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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 889/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17419/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013671380000 IMU 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 800/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19.9.2025 Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259013671380000, notificata in data 25.6.2025, e la sottesa cartella n. 07120140347445458000 avente ad oggetto IMU 2006 eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito, oltre che la decadenza.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – CO eccependo la mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, oltre che l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella n. 07120140347445458000 è stata notificata in data 11/12/2014 mediante consegna a mani a persona di famiglia. Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la doglianza sollevata da parte ricorrente attiene all'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
La ricorrente deposita memorie con cui deduce che il Concessionario non ha assolto la prova circa la regolare notifica della cartella n. 07120140347445458000 che ha seguito il procedimento di notifica ordinario ai sensi dell'art.26 DPR 602/1973 per cui il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell''atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Nella specie, come visto, diversamente dalla notifica dell'intimazione che è stata eseguita con la “spedizione diretta”, la cartella presupposta è stata notificata con il procedimento ordinario, che prevede espressamente, ai fini della validità, la spedizione della raccomanda informativa c.d. “c.a.n.”. Il Concessionario non ha prodotto la prova dell'avvenuta spedizione della “c.a.n.”, ma unicamente un elenco di raccomandate che Banca_1 assume di aver notificato, inidoneo per i fini di causa. Volendo per assurdo assumere la regolarità della notifica della cartella presupposta in questione, in data 10/12/2014, risulterebbe comunque maturata la prescrizione dei carichi. Infatti, i tributi locali, le sanzioni e gli interessi soggiacciono al termine di prescrizione breve quinquennale. Pertanto, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il termine risulta decorso in data 10/12/2019.
Alcuna rilevanza assume la eccepita sospensione delle attività di riscossione a causa della pandemia da
Covid-19, dal 08/03/2020 al 31/08/2021, essendo postuma rispetto alla maturazione del termine di prescrizione.
All'esito dell'udienza del 20.1.2026 la Corte decide coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in applicazione del principio della "ragione più liquida" dell'eccepita prescrizione in quanto essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenta comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio.
L'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e
17 d.lgs. 472/1997, e successive modificazioni”. Pertanto, per gli enti locali è stato stabilito – a pena di decadenza – un termine unico di cinque anni per la notifica degli atti impositivi relativi a qualsiasi tributo di loro competenza (IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità ecc.), e in relazione a qualsiasi violazione
(omesso versamento, omessa o infedele dichiarazione). Ne consegue che l'avviso relativo all'anno 2006 avrebbe dovuto essere notificato, pur volendo assumere la validità della notifica della cartella di pagamento in data 10.12.2014, entro il 10.12.2019, ma, pur aggiungendovi al termine quinquennale i 542 giorni previsti, per gli atti attinenti alla fase della riscossione, dall'art. 68 d.l.18 del 2020, la prescrizione risulta maturata. Invero, la successiva notifica della pretesa impositiva è avvenuta solo con la notifica dell'atto impugnato ovvero in data 25.6.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – CO al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in 278,00 € per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva e rimborso del contributo unificato se effettivamente pagato, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17419/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013671380000 IMU 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 800/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19.9.2025 Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259013671380000, notificata in data 25.6.2025, e la sottesa cartella n. 07120140347445458000 avente ad oggetto IMU 2006 eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito, oltre che la decadenza.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – CO eccependo la mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, oltre che l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella n. 07120140347445458000 è stata notificata in data 11/12/2014 mediante consegna a mani a persona di famiglia. Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la doglianza sollevata da parte ricorrente attiene all'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
La ricorrente deposita memorie con cui deduce che il Concessionario non ha assolto la prova circa la regolare notifica della cartella n. 07120140347445458000 che ha seguito il procedimento di notifica ordinario ai sensi dell'art.26 DPR 602/1973 per cui il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell''atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Nella specie, come visto, diversamente dalla notifica dell'intimazione che è stata eseguita con la “spedizione diretta”, la cartella presupposta è stata notificata con il procedimento ordinario, che prevede espressamente, ai fini della validità, la spedizione della raccomanda informativa c.d. “c.a.n.”. Il Concessionario non ha prodotto la prova dell'avvenuta spedizione della “c.a.n.”, ma unicamente un elenco di raccomandate che Banca_1 assume di aver notificato, inidoneo per i fini di causa. Volendo per assurdo assumere la regolarità della notifica della cartella presupposta in questione, in data 10/12/2014, risulterebbe comunque maturata la prescrizione dei carichi. Infatti, i tributi locali, le sanzioni e gli interessi soggiacciono al termine di prescrizione breve quinquennale. Pertanto, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il termine risulta decorso in data 10/12/2019.
Alcuna rilevanza assume la eccepita sospensione delle attività di riscossione a causa della pandemia da
Covid-19, dal 08/03/2020 al 31/08/2021, essendo postuma rispetto alla maturazione del termine di prescrizione.
All'esito dell'udienza del 20.1.2026 la Corte decide coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in applicazione del principio della "ragione più liquida" dell'eccepita prescrizione in quanto essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenta comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio.
L'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e
17 d.lgs. 472/1997, e successive modificazioni”. Pertanto, per gli enti locali è stato stabilito – a pena di decadenza – un termine unico di cinque anni per la notifica degli atti impositivi relativi a qualsiasi tributo di loro competenza (IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità ecc.), e in relazione a qualsiasi violazione
(omesso versamento, omessa o infedele dichiarazione). Ne consegue che l'avviso relativo all'anno 2006 avrebbe dovuto essere notificato, pur volendo assumere la validità della notifica della cartella di pagamento in data 10.12.2014, entro il 10.12.2019, ma, pur aggiungendovi al termine quinquennale i 542 giorni previsti, per gli atti attinenti alla fase della riscossione, dall'art. 68 d.l.18 del 2020, la prescrizione risulta maturata. Invero, la successiva notifica della pretesa impositiva è avvenuta solo con la notifica dell'atto impugnato ovvero in data 25.6.2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – CO al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in 278,00 € per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva e rimborso del contributo unificato se effettivamente pagato, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore