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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1977/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Lilia Cianfrone
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente -
Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice
t; Email_2
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.6.2019 il ricorrente chiedeva la condanna dell' Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 7.028,69, dovuta in ragione dell'errato calcolo della pensione di vecchiaia di cui è titolare.
Premetteva, infatti, di aver lavorato alle dipendenze della Telecom Sip Direzione Campania e
Basilicata, divenuta Telecom Italia, dall'1.8.1973 sino al 31.12.2009, data nella quale cessava il proprio rapporto di lavoro ed entrava in mobilità sino all'8.10.2014.
Evidenziava che in data 29.8.2014 l' gli comunicava la liquidazione della pensione n. 00197146 CP_1
Cat. TT con decorrenza dall'1.9.2014.
Deduceva, in particolare, che nel liquidargli la pensione l'Istituto non aveva applicato la normativa prevista dall'art.3, c. 4 bis L. 223/1991 come modif. dall'art.6, c. 17 della L.148/03 la quale stabilisce che, per i lavoratori che maturano il diritto a pensione nel corso del trattamento di mobilità, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del trattamento previdenziale deve essere quella percepita nei dodici mesi precedenti all'entrata in mobilità.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del ricorrente. CP_1
In particolare, in punto di rito eccepiva la decadenza triennale di cui all' art 47 d.P.R. 639/70.
Pensionato dal 2014, il ricorrente avrebbe assunto la propria iniziativa ben oltre il termine triennale predetto.
Nel merito, invece, contestava la domanda del ricorrente sostenendo che la liquidazione della pensione era avvenuta in conformità alle modalità prescritte dalla normativa e che comunque, in data
16.2.2016, era stata effettuata una ricostituzione della prestazione pensionistica dalla quale si era evinta addirittura l'esistenza di un debito, anziché di un credito come prospettato dalla parte ricorrente, per un importo pari a € 4.001,58.
Disposta la C.T.U., da essa si è ricavata invece una differenza di importo pari ad € 208,98 tra il rateo ricalcolato dall' e quello risultante dalla ricostruzione contabile effettuata dal consulente, che ha CP_1 utilizzato quale base di calcolo l'ultima percepita dall'esponente prima dell'entrata in mobilità, per come desunta dall'estratto contro previdenziale presente in atti.
In sede di discussione, parte ricorrente precisava che la sua domanda di condanna rispetto ai ratei già liquidati è da intendersi limitata a quelli maturati entro il triennio anteriore al deposito del ricorso.
Per il resto, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa come di seguito. ***
1. Sulla decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/70
Va premesso che all'esame della domanda non osta l'eccezione di decadenza formulata dall' . CP_1
L'art. 47, c. 3, d.P.R. n. 639 del 1970, così come modificato dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, conv. nella L. n. 438 del 1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
L'art. 38, c. 1, lett. d), n. 1, del D.L. n. 98 del 2011 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza in questione riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria (cfr. Cass., n. 123/2022; Cass., n.
17430/2021; Cass., n. 12278/2022).
Come ben chiarito in precedenza anche da Cass., n. 29754/2019: “Tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale”.
In ogni caso, stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza
è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria. Va poi precisato che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto, in particolare,
l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame,
o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art. 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, qual è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Invero, il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini 'mobili' poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”.
Ciò posto, va ristretto l'oggetto del giudizio alla condanna generica dell' al pagamento delle CP_1 differenze di trattamento nei limiti della decadenza mobile citata e cioè, per i ratei già maturati, per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio.
2. Sulla retribuzione da considerare quale base del calcolo pensionistico
Nel merito, la normativa rilevante nel presente giudizio è quella dettata dal disposto del comma 4 bis dell'art. 3, L. 223/1991, introdotto dall'art. 6, c. 17, D.L. 148/1993 e conv. con modif. dalla L. n.
236/1993.
In particolare, la citata norma dispone quanto segue: “
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità”.
Ciò premesso, l'assunto su cui si fonda la prospettazione del ricorrente è quello dell'errore commesso nella liquidazione della pensione da parte dell' , che avrebbe posto alla base del calcolo il CP_2 trattamento percepito durante il periodo di mobilità e non la retribuzione percepita nel periodo precedente. , dal canto suo, afferma invece di avere rispettato le prescrizioni di legge. CP_1
Il ricorso non indica l'ammontare del trattamento di mobilità che avrebbe erroneamente posto CP_1 alla base del calcolo pensionistico né indica l'ammontare della retribuzione dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità che invece l' avrebbe dovuto considerare. CP_2
In ogni caso, la consulenza tecnica d'ufficio, con valutazioni che lo scrivente ritiene di fare proprie, CP_ ha dato conto della erronea base di calcolo assunta dall' nella liquidazione della prestazione, e ha correttamente calcolato il trattamento pensionistico da liquidare sulla base della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti l'ingresso in mobilità, così come precisato dalla normativa sopra richiamata.
Tenuto conto del dato ricavato dall'estratto conto previdenziale, la consulente ha riscontrato una differenza di importo pari ad € 208,98 tra il rateo ricalcolato dall' e quello risultante dalla CP_1 ricostruzione contabile effettuata.
Sulla base dei conteggi effettuati e tenuto conto della decadenza mobile che andrebbe a coprire solo i periodi antecedenti al triennio della domanda giudiziale, risulta pertanto che al ricorrente devono essere riconosciute le differenze per ben 36 ratei pensionistici precedenti, oltre a quelli maturati pro futuro.
Egli vanta dunque nei confronti dell' un credito pari ad € 7.523,28 al lordo delle ritenute di legge CP_1 da applicare.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto e pertanto l' deve essere condannata al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma di € 7.523,28 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali dalla data di pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
La sussistenza di precedenti contrari di questo Tribunale induce alla compensazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza non sono liquidate in ragione della mancata istanza ai sensi del Testo Unico
Spese di giustizia DPR 115/2002.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.523,28 al CP_1
lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali dalla data di pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite;
- nulla per le spese di consulenza tecnica.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Lilia Cianfrone
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente -
Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice
t; Email_2
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.6.2019 il ricorrente chiedeva la condanna dell' Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 7.028,69, dovuta in ragione dell'errato calcolo della pensione di vecchiaia di cui è titolare.
Premetteva, infatti, di aver lavorato alle dipendenze della Telecom Sip Direzione Campania e
Basilicata, divenuta Telecom Italia, dall'1.8.1973 sino al 31.12.2009, data nella quale cessava il proprio rapporto di lavoro ed entrava in mobilità sino all'8.10.2014.
Evidenziava che in data 29.8.2014 l' gli comunicava la liquidazione della pensione n. 00197146 CP_1
Cat. TT con decorrenza dall'1.9.2014.
Deduceva, in particolare, che nel liquidargli la pensione l'Istituto non aveva applicato la normativa prevista dall'art.3, c. 4 bis L. 223/1991 come modif. dall'art.6, c. 17 della L.148/03 la quale stabilisce che, per i lavoratori che maturano il diritto a pensione nel corso del trattamento di mobilità, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del trattamento previdenziale deve essere quella percepita nei dodici mesi precedenti all'entrata in mobilità.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del ricorrente. CP_1
In particolare, in punto di rito eccepiva la decadenza triennale di cui all' art 47 d.P.R. 639/70.
Pensionato dal 2014, il ricorrente avrebbe assunto la propria iniziativa ben oltre il termine triennale predetto.
Nel merito, invece, contestava la domanda del ricorrente sostenendo che la liquidazione della pensione era avvenuta in conformità alle modalità prescritte dalla normativa e che comunque, in data
16.2.2016, era stata effettuata una ricostituzione della prestazione pensionistica dalla quale si era evinta addirittura l'esistenza di un debito, anziché di un credito come prospettato dalla parte ricorrente, per un importo pari a € 4.001,58.
Disposta la C.T.U., da essa si è ricavata invece una differenza di importo pari ad € 208,98 tra il rateo ricalcolato dall' e quello risultante dalla ricostruzione contabile effettuata dal consulente, che ha CP_1 utilizzato quale base di calcolo l'ultima percepita dall'esponente prima dell'entrata in mobilità, per come desunta dall'estratto contro previdenziale presente in atti.
In sede di discussione, parte ricorrente precisava che la sua domanda di condanna rispetto ai ratei già liquidati è da intendersi limitata a quelli maturati entro il triennio anteriore al deposito del ricorso.
Per il resto, le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa come di seguito. ***
1. Sulla decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/70
Va premesso che all'esame della domanda non osta l'eccezione di decadenza formulata dall' . CP_1
L'art. 47, c. 3, d.P.R. n. 639 del 1970, così come modificato dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, conv. nella L. n. 438 del 1992, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni «dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
L'art. 38, c. 1, lett. d), n. 1, del D.L. n. 98 del 2011 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione, stabilendo che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza in questione riguarda, in considerazione della natura delle prestazioni, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria (cfr. Cass., n. 123/2022; Cass., n.
17430/2021; Cass., n. 12278/2022).
Come ben chiarito in precedenza anche da Cass., n. 29754/2019: “Tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale”.
In ogni caso, stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza
è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria. Va poi precisato che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto, in particolare,
l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame,
o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art. 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, qual è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Invero, il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini 'mobili' poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”.
Ciò posto, va ristretto l'oggetto del giudizio alla condanna generica dell' al pagamento delle CP_1 differenze di trattamento nei limiti della decadenza mobile citata e cioè, per i ratei già maturati, per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio.
2. Sulla retribuzione da considerare quale base del calcolo pensionistico
Nel merito, la normativa rilevante nel presente giudizio è quella dettata dal disposto del comma 4 bis dell'art. 3, L. 223/1991, introdotto dall'art. 6, c. 17, D.L. 148/1993 e conv. con modif. dalla L. n.
236/1993.
In particolare, la citata norma dispone quanto segue: “
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità”.
Ciò premesso, l'assunto su cui si fonda la prospettazione del ricorrente è quello dell'errore commesso nella liquidazione della pensione da parte dell' , che avrebbe posto alla base del calcolo il CP_2 trattamento percepito durante il periodo di mobilità e non la retribuzione percepita nel periodo precedente. , dal canto suo, afferma invece di avere rispettato le prescrizioni di legge. CP_1
Il ricorso non indica l'ammontare del trattamento di mobilità che avrebbe erroneamente posto CP_1 alla base del calcolo pensionistico né indica l'ammontare della retribuzione dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità che invece l' avrebbe dovuto considerare. CP_2
In ogni caso, la consulenza tecnica d'ufficio, con valutazioni che lo scrivente ritiene di fare proprie, CP_ ha dato conto della erronea base di calcolo assunta dall' nella liquidazione della prestazione, e ha correttamente calcolato il trattamento pensionistico da liquidare sulla base della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti l'ingresso in mobilità, così come precisato dalla normativa sopra richiamata.
Tenuto conto del dato ricavato dall'estratto conto previdenziale, la consulente ha riscontrato una differenza di importo pari ad € 208,98 tra il rateo ricalcolato dall' e quello risultante dalla CP_1 ricostruzione contabile effettuata.
Sulla base dei conteggi effettuati e tenuto conto della decadenza mobile che andrebbe a coprire solo i periodi antecedenti al triennio della domanda giudiziale, risulta pertanto che al ricorrente devono essere riconosciute le differenze per ben 36 ratei pensionistici precedenti, oltre a quelli maturati pro futuro.
Egli vanta dunque nei confronti dell' un credito pari ad € 7.523,28 al lordo delle ritenute di legge CP_1 da applicare.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto e pertanto l' deve essere condannata al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma di € 7.523,28 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali dalla data di pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
La sussistenza di precedenti contrari di questo Tribunale induce alla compensazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza non sono liquidate in ragione della mancata istanza ai sensi del Testo Unico
Spese di giustizia DPR 115/2002.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.523,28 al CP_1
lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali dalla data di pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite;
- nulla per le spese di consulenza tecnica.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).