori secondo il regime dell'alternanza. Nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà
a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- altre festività: per quanto concerne tutte le altre festività tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, lo stesso compleanno di , i genitori terranno R_
secondo il regime dell'alternanza con le modalit di cui sopra;
R_
- attività extrascolastiche : potrà partecipare ad un' attività ludico/sportiva per volta e il R_
relativo costo verrà sostenuto nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
nel caso in cui uno dei genitori intenda far partecipare ad altre attività oltre a quella concordata, le relative spese R_
saranno sostenute esclusivamente dallo stesso;
2) le comunicazioni tra i genitori verranno tramite whatsapp.
3) stante l'età e la maturità di , i genitori si impegnano a rispettare la volontà ed i desideri del R_
minore relativamente alle modalità di frequentazione degli stessi sulla base dei propri impegni scolastici, extrascolastici e delle proprie necessità;
4) qualora si manifestino inderogabili ed improrogabili impegni ovvero fatti o accadimenti indipendenti dalla propria volontà per cui uno dei due genitori sia impossibilitato al rispetto degli orari dei giorni di frequentazione, lo stesso si impegnerà ad avvisare con congruo anticipo (almeno 2/3 giorni prima, salvo casi di comprovata ed assoluta emergenza) l'altro genitore in modo tale da permettergli di organizzarsi di conseguenza e garantire il benessere del ragazzo. È fondamentale mantenere una comunicazione chiara, puntuale e rispettosa per favorire un ambiente sereno e collaborativo tra le parti.
pagina 3 di 11 5) la SI si impegna a versare-entro e non oltre i primi 5 giorni di ogni mese a CP_1
partire dal mese di omologazione del presente accordo- al NO un assegno mensile Parte_1 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio dell'importo di euro 100,00, cifra che verrà rivalutata automaticamente e annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) la SI si impegna altresì a cedere integralmente al Sig. , rinunciando presso l'INPS CP_1 Pt_1 alla propria quota, l'assegno unico familiare pari ad € 120,00 o alla diversa somma percepita che verrà interamente attribuita allo stesso;
7) per quanto concerne la suddivisione nella misura del 50% tra i genitori delle ulteriori spese di natura straordinaria (sanitarie, ed extrascolastiche, odontoiatriche) i genitori applicheranno il “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria” definito in data 27 giugno 2016. La madre dovrà provvedere immediatamente al rimborso al padre, previa esibizione della documentazione attestante le spese da questo anticipate;
8) il NO usufruirà dell'assegno di indennità di frequenza che viene erogato a favore Parte_1 del minore a seguito della diagnosi confermata di disturbo dello spettro dell'autismo, previsto dalla L.
104/92 per il sostegno scolastico, pari ad € 346,65 o alla diversa somma percepita;
9) il Signor usufruirà altresì dell'importo di € 1.382,65 corrisposti dall'INPS quale arretrati Pt_1
dell'assegno di indennità di frequenza.
- Spese del presente giudizio compensate”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva quanto segue: era stato legato per Parte_1
circa 27 anni da una stabile relazione sentimentale con la SI nata a [...], CP_1
il 21.05.1973, CF. con la quale ha convissuto sino ad aprile 2022 C.F._3 nell'abitazione di sua proprietà sita in Serravalle Scrivia (AL), Via Don L. Perosi 13; dalla relazione sono nati due figli: in data 13 febbraio 2003, economicamente autosufficiente che vive Per_2
altrove con il proprio compagno da cui ha recentemente avuto un bimbo, e R_
(CF. in data 3 ottobre 2009 attualmente convivente con il ricorrente C.F._4 nell'abitazione in Serravalle Scrivia Via Don L. Perosi 13. A è stato recentemente R_ diagnosticato un lieve disturbo dello spettro dell'autismo così come meglio specificato nella relazione medica che si produce in atti.
Esponeva parte ricorrente che la SI è altresì madre di di anni 33 che, dall'età di CP_1 Per_3
3 anni (da quando cioè il NO e la SI hanno iniziato a convivere) è cresciuta con Pt_1 CP_1
pagina 4 di 11 il NO che è stato per lei come un padre sino a quando, all'età di 19 anni si è trasferita altrove Pt_1
ed ora è sposata e vive ad Asti.
Evidenziava parte ricorrente che il NO aveva da sempre provveduto al mantenimento della Pt_1
famiglia facendo fronte a tutti i bisogni morali e materiali sia nei confronti dei “tre” figli sia della compagna, sempre animato da spirito collaborativo. E' sempre stato ed è un padre premuroso, attento e un punto di riferimento per i figli.
Esponeva infine il ricorrente che in concomitanza con il periodo di pandemia e a seguito della crisi economica che ha colpito molte attività, tra cui quella dell'odierno ricorrente, i rapporti personali tra il NO e la SI hanno cominciato a deteriorarsi a causa del progressivo Pt_1 CP_1 allontanamento di quest'ultima.
Sulla scorta di tale premessa parte ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni:
- in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473 Bis.15 voglia disporre il versamento da parte della SI
dell'importo di euro 1.750,00 (forfetariamente considerato) a titolo di mantenimento CP_1
del figlio minore per le mensilità da dicembre 2023 ad aprile 2024 importo dovuto da quando R_ la madre si è trasferita, nel dicembre 2023, a Basaluzzo nella casa dell'attuale compagno abbandonando materialmente il figlio. Si precisa inoltre che per tutto il periodo da dicembre alla data di deposito del presente ricorso la Sig.ra ha percepito la quota del 50% dell'assegno unico CP_1
utilizzando tale somma per sè stessa e non per le esigenze di - disporre a favore del NO R_
l'assegno unico familiare che attualmente viene percepito da entrambi i genitori in parti Parte_1
uguali e ordinare alla SI di fornire la documentazione e/o le informazioni utili CP_1
ai fini della predisposizione dell'ISEE per evitare di perdere le agevolazioni fiscali e i contributi statali;
- in via principale fissare l'udienza per la comparizione delle parti e nominare il Giudice
Relatore, affinché esperito il tentativo di conciliazione accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, - disporre l'affidamento congiunto con collocazione presso il padre ed il seguente piano genitoriale con la precisazione che sino a quando il minore non si sentirà pronto ad accettare il nuovo compagno della madre e la di lui famiglia non pernotterà presso la stessa;
a) durante la settimana la madre potrà tenere con sé il figlio in un giorno che dovrà essere concordato in sede di udienza, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolatici di nel periodo R_ di attività scolastica dall'uscita della scuola sino al tardo pomeriggio, prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 mentre durante le vacanze potrà tenerlo con sé sin dalla mattina, andando a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30;
- a week end alternati, starà con la madre nella giornata di domenica alternandola con R_
quella di sabato dalla mattina, andando a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e
pagina 5 di 11 riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30; - durante l'estate la madre potrà tenere con sé per una settimana consecutiva, salvo diversa volontà di in un periodo da R_ R_
concordarsi in base alle esigenze lavorative da comunicarsi all'altro genitore con almeno 30 giorni di anticipo. Il padre a propria volta trascorrerà con un'intera settimana, nel quale resterà R_
ovviamente sospeso il normale regime di frequenza madre-figlio; - Natale e Santo Stefano il ragazzo trascorrerà il giorno di Natale o quello di Santo Stefano con uno dei genitori secondo il regime dell'alternanza e nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30; - vacanze durante l'anno: il figlio potrà effettuare vacanze/viaggi anche durante l'anno scolastico in periodi diversi da quello estivo, compatibilmente con le esigenze di studio dello stesso e per una settimana con ciascun genitore, salvo diversa volontà di - pasqua e lunedì dell'angelo,
R_ trascorrerà l'intera giornata di Pasqua o di lunedì dell'Angelo con i genitori secondo il
R_ regime dell'alternanza. Nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30; - altre festività: per quanto concerne tutte le altre festività tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, lo stesso compleanno di i genitori si
R_ accorderanno di volta in volta in un'ottica di fattiva collaborazione, in base anche agli impegni lavorativi reciproci ma soprattutto nel preminente interesse del figlio e della sua volontà e secondo le modalità di cui sopra;
- attività extrascolastiche : potrà partecipare ad almeno un' attività
R_
ludico/sportiva per volta e il relativo costo verrà sostenuto nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
23) le comunicazioni tra i genitori verranno effettuate di persona, telefonicamente, via messaggio o via mail in particolare dove espressamente previsto, e comunque con ogni mezzo idoneo e disponibile, così come quelle con il minore;
3) disporre a carico della SI CP_1
l'obbligo di versamento -entro e non oltre i primi 5 giorni di ogni mese a partire dal mese di deposito del presente ricorso- al NO un assegno mensile quale contributo al mantenimento ordinario Pt_1 del figlio dell'importo di euro 350,00, cifra che verrà rivalutata automaticamente e annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) disporre la suddivisione nella misura del 50% tra i genitori delle ulteriori spese di natura straordinaria (sanitarie, ed extrascolastiche, odontoiatriche) relativamente alle quali troverà applicazione il “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria” definito in data 27 giugno 2016. La madre dovrà provvedere immediatamente al rimborso al padre, previa esibizione della documentazione attestante le spese da questo anticipate;
5) disporre sin da ora a favore dell'odierno ricorrente la gestione economica del contributo che sarà erogato a favore di a seguito della diagnosi R_
pagina 6 di 11 confermata dalle psicologhe di disturbo dello spettro dell'autismo, previsto dalla L. 104/92 per il sostegno scolastico e per il quale l'odierno ricorrente si è attivato sulla base delle indicazioni delle psicologhe dell'ASL. Il contributo che verrà fornito sarà gestito dal padre nel solo interesse del minore ed utilizzato per il sostegno scolastico e le attività correlate;
L'odierno ricorrente, richiamato l'art.
473 bis.4, ritiene necessario e fondamentale l'ascolto del minore da parte del Giudice. Ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito in merito alla possibilità di disporre idonea CTU al fine di valutare la personalità della SI e la sua capacità genitoriale. Si chiede altresì CP_1
l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli che ci si riserva sin da ora di produrre, indicando quali testi la SI , il NO , la SI , la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
dott.ssa e la dott.ssa . Ci si riserva infine di dedurre e produrre ulteriori mezzi di prova Tes_4 Per_4
e di indicare ulteriori testimoni”.
Si costituiva nel giudizio la sig.ra contestando la prospettazione e la ricostruzione di CP_1
parte ricorrente.
Venivano adottati da parte del Giudice designato i provvedimenti indifferibili ed urgenti, all'esito dei quali veniva formulata una proposta transattiva.
I procuratori delle parti formulavano plurime richieste di rinvio di udienza al fine di giungere a conclusioni congiunte.
All'udienza dello scorso 4 marzo 2025 le parti raggiungevano un accordo sulla frequentazione del minore con il genitore non collocatario e raggiungevano altresì una soluzione congiunta in ordine alle questioni economiche;
Il Giudice, dato atto dell'accordo, rinviava la causa all'udienza del prossimo 25 marzo 2025 ore 10.30 per il deposito delle conclusioni congiunte delle parti.
In tale udienza le parti depositavano le conclusioni congiunte in epigrafe riportate e chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione collegiale.
Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
A seguito dell'attività conciliativa le parti hanno raggiunto un accordo sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore . Tale accordo appare rispettoso del principio della R_
bigenitorialità, consentendo al genitore non collocatario principale di avere una adeguata frequentazione con il minore . R_
La parti hanno altresì raggiunto un accorso sugli aspetti economici del mantenimento che appare coerente ed adeguato alla situazione economia e reddituale delle medesime.
pagina 7 di 11 Tali accordi non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse prevalente del figlio minore . R_
La natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, così provvede: dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso R_
l'abitazione del padre in Serravalle Scrivia Via Don L. Perosi 13; dispone che la frequentazione con il genitore non collocatario prevalente avvenga come di seguito indicato:
- durante la settimana la madre potrà tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
* nella settimana in cui la madre svolge il turno lavorativo del “mattino” (6:00-14:30) nella giornata di mercoledì compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , nel periodo di R_ attività scolastica, dall'uscita della scuola andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre all'uscita dal lavoro e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ) R_
* nella settimana in cui la madre svolge il turno lavorativo del “pomeriggio” (9:00-17:30) nel giorno infrasettimanale di riposo dal lavoro assegnato dalla turnistica della ditta presso cui la SI CP_1
lavora, turnistica che prevede l'alternanza sequenziale dei giorni lunedi, martedi, mercoledi,
[...]
giovedi, venerdi compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , nel periodo R_ di attività scolastica, dall'uscita della scuola andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ) mentre durante le vacanze potrà tenerlo con sé sin dalla mattina, R_ andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre alle ore 10.30 e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di
); R_
- a week end alternati, starà con la madre nella giornata di domenica alternandola con quella R_ di sabato dalle ore 10.30 del mattino, andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre alle ore
10.30 e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00
(secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- durante l'estate nel periodo delle vacanze la madre potrà tenere con sé per 15 giorni anche R_
non consecutivi, in un periodo da concordarsi in base alle esigenze lavorative da comunicarsi all'altro pagina 8 di 11 genitore con almeno 15 giorni di anticipo. Il padre a propria volta trascorrerà con 15 giorni R_
anche non consecutivi, nel quale resterà ovviamente sospeso il normale regime di frequenza madre- figlio;
- Natale e Santo Stefano: il ragazzo trascorrerà il giorno di Natale o quello di Santo Stefano con uno dei genitori secondo il regime dell'alternanza e nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- vigilia di capodanno e capodanno: il ragazzo trascorrerà il giorno della vigilia di capodanno o quello di capodanno con uno dei genitori secondo il regime dell'alternanza secondo le modalità di cui sopra.
- vacanze durante l'anno: il figlio potrà effettuare vacanze/viaggi anche durante l'anno scolastico in periodi diversi da quello estivo, dalla settimana di Natale e di Pasqua, compatibilmente con le esigenze di studio dello stesso e per una settimana con ciascun genitore, salvo diversa volontà di;
R_
- pasqua e lunedì dell'angelo, trascorrerà l'intera giornata di pasqua o di lunedì dell'angelo R_ con i genitori secondo il regime dell'alternanza. Nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà
a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- altre festività: per quanto concerne tutte le altre festività tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, lo stesso compleanno di , i genitori terranno R_
secondo il regime dell'alternanza con le modalit di cui sopra;
R_
- attività extrascolastiche : potrà partecipare ad un' attività ludico/sportiva per volta e il R_
relativo costo verrà sostenuto nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
nel caso in cui uno dei genitori intenda far partecipare ad altre attività oltre a quella concordata, le relative spese R_
saranno sostenute esclusivamente dallo stesso;
Il Tribunale prende atto che
La madre si impegna a trasmettere al padre a mezzo WhatsApp (in formato fotografico o documento) il calendario dei turni assegnato dalla ditta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio di ogni nuovo periodo, in modo tale da consentire al padre di organizzarsi con i propri impegni lavorativi e le esigenze di . R_
le comunicazioni tra i genitori verranno tramite whatsapp.
stante l'età e la maturità di , i genitori si impegnano a rispettare la volontà ed i desideri del R_
minore relativamente alle modalità di frequentazione degli stessi sulla base dei propri impegni scolastici, extrascolastici e delle proprie necessità;
pagina 9 di 11 qualora si manifestino inderogabili ed improrogabili impegni ovvero fatti o accadimenti indipendenti dalla propria volontà per cui uno dei due genitori sia impossibilitato al rispetto degli orari dei giorni di frequentazione, lo stesso si impegnerà ad avvisare con congruo anticipo (almeno 2/3 giorni prima, salvo casi di comprovata ed assoluta emergenza) l'altro genitore in modo tale da permettergli di organizzarsi di conseguenza e garantire il benessere del ragazzo. È fondamentale mantenere una comunicazione chiara, puntuale e rispettosa per favorire un ambiente sereno e collaborativo tra le parti.
Dispone che la SI versi entro i primi 5 giorni di ogni mese al NO un CP_1 Parte_1 assegno mensile quale contributo al mantenimento ordinario del figlio dell'importo di euro 100,00, cifra che verrà rivalutata automaticamente e annualmente secondo gli indici ISTAT;
dispone la suddivisione nella misura del 50% tra i genitori delle ulteriori spese di natura straordinaria (sanitarie, ed extrascolastiche, odontoiatriche); i genitori applicheranno il “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria” definito in data 27 giugno 2016. La madre dovrà provvedere immediatamente al rimborso al padre, previa esibizione della documentazione attestante le spese da questo anticipate;
Il Tribunale prende atto che la SI si impegna altresì a cedere integralmente al Sig. , rinunciando presso l'INPS CP_1 Pt_1 alla propria quota, l'assegno unico familiare pari ad € 120,00 o alla diversa somma percepita che verrà interamente attribuita allo stesso;
il NO usufruirà dell'assegno di indennità di frequenza che viene erogato a favore del Parte_1 minore a seguito della diagnosi confermata di disturbo dello spettro dell'autismo, previsto dalla L.
104/92 per il sostegno scolastico, pari ad € 346,65 o alla diversa somma percepita;
il Signor usufruirà altresì dell'importo di € 1.382,65 corrisposti dall'INPS quale arretrati Pt_1
dell'assegno di indennità di frequenza.
Spese del presente giudizio compensate.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 10 di 11 Il Presidente
Dott. ssa Antonella Dragotto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1065/2024 promossa da:
c.f. nata GENOVA (GE) 14/01/1968 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
BURRINI FRANCESCA domiciliata a VIA A. CECCHI N¿15 INT.22 16129 GENOVA
ricorrente contro
nato il [...] a [...] c.f. difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. PICOLLO SILVIA domiciliata presso la studio professionale in Serravalle Scrivia via
Roma n. 15/18
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato CONCLUSIONI CONGIUNTE come di seguito riportato pagina 1 di 11 RICORRENTE e RESISTENTE.
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, omologare il seguente accordo raggiunto tra le parti:
1) il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione del padre in Serravalle Scrivia Via Don L. Perosi 13
- durante la settimana la madre potrà tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
* nella settimana in cui la madre svolge il turno lavorativo del “mattino” (6:00-14:30) nella giornata di mercoledì compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , nel periodo di R_ attività scolastica, dall'uscita della scuola andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre all'uscita dal lavoro e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ) R_
* nella settimana in cui la madre svolge il turno lavorativo del “pomeriggio” (9:00-17:30) nel giorno infrasettimanale di riposo dal lavoro assegnato dalla turnistica della ditta presso cui la SI CP_1
lavora, turnistica che prevede l'alternanza sequenziale dei giorni lunedi, martedi, mercoledi,
[...]
giovedi, venerdi compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , nel periodo R_ di attività scolastica, dall'uscita della scuola andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ) mentre durante le vacanze potrà tenerlo con sé sin dalla mattina, R_ andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre alle ore 10.30 e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di
); R_
La madre si impegna a trasmettere al padre a mezzo WhatsApp (in formato fotografico o documento) il calendario dei turni assegnato dalla ditta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio di ogni nuovo periodo, in modo tale da consentire al padre di organizzarsi con i propri impegni lavorativi e le esigenze di . R_
- a week end alternati, starà con la madre nella giornata di domenica alternandola con quella R_ di sabato dalle ore 10.30 del mattino, andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre alle ore
10.30 e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00
(secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- durante l'estate nel periodo delle vacanze la madre potrà tenere con sé per 15 giorni anche R_
non consecutivi, in un periodo da concordarsi in base alle esigenze lavorative da comunicarsi all'altro genitore con almeno 15 giorni di anticipo. Il padre a propria volta trascorrerà con 15 giorni R_
pagina 2 di 11 anche non consecutivi, nel quale resterà ovviamente sospeso il normale regime di frequenza madre- figlio;
- Natale e Santo Stefano: il ragazzo trascorrerà il giorno di Natale o quello di Santo Stefano con uno dei genitori secondo il regime dell'alternanza e nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- vigilia di capodanno e capodanno: il ragazzo trascorrerà il giorno della vigilia di capodanno o quello di capodanno con uno dei genitori secondo il regime dell'alternanza secondo le modalità di cui sopra.
- vacanze durante l'anno: il figlio potrà effettuare vacanze/viaggi anche durante l'anno scolastico in periodi diversi da quello estivo, dalla settimana di Natale e di Pasqua, compatibilmente con le esigenze di studio dello stesso e per una settimana con ciascun genitore, salvo diversa volontà di;
R_
- pasqua e lunedì dell'angelo, trascorrerà l'intera giornata di pasqua o di lunedì dell'angelo R_ con i genitori secondo il regime dell'alternanza. Nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà
a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- altre festività: per quanto concerne tutte le altre festività tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, lo stesso compleanno di , i genitori terranno R_
secondo il regime dell'alternanza con le modalit di cui sopra;
R_
- attività extrascolastiche : potrà partecipare ad un' attività ludico/sportiva per volta e il R_
relativo costo verrà sostenuto nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
nel caso in cui uno dei genitori intenda far partecipare ad altre attività oltre a quella concordata, le relative spese R_
saranno sostenute esclusivamente dallo stesso;
2) le comunicazioni tra i genitori verranno tramite whatsapp.
3) stante l'età e la maturità di , i genitori si impegnano a rispettare la volontà ed i desideri del R_
minore relativamente alle modalità di frequentazione degli stessi sulla base dei propri impegni scolastici, extrascolastici e delle proprie necessità;
4) qualora si manifestino inderogabili ed improrogabili impegni ovvero fatti o accadimenti indipendenti dalla propria volontà per cui uno dei due genitori sia impossibilitato al rispetto degli orari dei giorni di frequentazione, lo stesso si impegnerà ad avvisare con congruo anticipo (almeno 2/3 giorni prima, salvo casi di comprovata ed assoluta emergenza) l'altro genitore in modo tale da permettergli di organizzarsi di conseguenza e garantire il benessere del ragazzo. È fondamentale mantenere una comunicazione chiara, puntuale e rispettosa per favorire un ambiente sereno e collaborativo tra le parti.
pagina 3 di 11 5) la SI si impegna a versare-entro e non oltre i primi 5 giorni di ogni mese a CP_1
partire dal mese di omologazione del presente accordo- al NO un assegno mensile Parte_1 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio dell'importo di euro 100,00, cifra che verrà rivalutata automaticamente e annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) la SI si impegna altresì a cedere integralmente al Sig. , rinunciando presso l'INPS CP_1 Pt_1 alla propria quota, l'assegno unico familiare pari ad € 120,00 o alla diversa somma percepita che verrà interamente attribuita allo stesso;
7) per quanto concerne la suddivisione nella misura del 50% tra i genitori delle ulteriori spese di natura straordinaria (sanitarie, ed extrascolastiche, odontoiatriche) i genitori applicheranno il “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria” definito in data 27 giugno 2016. La madre dovrà provvedere immediatamente al rimborso al padre, previa esibizione della documentazione attestante le spese da questo anticipate;
8) il NO usufruirà dell'assegno di indennità di frequenza che viene erogato a favore Parte_1 del minore a seguito della diagnosi confermata di disturbo dello spettro dell'autismo, previsto dalla L.
104/92 per il sostegno scolastico, pari ad € 346,65 o alla diversa somma percepita;
9) il Signor usufruirà altresì dell'importo di € 1.382,65 corrisposti dall'INPS quale arretrati Pt_1
dell'assegno di indennità di frequenza.
- Spese del presente giudizio compensate”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva quanto segue: era stato legato per Parte_1
circa 27 anni da una stabile relazione sentimentale con la SI nata a [...], CP_1
il 21.05.1973, CF. con la quale ha convissuto sino ad aprile 2022 C.F._3 nell'abitazione di sua proprietà sita in Serravalle Scrivia (AL), Via Don L. Perosi 13; dalla relazione sono nati due figli: in data 13 febbraio 2003, economicamente autosufficiente che vive Per_2
altrove con il proprio compagno da cui ha recentemente avuto un bimbo, e R_
(CF. in data 3 ottobre 2009 attualmente convivente con il ricorrente C.F._4 nell'abitazione in Serravalle Scrivia Via Don L. Perosi 13. A è stato recentemente R_ diagnosticato un lieve disturbo dello spettro dell'autismo così come meglio specificato nella relazione medica che si produce in atti.
Esponeva parte ricorrente che la SI è altresì madre di di anni 33 che, dall'età di CP_1 Per_3
3 anni (da quando cioè il NO e la SI hanno iniziato a convivere) è cresciuta con Pt_1 CP_1
pagina 4 di 11 il NO che è stato per lei come un padre sino a quando, all'età di 19 anni si è trasferita altrove Pt_1
ed ora è sposata e vive ad Asti.
Evidenziava parte ricorrente che il NO aveva da sempre provveduto al mantenimento della Pt_1
famiglia facendo fronte a tutti i bisogni morali e materiali sia nei confronti dei “tre” figli sia della compagna, sempre animato da spirito collaborativo. E' sempre stato ed è un padre premuroso, attento e un punto di riferimento per i figli.
Esponeva infine il ricorrente che in concomitanza con il periodo di pandemia e a seguito della crisi economica che ha colpito molte attività, tra cui quella dell'odierno ricorrente, i rapporti personali tra il NO e la SI hanno cominciato a deteriorarsi a causa del progressivo Pt_1 CP_1 allontanamento di quest'ultima.
Sulla scorta di tale premessa parte ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni:
- in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473 Bis.15 voglia disporre il versamento da parte della SI
dell'importo di euro 1.750,00 (forfetariamente considerato) a titolo di mantenimento CP_1
del figlio minore per le mensilità da dicembre 2023 ad aprile 2024 importo dovuto da quando R_ la madre si è trasferita, nel dicembre 2023, a Basaluzzo nella casa dell'attuale compagno abbandonando materialmente il figlio. Si precisa inoltre che per tutto il periodo da dicembre alla data di deposito del presente ricorso la Sig.ra ha percepito la quota del 50% dell'assegno unico CP_1
utilizzando tale somma per sè stessa e non per le esigenze di - disporre a favore del NO R_
l'assegno unico familiare che attualmente viene percepito da entrambi i genitori in parti Parte_1
uguali e ordinare alla SI di fornire la documentazione e/o le informazioni utili CP_1
ai fini della predisposizione dell'ISEE per evitare di perdere le agevolazioni fiscali e i contributi statali;
- in via principale fissare l'udienza per la comparizione delle parti e nominare il Giudice
Relatore, affinché esperito il tentativo di conciliazione accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, - disporre l'affidamento congiunto con collocazione presso il padre ed il seguente piano genitoriale con la precisazione che sino a quando il minore non si sentirà pronto ad accettare il nuovo compagno della madre e la di lui famiglia non pernotterà presso la stessa;
a) durante la settimana la madre potrà tenere con sé il figlio in un giorno che dovrà essere concordato in sede di udienza, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolatici di nel periodo R_ di attività scolastica dall'uscita della scuola sino al tardo pomeriggio, prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 mentre durante le vacanze potrà tenerlo con sé sin dalla mattina, andando a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30;
- a week end alternati, starà con la madre nella giornata di domenica alternandola con R_
quella di sabato dalla mattina, andando a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e
pagina 5 di 11 riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30; - durante l'estate la madre potrà tenere con sé per una settimana consecutiva, salvo diversa volontà di in un periodo da R_ R_
concordarsi in base alle esigenze lavorative da comunicarsi all'altro genitore con almeno 30 giorni di anticipo. Il padre a propria volta trascorrerà con un'intera settimana, nel quale resterà R_
ovviamente sospeso il normale regime di frequenza madre-figlio; - Natale e Santo Stefano il ragazzo trascorrerà il giorno di Natale o quello di Santo Stefano con uno dei genitori secondo il regime dell'alternanza e nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30; - vacanze durante l'anno: il figlio potrà effettuare vacanze/viaggi anche durante l'anno scolastico in periodi diversi da quello estivo, compatibilmente con le esigenze di studio dello stesso e per una settimana con ciascun genitore, salvo diversa volontà di - pasqua e lunedì dell'angelo,
R_ trascorrerà l'intera giornata di Pasqua o di lunedì dell'Angelo con i genitori secondo il
R_ regime dell'alternanza. Nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30; - altre festività: per quanto concerne tutte le altre festività tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, lo stesso compleanno di i genitori si
R_ accorderanno di volta in volta in un'ottica di fattiva collaborazione, in base anche agli impegni lavorativi reciproci ma soprattutto nel preminente interesse del figlio e della sua volontà e secondo le modalità di cui sopra;
- attività extrascolastiche : potrà partecipare ad almeno un' attività
R_
ludico/sportiva per volta e il relativo costo verrà sostenuto nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
23) le comunicazioni tra i genitori verranno effettuate di persona, telefonicamente, via messaggio o via mail in particolare dove espressamente previsto, e comunque con ogni mezzo idoneo e disponibile, così come quelle con il minore;
3) disporre a carico della SI CP_1
l'obbligo di versamento -entro e non oltre i primi 5 giorni di ogni mese a partire dal mese di deposito del presente ricorso- al NO un assegno mensile quale contributo al mantenimento ordinario Pt_1 del figlio dell'importo di euro 350,00, cifra che verrà rivalutata automaticamente e annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) disporre la suddivisione nella misura del 50% tra i genitori delle ulteriori spese di natura straordinaria (sanitarie, ed extrascolastiche, odontoiatriche) relativamente alle quali troverà applicazione il “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria” definito in data 27 giugno 2016. La madre dovrà provvedere immediatamente al rimborso al padre, previa esibizione della documentazione attestante le spese da questo anticipate;
5) disporre sin da ora a favore dell'odierno ricorrente la gestione economica del contributo che sarà erogato a favore di a seguito della diagnosi R_
pagina 6 di 11 confermata dalle psicologhe di disturbo dello spettro dell'autismo, previsto dalla L. 104/92 per il sostegno scolastico e per il quale l'odierno ricorrente si è attivato sulla base delle indicazioni delle psicologhe dell'ASL. Il contributo che verrà fornito sarà gestito dal padre nel solo interesse del minore ed utilizzato per il sostegno scolastico e le attività correlate;
L'odierno ricorrente, richiamato l'art.
473 bis.4, ritiene necessario e fondamentale l'ascolto del minore da parte del Giudice. Ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito in merito alla possibilità di disporre idonea CTU al fine di valutare la personalità della SI e la sua capacità genitoriale. Si chiede altresì CP_1
l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli che ci si riserva sin da ora di produrre, indicando quali testi la SI , il NO , la SI , la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
dott.ssa e la dott.ssa . Ci si riserva infine di dedurre e produrre ulteriori mezzi di prova Tes_4 Per_4
e di indicare ulteriori testimoni”.
Si costituiva nel giudizio la sig.ra contestando la prospettazione e la ricostruzione di CP_1
parte ricorrente.
Venivano adottati da parte del Giudice designato i provvedimenti indifferibili ed urgenti, all'esito dei quali veniva formulata una proposta transattiva.
I procuratori delle parti formulavano plurime richieste di rinvio di udienza al fine di giungere a conclusioni congiunte.
All'udienza dello scorso 4 marzo 2025 le parti raggiungevano un accordo sulla frequentazione del minore con il genitore non collocatario e raggiungevano altresì una soluzione congiunta in ordine alle questioni economiche;
Il Giudice, dato atto dell'accordo, rinviava la causa all'udienza del prossimo 25 marzo 2025 ore 10.30 per il deposito delle conclusioni congiunte delle parti.
In tale udienza le parti depositavano le conclusioni congiunte in epigrafe riportate e chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione collegiale.
Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
A seguito dell'attività conciliativa le parti hanno raggiunto un accordo sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore . Tale accordo appare rispettoso del principio della R_
bigenitorialità, consentendo al genitore non collocatario principale di avere una adeguata frequentazione con il minore . R_
La parti hanno altresì raggiunto un accorso sugli aspetti economici del mantenimento che appare coerente ed adeguato alla situazione economia e reddituale delle medesime.
pagina 7 di 11 Tali accordi non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse prevalente del figlio minore . R_
La natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la proposizione congiunta del ricorso, giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, così provvede: dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso R_
l'abitazione del padre in Serravalle Scrivia Via Don L. Perosi 13; dispone che la frequentazione con il genitore non collocatario prevalente avvenga come di seguito indicato:
- durante la settimana la madre potrà tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
* nella settimana in cui la madre svolge il turno lavorativo del “mattino” (6:00-14:30) nella giornata di mercoledì compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , nel periodo di R_ attività scolastica, dall'uscita della scuola andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre all'uscita dal lavoro e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ) R_
* nella settimana in cui la madre svolge il turno lavorativo del “pomeriggio” (9:00-17:30) nel giorno infrasettimanale di riposo dal lavoro assegnato dalla turnistica della ditta presso cui la SI CP_1
lavora, turnistica che prevede l'alternanza sequenziale dei giorni lunedi, martedi, mercoledi,
[...]
giovedi, venerdi compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , nel periodo R_ di attività scolastica, dall'uscita della scuola andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ) mentre durante le vacanze potrà tenerlo con sé sin dalla mattina, R_ andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre alle ore 10.30 e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di
); R_
- a week end alternati, starà con la madre nella giornata di domenica alternandola con quella R_ di sabato dalle ore 10.30 del mattino, andando a prendere il figlio presso l'abitazione del padre alle ore
10.30 e riportandolo prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00
(secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- durante l'estate nel periodo delle vacanze la madre potrà tenere con sé per 15 giorni anche R_
non consecutivi, in un periodo da concordarsi in base alle esigenze lavorative da comunicarsi all'altro pagina 8 di 11 genitore con almeno 15 giorni di anticipo. Il padre a propria volta trascorrerà con 15 giorni R_
anche non consecutivi, nel quale resterà ovviamente sospeso il normale regime di frequenza madre- figlio;
- Natale e Santo Stefano: il ragazzo trascorrerà il giorno di Natale o quello di Santo Stefano con uno dei genitori secondo il regime dell'alternanza e nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- vigilia di capodanno e capodanno: il ragazzo trascorrerà il giorno della vigilia di capodanno o quello di capodanno con uno dei genitori secondo il regime dell'alternanza secondo le modalità di cui sopra.
- vacanze durante l'anno: il figlio potrà effettuare vacanze/viaggi anche durante l'anno scolastico in periodi diversi da quello estivo, dalla settimana di Natale e di Pasqua, compatibilmente con le esigenze di studio dello stesso e per una settimana con ciascun genitore, salvo diversa volontà di;
R_
- pasqua e lunedì dell'angelo, trascorrerà l'intera giornata di pasqua o di lunedì dell'angelo R_ con i genitori secondo il regime dell'alternanza. Nel giorno di spettanza della madre quest'ultima andrà
a prendere il figlio dall'abitazione del padre alle ore 10.30 e lo riporterà prima dell'ora di cena entro le ore 19.30 ovvero dopo l'ora di cena entro le 21.00 (secondo le necessità e/o volontà di ); R_
- altre festività: per quanto concerne tutte le altre festività tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, lo stesso compleanno di , i genitori terranno R_
secondo il regime dell'alternanza con le modalit di cui sopra;
R_
- attività extrascolastiche : potrà partecipare ad un' attività ludico/sportiva per volta e il R_
relativo costo verrà sostenuto nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
nel caso in cui uno dei genitori intenda far partecipare ad altre attività oltre a quella concordata, le relative spese R_
saranno sostenute esclusivamente dallo stesso;
Il Tribunale prende atto che
La madre si impegna a trasmettere al padre a mezzo WhatsApp (in formato fotografico o documento) il calendario dei turni assegnato dalla ditta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio di ogni nuovo periodo, in modo tale da consentire al padre di organizzarsi con i propri impegni lavorativi e le esigenze di . R_
le comunicazioni tra i genitori verranno tramite whatsapp.
stante l'età e la maturità di , i genitori si impegnano a rispettare la volontà ed i desideri del R_
minore relativamente alle modalità di frequentazione degli stessi sulla base dei propri impegni scolastici, extrascolastici e delle proprie necessità;
pagina 9 di 11 qualora si manifestino inderogabili ed improrogabili impegni ovvero fatti o accadimenti indipendenti dalla propria volontà per cui uno dei due genitori sia impossibilitato al rispetto degli orari dei giorni di frequentazione, lo stesso si impegnerà ad avvisare con congruo anticipo (almeno 2/3 giorni prima, salvo casi di comprovata ed assoluta emergenza) l'altro genitore in modo tale da permettergli di organizzarsi di conseguenza e garantire il benessere del ragazzo. È fondamentale mantenere una comunicazione chiara, puntuale e rispettosa per favorire un ambiente sereno e collaborativo tra le parti.
Dispone che la SI versi entro i primi 5 giorni di ogni mese al NO un CP_1 Parte_1 assegno mensile quale contributo al mantenimento ordinario del figlio dell'importo di euro 100,00, cifra che verrà rivalutata automaticamente e annualmente secondo gli indici ISTAT;
dispone la suddivisione nella misura del 50% tra i genitori delle ulteriori spese di natura straordinaria (sanitarie, ed extrascolastiche, odontoiatriche); i genitori applicheranno il “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria” definito in data 27 giugno 2016. La madre dovrà provvedere immediatamente al rimborso al padre, previa esibizione della documentazione attestante le spese da questo anticipate;
Il Tribunale prende atto che la SI si impegna altresì a cedere integralmente al Sig. , rinunciando presso l'INPS CP_1 Pt_1 alla propria quota, l'assegno unico familiare pari ad € 120,00 o alla diversa somma percepita che verrà interamente attribuita allo stesso;
il NO usufruirà dell'assegno di indennità di frequenza che viene erogato a favore del Parte_1 minore a seguito della diagnosi confermata di disturbo dello spettro dell'autismo, previsto dalla L.
104/92 per il sostegno scolastico, pari ad € 346,65 o alla diversa somma percepita;
il Signor usufruirà altresì dell'importo di € 1.382,65 corrisposti dall'INPS quale arretrati Pt_1
dell'assegno di indennità di frequenza.
Spese del presente giudizio compensate.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 10 di 11 Il Presidente
Dott. ssa Antonella Dragotto
pagina 11 di 11