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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 373/2023R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PINTON MARIKA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
TOVAGLIERI CRISTIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 10.12.2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“Nel merito
pagina 1 di 13 1) Dichiarare la separazione personale tra la IG.ra e il IG. con Parte_1 CP_1
addebito a questo ex art. 151, primo comma c.c. per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre l'affidamento super esclusivo dei minori e a favore della madre con Per_1 Persona_2
collocazione presso la stessa che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità degli stessi, anche con validità ai fini dell'espatrio;
3) Emettere, nel supremo interesse dei minori, ogni provvedimento ritenuto opportuno in merito alle modalità dell'eventuale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei figli, valutando, altresì,
l'opportunità di incaricare a tal fine i servizi sociali territorialmente competenti;
4) Assegnare la casa coniugale sita in Castellanza (VA), Via G. Garibaldi n. 2, con quanto l'arreda, Per_ alla IG.ra che vi abiterà unitamente ai figli e;
Parte_1 Per_2
5) Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario dei figli e , la somma complessiva di Per_1 Persona_2
Euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, o la diversa somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale;
6) Ordinare, ai sensi dell'art. 156, 6° comma c.c., alla società Ace Packaging S.r.l., tenuta a corrispondere lo stipendio al IG. di versare direttamente alla IG.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità la somma di Euro 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli minori, o la diversa somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale;
7) Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al 50% di tutte le spese mediche, CP_1
scolastiche, extrascolastiche, sportive e straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse dei figli. Le spese straordinarie sono individuate secondo le linee guida della Corte d'Appello di Milano;
8) Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e dei documenti personali validi per l'espatrio della IG.ra e dei figli minori e . Parte_1 Per_1 Persona_2
In via Istruttoria Si insite nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie dedotte in corso di causa.
In ogni caso con condanna del al pagamento delle spese e compensi professionali per Parte_2
il presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A.”.
pagina 2 di 13 Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice disattesa ogni ulteriore istanza e argomentazione formulata da controparte, pronunciare con sentenza la separazione personale dei coniugi e, in difetto dei presupposti in fatto e in diritto, rigetti tutte le domande della ricorrente, disponendo l'affidamento congiunto dei figli con collocazione presso la madre con diritto di visita del padre che potrà vederli e tener con sé a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina al rientro a scuola, nonché un giorno infrasettimanale.
Il diritto di visita potrà essere ampliato, ridotto o diversamente regolato in ordine agli impegni lavorativi dei genitori secondo le modalità e le tempistiche ritenute più confacenti alle esigenze dei figli.
Porre a carico del resistente la somma di €300,00 mensili oltre alla metà delle spese mediche e scolastiche concordate.
Con vittoria di compensi di avvocato-”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio in Kairouan (Tunisia) in data 08.12.2010 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellanza) e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Castellanza, via Giuseppe Garibaldi n. 2, condotta in locazione dal IG. CP_1
Per_ Dall'unione nascevano i figli il 18.06.2011, e , il 25.05.2013. Per_2
Con ricorso depositato in data 30.01.2023 la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, con addebito al coniuge, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, disporsi l'affido super esclusivo dei figli minori,
l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo in capo al IG. di corrisponderle l'importo di € CP_1
Per_ 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento di e . Per_2
In data 09.03.2023 si costituiva il IG. mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione, ma formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza del 09.03.2023, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra coniugi, il
Presidente fissava l'udienza del 03.05.2025, nominando quale Giudice Istruttore il Dottor Radici, e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida i figli minori in modo esclusivo alla madre;
Persona_3
pagina 3 di 13
3. manda ai servizi sociali del Comune di Castellanza di organizzare modalità di frequentazione e di incontro tra il padre ed i figli relazionando entro 30 giorni da oggi al giudice istruttore sulle attività compiute
4. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, l'assegno di Euro 300,00 complessivi, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. Cpc. , e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
5. assegna l'abitazione familiare al coniuge affidatario”.
Preso atto della relazione dei Servizi Sociali, con ordinanza del 03.05.2023, si disponeva la liberalizzazione degli incontri padre/figli, da tenersi come da calendario stilato dai SS, e l'avvio di interventi di educativa domiciliare sia paterna che materna.
Il 15.05.2023 veniva dichiarata con sentenza parziale n. 727 del 2023 la separazione tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo limitatamente alla fondatezza della domanda di addebito e alla regolamentazione dei rapporti successivi alla separazione.
A gennaio 2024 il fascicolo veniva riassegnato al nuovo Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 22.02.2024, rilevato che parte resistente non depositava documentazione economica richiesta, né adempiva all'ordine di esibizione del 04.10.2023, si incaricava la Guardia di Finanza della
Compagnia di Busto Arsizio di effettuare accertamenti economici sulla sua capacità reddituale e patrimoniale. A seguito dell'udienza del 16.07.2024, il Giudice istruttore ordinava alla parte resistente il deposito entro il 31.10.2024 della documentazione economica relativa alle somme di danaro ricevute a titolo risarcitorio. La richiesta restava inevasa.
Esaurita l'istruttoria, l'11.12.2024 la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. Parte resistente depositava tardivamente la comparsa conclusionale.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Addebito della separazione
Il Collegio ritiene fondata la domanda di addebito della separazione in capo al resistente, essendo stato ritualmente acquisito in causa, a mezzo delle prove documentali offerte dalla IG.ra che il Pt_1
IG. commetteva ai danni della moglie reiterate violenze fisiche che, di per sé sole, CP_1
“costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza,
pagina 4 di 13 ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (nella fattispecie di cui ci si occupa mancanti)1.
La Corte di legittimità ha più volte ribadito che “i comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”2.
Nel caso di specie, sono in atti (vedasi docc. 14 e16 depositati in data 31.0802023) due verbali che attestano l'accesso della ricorrente al P.S. dell'Ospedale Mater Domini di Castellanza datati 06.06.2015
e 05.06.2022 che certificano rispettivamente “politrauma da percosse di persona nota”, a seguito del quale si rendeva necessario l'utilizzo del collare cervicale per giorni 5 e “trauma distrattivo arto sup sx” con prognosi di giorni 3.
Inoltre, è stato ritualmente acquisito (doc. 15 di parte ricorrente) referto recante data 19.04.2015 del medesimo ospedale, presso il quale la ricorrente si recava per richiedere contraccettivi di emergenza e dal quale si legge nelle annotazioni “Informato dalla paziente che il concepimento della attuale gravidanza deriva da violenza sessuale subita”.
È altresì in atti (doc. 20 di parte ricorrente) la richiesta di rinvio a giudizio del 23.12.2022 formulata dal
PM in sede titolare del procedimento iscritto al n. r.g. 3460/2022 nei confronti del resistente, imputato per il reato di cui all'art. 572 co. 1 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) con l'aggravante della commissione del fatto in presenza di persona minore, nonché del delitto di cui all'art. 582 co. 1
c.p. (lesioni personali), con le aggravanti di cui agli artt. 585 e 576 n.5 c.p., e del delitto di cui all'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale).
Valga, infine, ricordare che in data 23.06.2022, ante causam, questo Tribunale aveva applicato al resistente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale e del divieto di avvicinamento alla ricorrente e ad entrambi i figli minorenni. 1 Cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 2Cfr., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011, v. anche le più recenti Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017 e Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016 pagina 5 di 13 2) Regime di affidamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare
Nel ricorso introduttivo la ricorrente formulava domanda di affido super esclusivo dei figli minori, sia in ragione di asserite esigenze di tutelare dei figli che “hanno assistito agli episodi di violenza posti in essere dal padre nei confronti della mamma” (pag. 6) sia in ragione del “completo disinteresse” mostrato dall' ad una regolare frequentazione con i figli. A fondamento di tale atteggiamento la CP_1 ricorrente asseriva che il marito non avrebbe mai “neanche sollecitato i Servizi Sociali di Castellanza al fine di predisporre un calendario di visita e poterli così vedere regolarmente” (pag. 5).
Il resistente contestava tale ricostruzione, si opponeva alla richiesta formulata dalla ricorrente e chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre.
In via provvisoria ed urgente, con ordinanza presidenziale del 09.03.2023, veniva disposto l'affido
Per_ esclusivo di e alla ricorrente. Per_2
Si premette che la scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337 quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'idoneità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”3, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nel caso di specie, la ricorrente lamentava il disinteresse dell' verso i figli minori sia in termini di CP_1
frequentazione che di cura. Nella propria comparsa conclusionale del 10.02.2025, infatti, asseriva che
“della cura e gestione dei figli si è sempre occupata in via esclusiva la mamma;
circostanza confermata anche dalle varie relazioni della tutela minori” (pag. 6).
Tali circostanze venivano contestate dal resistente, il quale rivendicava il suo ruolo di genitore sin dalla prospettazione offerta dalla memoria di costituzione, ove si legge che “i figli sono sempre stati cresciuti
e accuditi dal padre che andava a portare e prendere a scuola e provvedeva a far da mangiare quando la madre era al lavoro” (pag. 3). 3 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass n. 4056 del
09/02/2023 pagina 6 di 13 Invero, le relazioni dei Servizi Sociali di Castellanza confermavano la sussistenza di un solido legame padre/figli, seppur caratterizzato (nella prima fase del monitoraggio) da uno “scarso senso di responsabilità” paterno. Dall'osservazione condotta dagli operatori di Spazio Neutro il resistente “si mostra(va) molto fragile, poco autonomo e poco incline a riflettere sulle situazioni e sul benessere dei figli (…) Esempio significativo è stato quanto avvenuto al secondo incontro dello Spazio Neutro: il signor non si è presentato, senza dare comunicazione né agli operatori di Spazio Neutro né al CP_1
Servizio scrivente. Contattato telefonicamente dall'educatrice che si occupa degli incontri, ha comunicato di essere stato stanco e di aver dimenticato l'incontro con i figli. In occasione del colloquio successivo con il Servizio scrivente, il signor condivide di non essersi presentato CP_1
perché provato dal tuttavia, non si mostra preoccupato per quanto accaduto né conscio del Per_4
dispiacere arrecato ai figli, rendendo necessario il richiamo degli operatori in merito al vissuto dei bambini e alla necessità di avvisare quando è in difficoltà a presenziare agli incontri” (pag. 6 della relazione del 18.04.2023).
Proprio al fine di sostenere il IG. nella relazione con i figli e soprattutto riflettere su una CP_1
maggiore sintonia di scelte educative con la madre, si procedeva alla liberalizzazione degli incontri padre/figli, con l'introduzione però di interventi di educativa domiciliare sia paterna che materna.
Entrambi i genitori traevano crescenti benefici dal supporto degli educatori, riuscendo a sintonizzarsi maggiormente con i bisogni dei figli.
Già a partire dalla relazione del 04.07.2024 i SS riportavano “maggiori sforzi del papà nella presenza e nell'impegno” (pag 6) profuso verso i figli, impegno confermato dalle relazioni successive che registravano, tra l'altro, un progressivo incremento della qualità e del tempo trascorso dall' con i CP_1
figli. Infatti, nella relazione del 17.07.2024 si legge che “dai colloqui con il sig. emerso che sente CP_1
telefonicamente i figli frequentemente e li vede settimanalmente sia alla presenza dell'educatore
(indicativamente il martedì o i mercoledì) che senza quest'ultimo, svolgendo con gli stessi delle attività all'esterno o presso propria casa sita in Busto Arsizio” (pag. 1) e in quella del 21.11.2024 gli operatori attestano che i minori “riportano inoltre di vederlo, anche solo per un saluto, ogni giorno in quanto il sig. passerebbe da casa della mamma a trovarli. Costanti sarebbero, inoltre, i contatti telefonici” CP_1
(pag.3).
Tutto ciò premesso, non sussistono i presupposti né per la conferma dell'affido esclusivo disposto provvisoriamente dal presente Tribunale, né, a fortiori, per l'affido super esclusivo richiesto dalla ricorrente. Infatti, il cd. affido esclusivo rafforzato è un regime di affidamento assolutamente eccezionale e residuale, destinato a trovare applicazione solo ove risulti positivamente accertata in capo pagina 7 di 13 ad un genitore la manifesta carenza ed inidoneità educativa, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo dei minori.
Tale richiesta, reiterata dalla ricorrente sino al deposito delle comparse conclusionali, peraltro si pone in aperta contraddizione con i comportamenti dalla stessa tenuti. Infatti, a sostegno della domanda la ricorrente poneva l'accento sugli episodi di violenza assistita e sul disinteresse del padre nei confronti dei figli. Tuttavia, già nella relazione depositata dai SS del 18.04.2023 si leggeva che “La signora dichiara di essere serena sul fatto che il padre possa liberamente vedere i bambini, pensa che non possa fargli del male ma teme che potrebbe portarli via” (pag. 4) ed ancora era la stessa ricorrente a richiedere al resistente una “maggior collaborazione nella gestione dei figli oltre che un sostegno quando, la sera, lei si trova al lavoro” (pag. 4 della relazione recante data 04.07.2024), richiesta, di fatto, accolta dall' leggendosi nella relazione del 07.09.2023 che “Nel corso dei colloqui emerge CP_1
infatti che, in alcune occasioni, quando la signora esce di casa, per non lasciare i figli soli, Pt_1 spesso chiede aiuto all'ex marito che si reca a casa per rimanere con i ragazzi, così come accadeva in passato” (pag. 3) e che mal si concilia con la prospettazione di padre assente fornita dalla IG.ra
Pt_1
Non vi è dubbio che nell'interesse dei figli minori vada assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, che, nella definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, va intesa non in astratto, ma in concreto quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”4. Pertanto, ritiene il Collegio disporre l'affido condiviso dei figli minori ai genitori, considerata la positiva evoluzione del rapporto avvenuta nel corso del giudizio.
Per_ Nulla osta all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e al collocamento di e presso Per_5
di lei, richiesto da entrambe le parti e conforme al superiore interesse dei minori.
3) Frequentazione padre/figli
In merito alla frequentazione padre/figlia, parte ricorrente chiedeva “Emettere, nel supremo interesse dei minori, ogni provvedimento ritenuto opportuno in merito alle modalità dell'eventuale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei figli, valutando, altresì, l'opportunità di incaricare a tal fine
i servizi sociali territorialmente competenti”, mentre parte resistente domandava adottarsi una regolamentazione del diritto di visita tale che “potrà vederli e tener con sé a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina al rientro a scuola, nonché un giorno infrasettimanale. Il diritto 4 Cass., I sez., ord. n. 21425 del 06/07/2022 pagina 8 di 13 di visita potrà essere ampliato, ridotto o diversamente regolato in ordine agli impegni lavorativi dei genitori secondo le modalità e le tempistiche ritenute più confacenti alle esigenze dei figli”.
Dato l'esito positivo dell'intervento di educativa domiciliare paterna e materna, i cui operatori nelle conclusioni riportano “che il rapporto tra padre e figli stia vivendo una situazione di equilibrio. La funzione dell'educatore attualmente è rivolta a stimolare il sig. nell'attivarsi per rispondere ai CP_1 bisogni e richieste dei figli” (pag. 4 della relazione del 21.11.2024) ritiene il Collegio di mantenere inalterato il regime di frequentazione padre/figli attualmente in essere e proseguire gli interventi di educativa domiciliare sia presso la madre che presso il padre. Per_ Pertanto, si ritiene che, impregiudicati migliori accordi delle parti, il padre trascorra con e il Per_5 week end, secondo il principio dell'alternanza. Tuttavia, viste le attuali condizioni abitative dell' CP_1
(il quale condivide l'appartamento con dei coinquilini in spazi ristretti), condividendosi le conclusioni dei SS che riportano che “allo stato attuale, come da visita domiciliare del Servizio minori del Comune di Busto A., nella casa paterna non sembrano esserci le condizioni adeguate per accogliere entrambi i minori per i pernottamenti” (pagg. 5 e 6 della relazione del 04.07.2024) e preso atto della contrarietà Per_ Per_ di a dormire presso il padre, si ritiene di non introdurre i pernotti per fino a quando non muteranno le condizioni abitative del resistente, mentre potrà continuare a pernottare presso il Per_5
padre. Inoltre, fatti salvi migliori accordi tra le parti, il resistente trascorrerà con i figli un giorno infrasettimanale, da concordarsi preventivamente tra le parti.
Inoltre, i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale.
I figli minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Per_ Con riferimento a si precisa che, finchè il padre non vivrà da solo ma continuerà ad avere un coinquilino, la minore potrà non dormire presso la casa paterna.
Come da conclusioni dei SS, infine, si dispone la prosecuzione degli interventi di educativa domiciliare
“per il supporto alla relazione dei minori con le figure genitoriali”.
4) Mantenimento dei figli minori e versamento diretto ex art. 156 co.6 c.c.
Per quanto concerne gli aspetti di tipo economico, parte ricorrente chiedeva “Porre a carico del IG.
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
pagina 9 di 13 mantenimento ordinario dei figli e , la somma complessiva di Euro 700,00 Per_1 Persona_2
(350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, o la diversa somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale” oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. Tale richiesta formulata sin dal ricorso introduttivo, “in virtù del fatto che attualmente il padre non vedendo e non tenendo con sé i figli non ha alcuna voce di mantenimento diretto a proprio carico” e della impossibilità di conoscere i redditi del resistente, restava inalterata in corso di causa, anche a seguito del mutamento nella frequentazione padre/figlio e delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Busto Arsizio.
Si opponeva a tale richiesta il resistente, il quale chiedeva di “Porre a carico del resistente la somma di € 300,00 mensili oltre alla metà delle spese mediche e scolastiche concordate”.
Ritiene il Collegio che, all'esito della ricostruzione del quadro patrimoniale delle parti, il contributo al mantenimento dei figli a carico del IG. vada quantificato in € 400,00 (€ 200 per figlio). CP_1
Inoltre le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere ripartite al 50%.
Ciò in quanto ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento si deve, in primo luogo, dare atto delle capacità reddituali delle parti, delle modalità di mantenimento diretto, della rilevanza dei compiti domestici di cura, oltre che dei bisogni dei minori.
In relazione alle condizioni economiche, si rileva che la ricorrente è assunta dal 2017 dalla Cristal
Società Cooperativa con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Inoltre, è assunta dal 2018 dalla con contratto a tempo indeterminato e part time. La retribuzione mensile netta CP_2 derivante da ambedue tali attività, ricalcolata su 12 mensilità, è pari a circa € 1.600,00 (vedasi docc. 23,
24, 25 allegati alla nota di deposito del 12.12.2023). Dalle CU 2022 il reddito lordo è di e 18.946 e dalle CU2023 di € 22.319.
Inoltre, percepisce integralmente l'AU, che, secondo quanto riportato da controparte e non contestato, ammonta a circa € 400,00 mensili (parte ricorrente non depositava gli estratti conto richiesti dal
Giudice). Posto che (in mancanza di diversa previsione da parte del Giudice) l'Au spetta ai genitori affidatari e non al genitore collocatario, il fatto che la ricorrente percepisca anche la quota del resistente, già costituisce una forma di contributo da parte di quest'ultimo.
Quanto alle spese, la sostiene un canone di locazione pari ad € 400,00 mensili per l'immobile Pt_1
adibito a casa familiare (vedasi doc. 26 di parte ricorrente), oltre a spese condominiali ed utenze.
La ricorrente non ottemperava all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 04.10.2023 a mezzo della quale il Giudice istruttore chiedeva depositare “ per le annualità 2020, 2021,2022, gli estratti
pagina 10 di 13 conto analitici relativi ai rapporti bancari, postali, finanziari ed assicurativi di cui sia titolare sia personalmente sia quale cointestataria, ovvero quale semplice delegata o legale rappresentante, presso le banche ed istituti finanziari nonché gli estratti relativi alle carte di pagamento, carte di credito e carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese nelle quali il/i predetto/i abbia/abbiano eventuali partecipazioni (o di cui comunque sia amministratore/legale rappresentante), precisando che i documenti redatti in lingua e/o valuta estera dovranno essere accompagnati dalla traduzione (semplice), con specifica del valore in euro (principio che vale anche per i documenti già allegati” nonché “nota riepilogativa de - gli immobili ed i mobili registrati di cui i soggetti suddetti sono proprietari/comproprietari/usufruttuari ovvero di cui abbiano il godimento, a titolo oneroso o gratuito, con allegazione, quanto a questi ultimi, del relativo contratto oltre che dei contratti di concessione in uso a terzi, a titolo gratuito od oneroso;
-
l'eventuale attività non regolarizzata svolta con specifica delle entrate medie mensili”.
Quanto alla situazione economica del resistente (ricostruita unicamente mediante l'intervento della
Guardia di Finanza della Compagnia di Busto Arsizio, data l'inottemperanza dell' , questi CP_1
percepisce uno stipendio di circa € 1.500,00 ricalcolato su dodici mensilità, a fronte del quale sostiene spese abitative pari ad € 450,00 mensili (come comprovato dagli estratti conto depositati in data
10.05.2024). Nel 2023 la CU era di € 23.400, nel 2022 di € 19.530. Le CU dei due coniugi sono simili, ma la ricorrente ha un'imposta netta decisamente inferiore in considerazione delle detrazioni di cui fruisce.
Dai medesimi estratti conto risultano, inoltre, versamenti in contanti per un totale di € 8.466,00 nel triennio, risultanti da “ricariche” a cadenza quasi mensile il cui importo è orientativamente di € 400,00
(più precisamente nel 2022 risultano “ricariche” di: € 550,00 a gennaio, € 400,00 a novembre 2022, €
349,00 a dicembre;
nel 2023 risultano ricariche di € 349,00 a gennaio, € 200,00, € 300,00 e €399,00 a febbraio, €460,00 a marzo, oltre ad ulteriori € 500,00 con causale “restituzione danaro”, € 3.200,00 a maggio, € 350,00 a giugno , € 400,00 a luglio, € 390,00 ed € 500,00 a settembre;
nel 2024 € 119,00 a gennaio). Inoltre, il resistente ha percepito € 1.628,00 a titolo di “indennità temporanea inail” a seguito di un sinistro.
Così chiarite le condizioni economiche delle parti, si evidenzia che il dettato dell'art. 337 ter c.c. impone di considerare, ai fini della determinazione del quantum del mantenimento, non solo le risorse economiche di entrambi i genitori, ma altresì i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, in ragione delle condizioni economiche delle parti, della soddisfazione dei bisogni abitativi dei minori da parte della sola madre, della valenza economica dei compiti domestici e di cura pagina 11 di 13 assolti prioritariamente dalla stessa, delle modalità di frequentazione padre/figli non meramente Per_ simbolici e dell'assenza delle condizioni per l'inserimento del pernotto di presso il padre,
l'assegno deve essere determinato nella misura sopraindicata.
Parte ricorrente chiedeva, inoltre, di “Ordinare, ai sensi dell'art. 156, 6° comma c.c., alla società Ace
Packaging S.r.l., tenuta a corrispondere lo stipendio al IG. di versare direttamente alla CP_1
IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità la somma di Euro 700,00, Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli minori, o la diversa somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale”. La richiesta veniva rigettata (provvisoriamente) a mezzo dell'ordinanza assunta in data 08.05.2023 in quanto “Alla luce di quanto emerso alla scorsa udienza, il padre è moroso per due mensilità, periodo che corrisponde a quello di malattia in seguito all'infortunio che gli è capitato, impegnandosi comunque a risanare la propria posizione. La richiesta materna di assicurare il soddisfacimento dell'obbligo contributivo è comprensibile, ma è altresì vero che nella contingenza esposta è plausibile che la condotta paterna non sia imputabile ad una volontà di non adempiere. Per tale ragione si ritiene utile differire la valutazione su tale istanza alla prossima udienza, verificando nel frattempo la puntualità dei pagamenti paterni ed il rientro dall'esposizione debitoria in modo da fare una valutazione più compiuta (parte ricorrente segnalerà prontamente eventuali ulteriori inadempimenti”.
Non risultano, oltre alle due mensilità di cui sopra, ulteriori inadempimenti da parte del resistente, il quale (come comprovato dalla movimentazione del conto postale in atti) ha successivamente ottemperato l'obbligo di mantenimento indiretto dei figli in maniera puntuale.
La stessa madre in corso di causa lamentava l'omesso pagamento solo delle spese straordinarie.
Pertanto, la richiesta di parte ricorrente va rigettata.
5) Spese di lite
In considerazione della reciproca soccombenza e del contegno processuale tenuto dalle parti, le quali
(seppur in misura diversa) hanno ambedue disatteso gli ordini di esibizione, le spese di lite dei coniugi devono essere integralmente compensate.
In particolare, si rileva che la ricorrente riproponeva le medesime domande formulate con il ricorso introduttivo (in particolare, affido super esclusivo) senza tenere conto dell'evoluzione dei rapporti verificatasi in oltre due anni di processo e dei benefici tratti dal padre dagli interventi posti in essere dai
SS.
Il resistente, invece, risultava soccombente sulla domanda di addebito.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) addebita la separazione al resistente;
2) affida i minori e ad ambedue i genitori;
Per_1 Persona_6
3) assegna la casa familiare, sita in Castellanza, via Giuseppe Garibaldi n. 2 alla madre;
4) conferma il collocamento prevalente dei figli presso la madre;
5) dispone che il rapporto padre/figli sia regolato come in parte motiva;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, dal deposito del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
7) dispone che l'Assegno Unico sia interamente percepito dalla madre;
8) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti (allo stato attuale quelli del Comune di
Castellanza e di Busto Arsizio) proseguano con gli interventi di ADM presso le abitazioni di entrambe le parti;
9) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Castellanza
e di Busto Arsizio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 4 marzo
2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 373/2023R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PINTON MARIKA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
TOVAGLIERI CRISTIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 10.12.2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“Nel merito
pagina 1 di 13 1) Dichiarare la separazione personale tra la IG.ra e il IG. con Parte_1 CP_1
addebito a questo ex art. 151, primo comma c.c. per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre l'affidamento super esclusivo dei minori e a favore della madre con Per_1 Persona_2
collocazione presso la stessa che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità degli stessi, anche con validità ai fini dell'espatrio;
3) Emettere, nel supremo interesse dei minori, ogni provvedimento ritenuto opportuno in merito alle modalità dell'eventuale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei figli, valutando, altresì,
l'opportunità di incaricare a tal fine i servizi sociali territorialmente competenti;
4) Assegnare la casa coniugale sita in Castellanza (VA), Via G. Garibaldi n. 2, con quanto l'arreda, Per_ alla IG.ra che vi abiterà unitamente ai figli e;
Parte_1 Per_2
5) Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario dei figli e , la somma complessiva di Per_1 Persona_2
Euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, o la diversa somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale;
6) Ordinare, ai sensi dell'art. 156, 6° comma c.c., alla società Ace Packaging S.r.l., tenuta a corrispondere lo stipendio al IG. di versare direttamente alla IG.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità la somma di Euro 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli minori, o la diversa somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale;
7) Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al 50% di tutte le spese mediche, CP_1
scolastiche, extrascolastiche, sportive e straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse dei figli. Le spese straordinarie sono individuate secondo le linee guida della Corte d'Appello di Milano;
8) Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e dei documenti personali validi per l'espatrio della IG.ra e dei figli minori e . Parte_1 Per_1 Persona_2
In via Istruttoria Si insite nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie dedotte in corso di causa.
In ogni caso con condanna del al pagamento delle spese e compensi professionali per Parte_2
il presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A.”.
pagina 2 di 13 Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice disattesa ogni ulteriore istanza e argomentazione formulata da controparte, pronunciare con sentenza la separazione personale dei coniugi e, in difetto dei presupposti in fatto e in diritto, rigetti tutte le domande della ricorrente, disponendo l'affidamento congiunto dei figli con collocazione presso la madre con diritto di visita del padre che potrà vederli e tener con sé a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina al rientro a scuola, nonché un giorno infrasettimanale.
Il diritto di visita potrà essere ampliato, ridotto o diversamente regolato in ordine agli impegni lavorativi dei genitori secondo le modalità e le tempistiche ritenute più confacenti alle esigenze dei figli.
Porre a carico del resistente la somma di €300,00 mensili oltre alla metà delle spese mediche e scolastiche concordate.
Con vittoria di compensi di avvocato-”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio in Kairouan (Tunisia) in data 08.12.2010 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castellanza) e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Castellanza, via Giuseppe Garibaldi n. 2, condotta in locazione dal IG. CP_1
Per_ Dall'unione nascevano i figli il 18.06.2011, e , il 25.05.2013. Per_2
Con ricorso depositato in data 30.01.2023 la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, con addebito al coniuge, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, disporsi l'affido super esclusivo dei figli minori,
l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo in capo al IG. di corrisponderle l'importo di € CP_1
Per_ 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento di e . Per_2
In data 09.03.2023 si costituiva il IG. mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione, ma formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza del 09.03.2023, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra coniugi, il
Presidente fissava l'udienza del 03.05.2025, nominando quale Giudice Istruttore il Dottor Radici, e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida i figli minori in modo esclusivo alla madre;
Persona_3
pagina 3 di 13
3. manda ai servizi sociali del Comune di Castellanza di organizzare modalità di frequentazione e di incontro tra il padre ed i figli relazionando entro 30 giorni da oggi al giudice istruttore sulle attività compiute
4. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, l'assegno di Euro 300,00 complessivi, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. Cpc. , e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
5. assegna l'abitazione familiare al coniuge affidatario”.
Preso atto della relazione dei Servizi Sociali, con ordinanza del 03.05.2023, si disponeva la liberalizzazione degli incontri padre/figli, da tenersi come da calendario stilato dai SS, e l'avvio di interventi di educativa domiciliare sia paterna che materna.
Il 15.05.2023 veniva dichiarata con sentenza parziale n. 727 del 2023 la separazione tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo limitatamente alla fondatezza della domanda di addebito e alla regolamentazione dei rapporti successivi alla separazione.
A gennaio 2024 il fascicolo veniva riassegnato al nuovo Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 22.02.2024, rilevato che parte resistente non depositava documentazione economica richiesta, né adempiva all'ordine di esibizione del 04.10.2023, si incaricava la Guardia di Finanza della
Compagnia di Busto Arsizio di effettuare accertamenti economici sulla sua capacità reddituale e patrimoniale. A seguito dell'udienza del 16.07.2024, il Giudice istruttore ordinava alla parte resistente il deposito entro il 31.10.2024 della documentazione economica relativa alle somme di danaro ricevute a titolo risarcitorio. La richiesta restava inevasa.
Esaurita l'istruttoria, l'11.12.2024 la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. Parte resistente depositava tardivamente la comparsa conclusionale.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Addebito della separazione
Il Collegio ritiene fondata la domanda di addebito della separazione in capo al resistente, essendo stato ritualmente acquisito in causa, a mezzo delle prove documentali offerte dalla IG.ra che il Pt_1
IG. commetteva ai danni della moglie reiterate violenze fisiche che, di per sé sole, CP_1
“costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza,
pagina 4 di 13 ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (nella fattispecie di cui ci si occupa mancanti)1.
La Corte di legittimità ha più volte ribadito che “i comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”2.
Nel caso di specie, sono in atti (vedasi docc. 14 e16 depositati in data 31.0802023) due verbali che attestano l'accesso della ricorrente al P.S. dell'Ospedale Mater Domini di Castellanza datati 06.06.2015
e 05.06.2022 che certificano rispettivamente “politrauma da percosse di persona nota”, a seguito del quale si rendeva necessario l'utilizzo del collare cervicale per giorni 5 e “trauma distrattivo arto sup sx” con prognosi di giorni 3.
Inoltre, è stato ritualmente acquisito (doc. 15 di parte ricorrente) referto recante data 19.04.2015 del medesimo ospedale, presso il quale la ricorrente si recava per richiedere contraccettivi di emergenza e dal quale si legge nelle annotazioni “Informato dalla paziente che il concepimento della attuale gravidanza deriva da violenza sessuale subita”.
È altresì in atti (doc. 20 di parte ricorrente) la richiesta di rinvio a giudizio del 23.12.2022 formulata dal
PM in sede titolare del procedimento iscritto al n. r.g. 3460/2022 nei confronti del resistente, imputato per il reato di cui all'art. 572 co. 1 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) con l'aggravante della commissione del fatto in presenza di persona minore, nonché del delitto di cui all'art. 582 co. 1
c.p. (lesioni personali), con le aggravanti di cui agli artt. 585 e 576 n.5 c.p., e del delitto di cui all'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale).
Valga, infine, ricordare che in data 23.06.2022, ante causam, questo Tribunale aveva applicato al resistente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale e del divieto di avvicinamento alla ricorrente e ad entrambi i figli minorenni. 1 Cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 2Cfr., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011, v. anche le più recenti Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017 e Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016 pagina 5 di 13 2) Regime di affidamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare
Nel ricorso introduttivo la ricorrente formulava domanda di affido super esclusivo dei figli minori, sia in ragione di asserite esigenze di tutelare dei figli che “hanno assistito agli episodi di violenza posti in essere dal padre nei confronti della mamma” (pag. 6) sia in ragione del “completo disinteresse” mostrato dall' ad una regolare frequentazione con i figli. A fondamento di tale atteggiamento la CP_1 ricorrente asseriva che il marito non avrebbe mai “neanche sollecitato i Servizi Sociali di Castellanza al fine di predisporre un calendario di visita e poterli così vedere regolarmente” (pag. 5).
Il resistente contestava tale ricostruzione, si opponeva alla richiesta formulata dalla ricorrente e chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre.
In via provvisoria ed urgente, con ordinanza presidenziale del 09.03.2023, veniva disposto l'affido
Per_ esclusivo di e alla ricorrente. Per_2
Si premette che la scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337 quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'idoneità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”3, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nel caso di specie, la ricorrente lamentava il disinteresse dell' verso i figli minori sia in termini di CP_1
frequentazione che di cura. Nella propria comparsa conclusionale del 10.02.2025, infatti, asseriva che
“della cura e gestione dei figli si è sempre occupata in via esclusiva la mamma;
circostanza confermata anche dalle varie relazioni della tutela minori” (pag. 6).
Tali circostanze venivano contestate dal resistente, il quale rivendicava il suo ruolo di genitore sin dalla prospettazione offerta dalla memoria di costituzione, ove si legge che “i figli sono sempre stati cresciuti
e accuditi dal padre che andava a portare e prendere a scuola e provvedeva a far da mangiare quando la madre era al lavoro” (pag. 3). 3 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass n. 4056 del
09/02/2023 pagina 6 di 13 Invero, le relazioni dei Servizi Sociali di Castellanza confermavano la sussistenza di un solido legame padre/figli, seppur caratterizzato (nella prima fase del monitoraggio) da uno “scarso senso di responsabilità” paterno. Dall'osservazione condotta dagli operatori di Spazio Neutro il resistente “si mostra(va) molto fragile, poco autonomo e poco incline a riflettere sulle situazioni e sul benessere dei figli (…) Esempio significativo è stato quanto avvenuto al secondo incontro dello Spazio Neutro: il signor non si è presentato, senza dare comunicazione né agli operatori di Spazio Neutro né al CP_1
Servizio scrivente. Contattato telefonicamente dall'educatrice che si occupa degli incontri, ha comunicato di essere stato stanco e di aver dimenticato l'incontro con i figli. In occasione del colloquio successivo con il Servizio scrivente, il signor condivide di non essersi presentato CP_1
perché provato dal tuttavia, non si mostra preoccupato per quanto accaduto né conscio del Per_4
dispiacere arrecato ai figli, rendendo necessario il richiamo degli operatori in merito al vissuto dei bambini e alla necessità di avvisare quando è in difficoltà a presenziare agli incontri” (pag. 6 della relazione del 18.04.2023).
Proprio al fine di sostenere il IG. nella relazione con i figli e soprattutto riflettere su una CP_1
maggiore sintonia di scelte educative con la madre, si procedeva alla liberalizzazione degli incontri padre/figli, con l'introduzione però di interventi di educativa domiciliare sia paterna che materna.
Entrambi i genitori traevano crescenti benefici dal supporto degli educatori, riuscendo a sintonizzarsi maggiormente con i bisogni dei figli.
Già a partire dalla relazione del 04.07.2024 i SS riportavano “maggiori sforzi del papà nella presenza e nell'impegno” (pag 6) profuso verso i figli, impegno confermato dalle relazioni successive che registravano, tra l'altro, un progressivo incremento della qualità e del tempo trascorso dall' con i CP_1
figli. Infatti, nella relazione del 17.07.2024 si legge che “dai colloqui con il sig. emerso che sente CP_1
telefonicamente i figli frequentemente e li vede settimanalmente sia alla presenza dell'educatore
(indicativamente il martedì o i mercoledì) che senza quest'ultimo, svolgendo con gli stessi delle attività all'esterno o presso propria casa sita in Busto Arsizio” (pag. 1) e in quella del 21.11.2024 gli operatori attestano che i minori “riportano inoltre di vederlo, anche solo per un saluto, ogni giorno in quanto il sig. passerebbe da casa della mamma a trovarli. Costanti sarebbero, inoltre, i contatti telefonici” CP_1
(pag.3).
Tutto ciò premesso, non sussistono i presupposti né per la conferma dell'affido esclusivo disposto provvisoriamente dal presente Tribunale, né, a fortiori, per l'affido super esclusivo richiesto dalla ricorrente. Infatti, il cd. affido esclusivo rafforzato è un regime di affidamento assolutamente eccezionale e residuale, destinato a trovare applicazione solo ove risulti positivamente accertata in capo pagina 7 di 13 ad un genitore la manifesta carenza ed inidoneità educativa, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo dei minori.
Tale richiesta, reiterata dalla ricorrente sino al deposito delle comparse conclusionali, peraltro si pone in aperta contraddizione con i comportamenti dalla stessa tenuti. Infatti, a sostegno della domanda la ricorrente poneva l'accento sugli episodi di violenza assistita e sul disinteresse del padre nei confronti dei figli. Tuttavia, già nella relazione depositata dai SS del 18.04.2023 si leggeva che “La signora dichiara di essere serena sul fatto che il padre possa liberamente vedere i bambini, pensa che non possa fargli del male ma teme che potrebbe portarli via” (pag. 4) ed ancora era la stessa ricorrente a richiedere al resistente una “maggior collaborazione nella gestione dei figli oltre che un sostegno quando, la sera, lei si trova al lavoro” (pag. 4 della relazione recante data 04.07.2024), richiesta, di fatto, accolta dall' leggendosi nella relazione del 07.09.2023 che “Nel corso dei colloqui emerge CP_1
infatti che, in alcune occasioni, quando la signora esce di casa, per non lasciare i figli soli, Pt_1 spesso chiede aiuto all'ex marito che si reca a casa per rimanere con i ragazzi, così come accadeva in passato” (pag. 3) e che mal si concilia con la prospettazione di padre assente fornita dalla IG.ra
Pt_1
Non vi è dubbio che nell'interesse dei figli minori vada assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, che, nella definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, va intesa non in astratto, ma in concreto quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”4. Pertanto, ritiene il Collegio disporre l'affido condiviso dei figli minori ai genitori, considerata la positiva evoluzione del rapporto avvenuta nel corso del giudizio.
Per_ Nulla osta all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e al collocamento di e presso Per_5
di lei, richiesto da entrambe le parti e conforme al superiore interesse dei minori.
3) Frequentazione padre/figli
In merito alla frequentazione padre/figlia, parte ricorrente chiedeva “Emettere, nel supremo interesse dei minori, ogni provvedimento ritenuto opportuno in merito alle modalità dell'eventuale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti dei figli, valutando, altresì, l'opportunità di incaricare a tal fine
i servizi sociali territorialmente competenti”, mentre parte resistente domandava adottarsi una regolamentazione del diritto di visita tale che “potrà vederli e tener con sé a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina al rientro a scuola, nonché un giorno infrasettimanale. Il diritto 4 Cass., I sez., ord. n. 21425 del 06/07/2022 pagina 8 di 13 di visita potrà essere ampliato, ridotto o diversamente regolato in ordine agli impegni lavorativi dei genitori secondo le modalità e le tempistiche ritenute più confacenti alle esigenze dei figli”.
Dato l'esito positivo dell'intervento di educativa domiciliare paterna e materna, i cui operatori nelle conclusioni riportano “che il rapporto tra padre e figli stia vivendo una situazione di equilibrio. La funzione dell'educatore attualmente è rivolta a stimolare il sig. nell'attivarsi per rispondere ai CP_1 bisogni e richieste dei figli” (pag. 4 della relazione del 21.11.2024) ritiene il Collegio di mantenere inalterato il regime di frequentazione padre/figli attualmente in essere e proseguire gli interventi di educativa domiciliare sia presso la madre che presso il padre. Per_ Pertanto, si ritiene che, impregiudicati migliori accordi delle parti, il padre trascorra con e il Per_5 week end, secondo il principio dell'alternanza. Tuttavia, viste le attuali condizioni abitative dell' CP_1
(il quale condivide l'appartamento con dei coinquilini in spazi ristretti), condividendosi le conclusioni dei SS che riportano che “allo stato attuale, come da visita domiciliare del Servizio minori del Comune di Busto A., nella casa paterna non sembrano esserci le condizioni adeguate per accogliere entrambi i minori per i pernottamenti” (pagg. 5 e 6 della relazione del 04.07.2024) e preso atto della contrarietà Per_ Per_ di a dormire presso il padre, si ritiene di non introdurre i pernotti per fino a quando non muteranno le condizioni abitative del resistente, mentre potrà continuare a pernottare presso il Per_5
padre. Inoltre, fatti salvi migliori accordi tra le parti, il resistente trascorrerà con i figli un giorno infrasettimanale, da concordarsi preventivamente tra le parti.
Inoltre, i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale.
I figli minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Per_ Con riferimento a si precisa che, finchè il padre non vivrà da solo ma continuerà ad avere un coinquilino, la minore potrà non dormire presso la casa paterna.
Come da conclusioni dei SS, infine, si dispone la prosecuzione degli interventi di educativa domiciliare
“per il supporto alla relazione dei minori con le figure genitoriali”.
4) Mantenimento dei figli minori e versamento diretto ex art. 156 co.6 c.c.
Per quanto concerne gli aspetti di tipo economico, parte ricorrente chiedeva “Porre a carico del IG.
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
pagina 9 di 13 mantenimento ordinario dei figli e , la somma complessiva di Euro 700,00 Per_1 Persona_2
(350,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, o la diversa somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale” oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. Tale richiesta formulata sin dal ricorso introduttivo, “in virtù del fatto che attualmente il padre non vedendo e non tenendo con sé i figli non ha alcuna voce di mantenimento diretto a proprio carico” e della impossibilità di conoscere i redditi del resistente, restava inalterata in corso di causa, anche a seguito del mutamento nella frequentazione padre/figlio e delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Busto Arsizio.
Si opponeva a tale richiesta il resistente, il quale chiedeva di “Porre a carico del resistente la somma di € 300,00 mensili oltre alla metà delle spese mediche e scolastiche concordate”.
Ritiene il Collegio che, all'esito della ricostruzione del quadro patrimoniale delle parti, il contributo al mantenimento dei figli a carico del IG. vada quantificato in € 400,00 (€ 200 per figlio). CP_1
Inoltre le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere ripartite al 50%.
Ciò in quanto ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento si deve, in primo luogo, dare atto delle capacità reddituali delle parti, delle modalità di mantenimento diretto, della rilevanza dei compiti domestici di cura, oltre che dei bisogni dei minori.
In relazione alle condizioni economiche, si rileva che la ricorrente è assunta dal 2017 dalla Cristal
Società Cooperativa con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Inoltre, è assunta dal 2018 dalla con contratto a tempo indeterminato e part time. La retribuzione mensile netta CP_2 derivante da ambedue tali attività, ricalcolata su 12 mensilità, è pari a circa € 1.600,00 (vedasi docc. 23,
24, 25 allegati alla nota di deposito del 12.12.2023). Dalle CU 2022 il reddito lordo è di e 18.946 e dalle CU2023 di € 22.319.
Inoltre, percepisce integralmente l'AU, che, secondo quanto riportato da controparte e non contestato, ammonta a circa € 400,00 mensili (parte ricorrente non depositava gli estratti conto richiesti dal
Giudice). Posto che (in mancanza di diversa previsione da parte del Giudice) l'Au spetta ai genitori affidatari e non al genitore collocatario, il fatto che la ricorrente percepisca anche la quota del resistente, già costituisce una forma di contributo da parte di quest'ultimo.
Quanto alle spese, la sostiene un canone di locazione pari ad € 400,00 mensili per l'immobile Pt_1
adibito a casa familiare (vedasi doc. 26 di parte ricorrente), oltre a spese condominiali ed utenze.
La ricorrente non ottemperava all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 04.10.2023 a mezzo della quale il Giudice istruttore chiedeva depositare “ per le annualità 2020, 2021,2022, gli estratti
pagina 10 di 13 conto analitici relativi ai rapporti bancari, postali, finanziari ed assicurativi di cui sia titolare sia personalmente sia quale cointestataria, ovvero quale semplice delegata o legale rappresentante, presso le banche ed istituti finanziari nonché gli estratti relativi alle carte di pagamento, carte di credito e carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese nelle quali il/i predetto/i abbia/abbiano eventuali partecipazioni (o di cui comunque sia amministratore/legale rappresentante), precisando che i documenti redatti in lingua e/o valuta estera dovranno essere accompagnati dalla traduzione (semplice), con specifica del valore in euro (principio che vale anche per i documenti già allegati” nonché “nota riepilogativa de - gli immobili ed i mobili registrati di cui i soggetti suddetti sono proprietari/comproprietari/usufruttuari ovvero di cui abbiano il godimento, a titolo oneroso o gratuito, con allegazione, quanto a questi ultimi, del relativo contratto oltre che dei contratti di concessione in uso a terzi, a titolo gratuito od oneroso;
-
l'eventuale attività non regolarizzata svolta con specifica delle entrate medie mensili”.
Quanto alla situazione economica del resistente (ricostruita unicamente mediante l'intervento della
Guardia di Finanza della Compagnia di Busto Arsizio, data l'inottemperanza dell' , questi CP_1
percepisce uno stipendio di circa € 1.500,00 ricalcolato su dodici mensilità, a fronte del quale sostiene spese abitative pari ad € 450,00 mensili (come comprovato dagli estratti conto depositati in data
10.05.2024). Nel 2023 la CU era di € 23.400, nel 2022 di € 19.530. Le CU dei due coniugi sono simili, ma la ricorrente ha un'imposta netta decisamente inferiore in considerazione delle detrazioni di cui fruisce.
Dai medesimi estratti conto risultano, inoltre, versamenti in contanti per un totale di € 8.466,00 nel triennio, risultanti da “ricariche” a cadenza quasi mensile il cui importo è orientativamente di € 400,00
(più precisamente nel 2022 risultano “ricariche” di: € 550,00 a gennaio, € 400,00 a novembre 2022, €
349,00 a dicembre;
nel 2023 risultano ricariche di € 349,00 a gennaio, € 200,00, € 300,00 e €399,00 a febbraio, €460,00 a marzo, oltre ad ulteriori € 500,00 con causale “restituzione danaro”, € 3.200,00 a maggio, € 350,00 a giugno , € 400,00 a luglio, € 390,00 ed € 500,00 a settembre;
nel 2024 € 119,00 a gennaio). Inoltre, il resistente ha percepito € 1.628,00 a titolo di “indennità temporanea inail” a seguito di un sinistro.
Così chiarite le condizioni economiche delle parti, si evidenzia che il dettato dell'art. 337 ter c.c. impone di considerare, ai fini della determinazione del quantum del mantenimento, non solo le risorse economiche di entrambi i genitori, ma altresì i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, in ragione delle condizioni economiche delle parti, della soddisfazione dei bisogni abitativi dei minori da parte della sola madre, della valenza economica dei compiti domestici e di cura pagina 11 di 13 assolti prioritariamente dalla stessa, delle modalità di frequentazione padre/figli non meramente Per_ simbolici e dell'assenza delle condizioni per l'inserimento del pernotto di presso il padre,
l'assegno deve essere determinato nella misura sopraindicata.
Parte ricorrente chiedeva, inoltre, di “Ordinare, ai sensi dell'art. 156, 6° comma c.c., alla società Ace
Packaging S.r.l., tenuta a corrispondere lo stipendio al IG. di versare direttamente alla CP_1
IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità la somma di Euro 700,00, Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli minori, o la diversa somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale”. La richiesta veniva rigettata (provvisoriamente) a mezzo dell'ordinanza assunta in data 08.05.2023 in quanto “Alla luce di quanto emerso alla scorsa udienza, il padre è moroso per due mensilità, periodo che corrisponde a quello di malattia in seguito all'infortunio che gli è capitato, impegnandosi comunque a risanare la propria posizione. La richiesta materna di assicurare il soddisfacimento dell'obbligo contributivo è comprensibile, ma è altresì vero che nella contingenza esposta è plausibile che la condotta paterna non sia imputabile ad una volontà di non adempiere. Per tale ragione si ritiene utile differire la valutazione su tale istanza alla prossima udienza, verificando nel frattempo la puntualità dei pagamenti paterni ed il rientro dall'esposizione debitoria in modo da fare una valutazione più compiuta (parte ricorrente segnalerà prontamente eventuali ulteriori inadempimenti”.
Non risultano, oltre alle due mensilità di cui sopra, ulteriori inadempimenti da parte del resistente, il quale (come comprovato dalla movimentazione del conto postale in atti) ha successivamente ottemperato l'obbligo di mantenimento indiretto dei figli in maniera puntuale.
La stessa madre in corso di causa lamentava l'omesso pagamento solo delle spese straordinarie.
Pertanto, la richiesta di parte ricorrente va rigettata.
5) Spese di lite
In considerazione della reciproca soccombenza e del contegno processuale tenuto dalle parti, le quali
(seppur in misura diversa) hanno ambedue disatteso gli ordini di esibizione, le spese di lite dei coniugi devono essere integralmente compensate.
In particolare, si rileva che la ricorrente riproponeva le medesime domande formulate con il ricorso introduttivo (in particolare, affido super esclusivo) senza tenere conto dell'evoluzione dei rapporti verificatasi in oltre due anni di processo e dei benefici tratti dal padre dagli interventi posti in essere dai
SS.
Il resistente, invece, risultava soccombente sulla domanda di addebito.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) addebita la separazione al resistente;
2) affida i minori e ad ambedue i genitori;
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3) assegna la casa familiare, sita in Castellanza, via Giuseppe Garibaldi n. 2 alla madre;
4) conferma il collocamento prevalente dei figli presso la madre;
5) dispone che il rapporto padre/figli sia regolato come in parte motiva;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, dal deposito del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
7) dispone che l'Assegno Unico sia interamente percepito dalla madre;
8) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti (allo stato attuale quelli del Comune di
Castellanza e di Busto Arsizio) proseguano con gli interventi di ADM presso le abitazioni di entrambe le parti;
9) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Castellanza
e di Busto Arsizio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 4 marzo
2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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