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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 807 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ) e da C.F._1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. BATTAGLIA
[...] P.IVA_1
SALVATORE e IOZZIA VINCENZO;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. VIGILANTI LUCIO CP_1 P.IVA_2
CORNELIO e GALEANO MANLIO;
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
, anche in qualità di legale rappresentante della Parte_1
, ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000963021 emessa nei suoi confronti dall' e notificatagli in data 16.02.2023 per il pagamento della CP_1
somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione ex art. 2, co. 1 bis, D.L. N.
463\1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638\1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8\2016, per intempestivo versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2016 e basata sull'accertamento n. .6500.06/04/2018.0058973 del 23.04.2018 CP_1
eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l.
689/1989 e il decorso del termine prescrizionale ex art.28 l. 689/1981.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha contestato le eccezioni e CP_1
deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto;
ha altresì osservato che dalla verifica dei versamenti effettuati dall'opponente, la Parte_2
ha pagato in data 23.07.2018 quanto intimato con la diffida prot.
.6500.06/04/2018.0058973, notificata in data 23.04.2018, versando CP_1
in atti il provvedimento di annullamento in autotutela (disposizione n°
650000-230176 del 09.10.2023 depositata con note del 23.11.2023); ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito della sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. con compensazione integrale delle spese di lite alla luce dell'attività in autotutela precedente l'udienza di discussione e della mancata resistenza in giudizio.
***
Tanto premesso, l' già in sede di costituzione in giudizio ha dato atto CP_1
di avere provveduto, a seguito di ulteriori verifiche sui pagamenti eseguiti dall'opponente e sulla loro imputazione alle varie partite debitorie richieste con l'atto di accertamento sotteso, ad annullare
Pagina 2 di 6 l'ordinanza ingiunzione in questione;
quindi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. L'opponente si è da ultimo associato alla declaratoria invocata dall' , insistendo tuttavia per la condanna di controparte CP_2
alle spese processuali, siccome già anticipate e non riscosse dai procuratori antistatari.
Va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza -
l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Le spese vanno poste a carico dell' perché, pur fondandosi CP_2
l'annullamento in autotutela su una circostanza non dedotta in ricorso, lo stesso sarebbe stato comunque fondato con riferimento alla dedotta estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni
(centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente l'art. 14 l.
Pagina 3 di 6 689/1989 “in quanto applicabile” (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria. Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni
(trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14. In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l. 438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della
Pagina 4 di 6 violazione”: tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (sull'applicabilità di tale disposizione App. Milano 504/2024
e 1053/2024 App. Torino 89/2023).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad €
10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare (ossia il 16 dicembre: cfr. artt. 17 e 18 del dlgs. 241/97, circolari n. 79/98 e 259/98), o, se successiva, alla CP_1
scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché solo in tale momento è possibile verificare se l'omissione sia rimasta entro la soglia dell'illecito amministrativo.
Pertanto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni relative agli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative agli anni dal 2016.
Nel caso di specie, le omissioni riguardano il 2016, e quindi, come si è visto, il termine dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorre, di regola, al più tardi dal 31 gennaio dello stesso anno solare.
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice “deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (cfr. C. 20977/2024, C. 8326/2018, C. 16642/2005), il che presuppone che l'Amministrazione stessa indichi precisamente in cosa
Pagina 5 di 6 sia consistita l'attività istruttoria compiuta;
tuttavia, nel caso di specie da un lato la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all , in tutti i suoi elementi CP_2
costitutivi, già nel momento sopra individuato (in cui l' ha contezza CP_1
delle retribuzioni denunciate e degli importi versati) e dall'altro a fronte di ciò l' nulla ha dedotto al fine di differire la decorrenza del CP_1
termine secondo i principi appena richiamati
Tutto ciò posto, rilevato che l'omissione riguarda il 2016 e quindi il termine in esame decorreva dal 31.12.2016, mentre l'accertamento, come indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta, risale al 23.4.2018, esso è tardivo e la sanzione estinta.
Le spese vanno quindi poste a carico dell' . Le fasi di studio ed CP_1
introduttiva sono liquidate nello scaglione dell'importo ingiunto;
la fase decisionale sullo scaglione più basso, essendo venuta meno la pretesa dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rifondere a le spese di lite liquidate in € CP_1 Parte_3
1.000,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%, € 43 per rimborso c.u., distratte a favore dei difensori.
20/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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