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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1339/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 4.12.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. CORCIONE Valentina, Via L'Aquila 9 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 (contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 9.7.2025, Parte_1 conveniva in giudizio , esercente
[...] Controparte_1 dentista, esponendo di aver lavorato alle dipendenze del predetto con inquadramento al 4° livello con mansioni di assistente alla poltrona, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 26.4.2023 con scadenza finale, dopo una serie di proroghe, al 25.4.2025, ed impugnando il licenziamento comunicatole con nota in data 9.1.2025 ricevuta il 15.1.2025 per dedotta giusta causa, avente il seguente tenore:
• “Con la presente sono a comunicarle, il provvedimento di licenziamento per giusta causa, adottato nei suoi confronti, in conseguenza di comportamenti di estrema gravità da lei posti in essere, durante il rapporto di lavoro presso il mio studio professionale. In particolare, si fa riferimento alla violazione della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali, perpetrata nei confronti di un paziente dello studio. Tale comportamento costituisce una grave infrazione delle sue responsabilità contrattuali e deontologiche, compromettendo in modo irreparabile il rapporto fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro. Inoltre, la condotta da lei tenuta, ha esposto lo studio professionale, al rischio di significative ripercussioni legali e reputazionali. A seguito di quanto sopra e in applicazione della normativa prevista dagli articoli indicati in oggetto, si dispone il suo immediato allontanamento dalla attività lavorativa e la cessazione del rapporto di lavoro a far data dalla presente comunicazione (…)”;
La ricorrente eccepiva l'illegittimità del licenziamento, deducendone la natura ritorsiva e comunque la violazione dell'art.2110 c.c., in quanto intimato mentre era assente per malattia (ed a causa della malattia stessa) dal 18.11.2024 e fino alla data (successiva al licenziamento) del 31.1.2025 (come da certificati telematici di malattia che produceva, succedutisi senza soluzione di continuità per l'intero periodo) e, comunque, la violazione del procedimento di cui all'art.7 L.300/1970 (la nota di licenziamento non essendo stata preceduta dalla contestazione di addebito e dall'esperimento della procedura di legge).
Domandava pertanto le conseguenze sanzionatorie di legge ed, inoltre, la condanna del convenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, con riflessi contributivi e previdenziali, avendo avuto un impedimento (visto il periodo di malattia) alla fruizione del periodo feriale maturato, non imputabile alla propria volontà.
non si costituiva, rimanendo contumace. Controparte_1
Nelle more del giudizio la ricorrente rappresentava di aver ricevuto dal resistente, in data 10.9.2025, il pagamento di una somma che ella valutava satisfattiva delle proprie pretese economiche, sicchè all'udienza del 15.10.2025 la stessa,
“Permanendo all'attualità l'interesse ad una declaratoria di illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento intimato, chiede che la causa venga trattenuta a decisione limitatamente a tale domanda, rinunciando alle altre domande, in ordine alle quali è cessata la materia del contendere. Insiste per la vittoria delle spese di lite”.
2 All'esito dunque dell'odierna udienza fissata per la discussione e decisione, tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Posta la necessaria dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine ad ogni altra pretesa, conformemente all'attestazione e richiesta dalla ricorrente formalizzata all'udienza del 15.10.2025 e nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza di discussione, va invece dichiarata nel merito l'illegittimità dell'irrogato licenziamento per una molteplicità di profili.
Innanzitutto, il licenziamento è stato irrogato durante il periodo di malattia e prima che fosse trascorso il termine di comporto, in violazione dunque della norma imperativa di cui all'art.2110 (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) comma 2 c.c., che dispone che “
2. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità”.
Inoltre, il licenziamento è illegittimo in ragione della omissione del procedimento disciplinare, ed in particolare del radicale difetto di contestazione ex art.7 L.300/1970, dovendo richiamarsi il principio per quale “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano (…)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020, Rv. 656935 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25745 del 14/12/2016, Rv. 642444 - 01, che in motivazione ha precisato che
“(…) Nella specie, come precedentemente notato, non esiste alcun fatto contestato, che dunque non può in alcun modo ritenersi sussistente, non essendo peraltro ipotizzabile, in ambito di licenziamento disciplinare, che il giudice possa indagare sulla gravità di un fatto mai contestato (…)”).
Ad ogni modo deve comunque escludersi nel merito la sussistenza della giusta causa rappresentata nella lettera di licenziamento, alla luce del peculiare riparto di oneri probatori che caratterizza la normativa del recesso nel rapporto di lavoro (speciale rispetto al principio generale di cui all'art.2697 c.c. per il quale onus probandi incumbit ei qui dicit).
L'art.5 L.604/1966 dispone infatti che “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
Per questo verso la scelta contumaciale del datore di lavoro ha comportato (non già la non contestazione bensì) la mancata prova della ragione giustificativa del recesso.
***
3 Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a Controparte_1
; Parte_1
- dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida in complessivi €1.500,00 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.CORCIONE Valentina.
Così deciso in Pescara in data 4.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
4
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 4.12.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. CORCIONE Valentina, Via L'Aquila 9 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 (contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 9.7.2025, Parte_1 conveniva in giudizio , esercente
[...] Controparte_1 dentista, esponendo di aver lavorato alle dipendenze del predetto con inquadramento al 4° livello con mansioni di assistente alla poltrona, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 26.4.2023 con scadenza finale, dopo una serie di proroghe, al 25.4.2025, ed impugnando il licenziamento comunicatole con nota in data 9.1.2025 ricevuta il 15.1.2025 per dedotta giusta causa, avente il seguente tenore:
• “Con la presente sono a comunicarle, il provvedimento di licenziamento per giusta causa, adottato nei suoi confronti, in conseguenza di comportamenti di estrema gravità da lei posti in essere, durante il rapporto di lavoro presso il mio studio professionale. In particolare, si fa riferimento alla violazione della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali, perpetrata nei confronti di un paziente dello studio. Tale comportamento costituisce una grave infrazione delle sue responsabilità contrattuali e deontologiche, compromettendo in modo irreparabile il rapporto fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro. Inoltre, la condotta da lei tenuta, ha esposto lo studio professionale, al rischio di significative ripercussioni legali e reputazionali. A seguito di quanto sopra e in applicazione della normativa prevista dagli articoli indicati in oggetto, si dispone il suo immediato allontanamento dalla attività lavorativa e la cessazione del rapporto di lavoro a far data dalla presente comunicazione (…)”;
La ricorrente eccepiva l'illegittimità del licenziamento, deducendone la natura ritorsiva e comunque la violazione dell'art.2110 c.c., in quanto intimato mentre era assente per malattia (ed a causa della malattia stessa) dal 18.11.2024 e fino alla data (successiva al licenziamento) del 31.1.2025 (come da certificati telematici di malattia che produceva, succedutisi senza soluzione di continuità per l'intero periodo) e, comunque, la violazione del procedimento di cui all'art.7 L.300/1970 (la nota di licenziamento non essendo stata preceduta dalla contestazione di addebito e dall'esperimento della procedura di legge).
Domandava pertanto le conseguenze sanzionatorie di legge ed, inoltre, la condanna del convenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, con riflessi contributivi e previdenziali, avendo avuto un impedimento (visto il periodo di malattia) alla fruizione del periodo feriale maturato, non imputabile alla propria volontà.
non si costituiva, rimanendo contumace. Controparte_1
Nelle more del giudizio la ricorrente rappresentava di aver ricevuto dal resistente, in data 10.9.2025, il pagamento di una somma che ella valutava satisfattiva delle proprie pretese economiche, sicchè all'udienza del 15.10.2025 la stessa,
“Permanendo all'attualità l'interesse ad una declaratoria di illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento intimato, chiede che la causa venga trattenuta a decisione limitatamente a tale domanda, rinunciando alle altre domande, in ordine alle quali è cessata la materia del contendere. Insiste per la vittoria delle spese di lite”.
2 All'esito dunque dell'odierna udienza fissata per la discussione e decisione, tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Posta la necessaria dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine ad ogni altra pretesa, conformemente all'attestazione e richiesta dalla ricorrente formalizzata all'udienza del 15.10.2025 e nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza di discussione, va invece dichiarata nel merito l'illegittimità dell'irrogato licenziamento per una molteplicità di profili.
Innanzitutto, il licenziamento è stato irrogato durante il periodo di malattia e prima che fosse trascorso il termine di comporto, in violazione dunque della norma imperativa di cui all'art.2110 (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) comma 2 c.c., che dispone che “
2. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità”.
Inoltre, il licenziamento è illegittimo in ragione della omissione del procedimento disciplinare, ed in particolare del radicale difetto di contestazione ex art.7 L.300/1970, dovendo richiamarsi il principio per quale “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano (…)” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020, Rv. 656935 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25745 del 14/12/2016, Rv. 642444 - 01, che in motivazione ha precisato che
“(…) Nella specie, come precedentemente notato, non esiste alcun fatto contestato, che dunque non può in alcun modo ritenersi sussistente, non essendo peraltro ipotizzabile, in ambito di licenziamento disciplinare, che il giudice possa indagare sulla gravità di un fatto mai contestato (…)”).
Ad ogni modo deve comunque escludersi nel merito la sussistenza della giusta causa rappresentata nella lettera di licenziamento, alla luce del peculiare riparto di oneri probatori che caratterizza la normativa del recesso nel rapporto di lavoro (speciale rispetto al principio generale di cui all'art.2697 c.c. per il quale onus probandi incumbit ei qui dicit).
L'art.5 L.604/1966 dispone infatti che “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
Per questo verso la scelta contumaciale del datore di lavoro ha comportato (non già la non contestazione bensì) la mancata prova della ragione giustificativa del recesso.
***
3 Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a Controparte_1
; Parte_1
- dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida in complessivi €1.500,00 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.CORCIONE Valentina.
Così deciso in Pescara in data 4.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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