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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5019/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia De Parte_1
IL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Striano, via Caionche n. 39;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare in capo alla ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e/o pensione di inabilità civile ex lege 118/1971, nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, commi 1 e 3, dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa decorrenza indicata dal CTU medico legale a disporsi, e per l'effetto; b) Condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t. CP_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
c) Porre le spese della CTU medico legale a carico dell' CP_1
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 19.09.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per il diritto all'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, commi 1 e
3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico, avendo, in particolare, sottostimato l'incidenza funzionale delle singole patologie sofferte sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale.
2.1. Alla luce di tali rilievi nonché della documentazione medica sopravvenuta, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. il quale ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per la Persona_1 concessione delle prestazioni assistenziali richieste, ma solo a decorrere dal mese di aprile 2025. 3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato, dei dati anamnestici raccolti nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo;
artrosi polidistrettuale in esiti di intervento chirurgico di impianto di artroprotesi di anca destra ad impegno funzionale;
presbiacusia; diabete mellito tipo II;
bronchite cronica;
fibrillazione atriale”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “La periziata sig.ra
è affetta da una forma di demenza mista (vascolare + degenerativa) con Parte_1 decadimento cognitivo (chiusura relazionale, deficit mnesici, disorientamento temporo-spaziale).
Tale condizione è stata posta in risalto nella certificazione neurologica del 17/06/2025 versata in atti, che ha descritto una paziente poco orientata, eloquio scarso, instabile, tendente alle cadute, non autosufficiente, nonché nella certificazione del Dr. che in data 11/06/2025 ha Persona_2 descritto la paziente allettata con severo declino neurocognitivo, richiedendo la presa in carico per assistenza in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).
Le suddette menomazioni, pertanto, inficiano in maniera cospicua gli atti quotidiani della sua vita al punto da dover ricorrere necessariamente ad una presenza esterna costante. Difatti, la natura e gli esiti funzionali delle patologie diagnosticate ed osservate in sede peritale giustificano la necessità di un accompagnatore nello svolgimento di atti quotidiani legati alla deambulazione, alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'autosoccorso.
Pertanto, la ricorrente è un soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Pari modo, le minorazioni di cui è affetta la periziata riducono la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, avendo assunto la connotazione di gravità ex comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92.”.
In ordine alla decorrenza dei requisiti accertati, il perito ha chiarito che “La perdita totale dell'autonomia della ricorrente si identifica nell'Aprile 2025, epoca della visita peritale, atteso che all'epoca della visita medica espletata dal precedente CTU Dr. in data Persona_3
10/10/2022 non furono rilevati segni di grave deficit deambulatorio e/o psichico giustificanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Difatti, nell'elaborato peritale redatto nella fase di ATP furono descritti “Passaggi posturali e deambulazione autonomi” nonché “Esame neurologico negativo per danni organici del sistema nervoso centrale e periferico. Soggetto orientato nel tempo e nello spazio. Deficit della memoria di grado medio: MMSE=18/30. ADL=4/6,
IADL=4/8”.
3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della precisa, diffusa e argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale. Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va in parte accolta e, per l'effetto, vanno dichiarati sussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali richieste, a decorrere dal mese di aprile 2025.
4. Tenuto conto che il requisito sanitario è stato accertato come esistente solo nell'aprile dell'anno in corso, dunque, a distanza di quasi due anni dalla proposizione dell'odierna opposizione, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di c.t.u. di entrambe le fasi di giudizio, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' , stante la CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c...
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a decorrere dal mese di aprile 2025;
• Compensa integralmente le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5019/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia De Parte_1
IL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Striano, via Caionche n. 39;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare in capo alla ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e/o pensione di inabilità civile ex lege 118/1971, nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, commi 1 e 3, dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa decorrenza indicata dal CTU medico legale a disporsi, e per l'effetto; b) Condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t. CP_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
c) Porre le spese della CTU medico legale a carico dell' CP_1
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 19.09.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per il diritto all'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, commi 1 e
3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisite la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico, avendo, in particolare, sottostimato l'incidenza funzionale delle singole patologie sofferte sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale.
2.1. Alla luce di tali rilievi nonché della documentazione medica sopravvenuta, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. il quale ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per la Persona_1 concessione delle prestazioni assistenziali richieste, ma solo a decorrere dal mese di aprile 2025. 3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato, dei dati anamnestici raccolti nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo;
artrosi polidistrettuale in esiti di intervento chirurgico di impianto di artroprotesi di anca destra ad impegno funzionale;
presbiacusia; diabete mellito tipo II;
bronchite cronica;
fibrillazione atriale”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “La periziata sig.ra
è affetta da una forma di demenza mista (vascolare + degenerativa) con Parte_1 decadimento cognitivo (chiusura relazionale, deficit mnesici, disorientamento temporo-spaziale).
Tale condizione è stata posta in risalto nella certificazione neurologica del 17/06/2025 versata in atti, che ha descritto una paziente poco orientata, eloquio scarso, instabile, tendente alle cadute, non autosufficiente, nonché nella certificazione del Dr. che in data 11/06/2025 ha Persona_2 descritto la paziente allettata con severo declino neurocognitivo, richiedendo la presa in carico per assistenza in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).
Le suddette menomazioni, pertanto, inficiano in maniera cospicua gli atti quotidiani della sua vita al punto da dover ricorrere necessariamente ad una presenza esterna costante. Difatti, la natura e gli esiti funzionali delle patologie diagnosticate ed osservate in sede peritale giustificano la necessità di un accompagnatore nello svolgimento di atti quotidiani legati alla deambulazione, alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'autosoccorso.
Pertanto, la ricorrente è un soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Pari modo, le minorazioni di cui è affetta la periziata riducono la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, avendo assunto la connotazione di gravità ex comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92.”.
In ordine alla decorrenza dei requisiti accertati, il perito ha chiarito che “La perdita totale dell'autonomia della ricorrente si identifica nell'Aprile 2025, epoca della visita peritale, atteso che all'epoca della visita medica espletata dal precedente CTU Dr. in data Persona_3
10/10/2022 non furono rilevati segni di grave deficit deambulatorio e/o psichico giustificanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Difatti, nell'elaborato peritale redatto nella fase di ATP furono descritti “Passaggi posturali e deambulazione autonomi” nonché “Esame neurologico negativo per danni organici del sistema nervoso centrale e periferico. Soggetto orientato nel tempo e nello spazio. Deficit della memoria di grado medio: MMSE=18/30. ADL=4/6,
IADL=4/8”.
3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della precisa, diffusa e argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale. Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va in parte accolta e, per l'effetto, vanno dichiarati sussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali richieste, a decorrere dal mese di aprile 2025.
4. Tenuto conto che il requisito sanitario è stato accertato come esistente solo nell'aprile dell'anno in corso, dunque, a distanza di quasi due anni dalla proposizione dell'odierna opposizione, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di c.t.u. di entrambe le fasi di giudizio, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' , stante la CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c...
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 a decorrere dal mese di aprile 2025;
• Compensa integralmente le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno