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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10657 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica condizioni di divorzio
DI
LB , nato a [...], il [...], c.f. , Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RUSCIANO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...], il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
RUSCIANO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/2024 e , Parte_2 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 20/05/1972 - dalla cui unione nascevano figli divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti – rappresentavano la volontà di modificare le condizioni di divorzio limitatamente all'assegno divorzile, determinato con sentenza n. 7262/1998 del 14.09.1998 del Tribunale di Napoli. In particolare chiedevano che il predetto assegno, attualmente di € 502,95, fosse ridimensionato nella misura di € 300,00 a causa del peggioramento delle condizioni economiche dell' Parte_2
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e merita accoglimento atteso che le circostanze allegate, non oggetto di specifica contestazione, dimostrano il ricorrere dei presupposti per la modifica richiesta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) il Sig. Parte_2
verserà a far tempo da gennaio 2024, o in subordine dal deposito del presente ricorso, alla
Sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 300,00, rivalutabili CP_1
annualmente secondo gli indici I.ST.A.T., lasciando invariata ogni altra condizione della sentenza di divorzio;
2) spese processuali compensate;
”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) A parziale modifica della sentenza n. n.7204/2001 del 18.04.2001 del Tribunale di Napoli,
dispone in conformità agli accordi sottoscritti;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Carla Hubler
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