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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6031/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI AN, elettivamente domiciliato in Torino, via Tofane n. 6, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo CP_1 P.IVA_1
OS e dell'avv. Maria Giovanna Conti, elettivamente domiciliata in Torino, via
Manzoni n. 3 presso lo studio dell'avv. OS;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. lavora alle dipendenze di con mansione e qualifica Parte_1 Controparte_1 di macchinista e agisce in giudizio lamentando l'insufficienza della retribuzione percepita nei giorni di ferie fruiti, in quanto non comprensiva del valore medio di indennità variabili percepite durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, il ricorrente, invocando la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di ferie, contesta la mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie del valore medio, calcolato nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale/scorta e del compenso per assenza 1 dalla residenza, previsti la prima dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo FS, e il secondo dall'art. 77 dei CCNL Attività ferroviarie 2012 e 2016.
Il ricorrente rivendica le differenze retributive maturate a partire dal 18.7.2007, ovvero dal quinquennio antecedente all'entrata in vigore della l. n. 92/2012.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in generale Controparte_1
l'esistenza di una nozione comunitaria di retribuzione dei giorni di ferie, e affermando, per contro il potere in capo ai soggetti della contrattazione collettiva di escludere, da detta retribuzione, talune voci invece erogate per l'effettivo svolgimento della prestazione, laddove non si verifichi alcun concreto effetto dissuasivo per i lavoratori nella fruizione delle ferie;
evidenziando che una parte di indennità di utilizzazione professionale è già erogata ai lavoratori e la natura indennitaria (e quindi non retributiva) dell'indennità per assenza dalla residenza. La società ha infine rilevato che l'eventuale accoglimento della domanda, dovrebbe essere limitato al periodo di quattro settimane, da intendersi come 20 giorni lavorativi, in ragione dell'articolazione dell'orario settimanale in 5 giorni (artt. 31, comma 1 CCNL 2012 e 30, comma 1 CCNL
2016).
*
La domanda svolta in via principale dal ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1. Premessa. La retribuzione delle ferie. L'assenza dalla residenza
Il presente ricorso rientra in un contenzioso più ampio tra la società convenuta e i propri dipendenti con funzioni di macchinisti e capitreno, vertente sulla retribuzione dei giorni di ferie dei lavoratori subordinati.
Alla luce di un contrasto sorto nella giurisprudenza di merito sulla questione di diritto sottesa alle domande del ricorrente, se siano nulle le disposizioni del CCNL che escludono talune voci variabili della retribuzione aventi carattere retributivo dalla retribuzione dei giorni di ferie, il Tribunale di Torino ha pronunciato sentenza ex art. 420 bis c.p.c. 01/03/2023 n. 103, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la nullità dell'art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane.
2 I relativi motivi di ricorso per Cassazione proposti dalla società convenuta sono stati disattesi dalla Corte di legittimità che, sul punto, ha così motivato:
“
4.2. Il quarto motivo non merita, invece, accoglimento. Esso censura quella parte di motivazione in cui il primo giudice ha ritenuto di "prendere posizione sull'eccezione di nullità, dedotta da con eccezione riconvenzionale in via subordinata, delle CP_1 clausole del CCNL istitutive di indennità, in ragione della ritenuta inscindibilità delle clausole del CCNL". Ciò il giudicante ha fatto esplicitamente "in via preliminare, a giustificazione della questione interpretativa decisa nelle forme di cui all'art. 420 bis
c.p.c.".
Si tratta, dunque, dell'ipotesi in cui il giudice di primo grado, nell'adottare la decisione ex art. 420 bis c.p.c., affronti e prenda posizione, allo stato degli atti, su di una questione preliminare, ma tale delibazione riguarda solo il profilo della rilevanza della questione interpretativa decisa, quale presupposto di ammissibilità del ricorso alla sentenza interpretativa, dovendo invece escludersi che il giudice si sia pronunciato definitivamente su tale questione;
è quindi una delibazione sommaria, che è inidonea a formare un giudicato interno sulla medesima, facendo venire meno l'interesse della società ricorrente al gravame sul punto.
Quanto al sindacato di questa Corte è sufficiente che il giudice a quo abbia offerto della questione preliminare una soluzione plausibile - come nella specie - con l'esclusivo fine di verificare l'ammissibilità della questione interpretativa sotto il profilo della rilevanza
(cfr. Cass. n. 14356 del 2014, che argomenta analogamente al canone processuale che governa l'ordinanza di rimessione, da parte del giudice comune alla Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23).
4.3. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono infondati per le ragioni diffusamente espresse in copiosi precedenti di questa Corte in analoghi contenziosi che si sono formati prima con la (tra molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141 del 2024) e, poi, Controparte_2 sono stati ribaditi anche con l'odierna ricorrente, avuto specifico riguardo alla indennità di assenza dalla residenza oggetto del presente procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n.
19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024).
In sintesi estrema - ribadito che "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla
3 residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro".
A tali precedenti il Collegio rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per respingere i motivi di ricorso in esame, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si
è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del
2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è
l'esigenza "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU.
n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la
"conoscenza" delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022)” (Cass. civ. sez. lav., 23/12/2024, n. 34088).
In ordine alla dedotta inscindibilità delle cause, deve richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, in un caso analogo ha così motivato:
“I giudici milanesi, con motivazione corretta ed esente di vizi logici e giuridici, hanno rigettato la proposta (dalla Ciga Hotels s.p.a.) domanda riconvenzionale sul preminente rilievo - condiviso da questa Corte - che la pattuizione di inscindibilità delle clausole contrattuali collettive diventa contra
4 legem, allorché sia intesa a sottrarre i singoli istituti (o clausola) contrattuali al controllo di legalità rispetto alle norme imperative dell'ordinamento.
L'opinione del giudice di merito è, peraltro, conforme all'insegnamento di questa Corte, la quale ha stabilito che, quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola del sistema del codice civile,
l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. n. 5675-87)” (Cass. civ. sez. lav., 16/11/1996, n. 10050).
Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dal ricorrente avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 34088/2024).
Per il resto, con riferimento:
- alla nozione comunitaria della retribuzione dei giorni di ferie,
- alla natura retributiva del compenso per assenza dalla residenza;
- alla necessità di una verifica ex ante della natura dissuasiva al godimento delle ferie della riduzione della retribuzione nei giorni di ferie (tramite rinvio alla giurisprudenza già pronunciatasi sul punto); si ritengono pertanto esaustive e dirimenti le argomentazioni sopra richiamate contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 34088/2024, unitamente a quelle contenute nei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati.
5 In merito all'effetto dissuasivo della mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie delle componenti variabili della retribuzione, si osserva dai conteggi di parte ricorrente che, nei giorni di ferie fruiti1 il ricorrente ha percepito importi significativamente inferiori rispetto agli importi che avrebbe percepito, ove avesse prestato l'attività lavorativa negli stessi giorni2.
In particolare, si osserva, a titolo esemplificativo, che il ricorrente ha percepito nei giorni di ferie fruiti tra il 2014 e il 2019 circa 600 € annui in meno rispetto alla retribuzione che avrebbe percepito nel medesimo periodo ove avesse regolarmente lavorato, in ragione della mancata inclusione nella retribuzione delle voci variabili dell'assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale.
Si tratta di importi tutt'altro che irrisori e dunque astrattamente idonei a produrre l'effetto dissuasivo cui fa riferimento la giurisprudenza comunitaria.
In continuità, pertanto, con la giurisprudenza richiamata:
- deve accertarsi la nullità dell'art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- resta da decidere (avendo la Corte di legittimità con la sent. n. 34088/2024, invece accolto il ricorso per Cassazione proposto dalla Società sul punto avverso la sentenza ex art. 420 bis c.p.c.) in merito al diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie del valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale, indennità prevista dalla contrattazione aziendale.
2. L'indennità di utilizzazione professionale
Anche con riferimento all'indennità di utilizzazione professionale, appare sufficiente il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: “In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (Cass. civ. sez. lav., 20/05/2024, n. 13932).
Anche l'indennità in parola, pertanto, nel suo valore medio, deve essere compresa nella retribuzione dei giorni di ferie, dovendosi ritenere la nullità parziale del CCNL, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui non include detta indennità (nel suo valore medio calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie) nella retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente al periodo di quattro settimane.
3. La prescrizione
La stessa pronuncia da ultimo citata si è altresì pronunciata su analoga eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente che pertanto viene richiamata anche sul punto:
“Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022).
33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del
7 rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità;
a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass. civ. sez. lav.,
20/05/2024, n. 13932).
È pertanto corretta la domanda proposta in via principale, riferita alle differenze maturate dal luglio 2007 (quinquennio antecedente all'entrata in vigore della l. n.
92/2012).
4. L'estensione del diritto del ricorrente e il quantum della pretesa
Il ricorrente fonda la propria pretesa essenzialmente sul diritto ricavato dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE che prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
La corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva, che individua in quattro settimane il periodo minimo delle ferie annuali retribuite, ha affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Poiché tale affermazione si riferisce al periodo minimo di quattro settimane indicato dall'art. 7 (Cass. civ. sez. lav, 23 giugno 2022 n 20216), occorre verificare se nell'ordinamento interno vi siano disposizioni di legge che consentano di affermare il medesimo principio per i giorni eccedenti tale periodo minimo, non coperti dalla direttiva.
Sul punto occorre dare atto del contrasto maturato nella giurisprudenza di legittimità.
8 Secondo un orientamento risalente agli anni '80 del secolo scorso, dall'art. 36 comma 3
Cost. sarebbe enucleabile il principio, secondo cui “al lavoratore spetta durante il periodo feriale una retribuzione non inferiore a quella complessiva in concreto normalmente corrispostagli durante l'anno (Cass. civ., 8.3.1981, n. 3044), in quanto
l'attribuzione del diritto irrinunciabile ad un congruo periodo di riposo ogni anno è inseparabile dalla conservazione del trattamento retributivo nella misura ridetta”
(Cass. civ. sez. lav., 11/04/1988, n.2867).
Detto orientamento è stato recentemente richiamato e sviluppato da una sentenza della
Corte di Cassazione che ha rilevato che “In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 c.c. e della Convenzione OIL 24 giugno 1970 n. 157, ratificata con L. 10 aprile 1981, n. 157, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce di diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 c.c." (Cass. 17/10/2001, n.
12683; nello stesso senso Cass. n. 17077/2002; Cass. n. 7040/2003).
Alla luce di tale principio di diritto, una clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, è legittima - sul piano della garanzia offerta al singolo dipendente dall'art. 36 Cost. - a condizione che il lavoro notturno o quello straordinario rappresentino mere modalità di esecuzione della prestazione, che potrebbero cioè venire meno in qualunque momento” (Cass. civ. sez. lav., 10/10/2023, n. 28320, che ha confermato la decisione della corte d'appello che, in riforma della sentenza del Tribunale, valutata la natura dell'emolumento escluso dalla contrattazione collettiva, ha accolto la domanda dei lavoratori, affermando che dovesse essere loro assicurata la medesima retribuzione percepita durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, proprio per non indurre il lavoratore a rinunziare al diritto alle ferie, ossia al riposo annuale;
tale pronuncia, nel confermare il diritto dei lavoratori
9 all'inclusione nella retribuzione delle ferie di voci retributive intrinsecamente connesse con le mansioni svolte, non ha apportato alcuna limitazione temporale a tale diritto, pur a direttiva 2003/88/CE vigente).
La precisazione contenuta nella sentenza da ultimo citata e posta in evidenza, trae le sue radici in un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ogni volta che ha affermato l'inesistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione in materia di ferie, invocando l'art. 36 terzo comma Cost. ha poi precisato come la derogabilità, ai fini in esame, della nozione omnicomprensiva di retribuzione delineata dal codice civile, ai fini del computo delle indennità di fine rapporto, “non possa implicare anche l'inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti
(anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale”, potendo l'autonomia contrattuale legittimamente escludere dalla retribuzione dovuta durante le ferie quelle voci della retribuzione che sono collegate a modalità contingenti della prestazione, ma non quelle garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ. (Cass. civ. sez. lav., 19/08/2004, n.
16261; Cass. civ. sez. lav., 22/11/2002, n. 16510), pena l'elusione della garanzia costituzionale prevista dall'art. 36 co. 3 Cost. (Cass. civ. sez. lav., 13/07/1996, n.6372).
A tale orientamento se ne contrappone un altro di segno opposto, secondo cui
“ancorché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36 Cost., comma 3, Cost.) oltre che da norma codicistica (art. 2109), queste fonti legali non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della retribuzione stessa;
tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva - e, nel rispetto di questa, al patto individuale - perché ad essa compete l'individuazione, tra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla.
Tale conclusione non contrasta con la Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970
(ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981 n. 157) la quale, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale e media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o, comunque, inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali (cfr. in tali sensi: Cass. 22 novembre 2002 n. 16510; Cass. 13 giugno 2002 n. 8501 cit;
Cass. 17 ottobre 2001 n. 12683 cit.; Cass. 17 aprile 1985 n. 2549 relativa al rapporto di lavoro tra LC e un suo dipendente)” (Cass. civ. sez. lav., 02/02/2004, n. 1823; si
10 evidenzia che tale pronuncia, che qualifica come maggioritario l'orientamento seguìto, richiama a sostegno della tesi condivisa Cass. 22 novembre 2002 n. 16510, che invece segue la tesi opposta che individua nell'art. 36 co. 3 Cost. una limitazione all'autonomia collettiva nei seguenti termini: “Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, benché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36, 3 comma, Cost.) oltre che da norma codicistica (art.
2109 c.c.), poiché queste fonti normative non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della retribuzione stessa, tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva, ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Tale conclusione non è ritenuta in contrasto neanche con la Convenzione OIL n. 132 del
1970 (ratificata e resa esecutiva con la legge suindicata), poiché essa, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 768-
1991; Cass. n. 7902-1997; Cass. n. 7432-1999; Cass. n. 295-2000; Cass. n. 14409-
2000).
In dissenso con questo orientamento è stato rilevato che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, si renderebbe possibile anche la eventuale la fissazione di una retribuzione per le ferie pressoché irrisoria, con osservanza solo apparente del precetto costituzionale (Cass. n.
6372-1996). Questo rilievo evidenzia correttamente come la non inderogabilità, ai fini in esame, della nozione omnicomprensiva di retribuzione delineata dal codice civile, ai fini del computo delle indennità di fine rapporto, non possa implicare anche
l'inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti (anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale (al riguardo cfr. anche Cass. n. 13391-2000), e tuttavia non sembra idoneo a giustificare l'insussistenza di ogni discrezionalità delle parti collettive circa la determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori nel periodo feriale, e, in particolare, a dimostrare l'illegittimità della eventuale esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 c.c.”).
11 Rispetto a tali due orientamenti, la giurisprudenza in materia di computo dell'indennità di volo (Cass. civ. sez. lav., 23/06/2022, n.20216) nella retribuzione delle ferie del personale navigante dipendente di compagnia aerea, pur richiamando a sostegno della propria conclusione tanto la sentenza Cass. civ. sez. lav., 02/02/2004, n. 1823 quanto la sentenza di segno opposto Cass. civ. sez. lav., 22/11/2002, n. 16510, conclude, pur senza prendere posizione sul contrasto giurisprudenziale qui evidenziato, nei termini che si riportano: “ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n.
16510/2002)” (Cass. civ. sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
A tale pronuncia ha aderito tutto il filone giurisprudenziale relativo alla retribuzione delle ferie del personale al quale si applica il CCNL autoferrotranvieri, limitando l'accoglimento della domanda dei lavoratori al periodo di quattro settimane (App. Bari,
Sez. lavoro, Sent., 11/02/2025, n. 142; Appello Venezia, Sez. lavoro, Sent., 29/01/2025,
n. 35; App. Roma, Sez. lavoro, Sent., 12/11/2024, n. 3665).
In questo senso, si è pronunciato questo giudicante con la sentenza Trib. Torino, sent.
103/2023 ex art. 420 bis c.p.c., avverso la quale non risulta proposto ricorso per cassazione sotto tale profilo da parte dei ricorrenti.
È per tali ragioni che questo Tribunale intende prestare adesione all'orientamento di legittimità riferito a questioni del tutto analoghe a quelle qui trattate (Cass. civ. sez. lav.,
23/06/2022, n. 20216), ritenendo la fondatezza della domanda limitata al periodo di quattro settimane indicato dalla direttiva 2003/88/CE all'art. 7.
Una volta poi precisato che l'accoglimento delle domande del ricorrente va limitato al periodo di quattro settimane (art. 7 direttiva 2003/88/CE) va dato atto che per quattro settimane deve intendersi un periodo di 20 giorni l'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa del ricorrente in 5 giorni a settimana.
L'art. 28 del CCNL al par.
1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”. In assenza di allegazione da parte del ricorrente della
12 ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, la domanda deve essere accolta limitatamente al periodo di 20 giorni.
In tal senso deve interpretarsi il riferimento contenuto nella direttiva 2003/88/CE alle quattro settimane, come ritenuto dalla dottrina, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare 03/03/2005, n. 8/2005 e dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte giustizia UE grande sezione, 08/09/2020, n.119 che ha ritenuto conforme all'art. 7 direttiva 2003/88/CE lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 giorni l'anno i giorni di ferie, in quanto tale numero “eccede, in ogni caso, quello derivante dalle prescrizioni minime dell'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88” di 20 giorni).
Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la domanda del ricorrente deve trovare accoglimento in conformità ai conteggi depositati in data 8.11.2025 dovendosi dichiarare la nullità per contrarietà all'art. 36 co. 3 Cost. e all'art. 7 dir. 88/2003/CE:
- dell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- degli articoli 31.6 del CCNL 2012 e 30.6 del CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati, limitatamente ad un periodo di quattro settimane.
5. La condanna per il futuro
Con riferimento alla richiesta condanna per il futuro, giova rilevare che tale tipologia di provvedimento è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (si v. ad es. art. 657 co. 1
c.p.c.).
Va tuttavia rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro.
13 Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass.,
Sez. un., n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018;
Cass. n. 5555/2018).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, la domanda di parte ricorrente deve essere intesa (in quanto l'accertamento è sempre presupposto della condanna) quale domanda di accertamento, con gli effetti sopra indicati, e accolta.
Segnatamente, deve essere affermato il diritto del ricorrente di percepire, nei giorni di ferie a partire dal mese di giugno 2021 una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale e del compenso per assenza dalla residenza.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del valore della domanda prossimo al limite inferiore dello scaglione, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto del sig. di percepire, nei giorni di ferie una Parte_1 retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale, anche nella sua quota variabile, e del compenso per assenza dalla residenza;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. l'importo lordo di € 6.554,51, per i titoli di Parte_1 cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 118,50,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. AN,
14 antistatario.
Torino, 16/12/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In merito ai criteri di raffronto delle retribuzioni, la Corte di Cassazione ha così motivato: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. civ. sez. lav., 21/05/2024, n. 14089). 2 Considerando anche l'indennità di utilizzazione professionale, stante quanto si dirà nel paragrafo che segue.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6031/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI AN, elettivamente domiciliato in Torino, via Tofane n. 6, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo CP_1 P.IVA_1
OS e dell'avv. Maria Giovanna Conti, elettivamente domiciliata in Torino, via
Manzoni n. 3 presso lo studio dell'avv. OS;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. lavora alle dipendenze di con mansione e qualifica Parte_1 Controparte_1 di macchinista e agisce in giudizio lamentando l'insufficienza della retribuzione percepita nei giorni di ferie fruiti, in quanto non comprensiva del valore medio di indennità variabili percepite durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, il ricorrente, invocando la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di ferie, contesta la mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie del valore medio, calcolato nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale/scorta e del compenso per assenza 1 dalla residenza, previsti la prima dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo FS, e il secondo dall'art. 77 dei CCNL Attività ferroviarie 2012 e 2016.
Il ricorrente rivendica le differenze retributive maturate a partire dal 18.7.2007, ovvero dal quinquennio antecedente all'entrata in vigore della l. n. 92/2012.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in generale Controparte_1
l'esistenza di una nozione comunitaria di retribuzione dei giorni di ferie, e affermando, per contro il potere in capo ai soggetti della contrattazione collettiva di escludere, da detta retribuzione, talune voci invece erogate per l'effettivo svolgimento della prestazione, laddove non si verifichi alcun concreto effetto dissuasivo per i lavoratori nella fruizione delle ferie;
evidenziando che una parte di indennità di utilizzazione professionale è già erogata ai lavoratori e la natura indennitaria (e quindi non retributiva) dell'indennità per assenza dalla residenza. La società ha infine rilevato che l'eventuale accoglimento della domanda, dovrebbe essere limitato al periodo di quattro settimane, da intendersi come 20 giorni lavorativi, in ragione dell'articolazione dell'orario settimanale in 5 giorni (artt. 31, comma 1 CCNL 2012 e 30, comma 1 CCNL
2016).
*
La domanda svolta in via principale dal ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1. Premessa. La retribuzione delle ferie. L'assenza dalla residenza
Il presente ricorso rientra in un contenzioso più ampio tra la società convenuta e i propri dipendenti con funzioni di macchinisti e capitreno, vertente sulla retribuzione dei giorni di ferie dei lavoratori subordinati.
Alla luce di un contrasto sorto nella giurisprudenza di merito sulla questione di diritto sottesa alle domande del ricorrente, se siano nulle le disposizioni del CCNL che escludono talune voci variabili della retribuzione aventi carattere retributivo dalla retribuzione dei giorni di ferie, il Tribunale di Torino ha pronunciato sentenza ex art. 420 bis c.p.c. 01/03/2023 n. 103, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la nullità dell'art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane.
2 I relativi motivi di ricorso per Cassazione proposti dalla società convenuta sono stati disattesi dalla Corte di legittimità che, sul punto, ha così motivato:
“
4.2. Il quarto motivo non merita, invece, accoglimento. Esso censura quella parte di motivazione in cui il primo giudice ha ritenuto di "prendere posizione sull'eccezione di nullità, dedotta da con eccezione riconvenzionale in via subordinata, delle CP_1 clausole del CCNL istitutive di indennità, in ragione della ritenuta inscindibilità delle clausole del CCNL". Ciò il giudicante ha fatto esplicitamente "in via preliminare, a giustificazione della questione interpretativa decisa nelle forme di cui all'art. 420 bis
c.p.c.".
Si tratta, dunque, dell'ipotesi in cui il giudice di primo grado, nell'adottare la decisione ex art. 420 bis c.p.c., affronti e prenda posizione, allo stato degli atti, su di una questione preliminare, ma tale delibazione riguarda solo il profilo della rilevanza della questione interpretativa decisa, quale presupposto di ammissibilità del ricorso alla sentenza interpretativa, dovendo invece escludersi che il giudice si sia pronunciato definitivamente su tale questione;
è quindi una delibazione sommaria, che è inidonea a formare un giudicato interno sulla medesima, facendo venire meno l'interesse della società ricorrente al gravame sul punto.
Quanto al sindacato di questa Corte è sufficiente che il giudice a quo abbia offerto della questione preliminare una soluzione plausibile - come nella specie - con l'esclusivo fine di verificare l'ammissibilità della questione interpretativa sotto il profilo della rilevanza
(cfr. Cass. n. 14356 del 2014, che argomenta analogamente al canone processuale che governa l'ordinanza di rimessione, da parte del giudice comune alla Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23).
4.3. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono infondati per le ragioni diffusamente espresse in copiosi precedenti di questa Corte in analoghi contenziosi che si sono formati prima con la (tra molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141 del 2024) e, poi, Controparte_2 sono stati ribaditi anche con l'odierna ricorrente, avuto specifico riguardo alla indennità di assenza dalla residenza oggetto del presente procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n.
19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024).
In sintesi estrema - ribadito che "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla
3 residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro".
A tali precedenti il Collegio rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per respingere i motivi di ricorso in esame, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si
è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del
2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è
l'esigenza "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU.
n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la
"conoscenza" delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022)” (Cass. civ. sez. lav., 23/12/2024, n. 34088).
In ordine alla dedotta inscindibilità delle cause, deve richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, in un caso analogo ha così motivato:
“I giudici milanesi, con motivazione corretta ed esente di vizi logici e giuridici, hanno rigettato la proposta (dalla Ciga Hotels s.p.a.) domanda riconvenzionale sul preminente rilievo - condiviso da questa Corte - che la pattuizione di inscindibilità delle clausole contrattuali collettive diventa contra
4 legem, allorché sia intesa a sottrarre i singoli istituti (o clausola) contrattuali al controllo di legalità rispetto alle norme imperative dell'ordinamento.
L'opinione del giudice di merito è, peraltro, conforme all'insegnamento di questa Corte, la quale ha stabilito che, quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola del sistema del codice civile,
l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. n. 5675-87)” (Cass. civ. sez. lav., 16/11/1996, n. 10050).
Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dal ricorrente avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 34088/2024).
Per il resto, con riferimento:
- alla nozione comunitaria della retribuzione dei giorni di ferie,
- alla natura retributiva del compenso per assenza dalla residenza;
- alla necessità di una verifica ex ante della natura dissuasiva al godimento delle ferie della riduzione della retribuzione nei giorni di ferie (tramite rinvio alla giurisprudenza già pronunciatasi sul punto); si ritengono pertanto esaustive e dirimenti le argomentazioni sopra richiamate contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 34088/2024, unitamente a quelle contenute nei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati.
5 In merito all'effetto dissuasivo della mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie delle componenti variabili della retribuzione, si osserva dai conteggi di parte ricorrente che, nei giorni di ferie fruiti1 il ricorrente ha percepito importi significativamente inferiori rispetto agli importi che avrebbe percepito, ove avesse prestato l'attività lavorativa negli stessi giorni2.
In particolare, si osserva, a titolo esemplificativo, che il ricorrente ha percepito nei giorni di ferie fruiti tra il 2014 e il 2019 circa 600 € annui in meno rispetto alla retribuzione che avrebbe percepito nel medesimo periodo ove avesse regolarmente lavorato, in ragione della mancata inclusione nella retribuzione delle voci variabili dell'assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale.
Si tratta di importi tutt'altro che irrisori e dunque astrattamente idonei a produrre l'effetto dissuasivo cui fa riferimento la giurisprudenza comunitaria.
In continuità, pertanto, con la giurisprudenza richiamata:
- deve accertarsi la nullità dell'art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- resta da decidere (avendo la Corte di legittimità con la sent. n. 34088/2024, invece accolto il ricorso per Cassazione proposto dalla Società sul punto avverso la sentenza ex art. 420 bis c.p.c.) in merito al diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie del valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale, indennità prevista dalla contrattazione aziendale.
2. L'indennità di utilizzazione professionale
Anche con riferimento all'indennità di utilizzazione professionale, appare sufficiente il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: “In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (Cass. civ. sez. lav., 20/05/2024, n. 13932).
Anche l'indennità in parola, pertanto, nel suo valore medio, deve essere compresa nella retribuzione dei giorni di ferie, dovendosi ritenere la nullità parziale del CCNL, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui non include detta indennità (nel suo valore medio calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie) nella retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente al periodo di quattro settimane.
3. La prescrizione
La stessa pronuncia da ultimo citata si è altresì pronunciata su analoga eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente che pertanto viene richiamata anche sul punto:
“Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022).
33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del
7 rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità;
a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass. civ. sez. lav.,
20/05/2024, n. 13932).
È pertanto corretta la domanda proposta in via principale, riferita alle differenze maturate dal luglio 2007 (quinquennio antecedente all'entrata in vigore della l. n.
92/2012).
4. L'estensione del diritto del ricorrente e il quantum della pretesa
Il ricorrente fonda la propria pretesa essenzialmente sul diritto ricavato dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE che prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
La corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva, che individua in quattro settimane il periodo minimo delle ferie annuali retribuite, ha affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Poiché tale affermazione si riferisce al periodo minimo di quattro settimane indicato dall'art. 7 (Cass. civ. sez. lav, 23 giugno 2022 n 20216), occorre verificare se nell'ordinamento interno vi siano disposizioni di legge che consentano di affermare il medesimo principio per i giorni eccedenti tale periodo minimo, non coperti dalla direttiva.
Sul punto occorre dare atto del contrasto maturato nella giurisprudenza di legittimità.
8 Secondo un orientamento risalente agli anni '80 del secolo scorso, dall'art. 36 comma 3
Cost. sarebbe enucleabile il principio, secondo cui “al lavoratore spetta durante il periodo feriale una retribuzione non inferiore a quella complessiva in concreto normalmente corrispostagli durante l'anno (Cass. civ., 8.3.1981, n. 3044), in quanto
l'attribuzione del diritto irrinunciabile ad un congruo periodo di riposo ogni anno è inseparabile dalla conservazione del trattamento retributivo nella misura ridetta”
(Cass. civ. sez. lav., 11/04/1988, n.2867).
Detto orientamento è stato recentemente richiamato e sviluppato da una sentenza della
Corte di Cassazione che ha rilevato che “In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 c.c. e della Convenzione OIL 24 giugno 1970 n. 157, ratificata con L. 10 aprile 1981, n. 157, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce di diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 c.c." (Cass. 17/10/2001, n.
12683; nello stesso senso Cass. n. 17077/2002; Cass. n. 7040/2003).
Alla luce di tale principio di diritto, una clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, è legittima - sul piano della garanzia offerta al singolo dipendente dall'art. 36 Cost. - a condizione che il lavoro notturno o quello straordinario rappresentino mere modalità di esecuzione della prestazione, che potrebbero cioè venire meno in qualunque momento” (Cass. civ. sez. lav., 10/10/2023, n. 28320, che ha confermato la decisione della corte d'appello che, in riforma della sentenza del Tribunale, valutata la natura dell'emolumento escluso dalla contrattazione collettiva, ha accolto la domanda dei lavoratori, affermando che dovesse essere loro assicurata la medesima retribuzione percepita durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, proprio per non indurre il lavoratore a rinunziare al diritto alle ferie, ossia al riposo annuale;
tale pronuncia, nel confermare il diritto dei lavoratori
9 all'inclusione nella retribuzione delle ferie di voci retributive intrinsecamente connesse con le mansioni svolte, non ha apportato alcuna limitazione temporale a tale diritto, pur a direttiva 2003/88/CE vigente).
La precisazione contenuta nella sentenza da ultimo citata e posta in evidenza, trae le sue radici in un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ogni volta che ha affermato l'inesistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione in materia di ferie, invocando l'art. 36 terzo comma Cost. ha poi precisato come la derogabilità, ai fini in esame, della nozione omnicomprensiva di retribuzione delineata dal codice civile, ai fini del computo delle indennità di fine rapporto, “non possa implicare anche l'inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti
(anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale”, potendo l'autonomia contrattuale legittimamente escludere dalla retribuzione dovuta durante le ferie quelle voci della retribuzione che sono collegate a modalità contingenti della prestazione, ma non quelle garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ. (Cass. civ. sez. lav., 19/08/2004, n.
16261; Cass. civ. sez. lav., 22/11/2002, n. 16510), pena l'elusione della garanzia costituzionale prevista dall'art. 36 co. 3 Cost. (Cass. civ. sez. lav., 13/07/1996, n.6372).
A tale orientamento se ne contrappone un altro di segno opposto, secondo cui
“ancorché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36 Cost., comma 3, Cost.) oltre che da norma codicistica (art. 2109), queste fonti legali non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della retribuzione stessa;
tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva - e, nel rispetto di questa, al patto individuale - perché ad essa compete l'individuazione, tra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla.
Tale conclusione non contrasta con la Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970
(ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981 n. 157) la quale, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale e media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o, comunque, inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali (cfr. in tali sensi: Cass. 22 novembre 2002 n. 16510; Cass. 13 giugno 2002 n. 8501 cit;
Cass. 17 ottobre 2001 n. 12683 cit.; Cass. 17 aprile 1985 n. 2549 relativa al rapporto di lavoro tra LC e un suo dipendente)” (Cass. civ. sez. lav., 02/02/2004, n. 1823; si
10 evidenzia che tale pronuncia, che qualifica come maggioritario l'orientamento seguìto, richiama a sostegno della tesi condivisa Cass. 22 novembre 2002 n. 16510, che invece segue la tesi opposta che individua nell'art. 36 co. 3 Cost. una limitazione all'autonomia collettiva nei seguenti termini: “Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, benché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36, 3 comma, Cost.) oltre che da norma codicistica (art.
2109 c.c.), poiché queste fonti normative non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della retribuzione stessa, tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva, ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Tale conclusione non è ritenuta in contrasto neanche con la Convenzione OIL n. 132 del
1970 (ratificata e resa esecutiva con la legge suindicata), poiché essa, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 768-
1991; Cass. n. 7902-1997; Cass. n. 7432-1999; Cass. n. 295-2000; Cass. n. 14409-
2000).
In dissenso con questo orientamento è stato rilevato che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, si renderebbe possibile anche la eventuale la fissazione di una retribuzione per le ferie pressoché irrisoria, con osservanza solo apparente del precetto costituzionale (Cass. n.
6372-1996). Questo rilievo evidenzia correttamente come la non inderogabilità, ai fini in esame, della nozione omnicomprensiva di retribuzione delineata dal codice civile, ai fini del computo delle indennità di fine rapporto, non possa implicare anche
l'inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti (anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale (al riguardo cfr. anche Cass. n. 13391-2000), e tuttavia non sembra idoneo a giustificare l'insussistenza di ogni discrezionalità delle parti collettive circa la determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori nel periodo feriale, e, in particolare, a dimostrare l'illegittimità della eventuale esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 c.c.”).
11 Rispetto a tali due orientamenti, la giurisprudenza in materia di computo dell'indennità di volo (Cass. civ. sez. lav., 23/06/2022, n.20216) nella retribuzione delle ferie del personale navigante dipendente di compagnia aerea, pur richiamando a sostegno della propria conclusione tanto la sentenza Cass. civ. sez. lav., 02/02/2004, n. 1823 quanto la sentenza di segno opposto Cass. civ. sez. lav., 22/11/2002, n. 16510, conclude, pur senza prendere posizione sul contrasto giurisprudenziale qui evidenziato, nei termini che si riportano: “ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n.
16510/2002)” (Cass. civ. sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
A tale pronuncia ha aderito tutto il filone giurisprudenziale relativo alla retribuzione delle ferie del personale al quale si applica il CCNL autoferrotranvieri, limitando l'accoglimento della domanda dei lavoratori al periodo di quattro settimane (App. Bari,
Sez. lavoro, Sent., 11/02/2025, n. 142; Appello Venezia, Sez. lavoro, Sent., 29/01/2025,
n. 35; App. Roma, Sez. lavoro, Sent., 12/11/2024, n. 3665).
In questo senso, si è pronunciato questo giudicante con la sentenza Trib. Torino, sent.
103/2023 ex art. 420 bis c.p.c., avverso la quale non risulta proposto ricorso per cassazione sotto tale profilo da parte dei ricorrenti.
È per tali ragioni che questo Tribunale intende prestare adesione all'orientamento di legittimità riferito a questioni del tutto analoghe a quelle qui trattate (Cass. civ. sez. lav.,
23/06/2022, n. 20216), ritenendo la fondatezza della domanda limitata al periodo di quattro settimane indicato dalla direttiva 2003/88/CE all'art. 7.
Una volta poi precisato che l'accoglimento delle domande del ricorrente va limitato al periodo di quattro settimane (art. 7 direttiva 2003/88/CE) va dato atto che per quattro settimane deve intendersi un periodo di 20 giorni l'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa del ricorrente in 5 giorni a settimana.
L'art. 28 del CCNL al par.
1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”. In assenza di allegazione da parte del ricorrente della
12 ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, la domanda deve essere accolta limitatamente al periodo di 20 giorni.
In tal senso deve interpretarsi il riferimento contenuto nella direttiva 2003/88/CE alle quattro settimane, come ritenuto dalla dottrina, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare 03/03/2005, n. 8/2005 e dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte giustizia UE grande sezione, 08/09/2020, n.119 che ha ritenuto conforme all'art. 7 direttiva 2003/88/CE lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 giorni l'anno i giorni di ferie, in quanto tale numero “eccede, in ogni caso, quello derivante dalle prescrizioni minime dell'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88” di 20 giorni).
Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la domanda del ricorrente deve trovare accoglimento in conformità ai conteggi depositati in data 8.11.2025 dovendosi dichiarare la nullità per contrarietà all'art. 36 co. 3 Cost. e all'art. 7 dir. 88/2003/CE:
- dell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- degli articoli 31.6 del CCNL 2012 e 30.6 del CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati, limitatamente ad un periodo di quattro settimane.
5. La condanna per il futuro
Con riferimento alla richiesta condanna per il futuro, giova rilevare che tale tipologia di provvedimento è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (si v. ad es. art. 657 co. 1
c.p.c.).
Va tuttavia rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro.
13 Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass.,
Sez. un., n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018;
Cass. n. 5555/2018).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, la domanda di parte ricorrente deve essere intesa (in quanto l'accertamento è sempre presupposto della condanna) quale domanda di accertamento, con gli effetti sopra indicati, e accolta.
Segnatamente, deve essere affermato il diritto del ricorrente di percepire, nei giorni di ferie a partire dal mese di giugno 2021 una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale e del compenso per assenza dalla residenza.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del valore della domanda prossimo al limite inferiore dello scaglione, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto del sig. di percepire, nei giorni di ferie una Parte_1 retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale, anche nella sua quota variabile, e del compenso per assenza dalla residenza;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. l'importo lordo di € 6.554,51, per i titoli di Parte_1 cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 118,50,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. AN,
14 antistatario.
Torino, 16/12/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In merito ai criteri di raffronto delle retribuzioni, la Corte di Cassazione ha così motivato: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. civ. sez. lav., 21/05/2024, n. 14089). 2 Considerando anche l'indennità di utilizzazione professionale, stante quanto si dirà nel paragrafo che segue.
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