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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1886 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina, Parte_1 residente e domiciliata in Echeverria 5207, 7B, città di Buenos Aires, Argentina;
nato il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina, residente Parte_2
e domiciliato in Av. Balbin 3175, 2, Saavedra, città di Buenos Aires, Argentina;
nata il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina, Persona_1 residente e domiciliata in Echeverria 5207, 7B, città di Buenos Aires, Argentina;
nata il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina, residente e Persona_2 domiciliata in Echeverria 5207, 7B, città di Buenos Aires, Argentina;
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Annamaria Zarrelli e Fabrizio Fico del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Annamaria Zarrelli in Roma, via
Crescenzo Del Monte n. 31;
- RICORRENTI -
E
, in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 – domicilia;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 9 dicembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
1 Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato in [...] Persona_3
09/07/1891, da genitori italiani nel Comune di Rossano, cittadino italiano poi emigrato in
Argentina (doc. 1), ove decedeva in data 02/11/1965 (doc. 1A).
(indicato nei successivi certificati anche come ME o Persona_3 Per_4
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. La Camera Nazionale degli
[...]
Elettorali – Repubblica Argentina - Potere Esecutivo Nazionale, ha reso infatti certificato negativo di naturalizzazione del suddetto (doc. 2). contraeva matrimonio in Argentina, in data 11/06/1916, con Persona_3 [...]
(doc. 3), e dalla loro unione nasceva in Argentina, il 17/06/1921, Persona_5 [...]
(doc. 4). Persona_6 contraeva matrimonio in Argentina, il 26/05/1955, con Persona_6 [...]
(doc. 5), e dalla loro unione nasceva nato il Persona_7 Parte_2
16/09/1963 nella città di Buenos Aires, Argentina (doc. 6), odierno ricorrente.
Il citato ricorrente contraeva successivamente matrimonio in Argentina, il 01/03/1991, con
(doc. 7) – per poi divorziare nel 2015 (doc. 7) - e dalla loro Persona_8 unione nascevano:
- nata il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina (doc. 8), Persona_2 odierna ricorrente;
- nata il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina (doc. Persona_1
9), odierna ricorrente;
- nato il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina (doc. Parte_1
10), odierna ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, gli odierni ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di prenotare, tramite portale web, senza successo un appuntamento al . Parte_3
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda Controparte_1 di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 9/12/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Argentina.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere
2 la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'Interno, che ha chiarito come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né
i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva Persona_3 il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (doc. 2).
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_4 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il - essendo stati bloccati, a monte, dal sistema di prenotazione a causa della Parte_3 mancanza di date disponibili – appare giustificato l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. n. 28873/2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_1 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
nato il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Parte_1
nato il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Parte_2
nata il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Persona_1
3 nata il [...] nella città di Buenos Aires, Argentina;
Persona_2
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'8.12.2025 Il Giudice dott. Pietro Caré
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