CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 8945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8945 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RR MA n. a Napoli il 13/7/1976 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3/4/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Paola Mastroberardìno, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Salvatore Barbuto, il quale ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale in data 14/2/2022 e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riconosciuto il vincolo della continuazione tra l delitto di estorsione aggravata 1 G2, Penale Sent. Sez. 2 Num. 8945 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 23/01/2024 ascritto al capo a) della rubrica e i fatti giudicati con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 20/11/2019, irrevocabile il 22/4/2021, rideterminava la pena per il delitto a giudizio in anni uno, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 333,00 di multa a titolo di aumento ex art. 81, comma 2, cod.pen. sulla maggior pena di cui al richiamato giudicato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1 l'omessa motivazione in ordine alle censure difensive contenute nel quarto motivo d'appello relative alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Il difensore assume che in sede di concordato il ricorrente rinunziava esclusivamente al primo e secondo motivo d'appello in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto ascritto, come da nota scritta depositata all'udienza del 6/4/2023, e concordava con il P.g. la pena con accordo recepito dalla Corte territoriale. I giudici d'appello, tuttavia, omettevano di pronunziarsi sulla richiesta di esclusione dell'aggravante del metodo mafioso, formulata con l'atto d'appello e che avrebbe richiesto una pregnante motivazione in considerazione del contesto familiare in cui era maturata la condotta. Aggiunge che l'accordo sull'entità della pena recepito in sentenza è compatibile sia con la fattispecie estorsiva aggravata che con quella semplice e l'imputato ha interesse all'impugnazione in ragione dell'incidenza ostativa della circostanza sull'accesso ai benefici in sede esecutiva oltre che per le ricadute in materia risa rcitoria. 3.11 ricorso non merita accoglimento perché infondato. 3.1 La Corte territoriale a pag. 4 ha correttamente riassunto i motivi di gravame proposti nell'interesse del ricorrente, indicando sub 3) la richiesta d'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. e dando atto che in sede di concordato tutte le richieste erano state oggetto di rinunzia. Di seguito i giudici d'appello accoglievano la richiesta difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti già irrevocabilmente giudicati e, in conformità all'accordo prospettato dalle parti, rideterminavano il trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata a pag. 5 ha, inoltre, affermato che l'estorsione sub a) a giudizio "avviene nel medesimo ambiente criminoso organizzato e nel medesimo contesto spazio temporale delle estorsioni di cui al giudicato" con ciò inequivocamente attestando di aver considerato, ai fini della riconducibilità dell'illecito al medesimo disegno criminoso sotteso ai fatti coperti da giudicato, oltre che la contestualità delle condotte, il peculiare contesto di crimine organizzato. 3.2 Pertanto, sebbene dal verbale d'udienza non risulti con chiarezza il perimetro della rinunzia e dalla nota depositata dal difensore all'udienza del 6/3/2023 non emergano parimenti elementi interpretativi univoci dal momento che, a fronte dell'espressa rinunzia al primo e al secondo motivo, la proposta (peraltro priva di uno specifico computo della pena) è legata alla meritevolezza dei motivi "afferenti il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento 2 dell'istituto della continuazione", la Corte di merito ha nella sostanza e in concreto disatteso la richiesta di esclusione dell'aggravante, riconoscendo- al contrario- alle modalità dell'azione la valenza sintomatica di elemento unificante ex art. 81, comma 2, cod.pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024 Sentenza a motivazione semplificata
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Paola Mastroberardìno, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Salvatore Barbuto, il quale ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale in data 14/2/2022 e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riconosciuto il vincolo della continuazione tra l delitto di estorsione aggravata 1 G2, Penale Sent. Sez. 2 Num. 8945 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 23/01/2024 ascritto al capo a) della rubrica e i fatti giudicati con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 20/11/2019, irrevocabile il 22/4/2021, rideterminava la pena per il delitto a giudizio in anni uno, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 333,00 di multa a titolo di aumento ex art. 81, comma 2, cod.pen. sulla maggior pena di cui al richiamato giudicato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1 l'omessa motivazione in ordine alle censure difensive contenute nel quarto motivo d'appello relative alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Il difensore assume che in sede di concordato il ricorrente rinunziava esclusivamente al primo e secondo motivo d'appello in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto ascritto, come da nota scritta depositata all'udienza del 6/4/2023, e concordava con il P.g. la pena con accordo recepito dalla Corte territoriale. I giudici d'appello, tuttavia, omettevano di pronunziarsi sulla richiesta di esclusione dell'aggravante del metodo mafioso, formulata con l'atto d'appello e che avrebbe richiesto una pregnante motivazione in considerazione del contesto familiare in cui era maturata la condotta. Aggiunge che l'accordo sull'entità della pena recepito in sentenza è compatibile sia con la fattispecie estorsiva aggravata che con quella semplice e l'imputato ha interesse all'impugnazione in ragione dell'incidenza ostativa della circostanza sull'accesso ai benefici in sede esecutiva oltre che per le ricadute in materia risa rcitoria. 3.11 ricorso non merita accoglimento perché infondato. 3.1 La Corte territoriale a pag. 4 ha correttamente riassunto i motivi di gravame proposti nell'interesse del ricorrente, indicando sub 3) la richiesta d'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. e dando atto che in sede di concordato tutte le richieste erano state oggetto di rinunzia. Di seguito i giudici d'appello accoglievano la richiesta difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti già irrevocabilmente giudicati e, in conformità all'accordo prospettato dalle parti, rideterminavano il trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata a pag. 5 ha, inoltre, affermato che l'estorsione sub a) a giudizio "avviene nel medesimo ambiente criminoso organizzato e nel medesimo contesto spazio temporale delle estorsioni di cui al giudicato" con ciò inequivocamente attestando di aver considerato, ai fini della riconducibilità dell'illecito al medesimo disegno criminoso sotteso ai fatti coperti da giudicato, oltre che la contestualità delle condotte, il peculiare contesto di crimine organizzato. 3.2 Pertanto, sebbene dal verbale d'udienza non risulti con chiarezza il perimetro della rinunzia e dalla nota depositata dal difensore all'udienza del 6/3/2023 non emergano parimenti elementi interpretativi univoci dal momento che, a fronte dell'espressa rinunzia al primo e al secondo motivo, la proposta (peraltro priva di uno specifico computo della pena) è legata alla meritevolezza dei motivi "afferenti il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento 2 dell'istituto della continuazione", la Corte di merito ha nella sostanza e in concreto disatteso la richiesta di esclusione dell'aggravante, riconoscendo- al contrario- alle modalità dell'azione la valenza sintomatica di elemento unificante ex art. 81, comma 2, cod.pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024 Sentenza a motivazione semplificata