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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 773/2020
TRA
(C.F. n. , (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. n. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. n. , (C.F. n. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. n. ), (C.F. n. , Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7 C.F._7
nonché (C.F. n. ), tutti rappresentati e difesi, in forza di Parte_8 C.F._8 procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Adele Di Lorenzo (C.F. n.
); C.F._9
APPELLANTI
E
(C.F. n. , rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_1 C.F._10 alle liti a margine della comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello, dall'avv.
Emilio Paolo Sandulli (C.F. n. ), e con lui elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._11
alla via Crispi, n. 94, presso la sig.ra ; Parte_9
pagina 1 di 16 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, n. 130/2020, pubblicata in data 21.1.2020 e notificata in data 22.1.2020
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 7 gennaio 2015, conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Avellino, , , Parte_8 Parte_1 Parte_2
, e e, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_6
premesso di essere proprietaria di un fabbricato per civili abitazioni sito in Grottolella, alla via Roma,
n. 29, edificato sull'area distinta CT alle particelle n. 555 e 556 del foglio 5, deduceva che:
- , proprietario del fondo catastalmente individuato con le particelle nn. 608 e 609 Parte_8
del medesimo foglio 5, contiguo alla proprietà di essa attrice, dapprima aveva eretto, sul predetto fondo, un fabbricato – di cui il piano terra ed il seminterrato destinati alla realizzazione di un panificio, mentre la residua parte del piano terra ed i piani soprastanti destinati ad abitazione – poi, aveva realizzato, a decorrere dall'11.7.2008, degli ampliamenti, in violazione della distanza minima legale dal fabbricato di proprietà di essa attrice;
- conseguentemente, essa attrice, con atto di citazione notificato in data 17.10.1994, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Avellino, che, nella resistenza del convenuto, con sentenza Parte_8
n. 1011/2013, depositata in data 3.5.2013, condannava all'abbattimento di tutte le Parte_8 opere di ampliamento realizzate a distanza inferiore di quella di cui all'art. 41 quinquies, lett. c., L.
1150/1942, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo e spese di lite;
in parziale riforma della predetta sentenza di primo grado n. 1011/2013, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 514/2018, emessa in data 5.2.2018, rigettava l'appello principale proposto da e, in Parte_8 accoglimento dell'appello incidentale proposto da , estendeva la condanna di Controparte_1
alla demolizione delle ulteriori fabbriche del fabbricato non rispettose della Parte_8
distanza minima inderogabile di 10 metri dal fabbricato dall'appellata-appellante incidentale, innalzando, altresì, ad euro 70.000,00 la condanna al risarcimento dei danni subiti da CP_1
oltre interessi legali;
[...]
pagina 2 di 16 -nelle more del giudizio di primo grado, con atto di donazione a rogito del Notaio Persona_1
del 18.1.2010, trascritto in Avellino il 5.2.2010, ai nn. 2271/1661, , al fine di Parte_8
sottrarsi al pagamento di quanto, con ogni probabilità, sarebbe stato costretto a corrispondere in favore dell'attrice all'esito allora incerto del giudizio, dismetteva l'intero patrimonio in favore dei figli, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e donando loro, in quote uguali ed indivise, la piena proprietà dei beni
[...] Parte_7
immobili di sua esclusiva proprietà siti in Grottolella, come meglio indicati nell'atto introduttivi del giudizio;
-con lo stesso atto per notar , i germani , avendo ricevuto in donazione anche altri Per_1 Pt_8
beni dalla madre, avevano formato un'unica massa dei beni provenienti dalle NT
donazioni effettuate dai genitori, addivenendo poi allo scioglimento della relativa comunione;
a sua volta, donava in favore del figlio, , la piena proprietà Parte_3 Parte_6
dei beni siti in Grottolella, dalla stessa ricevuti in donazione ed attribuiti in divisione, costituiti dal locale terraneo adibito a panifico, riportato in C.f. al foglio n. 5, p.lla 797, sub. 5 e dall'appezzamento di terreno riportato in C.T. al foglio 2, p.lle 304, 471 e 473;
- era, dunque, evidente:
a) che l'atto dispositivo aveva determinato l'integrale dismissione del patrimonio immobiliare di in favore dei suoi figli, con conseguente depauperamento della garanzia Parte_8 patrimoniale delle ragioni creditorie dell'attrice, in quanto aveva conservato Parte_8
esclusivamente la titolarità di beni di dubbia persistenza e comunque di esiguo valore, oltre che di onerosa esecutibilità, trattandosi di quote immobiliari indivise;
b) che, alla data della stipula dell'atto di donazione, 18.1.2010, sussisteva l'elevata probabilità dell'esito sfavorevole, per il donante , del giudizio introdotto nei suoi confronti da Parte_8
essa con atto di citazione notificato in data 17.10.1994, e del conseguente Controparte_1
riconoscimento, in favore della medesima , di un credito risarcitorio di non trascurabile CP_1
entità, anche tenuto conto della sentenza n. 4265/2002, con la quale il Tar aveva annullato la concessione in sanatoria ex lege n. 47/1985, rilasciata dal Comune di Grottolella in data 27.8.1998, avendo accertato e ritenuto che le opere, oggetto della rilasciata concessione in sanatoria, non erano state ancora realizzate alla data del 30.9.1993 ( scientia damni e consilium fraudis);
c) che sussistevano la coscienza e la consapevolezza, sia del donante che dei donatari, della pretesa pagina 3 di 16 creditoria di essa attrice e del pregiudizio che quest'ultima avrebbe subito a causa dell'atto dispositivo oggetto di causa (dolo generico) e, in ogni caso, la dolosa preordinazione dell'atto di liberalità a pregiudicare le ragioni creditorie dell'attrice (dolo specifico).
Tanto dedotto, concludeva chiedendo di: Controparte_1
-dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di donazione disposto dal sig. in favore dei suoi figli, con rogito per notar del Parte_8 Persona_1
18.1.2010, Rep. n. 87423, trascritto in Avellino il 5.2.2010 ai nn. 2271/1161 e, per l'effetto, dichiarare inefficaci i successivi e contestuali atti di divisione e donazione disposti con lo stesso atto per notar;
Per_1
- con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali;
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tutti i convenuti, che resistevano alla domanda dell'attrice, di cui chiedevano il rigetto.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., in assenza di istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 130/2020, pubblicata in data 21.1.2020, notificata in data 22.1.2020, con cui, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così statuiva:
“a) in accoglimento della domanda, dichiara l'inefficacia, nei confronti di Controparte_1
dell'atto di donazione per notar del 18 gennaio 2010 rep. 87423 trascritto in Persona_1
Avellino il 5 febbraio 2010 ai nn. 2271/1161 e dei conseguenziali e successivi atti di divisione e donazione disposti con lo stesso atto;
b) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 550,00 per esborsi ed € 13430,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Emilio Paolo Sandulli dichiaratosi anticipatario”
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata in data 22.1.2020, hanno proposto tempestivo appello
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e , con atto di citazione notificato, a mezzo Parte_6 Parte_7 Parte_8
pec in data 19.2.2020, a con cui hanno chiesto, in riforma integrale della Controparte_1
sentenza, di:
“a) Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 130/2020 per i motivi esposti nella parte in cui dichiara l'inefficacia dell'atto notar del 18 gennaio 2010 rep. 87423 Persona_1
pagina 4 di 16 trascritto in Avellino il 5 febbraio 2010 ai nn. 2271/1161, limitando l'inefficacia all'atto di donazione disposto dal signor in favore dei figli e, comunque, dichiarare inammissibile la Parte_8
domanda in primo grado e, in subordine, rigettarla nel merito;
b) riformare la sentenza n. 130/2020 nella liquidazione dei compensi liquidati per i motivi esposti al capo D) dell'atto di appello;
c)condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha eccepito: Controparte_1
- in via preliminare, la nullità dell'atto di appello, per violazione del termine a comparire, in quanto nell'atto di appello, notificato in data 19.1.2020 (rectius: in data 19.2.2020), era indicata l'udienza di prima comparizione del 22.7.2020, e, quindi, era stato assegnato un termine a comparire di soli 88 giorni, che risultava, perciò, inferiore ai 90 giorni di cui all'art. 163 bis c.p.c., tenuto conto della sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 del
24/4/2020 e all'art. 36, comma I, del D.L. n. 23/2020 conv. in L.n. 40/2020 del 5/4/2020;
- l'inammissibilità del primo motivo di appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- l'inammissibilità del secondo motivo di appello, in quanto il Tribunale aveva omesso di precisare che la declaratoria di inefficacia della donazione per atto del notaio del 18.1.2010 era Per_1
relativa alla sola donazione disposta da in favore dei figli, sicchè la predetta Parte_8 omissione andava emendata ai sensi dell'art. 287 c.p.c.; in subordine, ha dedotto che, ove non si fosse ritenuto applicabile l'art. 287 c.p.c., avrebbe dovuto essere accolto il secondo motivo di appello, al quale essa appellata non aveva né interesse, né ragione per opporsi, con l'ulteriore precisazione che il rilievo non avrebbe potuto avere nessuna ricaduta sulle spese del giudizio, trattandosi di omissione o, gradatamente, di vizi di ultrapetizione non imputabile ad essa appellata, che, nell'atto di citazione in primo grado, aveva chiesto dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., del richiamato atto del notaio limitatamente alla sola donazione disposta da e ai contestuali atti di Per_1 Parte_8
divisione e donazione disposti dai suoi aventi causa;
- l'inammissibilità del terzo motivo di appello, ex art. 342 c.p.c., non colpendo esso tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dello stesso;
- l'inammissibilità del quarto motivo di gravame, relativo alla liquidazione delle spese di lite, in quanto essa era avvenuta sulla base dei parametri medi dello scaglione applicabile (€ 52.2000,00- €
260.000,00), mentre il motivo di appello non indicava le ragioni che avrebbero potuto determinare pagina 5 di 16 una diversa e minore liquidazione delle spese, né i diversi parametri forensi che avrebbero dovuto essere applicati;
in ogni caso, l'infondatezza nel merito del motivo di appello.
Tanto dedotto, l'appellata ha concluso chiedendo:
“I. In via preliminare, rilevata la nullità della vocatio in ius contenuta nell'appello, assegni agli appellanti, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., un termine perentorio per integrarlo;
II. Dichiari inammissibile o, in ogni caso, rigetti l'appello in quanto privo di ogni fondamento.
III. Condanni in solido gli appellanti all'integrale refusione delle spese e competenze del grado oltre rimborso di spese generali, iva e cpa con distrazione”.
Alla prima udienza di trattazione del 22.7.2020 la causa era rinviata alla nuova udienza di trattazione del 16.12.2020.
In data 6 maggio 2024, gli appellanti hanno depositato la sentenza della Corte di Cassazione n.
11456/2024, pubblicata in data 29.4.2024, con cui, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 514/2018, pubblicata il
5.2.2018, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale, era cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Con ordinanza del 27 giugno 2024, alla quale si rinvia, è stata rigettata l'istanza degli appellanti di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito risarcitorio, a tutela del quale era stata proposta dall'odierna appellata l'azione revocatoria, ex art 2901 c.c., avverso l'atto di donazione per notaio Per_1
del 18.1.2010 e dei conseguenziali e successivi atti di divisione e donazioni disposti con il
[...]
medesimo atto, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo,
d'altra parte, da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cass. civ., 14.5.2013,
n. 11573; cass. civ., sez. un., 18.5.2004, n. 9440). Indi, all'udienza del 9.10.2024, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C.Esame dei motivi di appello
C.1. In via preliminare, si osserva che l'eccezione dell'appellata di nullità dell'atto di appello, per mancato rispetto del termine a comparire di novanta giorni di cui all'art. 163 bis c.p.c., nella formulazione – anteriore alla riforma introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma
pagina 6 di 16 Cartabia)- applicabile ratione temporis al presente giudizio, è infondata.
Ed invero, effettivamente, poiché l'atto di appello è stato notificato in data 19.2.2020, a fronte dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di appello per il giorno 22.7.2020, risultava assegnato un termine a comparire di 89 giorni, quindi, inferiore ai 90 giorni di cui all'art. 163 bis c.p.c., vecchia formulazione, tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 del 24/4/2020 e all'art. 36, comma I, del D.L. n. 23/2020 conv. in L.n. 40/2020 del 5/4/2020; tuttavia – costituitasi l'appellata che deduceva l'inosservanza del termine a comparire - all'udienza di comparizione delle parti del 22.7.2020 la causa è stata rinviata ad una nuova udienza di comparizione delle parti del
16.12.2020, nel rispetto dei termini a comparire, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c.
C.2. Per ordine logico-giuridico devono essere esaminati, prima, il secondo ed il terzo motivo di appello, e, poi, il primo ed il quarto, che afferiscono alla regolamentazione delle spese di lite.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione, per aver il primo giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c., statuito “a) in accoglimento della domanda, dichiara l'inefficacia, nei confronti di dell'atto Controparte_1
di donazione per notar del 18 gennaio 2010, rep. 87423, trascritto in Avellino il Persona_1
5 febbraio ai nn. 2271/1161 e dei conseguenziali e successivi atti di divisione e donazione disposti con lo stesso atto”, e tanto sebbene il predetto atto notarile contenesse due donazioni, una effettuata da e l'altra dalla moglie, delle quali soltanto la prima era stata Parte_8 NT oggetto dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., proposta da che, viceversa, Controparte_1
nessuna domanda aveva proposto nei confronti di . NT
Gli appellanti hanno evidenziato che essi, in primo grado, avevano eccepito l'inammissibilità della domanda di inefficacia proposta dalla odierna appellata, che andava ad incidere sulla causa della donazione concepita come un atto complesso, con il quale si erano determinate le quote spettanti a ciascuno dei figli e si erano attribuiti così gli immobili facenti parte dei due danti causa, Pt_8
e ma detta eccezione riguardava l'ammissibilità della domanda come
[...] NT
proposta, sicchè il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda, se avesse ritenuto fondata l'eccezione di essi appellanti, ma non avrebbe potuto emettere una decisione che andava oltre le richieste dell'appellata.
Il secondo motivo di appello è fondato.
pagina 7 di 16 Ed invero, , attrice in primo grado ed odierna appellata, nell'atto di citazione Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, chiedeva di dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti “dell'atto di donazione disposto dal sig. in favore dei suoi figli, con Parte_8
rogito per notar del 18.1.2010, rep. 87423, trascritto in Avellino il 5.2.2010 ai Persona_1
nn. 2271/1161 e, per lo effetto, dichiarare inefficaci i successivi e contestuali atti di divisione e donazione disposti con lo stesso atto per notar ”. Per_1
Il primo giudice nella sentenza impugnata, in accoglimento della domanda, sia nella motivazione
(ultima pagina della sentenza), che nel dispositivo, dichiarava “l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di donazione “per notar del 18.1.2010, rep. 87423, Controparte_1 Persona_1
trascritto in Avellino il 5.2.2010 ai nn. 2271/1161 e, per lo effetto, dichiarare inefficaci i successivi e contestuali atti di divisione e donazione disposti con lo stesso atto per notar ”. Per_1
L'atto per notar del 18.1.2010, rep. n. 87423 e racc. n. 31947, è un atto Persona_1
complesso, perché contiene:
a) due atti di donazione: un primo atto di donazione (denominata nel predetto atto per notar Per_1
del 18.1.2010 “prima donazione”) posto in essere da in favore dei figli
[...] Parte_8
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ed avente ad oggetto i beni di proprietà esclusiva del donante;
un Parte_7 Parte_8 secondo atto di donazione (denominato nell'atto per notar del 18.1.2010 “seconda Persona_1 donazione”) posto in essere da (moglie di ) in favore dei figli, NT Parte_8
sopra indicati, avente ad oggetto beni di proprietà esclusiva della donante;
NT
b) una divisione posta in essere tra i germani , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avente ad oggetto i beni da essi
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_7
ricevuti in donazione da entrambi i genitori;
c) una terza donazione, posta in essere da in favore del figlio Parte_3 Parte_6
ed avente ad oggetto i beni attribuiti alla donante a seguito della divisione. Parte_3
Effettivamente, la statuizione della sentenza impugnata, contenuta sia in motivazione (ultima pagina della sentenza di primo grado), sia nel dispositivo, con cui si dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di “dell'atto di donazione per notar del Controparte_1 Persona_1
18.1.2010, rep. 87423, trascritto in Avellino il 5.2.2010 ai nn. 2271/1161 e, per lo effetto, dichiarare inefficaci i successivi e contestuali atti di divisione e donazione disposti con lo stesso atto per notar
pagina 8 di 16 ”, attinge, in base ai termini letterali in cui è espressa, senza limitare l'inefficacia, ex art. Per_1
2901 c.c., alla sola donazione posta in essere da , e ai soli conseguenziali e Parte_8
successivi atti di divisione e donazione aventi ad oggetto i soli beni donati dal medesimo Parte_8
l'intero atto per notar del 18.1.2010, nel suo complesso, sia in relazione
[...] Persona_1
alla donazione posta in essere dal donante , sia in relazione alla donazione posta in Parte_8
essere dalla donante oltre che in relazione ai successivi atti di divisione e donazione NT
disposti con il medesimo atto ed aventi ad oggetti sia i beni donati da che quelli Parte_8
donati da . NT
In tal modo, però, la statuizione del primo giudice è ultra petita, perché, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, va a dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., anche della donazione posta in essere da in favore dei figli, sebbene tale donazione NT non sia stata impugnata dall'attrice in primo grado con l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., non vantando l'attrice alcun credito nei confronti di . NT
Va anche osservato che, nel caso di specie, al fine di limitare la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di alla sola donazione posta in essere da Controparte_1 Parte_8
con atto per notar del 18.1.2010, rep. 87423 , e ai conseguenziali e
[...] Persona_1
successivi atti di divisione e donazione disposti con il medesimo atto ed aventi ad oggetto i soli beni donati da , non sarebbe stato esperibile – come prospettato dall'appellata - il Parte_8
procedimento di correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c., in quanto detto procedimento è esperibile per ovviare ad un errore chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione (cass. civ., 11.1.2019, n. 572; cass. civ., 11.8.2020, n. 16877), mentre, nel caso di specie, il presunto errore non era rilevabile dal testo della sentenza, atteso che sia nella motivazione che nel dispositivo il Tribunale dichiarava l'inefficacia dell'atto di donazione per notar Persona_1
del 18.1.2010, senza nessuna limitazione alla sola donazione posta in essere da , e Parte_8
dei conseguenziali e successivi atti di divisione e donazione disposti con lo stesso atto.
Infine, poiché la donazione di beni di proprietà esclusiva disposta da con l'atto a Parte_8
rogito del notaio del 18.1.2010 è funzionalmente e strutturalmente autonoma dalla Per_1
donazione di beni di proprietà esclusiva disposta da moglie di , NT Parte_8
con il medesimo atto a rogito del notaio del 18.1.2020, non vi è nessun ostacolo a che Per_1
pagina 9 di 16 l'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., colpisca solo la prima donazione, e gli atti conseguenti, aventi ad oggetto i beni donati da , e non anche la seconda donazione. Parte_8
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, deve essere limitata la dichiarazione di inefficacia, nei confronti di alla sola donazione posta in essere da Controparte_1 Parte_8
con atto per notar del 18.1.2010, rep. 87423, e ai conseguenziali e
[...] Persona_1
successivi atti di divisione e donazione disposti con il medesimo atto ed aventi ad oggetto i soli beni donati da . Parte_8
C.3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “Insufficiente e scarna motivazione nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti della revocatoria”, gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice non aveva analizzato in modo puntuale ed attento i fatti avendo dato rilievo a circostanze la cui cronologia non era stata esattamente ricostruita.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto che:
a) era stata contestata la circostanza che l'atto di donazione sarebbe stato preordinato dal donante allorchè si sarebbe reso conto dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado Parte_8
conclusosi con la sentenza n. 1011/2013 che lo aveva condannato ad un obbligo di fare (abbattimento) ed al risarcimento dei danni: ed invero, all'epoca della donazione non vi erano elementi che lasciassero presagire l'esito sfavorevole per del giudizio civile di primo grado per Parte_8
violazione delle distanze legali, in quanto le CC.TT.UU. svolte erano state favorevoli per Parte_8
né dalla sentenza del TAR Campania emessa nel 2002 sarebbe potuta scaturire la
[...] consapevolezza di dell'esito a lui sfavorevole del giudizio civile di primo grado Parte_8
dinanzi al Tribunale di Avellino, definito con la sentenza n. 1011/2023, sentenza con la quale era sorto il credito che l'attrice in primo grado, odierna appellata, voleva cautelare con la presente azione revocatoria, in quanto non aveva donato i beni ai figli appena era stata emessa la Parte_8
sentenza dal TAR Campania-Napoli nel 2002, in pendenza del giudizio civile, ma li aveva donati in data 18.1.2010, ossia dopo che il aveva lasciato la concessione in sanatoria ex Parte_10
l. 47/1985 e 724/1994 per tutte le opere abusive realizzate;
b) non essendo stata provata la preordinazione dell'atto di donazione al pregiudizio del soddisfacimento del credito, l'attrice in primo grado avrebbe dovuto provare il dolo generico, ossia che il debitore fosse consapevole del danno che, con tale atto, avrebbe prodotto al creditore. Ebbene - hanno osservato gli appellanti - non si era spogliato di tutti i propri beni, in quanto Parte_8
pagina 10 di 16 era stato provato che lo stesso era titolare di pensione di anzianità ed era ancora proprietario di beni immobili, come risultava dalle certificazioni catastali e come era stato ammesso dalla stessa parte attrice in primo grado, che aveva chiesto una CTU per determinarne il valore
Il terzo motivo di appello, nella prima parte, è inammissibile per carenza di interesse.
Esso parte dal presupposto che il primo giudice abbia ritenuto l'atto di donazione posto in essere da in data 18.1.2010 anteriore al sorgere del credito di ma Parte_8 Controparte_1
l'anteriorità dell'atto di donazione rispetto al sorgere del credito non entra nella ratio decidendi della sentenza impugnata, dalla lettura della quale risulta, invece, il contrario, ossia che l'atto di donazione sia stato posto in essere dopo l'insorgenza del credito, da intendere per credito, agli effetti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche una mera ragione o una mera aspettativa creditoria.
Ed invero, il primo giudice nella sentenza impugnata, dopo aver affermato che sussistevano tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria, precisava che, con riferimento al credito, la giurisprudenza era concorde nel ritenere sufficiente che lo stesso fosse comprensivo anche della mera aspettativa, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido, esigibile ed accertato in sede giudiziale, purchè, però, la semplice aspettativa non si rivelasse prima facie pretestuosa e potesse valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cass. civ.,
8/2002; cass. civ., 5359/2009). Il primo giudice evidenziava che l'atto di donazione era posto in essere da in data 18.1.2010, mentre con ordinanza del 26.2.2009 il giudice Parte_8 istruttore, nell'ambito del giudizio civile per violazione delle distanze legali N. 3479/1994 RG, disponeva la rinnovazione della CTU ai fini dell'accertamento della violazione delle distanze tra fabbricati;
concludeva, pertanto, che la pendenza del giudizio civile (introdotto nel 1994), con l'espletamento di un'apposita CTU, concretizzava quell'aspettativa di credito che non era, evidentemente, prima facie infondata o pretestuosa, di talchè l'atto di donazione posto in essere da durante la pendenza del giudizio civile per violazione delle distanze legali doveva Parte_8
necessariamente considerarsi, in maniera obiettiva, quale tendente a sottrarre beni alla garanzia del creditore, sia pure eventuale.
E' evidente, quindi, come il primo giudice non abbia ritenuto l'atto di donazione posto in essere da anteriore al sorgere del credito, ma, al contrario, abbia ritenuto che il suddetto atto Parte_8
di donazione sia stato posto in essere (in data 18.1.2020) quando già era sorto il credito di al risarcimento danni per violazione delle distanze legali, dovendosi individuare Controparte_1
pagina 11 di 16 l'insorgenza del predetto credito, da intendere quale mera aspettativa creditoria, prima facie non infondata o pretestuosa, nella pendenza del giudizio civile di primo grado per violazione di distanze legali, introdotto dinanzi al Tribunale di Avellino nel 1994, con la disposta rinnovazione di un'apposita CTU proprio ai fini dell'accertamento delle distanze legali tra i fabbricati.
E' vero che il primo giudice, nella quinta pagina della sentenza impugnata, afferma : “trattandosi di atto a titolo gratuito, l'art. 2901 c.c. richiede che il detto atto, nel caso sia anteriore al sorgere del credito, fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore”, ma si tratta dell'affermazione di un principio generale applicabile, in materia di azione revocatoria, agli atti di disposizione del patrimonio anteriori al sorgere del credito, senza nessun riferimento al caso dedotto in giudizio, principio che, quindi, non permea la ratio decidendi della sentenza di primo grado, tanto che il medesimo giudice, subito dopo, affermava: “ai fini della configurabilità della scientia damni negli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del venditore stesso (e non anche del terzo beneficiario) del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, venga in concreto arrecato alle ragioni del creditore”, facendo, quindi, riferimento agli atti di disposizione del patrimonio a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito.
Se, allora, l'atto di donazione posto in essere da non è anteriore al sorgere del Parte_8
credito, nè tanto è posto a fondamento della decisione impugnata, sono inammissibili, per carenza di interesse, tutte le doglianze espresse dagli appellanti nel terzo motivo di appello, prima parte, le quali sono volte a negare che l'atto di donazione fosse dolosamente preordinato ai fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Il terzo motivo di appello è infondato nella seconda parte, laddove gli appellanti, escluso che l'atto di donazione fosse preordinato a pregiudicare il soddisfacimento del credito, hanno dedotto che la
, attrice in primo grado, non aveva provato il dolo generico, ossia che il debitore, donante, CP_1 fosse consapevole del danno che con l'atto di donazione avrebbe prodotto al creditore;
ed invero, il donante, , non si era spogliato di tutti i propri beni, in quanto era stato provato che Parte_8
lo stesso era titolare di pensione di anzianità ed era ancora proprietario di beni immobili come risultava dalla certificazione catastale e come ammesso dalla stessa attrice in primo grado, che aveva chiesto CTU per determinare il valore dei beni.
pagina 12 di 16 Ed invero, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio (cass. civ., 5.6.2000, n. 7452; cass. civ., 1.6.2000, n. 7262).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più incerta o difficile la soddisfazione coattiva del credito, e, pertanto, detto atto può consistete non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa dello stesso (cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; cass. civ., 1.6.2000, n.
7262). Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
Orbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'atto di donazione posto in essere da Parte_8
in data 18.1.2010 in favore dei figli, avente ad oggetto una pluralità di beni immobili di
[...]
proprietà esclusiva del donante, abbia determinato necessariamente una variazione quantitativa in minus del patrimonio del donante debitore, variazione della quale il donante debitore non poteva non essere consapevole.
Le argomentazioni degli appellanti, volte a dimostrare che il patrimonio residuo del donante Parte_8
sia tale da soddisfare le ragioni della creditrice , non colgono nel segno perché
[...] CP_1
estremamente generiche e non circostanziate, atteso che gli appellanti si sono limitati a dedurre che era titolare di pensione di anzianità, senza, però, precisarne l'ammontare, e che era Parte_8
titolare di ulteriori beni immobili, come risultava dalle certificazioni catastali, senza però precisare ed individuare i predetti beni residui e, soprattutto, senza allegare e documentare in qualche modo quale fosse il loro valore. Ove gli appellanti si riferiscano alle “certificazioni catastali” da essi depositate in primo grado, unitamente alla comparsa di risposta, è da evidenziare che dalla documentazione predetta non si possono trarre elementi conoscitivi utili, né in ordine alla individuazione dei beni residui di , né in ordine al loro valore economico. Parte_8
C.4. Si passa, a questo punto, ad esaminare il primo ed il quarto motivo di appello, afferenti entrambi alle spese del giudizio di primo grado.
pagina 13 di 16 Con il primo motivo di appello gli appellanti hanno rimproverato al primo giudice di aver commesso un error in procedendo, per aver omesso una valutazione, ai fini del regolamento delle spese di lite, della condotta processuale delle parti in relazione alla volontà manifestata da essi appellanti di transigere il giudizio, offrendo le somme, comprese le competenze, liquidate, a titolo di risarcimento danni, nella sentenza di primo grado del Tribunale di Avellino, volontà che si era scontrata con un atteggiamento ostruzionistico dell'attrice, che aveva chiesto ripetuti rinvii senza mai manifestare una effettiva volontà conciliativa
Con il quarto motivo di appello gli appellanti hanno contestato la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, ritenendole eccessive in relazione all'oggetto del giudizio (revocatoria di donazione), alla scarsità delle questioni giuridiche affrontate e alla mancanza di attività istruttoria, avendo il giudice applicato i valori massimi per tutte le fasi. Gli appellanti hanno dedotto che andavano applicati i minimi dello scaglione di riferimento e precisamente la soma di € 3.400,00, considerando che l'importo previsto per la fase “di trattazione/istruttoria” doveva essere dimezzata per la mancanza di attività istruttoria.
L'esame del primo e del quarto motivo di appello, entrambi afferenti alle spese del giudizio di primo grado, è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di appello, che determina la parziale riforma della sentenza impugnata, con conseguente nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (cass. civ., 29.10.2019, n. 27606), nel senso indicato nel paragrafo che segue.
D. Le spese processuali
L'esito finale dell'intero procedimento, che vede gli appellanti vittoriosi in relazione al secondo motivo di appello, con cui si denuncia la sentenza di primo grado per vizio di ultra petizione, per aver essa dichiarato l'inefficacia anche della donazione posta in essere da moglie di NT
, ottenendo, così, ottenendo la limitazione della dichiarazione di inefficacia alla Parte_8 sola donazione posta in essere da con l'atto per notar del Parte_8 Persona_1
18.1.2010, e ai conseguenziali e successivi atti di divisione e donazione disposi con lo stesso atto ed aventi ad oggetto i soli beni donati da , ma soccombenti in relazione all'azione Parte_8 revocatoria proposta dall'odierna appellata, attrice in primo grado, avverso la donazione posta in essere da con l'atto per notar del 18.1.2010, e i conseguenziali Parte_8 Persona_1
e successivi atti di divisione e donazione disposi con lo stesso atto ed aventi ad oggetto i beni donati da , induce a compensare tra le parti, in ragione di un terzo, le spese del giudizio di Parte_8
pagina 14 di 16 primo grado e di secondo grado, ponendo i residui due terzi in capo agli appellanti soccombenti.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nel loro ammontare unitario nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., ritenuta la causa di valore indeterminabile (utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 52.000,01 a €
260.000,00), applicando i valori minimi per la fase istruttoria-di trattazione, in quanto non vi è stata attività istruttoria in senso stretto, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nel loro ammontare unitario nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., ritenuta la causa di valore indeterminabile (utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 52.000,01 a €
260.000,00), applicando i valori minimi per la fase istruttoria-di trattazione, in quanto non vi è stata attività istruttoria in senso stretto, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e nei Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Prima Sezione Controparte_1
Civile, n. 130/2020, pubblicata in data 21.1.2020, notificata in data 22.1.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da
Dichiara l'inefficacia, nei suoi confronti, della donazione posta in essere da Controparte_1
con atto per notar del 18.1.2010, rep. n. 87423, trascritto Parte_8 Persona_1
in Avellino il 5.2.2010 ai nn. 2271/1161, e dei conseguenziali atti di divisione e donazione disposti con il medesimo atto per notar del 18.1.2010 ed aventi ad oggetto i Persona_1
beni donati da;
Parte_8
2) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellata, dei due terzi (2/3) delle spese del giudizio di primo grado, spese che liquida nell'ammontare unitario (1/1) in € 550,00 per esborsi e in € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pagina 15 di 16 dichiara compensato tra le suindicate parti il residuo terzo (1/3);
3) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellata, dei due terzi (2/3) delle spese del giudizio di secondo grado, spese che liquida nell'ammontare unitario (1/1) in €
12.154,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensato tra le suindicate parti il residuo terzo (1/3).
Napoli, 26.2.2025
Il Consigliere rel.-est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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