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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 430/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 430 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
E
, nato in [...] il [...], entrambi Parte_2
elettivamente domiciliati in VIA AVEZZANO, 4 SESSA CA (CE) , presso lo studio dell'Avv. CAPORASO FEDERICO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 25.06.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28.02.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11.08.1984 in e di aver avuto durante la convivenza la figlia ( Parte_3 CP_1
20.04.1985) hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nel ricorso introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
430/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 25.06.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in il 11/08/1984, atto iscritto nel Registro degli Atti di Parte_3
Matrimonio del Comune di dell'anno 1984, al n. 6, parte I;
Pt_3 Pt_3
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 25/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 430 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
E
, nato in [...] il [...], entrambi Parte_2
elettivamente domiciliati in VIA AVEZZANO, 4 SESSA CA (CE) , presso lo studio dell'Avv. CAPORASO FEDERICO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 25.06.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28.02.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11.08.1984 in e di aver avuto durante la convivenza la figlia ( Parte_3 CP_1
20.04.1985) hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nel ricorso introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
430/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 25.06.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in il 11/08/1984, atto iscritto nel Registro degli Atti di Parte_3
Matrimonio del Comune di dell'anno 1984, al n. 6, parte I;
Pt_3 Pt_3
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 25/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari