Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 976 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
, P.IVA: in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, , CF: Parte_2 CodiceFiscale_1
, CF: tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_3 C.F._2
Riccardo Lana, elettivamente domiciliati presso il cui studio sito in Gela, via Giovanni Falcone,
sono elettivamente domiciliati
- Opponenti
E
, Controparte_1
c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Mussomeli nella Piazzetta P. Sorce n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Vincenza
- Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decreto Ingiuntivo n. 111/22, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 29.03.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 34.786,01, oltre interessi e spese, in favore della
. Controparte_2
A tal fine, lamentavano: 1) Carenza probatoria della avversa pretesa. Mancanza degli estratti conto.
Certificazione ex art 50 T.U.B. Inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo. 2) Sentenza Corte
di Cassazione n.11554 dell'11/05/2017. Valore sostanziale e processuale dell'istanza ex art.119 TUB
IV comma. Violazione dell'art.24 Costituzione. Improcedibilità del decreto ingiuntivo. 3) Della
usurarietà del conto corrente. Figura dell'usura oggettiva ex art.644 III comma c.p., esistente ab origine. Usurarietà genetica. 4) Sulla nullità del contratto autonomo di garanzia e delle pedisseque fideiussioni. Exceptio doli ed exceptio nullitatis. Rassegnavano, quindi, le seguenti: “CONCLUSIONI
In via preliminare, L'ILL.MO GIUDICE ADITO Respinta ogni contraria istanza, eccezione CP_3
e difesa, in forza delle ragioni tutte sopra spiegate, - preliminarmente, dichiarare la nullità
dell'Attestazione di conformità ex art.16 bis, c. 9 bis, D.L. 179/12, così come introdotto dall'art.52
D.L. 90/14, posta in calce al decreto ingiuntivo notificato;
in conseguenza, dichiarare la nullità della
notifica effettuata e dunque la totale inesistenza del titolo azionato. - Sempre in linea preliminare,
dichiarare che nulla devono gli opponenti all'opposta; - sempre in linea preliminare, ritenere e
dichiarare la nullità del d.i. opposto per i motivi spiegati in premessa;
In ogni caso, in forza
dell'eccezione preliminare di violazione del disposto normativo di cui all'art.24 Cost/119 TUB e 50
TUB, meglio spiegata ai punti numeri n.1 e 2 dell'opposizione, disporre la revoca del decreto
ingiuntivo opposto;
in subordine, ma sempre in linea preliminare, in forza dell'art.644 c.p. (e
ulteriori norme collegate e richiamate al punto n.3 della narrativa), ritenere e dichiarare la nullità
del decreto ingiuntivo opposto in quanto fondato su un titolo palesemente viziato, per palese
violazione del disposto normativo di cui all'art.644 c.p. Ordinare alla l'esibizione ed il CP_4
deposito di tutti gli estratti conto, nel rispetto del TUB (conforme sentenza Corte di CASSAZIONE
del 15/09/2017 n.21472); verificare, in ogni caso, come l' abbia agito in dispregio della Legge Pt_4 n.108/96, perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle
argomentazioni sviluppate in narrativa, che la non è creditrice della somma di € 34263,51 . CP_2
Considerare che, comunque, a difesa dei fideiussori, opera l'exceptio nullitatis o l'exceptio doli
atteso che la banca, pretende pagamenti di interessi, competenze, commissioni per effetto di somme
anatocistiche ed usurarie, evidentemente nulle.”
Con comparsa depositata il 17.07.22, si costituiva la contestando integralmente il contenuto CP_2
dell'opposizione eccependo, in particolare, l'infondatezza della eccezioni sollevate ex adverso.
Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti domande: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni
istanza, eccezione e difesa In Via Preliminare, per le motivazioni già premesse, concedere la
provvisoria esecuzione del decreto opposto Nel Merito Rigettare l'opposizione perché infondata in
fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare l'ingiunzione di pagamento in favore della
[...]
Condannare l'opponente alla rifusione delle Parte_5
spese e degli onorari del presente giudizio oltre a quelle già liquidate nel procedimento monitorio.”
Istruita documentalmente la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. e, pertanto, viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
L'opposizione proposta è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In punto di fatto, la ha agito in via monitoria nei confronti degli opponenti per ottenere la CP_2
somma di euro 34.786,01, per sorte capitale e interessi, dovuta al mancato pagamento di n. 8 rate trimestrali di importo pari a euro € 3.125,00, relative al finanziamento per il credito per la formazione di scorte, ai sensi della L.R. n. 9/2009 art. 16.
Innanzitutto, la eccepita nullità dell'Attestazione di conformità ex art.16 bis, c. 9 bis, D.L. 179/12
deve ritenersi infondata. Non risulta, infatti, che la dichiarazione posta in calce al decreto notificato indichi quale creditore procedente la , come asserito dagli opponenti. Al contrario, dalla CP_5
visione della attestazione allegata al decreto notificato alle parti, risulta chiaramente che creditore è
la Pertanto, la correttezza di detta attestazione non consente di dichiarare alcuna nullità della CP_2
notifica per l'inesistenza del titolo.
Cio posto, si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il ricorso per ingiunzione, introduce un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, nel quale dunque le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003),
con la conseguenza che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero persistenza –
dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. 20613/2011). Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'inadempimento della stessa deve provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (Cass. S.U., n.13533/01; Cass. n. 15659/11 e Cass. n. 7530/12).
Orbene, l'opponente non ha contestato l'esistenza del fatto costitutivo del credito in favore della e, dunque, l'effettiva erogazione in suo favore della somma oggetto di finanziamento. CP_2
Risulta provata l'avvenuta sottoscrizione del finanziamento mediante lo scambio della domanda di finanziamento e la successiva erogazione delle somme finanziate, come dalla normativa regionale richiamata, in ragione della peculiare natura giuridica dell'ente e della peculiarità dello schema contrattuale sotteso al rapporto di finanziamento da cui origina il credito oggetto di causa.
La domanda di finanziamento de quo risulta protocollata il 30.07.13 con prot. n. 22257 (doc. 1 fasc.
monitorio), mentre l'importo finanziato è stato erogato al netto con bonifico avente valuta 06.03.14
su c/c del beneficiario: F.lli Migliore Soc. Agr. Semplice, acceso presso (doc. 7 fasc. CP_5
monitorio).
A ciò si aggiunga che l'opposta ha depositato la certificazione dei crediti (doc. 3 fasc. CP_2
monitorio) ed il piano di ammortamento analitico e quello sintetico.
La legge regionale per il credito alle imprese artigiane ( , istituita con l. reg. Sic. CP_1 CP_2
27 dicembre 1954 n. 50, ha lo scopo di favorire mediante l'esercizio del credito, la agevolazione all'accesso ed alla fruizione del credito, lo sviluppo delle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, dei loro consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa,
iscritte agli albi delle imprese artigiane, per questo rivestendo la natura di ente pubblico economico,
con operazioni di finanziamento in cui vengono praticati tassi d'interesse inferiori a quelli di mercato,
effettuate non utilizzando il fondo di dotazione, che è il patrimonio della cassa, ma attingendo al fondo di rotazione, ossia alla massa patrimoniale a disposizione dalle leggi regionali e destinata alla concessione dei finanziamenti pubblici.
Nel caso di specie, i finanziamenti richiesti dalla società opponente risultano regolati dalla l. r.
32/2000.
I documenti sottoscritti da parte opponente non sono stati oggetto di disconoscimento o di specifica contestazione essendo del tutto irrilevante la contestazione in ordine al valore probatorio del certificato ex art. 50 Tub ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
L'onere di produrre gli estratti conto integrali del rapporto sussiste nel caso di contratti di conto corrente - stante l'esistenza di reciproci rapporti di dare e avere - per la ricostruzione del rapporto, ma nel caso di finanziamento, come nel caso che ci occupa, valgono gli ordinari oneri probatori previsti nel caso di mutuo. Ciò comporta che il mutuante è tenuto a provare la consegna della somma e la natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. n. 8409 del 2015; Cass. n.
6295/2013;), mentre spetta al convenuto provare l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi del credito.
Quanto alle condizioni economiche applicate al contratto in esame, si deve far riferimento alla Legge
regionale 9/2009 ed in particolare all'art. 16 della citata legge - richiamata nel contratto - che ha sostituito l'art. 52 legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in quanto il finanziamento è stato erogato a condizioni agevolate per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti (vd. lett. a) art. 16 L.R. 9/2009). Al comma 2 dell'art. 16 è previsto che “i tassi di interesse riguardanti i finanziamenti
agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per
le operazioni di credito agevolato”. Il rinvio, pertanto è alla legge 32/2000 ed in particolare: - all'art. 16 lett. c) secondo cui “per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari
a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari,
comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di
credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30
per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori
ovvero giovani imprenditori. - e al comma 2 che stabilisce che “il riferimento ai tassi di interesse
fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato
dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a
finalità regionale” Il richiamo alla legge regionale era ben noto alla parte - che ha richiesto il finanziamento per l'acquisizione di scorte nell' esercizio della propria attività di impresa, e, comunque richiamato nel contratto.
La riconducibilità delle operazioni di finanziamento alle previsioni legislative sopra richiamate esclude la fondatezza delle doglianze correlate alla indeterminatezza delle condizioni applicate al rapporto di finanziamento e conosciuti dai richiedenti. Come si evince da quanto appena esposto il tasso degli interessi corrispettivi appare assolutamente determinabile.
Anche la misura degli interessi moratori risulta determinabile ed espressamente indicata nel contratto ove, alla pag. 4, è indicato che “nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità
previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo
soddisfo”. Ed invero, poiché il tasso ufficiale di riferimento è determinato ufficialmente dal Consiglio
direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), lo stesso rappresenta un parametro oggettivo ed assolutamente determinabile.
Le censure mosse dagli opponenti sul punto appaiono, quindi, destituite di fondamento. Ugualmente
infondata, per genericità ed indeterminatezza della stessa, è l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse moratorio applicato.
In termini generali, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Nel caso di specie, invece, gli opponenti hanno lamentato l'applicazione di interessi usurari con riferimenti nemmeno astrattamente applicabili al caso del finanziamento in esame, senza nulla in proposito dimostrare. Seppure nel corpo dell'atto di citazione viene fatto riferimento ad una
Consulenza Tecnica di Parte, si rileva che tale relazione non è mai stata depositata nel presente giudizio.
E' assolutamente evidente che una eventuale CTU contabile si appaleserebbe del tutto inammissibile,
in quanto meramente esplorativa e derogatoria all'onus probandi: la consulenza tecnica d'ufficio, infatti
- il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche - non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 9060/2003; Cass. n.
3130/2011).
Per completezza, deve ritenersi infondato l'asserito mancato riscontro alla richiesta della documentazione ex art. 119 TUB formulato dall'opponente.
Risulta, infatti, documentalmente provato che tale richiesta è pervenuta alla a mezzo pec solo CP_4
in data 01.06.22 e cioè il giorno successivo a quello in cui è avvenuta la notifica dell'atto di citazione in opposizione, precisamente il 31.05.22 e che la ai sensi dell'art.119 TUB, ha inviato tutta la CP_2
documentazione in suo possesso al procuratore dell'opponente in data 08.08.22.
Nessuna violazione può, quindi, essere addebitata alla opposta e nessuna inesistenza/nullità del decreto ingiuntivo opposto può essere pronunciata.
Alla luce dei superiori principi, pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale in essere tra le parti e attesa l'allegazione da parte del creditore/opposto dell'inadempimento, deve concludersi che gli opponenti non hanno adempiuto all'onere della prova su di essi incombente circa l'esistenza di un fatto modificativo,
impeditivo o estintivo del credito azionato in via monitoria da parte della CP_2
Con la comparsa conclusionale, parte opposta ha richiesto il rimborso delle spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria inutilmente espletato, spese che, tuttavia, non possono essere liquidate poiché non sono state modo documentate nel loro ammontare.
Assorbite le ulteriori questioni.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in complessivi €. 3.809,00
per onorari, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta - seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede: -rigetta l'opposizione, conferma n. 111/22, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 29.03.2022 e lo dichiara esecutivo;
-condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 [...]
, che liquida in complessivi € 3.809,00 per onorari, oltre spese Parte_5
generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Caltanissetta addì 10 Aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì