Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7261/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositata in data 12.6.2024 da:
e con il patrocinio dell'avv. Fabio Intermite e Parte_1 Controparte_1
Ferdinando Bonon
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“ - che codesto On.le Tribunale, espletati gli incombenti di rito, verificato l'utile decorso del termine dilatorio a tal fine previsto dalla legge e constatato altresì che in data 11.10.2024 la sentenza che ha pronunciato la separazione personale è divenuta definitiva (giusta certificazione di pari data inserita nel fascicolo telematico), venga a pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro contratto il giorno 21 maggio 2006, trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Veggiano (PD) al numero 5 Parte II Serie A del 23.5.2006 (doc. 1) e, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di rispettiva residenza;
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1) Affidare il figlio minore (C.F.: ) in via congiunta ad entrambi Persona_1 C.F._1
i genitori che provvederanno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute del medesimo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Il ragazzo manterrà la residenza presso l'attuale abitazione familiare.
2) Nel condiviso superiore interesse del figlio a mantenere e consolidare il miglior rapporto con i fratelli ed entrambi i genitori, e condividono che la casa già coniugale in Parte_1 Controparte_1
Comune di Saccolongo in via Sant'Antonio n. 1/D identificata al C.F. del medesimo Comune al foglio
13, p.lla 548 sub 2, p.lla 548 sub 3, p.lla 548 sub 1, C.T. foglio 13 p.lla 542 e p.lla 545 (tutto come meglio rappresentato, nominato ed indicato nell'atto Rep. n. 25.450 e Racc. n.
6.897 del 20.7.2011 per Notar
Dott di Montecchio Maggiore che qui si abbia come integralmente richiamato), resti Persona_2
assegnata a che ne sopporterà per intero ed in via esclusiva ogni spesa ed onere (doc. Controparte_1
9).
Gli arredi della casa, esclusi i beni personali di già asportati dalla medesima, vengono Parte_1
confermati in esclusiva proprietà del . CP_1
3) Alla luce del testé descritto e documentato status economico-patrimoniale dei separandi coniugi
(docc. 2, 3, 4, 5), soprattutto in considerazione delle abitudini del figlio minore, e Parte_1 [...]
condividono di far sì che viva a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun CP_1 Per_1
genitore, con il diritto di visita più ampio possibile anche quotidiano per il genitore che durante la settimana non sarà abitualmente con il figlio. Ciascun genitore si occuperà degli impegni del figlio nella settimana di propria competenza in via esclusiva.
In ragione di tale perfetta condivisione temporale e reddituale, e Parte_1 Controparte_1
condividono la modalità del mantenimento diretto verso il figlio (C.F.: Persona_1
) sino a sua completa indipedenza economica. C.F._1
Resteranno a carico paritario dei genitori le spese giustificate e straordinarie riguardanti il figlio, ciò in ossequio ai parametri individuati nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17 gennaio 2017 fra il
Presidente di codesto On.le Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Padova che qui si abbiano per integralmente noti e riportati (doc. 10).
Per quanto riguarda le vacanze relative alle “feste comandate”, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
pagina 2 di 4 due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ventuno giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31.5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze del figlio e degli stessi genitori.
4) L'assegno unico riferito al figlio minore (C.F.: ) sarà Persona_1 C.F._1
richiesto al 50% e percepito da e che ne disporrà per intero in favore Controparte_1 Parte_1
del figlio.
5) I genitori e reciprocamente sin d'ora si autorizzano ed acconsentono Parte_1 Controparte_1
ad ottenere presso le pubbliche amministrazioni competenti il rilascio od il rinnovo dei documenti, anche d'identità, validi per l'espatrio del figlio minore (C.F.: ) ed al Persona_1 C.F._1
rilascio o rinnovo del passaporto del medesimo.
6) Il Sig. beneficiario di un TFM dell'attuale valore di 60.000 €, si impegna al momento Controparte_1 del riscatto a versare 30.000 € alla Sig.ra Parte_1
7) Nessuna reciproca misura di sostegno al reddito fra i Sig.ri e ”. Parte_1 Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio concordatario in data 21.5.2006, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile al n. 5, parte II, serie A, anno 2006.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 16.7.2004, e , il 9.2.2011. Per_3 Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 12.6.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza del 9.10.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto – così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'8.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'8.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura pagina 3 di 4 ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 9.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 7 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse del figlio minorenne, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 Per_1
bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 4, 5, 6, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto in data 21.5.2006 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile al n. 5, parte II, serie A, anno 2006;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3, 7;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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