TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1150/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e , in qualità di eredi di elettivamente Parte_1 Parte_2 Persona_1 domiciliati in Santa Domenica di Ricadi (VV) alla Via Roma n. 21., presso lo studio dell'avv. Decarlo Antonella (PEC: , che li rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/06/2020, , rappresentava di aver Parte_3 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di sentire riconoscere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 21.5.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Nelle more del giudizio il 17/04/2022 decedeva l'originaria ricorrente e con memorie depositate il 25.2.2025 si costituivano in giudizio gli eredi in epigrafe indicati. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare che lo stato patologico della Sig.ra è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Persona_1 del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 e art. 1 L. 509/1988 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e meglio specificato nel presente ricorso e più esattamente dalla data della domanda (13.12.2017) fino a tutta la durata della persistenza dello stato invalidante della ricorrente. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, con espressa riserva di nominare consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni peritali. Il tutto con condanna dell in persona del L.R.P.T. al pagamento delle spese e competenze di CP_1 causa oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore che all'uopo dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, e delle spese e competenze liquidate al CTU.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica– espletata nel corso del giudizio con la sola documentazione in atti – è emerso come la defunta fosse: << affetta da cardiopatia ipertensiva, Per_1 insufficienza cardiaca , BPCO con insufficienza respiratoria, encefalopatia vascolare cronica, declino cognitivo severo, sindrome ansioso depressiva, poliartrosi nei maggiori distretti articolari con importante deficit funzionale e deambulatorio, riconosciuta dalla CP_ Commissione Medica con un'invalidità del 100%, e come confermato dalla CTU precedentemente effettuata, a giudizio del sottoscritto CTU, oltre che” invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100% d'invalidità”, andava anche riconosciuta come soggetto avente diritto all'indennità di accompagnamento, viste le gravi condizioni cliniche documentate e che ne hanno determinato l'exitus il 17/04/2022, a decorrere dalla presentazione della domanda d'invalidità, 13/12/2017.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla presentazione della domanda d'invalidità, 13/12/2017 al decesso (17/04/2022).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore della defunta Per_1 del requisito sanitario necessario per percepire la pensione ordinaria di
[...] inabilità ex art. 13 L. n. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.1.2018 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 13/12/2017) alla data del decesso 17/04/2022;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e Persona_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Antonella Decarlo, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e , in qualità di eredi di elettivamente Parte_1 Parte_2 Persona_1 domiciliati in Santa Domenica di Ricadi (VV) alla Via Roma n. 21., presso lo studio dell'avv. Decarlo Antonella (PEC: , che li rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/06/2020, , rappresentava di aver Parte_3 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di sentire riconoscere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 21.5.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Nelle more del giudizio il 17/04/2022 decedeva l'originaria ricorrente e con memorie depositate il 25.2.2025 si costituivano in giudizio gli eredi in epigrafe indicati. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare che lo stato patologico della Sig.ra è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Persona_1 del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 e art. 1 L. 509/1988 e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e meglio specificato nel presente ricorso e più esattamente dalla data della domanda (13.12.2017) fino a tutta la durata della persistenza dello stato invalidante della ricorrente. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, con espressa riserva di nominare consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni peritali. Il tutto con condanna dell in persona del L.R.P.T. al pagamento delle spese e competenze di CP_1 causa oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore che all'uopo dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, e delle spese e competenze liquidate al CTU.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica– espletata nel corso del giudizio con la sola documentazione in atti – è emerso come la defunta fosse: << affetta da cardiopatia ipertensiva, Per_1 insufficienza cardiaca , BPCO con insufficienza respiratoria, encefalopatia vascolare cronica, declino cognitivo severo, sindrome ansioso depressiva, poliartrosi nei maggiori distretti articolari con importante deficit funzionale e deambulatorio, riconosciuta dalla CP_ Commissione Medica con un'invalidità del 100%, e come confermato dalla CTU precedentemente effettuata, a giudizio del sottoscritto CTU, oltre che” invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100% d'invalidità”, andava anche riconosciuta come soggetto avente diritto all'indennità di accompagnamento, viste le gravi condizioni cliniche documentate e che ne hanno determinato l'exitus il 17/04/2022, a decorrere dalla presentazione della domanda d'invalidità, 13/12/2017.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla presentazione della domanda d'invalidità, 13/12/2017 al decesso (17/04/2022).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore della defunta Per_1 del requisito sanitario necessario per percepire la pensione ordinaria di
[...] inabilità ex art. 13 L. n. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.1.2018 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 13/12/2017) alla data del decesso 17/04/2022;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e Persona_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore della procuratrice avv. Antonella Decarlo, in quanto dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani