Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 889
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale, anche considerando le proroghe per la riscossione, fosse maturato prima della notifica dell'atto impugnato. La Corte ha applicato il principio della 'ragione più liquida'.

  • Rigettato
    Eccezione di omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, applicando il principio della 'ragione più liquida', senza entrare nel merito dell'eccezione relativa alla notifica degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, applicando il principio della 'ragione più liquida', senza entrare nel merito dell'eccezione relativa alla decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 889
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 889
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo