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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2211 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, ritenuta in decisione in data 9.10.2024 sulle conclusioni precisate da parte attrice all'udienza del 9.10.2024, alla scadenza dei termini ex art. 281quinquies c.p.c., vertente
TRA
(P.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Marsala 10/C presso lo studio dell'avv.
Antonio Condello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE -
E
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE –
OGGETTO: Contratti bancari - Rapporto di conto corrente ordinario – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note scritte.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 06.07.2021, la società Parte_1 conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la Controparte_1
pagina 1 di 20 lamentando, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 2704.39, l'arbitraria applicazione di addebiti non dovuti, l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia,
l'applicazione di una illegittima commissione di massimo scoperto e di interessi anatocistici nonché l'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, in accoglimento dei motivi su esposti: - Accertare e dichiarare in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 2704.39 l'applicazione di interessi ultra legali
e di condizioni, prezzi ed oneri che tuttavia non trovano riscontro in veruna pattuizione scritta così come invece
è previsto dalle vigenti norme in materia anche ai fini della determinazione e del calcolo delle voci anzidette ex art. 1284 c.c. ed art. 117 del T.U.B e per l'effetto dichiarare gli stessi non dovuti e disporre il ricalcolo del rapporto di conto corrente con l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. per il periodo antecedente
l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria ovvero, per i periodi successivi, al tasso B.O.T. così come previsto dall'art. 117 comma 7 del T.U.B; - Accertare e dichiarare e, quindi, ricalcolare l'esatto dare avere tra la ed il correntista non tenendo conto ex art. 118 T.U.B. nel ricalcolo delle modifiche CP_1 unilaterali sfavorevoli al correntista, poste in essere in violazione di legge e/o di contratto e per l'effetto dichiarare le anzidette somme come non dovute;
- Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi (anatocismo) e per l'effetto dichiarare non dovute le anzidette somme;
- -
Accertare e dichiarare l'illegittimità della Commissione di massimo scoperto e delle non meglio precisate commissioni di istruttoria, revisione e modifica siccome non pattuite per iscritto ed in ogni caso da considerarsi nulle per violazione di legge e per la mancata pattuizione tra le parti dei criteri di calcolo, della periodicità e della percentuale del tasso e per l'effetto dichiarare non dovute le anzidette somme;
- Accertare e dichiarare che
l'Istituto di credito applicava tassi usurari e per l'effetto ordinare lo scomputo degli stessi dal ricalcolo del conto corrente ordinario n. 2704.39; - Accertare e dichiarare nell'ambito del rapporto di conto corrente ordinario n.
2704.39 che le competenze non dovute dal correntista a seguito della rideterminazione dei saldi debitori sono pari ad euro 140.830,06 e che il saldo a debito del correntista, differenza tra il saldo dell'E.C. e quello rideterminato dopo il ricalcolo, è pari ad euro 17.493,66 al 31.03.2020 o, per ambedue i saldi, alla maggiore
o minore somma accertata in corso di giudizio;
- Accertare nell'ambito del rapporto di conto corrente ordinario
n. 2704.39 l'esatto dare avere tra il correntista e la banca alla data del 30.06.2021 e per l'effetto dichiarare
pagina 2 di 20 non dovute tutte le somme addebitate illegittimamente in conto corrente successivamente alla data del
31.03.2020 ed in particolare dall'estratto conto relativo al periodo 01.10.2021 al 31.12.2021 risulta che
l'Istituto di credito addebitava non meglio precisati interessi a “debito/rettifiche” per complessivi euro
22.477,91 nonché la somma per interessi debitori per euro 22.477,91 così come risultante dall'estratto conto relativo al periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021; - Accertare e dichiarare l'inadempimento e la condotta illecita tenuta dall'Istituto di Credito e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno con liquidazione da effettuarsi in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.; - Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. oltre a quelle per la fase della mediazione.”.
A sostegno delle proprie ragioni l'attrice, premettendo di essere titolare di un rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 2704.39, acceso presso la Controparte_1
Filiale di Reggio Calabria Agenzia 2, Viale Calabria 137/B, esponeva che con istanza ex
[...] art. 119 TUB del 20.06.2019, inviata per il tramite del difensore, aveva richiesto all'Istituto di credito convenuto copia di tutta la documentazione concernente il predetto conto corrente.
In particolare, la richiesta dalla stessa avanzata aveva avuto ad oggetto i seguenti documenti: - tutti gli estratti conto dall'apertura del citato rapporto bancario sino alla data della richiesta;
- copia dei contratti di conto corrente e delle aperture di credito concesse;
- copia dei contratti di garanzia fideiussoria nonché di ogni altro atto (condizioni generali, ecc..) relativo al suddetto rapporto di c/c, nessuno escluso;
-copia dei contratti di mutuo, leasing e di finanziamento concessi.
Con la medesima missiva aveva, altresì, richiesto il ricalcolo dell'esatto dare-avere, da determinarsi in forza delle vigenti norme in materia bancaria e degli oramai pacifici orientamenti giurisprudenziali in tema di anatocismo, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, addebiti illegittimi di interessi ed oneri in genere siccome non pattuiti per iscritto, usura, nonché la restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate dall'Istituto di credito dall'accensione del rapporto sino alla data di ricalcolo.
Con nota del 31 ottobre 2019, la convenuta aveva comunicato la revoca degli affidamenti concessi e regolati sul c/c ed aveva contestualmente invitato l'odierna attrice a provvedere entro due giorni alla rifusione della complessiva somma di euro 149.980,78, oltre interessi e pagina 3 di 20 oneri accessori, nonché alla restituzione degli strumenti bancari relativi al predetto c/c (“Ai sensi di legge e di contratto Vi comunichiamo di recedere con effetto immediato dai fidi a suo tempo concessi, utilizzati e regolati sul c/c 2704.39 che espone ad oggi un saldo debitore di euro 149.980,78, oltre interessi ed oneri accessori a far data dal 01/01/2019. Vi invitiamo pertanto a restituirci il libretto assegni, le carte di credito ed a rimborsarci il saldo debitore sopra evidenziato oltre interessi, oneri ed accessori entro e non oltre 2 gg dalla ricezione della presente. Vi informiamo inoltre che decorso inutilmente tale termine procederemo con il trasferimento della posizione al ns. Ufficio Legale…”).
Con missiva del 23.12.2019 la società attrice aveva, poi, reiterato le richieste già avanzate in data 20.06.2019, ribadendo alla la necessità di visionare ed Controparte_1 estrarre copia della documentazione contrattuale relativa al conto corrente n. 2704.39, riservandosi di adire le vie legali in caso di mancato adempimento (“…La mia cliente e intestataria del c/c n. 2704.39 acceso presso la Vs. filiale di Reggio Calabria Viale Calabria 137/13. Come già comunicato con missiva del 20.06.2019, e interesse della mia assistita visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione contrattuale afferente il citato rapporto bancario. Per tali motivi la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , per il mio tramite CHIEDE Ai sensi e Parte_2 per gli effetti delle vigenti norme in materia bancaria ed in particolare dell'art. 119 del D.lgs. 1° settembre
1993 n. 385 (Testa Unico delle Leggi in Materia CAria e Creditizia) di poter visionare ed estrarre copia, della seguente documentazione:
1. Copia del contratto di conto corrente acceso in data 25.10.2007, ivi incluse eventuali integrazioni e modificazioni;
2. Copia degli estratti di conto corrente afferenti alle annualità 2007; 3.
Copia dei contratti di apertura credito su c/c;
4. Copia dei contratti di garanzia fideiussoria nonché di ogni altro atto (condizioni generali, ecc..) relativo al suddetto rapporto di c/c, nessuno escluso;
5. Copia dei contratti di mutuo, leasing e di finanziamento concessi. Il tutto previa comunicazione dei costi da effettuarsi presso questo studio anche mezzo mail all'indirizzo Laddove il presente invito Email_1
rimanga inadempiuto oltre i termini di legge sarò mio malgrado costretto ad adire le competenti autorità giudiziarie con ulteriore aggravio di spese e conseguenze a Vs. carico. Salvis Juribus. Reggio Calabria, 23 dicembre 2019.”).
In data 27.12.2019, la riscontrando la missiva attorea del Controparte_1
20.06.2019, aveva rappresentato alla che, entro i successivi 90 giorni, la Parte_1
pagina 4 di 20 documentazione dalla stessa richiesta sarebbe stata disponibile per il ritiro presso la filiale di riferimento, previo pagamento dell'importo di euro 89,14 a titolo di rimborso delle spese di riproduzione (“Facciamo riferimento alla Vostra richiesta di copia di documentazione, relativa al rapporto
n. 2704.39 e intestato a , per assicurarvi che daremo seguito alla richiesta nel più breve Parte_1 tempo possibile e comunque non oltre 90 giorni dalla data della presente. Al riguardo Vi Informiamo, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del Testo Unico CArio, che per il ritiro dei documenti richiesti dovrà essere corrisposta alla CA, a ristoro delle spese sostenute, l'importo di Euro 89,14.... Nel confermarVi che restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, Vi informiamo che i documenti richiesti potranno essere ritirati presso la Vs. filiale di riferimento. Cordiali saluti.”).
Con successiva missiva del 13.01.2020 la convenuta aveva, poi, intimato alla società attrice ed a e (nella loro qualità di Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 garanti) il pagamento, entro dieci giorni, della complessiva somma di euro 150,463,29 (oltre competenze e spese), a titolo di saldo debitorio originato dal rapporto di conto corrente n.
2704.39.
A questo punto, la società attrice, con pec del 20.01.2020, aveva formalmente contestato la predetta intimazione di pagamento, rappresentando che, alla luce delle risultanze di cui alla perizia tecnica affidata al dott. , il saldo debitorio (relativo c/c n. Persona_1
2704.39) alla data del 12.07.2019 doveva essere rideterminato in euro 17.493,66, al netto delle competenze ritenute illegittime. Aveva altresì evidenziato di avere intrapreso un tentativo di mediazione presso l'organismo di mediazione (procedura n. 408/19), conclusosi CP_4 tuttavia con esito negativo a causa della mancata adesione dell'istituto di credito ed aveva diffidato la banca dall'intraprendere azioni pregiudizievoli, riservandosi il diritto di agire per le vie legali in caso di ulteriori iniziative ritenute lesive (“Scrivo in nome e per conto della società in persona del legale rappresentante pro-tempore il sig. , con sede in Parte_1 Parte_2
Reggio Calabria Viale Calabria n. 72 che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge nonché per accettazione
e conferimento mandato, per significare quanto segue. La mia assistita contesta con forza il saldo debitorio di cui al c/c n. 2704.39 acceso presso la Vs. filiale di Reggio Calabria Viale Calabria 137/B. Invero, a seguito di conferimento di incarico professionale, il dott. rideterminava il saldo del conto corrente Persona_1
pagina 5 di 20 di cui sopra stornando tutte le competenze non dovute ed illegittimamente addebitate dall'Istituto bancario. In forza del citato ricalcolo il saldo debitorio nei confronti dell'Istituto di credito ammonterebbe al 12.07.2019 ad euro 14.401,51. La questione anzidetta è già stata oggetto di procedura di mediazione iscritta al n. 408/19 presso l'Organismo di mediazione . A seguito di regolare Controparte_5 convocazione codesto Istituto di credito decideva di non aderire alla procedura di mediazione che pertanto si concludeva con esito negativo. Tutto ciò premesso si invita e diffida codesta CA dal voler intraprendere azioni pregiudizievoli nei confronti della mia assistita con l'avvertimento che in caso contrario sarò mio malgrado costretto ad adire le competenti autorità giudiziarie con ulteriore aggravio di spese per Controparte_1
La onferma la propria disponibilità a definire bonariamente la vicenda de
[...] Parte_1 qua previo contatto telefonico con lo scrivente studio legale raggiungibile ai nn. 0965.021815 e 328.6581361.
In attesa di sollecito riscontro, porgo distinti saluti.”).
In data 21 gennaio 2020, parte attrice aveva ritrasmesso all'istituto di credito convenuto la comunicazione appena citata, controfirmata dal proprio legale rappresentante p.t., al fine di soddisfare la richiesta formale in tal senso avanzata dall'istituto medesimo.
In data 6 febbraio 2020 la aveva, poi, provveduto a Controparte_1 consegnare parte della documentazione richiesta, producendo: - una copia del contratto di conto corrente n. 2704.39, acceso in data 25.10.2007; - n. 3 copie di contratti di credito;
- una copia della fideiussione del 26.10.2007 (prestata per euro 72.000,00 dai garanti / Pt_2 [...]
) con ampliamento del 04.05.2009; - una copia della fideiussione del 06.04.2011 (prestata Per_2 per euro 220.000,00 dalla garante;
- le condizioni del conto corrente Persona_3
2704.39 del 28.05.2008 e 30.10.2007.
Con missiva del 12.04.2021, la aveva formalmente intimato Controparte_1 alla società attrice il pagamento del saldo debitorio relativo al conto corrente n. 2704.39, che veniva indicato in euro 180.910,20, oltre competenze e spese, richiedendo la regolarizzazione della posizione debitoria entro 5 giorni lavorativi e riservandosi, altresì, in caso di mancato adempimento, di segnalare la posizione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della CA
d'TA e di intraprendere ulteriori azioni legali.
pagina 6 di 20 In riscontro a tale ultima intimazione di pagamento, la società attrice, con missiva del 16 aprile
2021, aveva formalmente contestato il quantum da ultimo preteso dall'istituto di credito
(superiore di circa 30.000,00 rispetto al saldo debitorio indicato alla data 13.01.2020), diffidando altresì l'istituto di credito dall'intraprendere azioni pregiudizievoli (“Oggetto: Riscontro alla pregiata Vs. “Intimazione di pagamento” del 12.04.2021. Scrivo in nome e per conto della
[...]
con sede in Reggio Calabria (R.C.) Viale Calabria n. 72, in persona del Parte_3
Legale Rappresentante pro-tempore Sig. , giusta mandato all'uopo conferitomi, per significare Parte_2 quanto segue. La mia assistita contesta con forza il saldo debitorio di cui al c/c n. 2704.39 acceso presso la
Vs. filiale di Reggio Calabria, Viale Calabria 137/B. Invero, la questione anzidetta è già stata oggetto di procedura di mediazione iscritta al n. 408/19 presso l'Organismo di mediazione
[...]
, conclusasi con esito negativo in quanto il Vs. Istituto decideva di non aderire. Ci Controparte_5 tengo inoltre a precisare che la richiesta di pagamento per euro 180.910,20 è oltremodo esosa oltreché infondata. Invero non si riesce a comprendere come il saldo debitorio che al 13.01.2020 ammontava ad euro
150.463,29 possa essere lievitato sino a raggiungere addirittura la spropositata cifra di euro 180.910,20.
Tutto ciò premesso, Vi invito e diffido a volervi astenere dall'intraprendere qualsivoglia azione pregiudizievole nei confronti della mia assistita, con l'avvertimento che, laddove il presente invito rimanga inadempiuto, sarò mio malgrado costretto ad adire le competenti Autorità Giudiziarie, sia civili che penali, con ulteriore aggravio di spese e conseguenze a Vs. carico. La presente è da intendersi, altresì, quale richiesta di chiarimenti circa
l'esosità delle somme richieste e più precisamente le motivazioni per le quali il saldo debitorio della Pt_1
in poco più di un anno, lievitava di circa 30.000,00 euro. Distinti saluti. Salvis Juribus.”).
[...]
L'attrice evidenziava che, nonostante le contestazioni avanzate con la predetta missiva - secondo quanto emergeva dal prospetto della Centrale dei Rischi rilasciato dalla CA d'TA
- il credito pretesamente vantato nei propri confronti dalla convenuta era stato segnalato come credito non contestato, scaduto o sconfinato da oltre 180 giorni.
Tanto premesso in fatto, la società attrice affermava che, esaminando le risultanze della perizia affidata al dott. , aveva riscontrato numerosi profili di criticità in ordine al rapporto Per_1 di conto corrente intercorso con la convenuta.
pagina 7 di 20 Nello specifico, richiamando le conclusioni raggiunte dal citato consulente, la società attrice denunciava l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, senza che gli stessi fossero stati pattuiti per iscritto, con conseguente necessità di sostituire tali tassi con quelli di cui all'art. 1284 c.c. per il periodo antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 154/1992 e con quelli indicati dall'art. 117 comma 7 del D. Lgs. n. 385 del 1993 per il periodo successivo al periodo anzidetto.
A supporto di tale doglianza rilevava che, secondo quanto evincibile anche dalla documentazione fornita dallo stesso Istituto bancario, sul rapporto di conto corrente acceso in data 25.10.2007, con lettera del 30.10.2007, era stata concessa un'apertura di credito per euro
60.000,00 con validità sino a revoca regolata al tasso nominale annuo del 10,703 % + CMS dello 0,50% ed al tasso nominale annuo del 13,65% + CMS dell'1,50% per eventuali sconfinamenti.
Con successiva lettera di credito del 07.05.2009 era stato deliberato un aumento della linea di credito ad euro 100.000,00 senza che venisse tuttavia indicata la capitalizzazione trimestrale anche con riferimento agli sconfinamenti di conto.
Era stata altresì riconosciuta un'apertura di credito per euro 75.000,00, utilizzabile sotto forma di anticipo assegni, anche in questo caso senza indicazione della capitalizzazione trimestrale anche con riferimento agli sconfinamenti di conto.
Con contratto del 15.12.2016 la aveva confermato la linea di credito già concessa per CP_1
l'importo di euro 20.000,00, utilizzabile mediante anticipo assegni bancari di terzi non di comodo regolata su conto corrente n. 2704, le cui condizioni avrebbero dovuto essere disciplinate nello specifico contratto. Era stata, inoltre, aumentata (da euro 130.000,00 a euro
150.000,00) la linea di credito concessa in data 09.04.2010, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente, le cui condizioni avrebbero dovuto essere riportate nello specifico contratto, con la precisazione che sarebbero state percepite le seguenti, non meglio precisate, commissioni di istruttoria, revisione e modifica affidamenti: revisione 0,125%, Min. euro
60,00, Max euro 300,00.
pagina 8 di 20 Eccepiva, poi, che le condizioni economiche del rapporto erano state modificate unilateralmente dalla in costanza di rapporto, con conseguente violazione della CP_1 previsione di cui all'art. 118 TUB nonché che era stato applicato illegittimamente l'anatocismo.
Denunciava altresì la nullità della commissione di massimo scoperto e sosteneva la non debenza delle commissioni e degli oneri sostitutivi di massimo scoperto oltreché di costi, spese e valute addebitati dalla convenuta in difetto di pattuizione. CP_1
Rilevava ancora l'applicazione di tassi di interesse usurari nei trimestri I, II, III e IV del 2008, nel I trimestre del 2010 e nel I trimestre del 2011.
Rappresentava, infine, che il proprio ctp dott. aveva accertato che – a fronte Per_1 dell'importo addebitato dalla convenuta nel corso del rapporto di c/c, per un ammontare complessivo di euro 148.558,50 (di cui euro 93.763,90 per interessi debitori, euro 37.809,55 per commissioni di massimo scoperto ed euro 16.985,05 per altre spese) - in totale, la somma degli addebiti illegittimamente applicati dalla era pari ad euro Controparte_1
140.830,06 e che il saldo debitorio alla data del 31 marzo 2020 doveva essere rideterminato in euro 17.493,66 (quale somma risultante dalla differenza tra il saldo a debito risultante dall'ultimo estratto conto - euro 158.323,72 e quello determinato dopo il ricalcolo effettuato dal dott. ). Per_1
Assumeva, poi, che la condotta inadempiente (e nient'affatto collaborativa) posta in essere dalla convenuta integrava gli estremi di una pratica commerciale scorretta, per non aver la stessa comunicato alla Centrale dei Rischi che il credito da essa pretesamente vantato era contestato e, conseguentemente, invocava il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, per come più sopra riportate.
La convenuta sebbene regolarmente evocata in lite, non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
All'udienza del 15.12.2021, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante CTU.
pagina 9 di 20 All'udienza del 21.02.2024, questo Giudice, ritenuto non necessario disporre alcuna integrazione peritale stante l'esaustività della ctu ed esclusa la possibilità di consentire il rideposito degli e/c poco leggibili, in quanto lo stesso, intervenendo ad istruzione ormai conclusa, sarebbe risultato tardivo, rinviava la causa all'udienza del 19.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza anzidetta la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione a parte attrice del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
RITENUTO IN DIRITTO
Con l'odierna azione giudiziale la propone una domanda di accertamento Parte_1 negativo del credito, adducendo che il reale saldo del rapporto di c/c n. 2704.39 acceso presso la in data 25.10.2007 sarebbe pari alla somma di € 17.493,66 a Controparte_1 debito della correntista alla data del 31.03.2020 in luogo della maggior somma di € 158.323,72
a debito della correntista, dovendosi da quest'ultima cifra decurtare gli addebiti illegittimi, ammontanti a complessivi € 140.830,06.
Più nello specifico, l'attrice lamenta l'applicazione di tassi di interesse debitori ultralegali non pattuiti, dell'anatocismo, della cms e di altre commissioni illegittime, di tassi usurari, dell'esercizio dello ius variandi avvenuto in spregio all'art. 118 TUB, di valute fittizie e di spese varie.
A sostegno della domanda sono stati prodotti i contratti di affidamento e le variazioni contrattuali dell'iniziale contratto di c/c (non prodotto) nonché gli e/c del periodo
01.01.2008-29.03.2021, con la precisazione che sono risultati illeggibili i files contenenti gli estratti del periodo 01.01.2015 - 31.09.2015.
Ciò posto, si osserva, che all'esito dell'istruttoria svolta mediante la ctu contabile disposta in corso di causa, la domanda attorea è risultata parzialmente fondata e quindi parzialmente accoglibile.
In particolare, ha rivestito un peso notevole ai fini di causa l'omessa produzione del contratto di c/c originario, pur pacificamente in possesso dell'attore per sua stessa ammissione e per come risulta dal documento n. 9, alla cui prima pagina si elenca la documentazione consegnata pagina 10 di 20 al cliente dalla banca, su sua richiesta, in data 06.02.2020, tra la quale figura proprio tale contratto. In quell'occasione la banca ha consegnato complessive 42 pagine di documenti di cui però ne risultano prodotte solo 24. Nello specifico, del contratto originario risultano prodotte le sole ultime due pagine contenenti la sottoscrizione della cliente sia del contratto sia di alcune specifiche clausole ivi elencate (vedasi pagg. 3 e 4 del documento n. 9), con la conseguenza per cui manca del tutto il testo contrattuale, essenziale al fine di verificare la nullità delle clausole afferenti la disciplina dei tassi di interesse, dell'anatocismo e di ogni altra condizione applicata al rapporto, tra cui la disciplina delle valute e delle spese.
Si rammenta, infatti, che qualora ad agire sia il correntista è su questi che grava l'onere della prova in merito alla nullità delle clausole contrattuali. A tale onere assolve producendo il contratto, in mancanza del quale, stante l'impossibilità di verificare la fondatezza degli assunti attorei, la domanda non può che essere rigettata quantomeno con riferimento alle condizioni contrattuali disciplinate da detto contratto originario.
La domanda può, invece, essere efficacemente esaminata con riferimento ai contratti di credito prodotti ed alla variazione delle condizioni economiche dell'originario contratto di conto corrente del 28.05.2008, limitatamente alle variazioni ivi contenute.
Da quanto sopra deriva che non possono considerarsi fondate né la domanda di applicazione dei tassi legali in luogo di quelli applicati (considerato che è ignota l'originaria pattuizione dei tassi e che gli stessi risultano regolarmente pattuiti in tutti i contratti prodotti in giudizio) né quella relativa alla clausola anatocistica, posto che la capitalizzazione degli interessi è stata disciplinata dall'originario contratto di c/c (successivo alla famosa delibera Cicr del
09.02.2000), figurando tra le clausole separatamente sottoscritte dalla correntista, ma non è possibile verificare se la disciplina fosse conforme alla delibera Cicr in punto di condizione di reciprocità, mentre è comprovata la sua specifica e separata approvazione;
si tratta della n. 9 commi 1 e 2 rubricata “capitalizzazione degli interessi” (vedasi pag. 3 del doc. 9).
Ne consegue che, stante l'omessa produzione integrale del contratto e quindi l'omesso assolvimento della prova da parte della correntista in punto di fatti costitutivi della pretesa ex pagina 11 di 20 art. 2697 c.c., la domanda inerente al ricalcolo del rapporto ai tassi legali, con esclusione dell'anatocismo deve essere rigettata.
Del pari risulta infondata la generica domanda relativa all'illegittima applicazione di valute e spese sia per l'omessa produzione del contratto di c/c originario che le disciplinava sia perché comunque sono state compiutamente pattuite nella successiva variazione contrattuale già menzionata e nulla allega nello specifico l'attrice, ossia non spiega in che termini siano stati effettuati addebiti illegittimi a titolo di spese e di giorni valuta in relazione alle pattuizioni contrattuali.
Vanno a questo punto esaminate le altre questioni afferenti alla dedotta applicazione di tassi usurari, avendo riguardo ai soli contratti prodotti in giudizio ed all'esercizio dello ius variandi, all'applicazione illegittima della cms e di altre commissioni nonché all'asserito illegittimo esercizio dello ius variandi.
In merito al primo aspetto, deve preliminarmente rammentarsi che l'art. 1815 co. 2 c.c. sancisce la gratuità del mutuo/prestito in caso di usurarietà del tasso applicato, laddove per usura si intende ai sensi dell'art. 644 c.p. la dazione o la promessa sotto qualsiasi forma, per sé
o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, di interessi o di altri vantaggi usurari: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La legge cui fa riferimento l'art. 644 c.p. è la legge n. 108/1996, che all'art. 2 comma 1 demanda la rilevazione dei tassi medi su cui calcolare il tasso soglia (TEGM aumentato del
50%) a decreti del Ministero del Tesoro, da adottarsi trimestralmente.
Ai fini del calcolo del TEG non può tenersi conto della cms fino al 31.12.2009, in quanto fino a quel momento era esclusa da detto calcolo nelle istruzioni della CA d'TA; per il periodo successivo invece è entrata a far parte del calcolo (cfr. Cass. S.U. n. 16303/2018, che hanno chiarito che la CMS non rientra nel calcolo del Teg, soggiacendo ad un'autonoma verifica da effettuarsi secondo la cd. “cms soglia”: “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla
pagina 12 di 20 legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”).
Inoltre, si ha usura originaria tanto se il superamento del tasso soglia avviene al momento dell'iniziale pattuizione quanto se interviene in corso di rapporto in concomitanza dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca (cfr. Cass. ord. n. 18227/2024: “Poiché, a norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente «si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto» nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per
l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l'illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione;
gli esempi che si potrebbero fare a quest'ultimo riguardo sono numerosi
(si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4,
c.c. 1712, comma 2, c.c.). Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall'art. 118, comma 2, cit.. In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”).
pagina 13 di 20 Orbene, il ctu ha avuto modo di accertare che per tutto il corso del rapporto di conto corrente non si sia mai verificato alcun superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti sulla base della formula matematica prevista dalle Istruzioni della CA d'TA temporalmente vigenti.
Non può poi accogliersi la richiesta di parte attrice di inglobare nel calcolo del tasso usura una voce non prevista dalle istruzioni della banca d'TA (l'anatocismo), sulla scorta di un'innovativa pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 33964/2022 del
17.11.2022: “…si deve ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito;
e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale. Non corretta è altresì l'affermazione della Corte d'appello secondo cui le istruzioni della CA d'TA sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione. Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell'art. 2, comma 1, l.
108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il
“tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua
– quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg”).
Infatti, questo Giudice non condivide la conclusione cui è giunta la Suprema Corte nella pronuncia citata, in quanto includere la capitalizzazione degli interessi nel calcolo del TEG per poi confrontarlo con i tassi soglia indicati nei DM ministeriali significherebbe introdurre un costo non considerato per la rilevazione del tasso soglia, sicchè ci si verrebbe a trovare di fronte a dati disomogenei, come tali non comparabili.
Si osserva in proposito che le Istruzioni della CA d'TA cui deve farsi riferimento ai fini del calcolo del TEG individuano una formula matematica che non tiene assolutamente conto pagina 14 di 20 degli effetti della capitalizzazione (TEG= [(interessi x 36.500)/ numeri debitori] + [(oneri x
100)/ accordato]) e ciò si può affermare alla luce delle indicazioni fornite dalla CA d'TA nelle istruzioni stesse (si vedano ad esempio quelle del 2009: “gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.
Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4”; il punto B4 prevede che: “Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo 5).
Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti)”). Contro Ciò significa che il tasso soglia nei vari DM trimestrali emanati dal è calcolato senza tenere conto degli effetti della capitalizzazione, mentre il TEG del rapporto, secondo l'impostazione seguita dalla pronuncia citata, sarebbe calcolato tenendone conto. Ecco che allora il confronto avverrebbe tra due grandezze disomogenee, il che è inaccettabile, come del resto ha messo in risalto la stessa Suprema Corte nel suo massimo consesso quando si è
pagina 15 di 20 pronunciata sulla possibilità di includere la cms ovvero gli interessi moratori nel calcolo del
TEG (n. 16303/2018 e n. 19597/2020), valorizzando all'uopo il principio di simmetria.
È, infatti, evidente, che qualora si inglobasse nel calcolo la capitalizzazione allora necessariamente anche il tasso soglia dovrebbe incrementarsi valutando la componente dell'anatocismo, il che comporterebbe inevitabilmente il non superamento del tasso soglia, come rettificato, per renderlo omogeneo rispetto al Teg del contratto.
Ne discende che questa doglianza risulta infondata.
Allo stesso modo risulta infondata anche la doglianza afferente all'asserito illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca, stante l'estrema genericità dell'allegazione difensiva con cui ci si limita a sostenere che esso sarebbe avvenuto in spregio all'art. 118 TUB, peraltro riportando il testo della norma riformata e non quello vigente all'epoca (che aveva tutt'altra, meno stringente, formulazione), considerato che lo stesso è stato certamente disciplinato dal contratto originario, non prodotto in giudizio (fatte salve le sole ultime due pagine), tanto che la relativa clausola risulta specificamente sottoscritta in calce al contratto (art. 13 delle condizioni generali rubricato “modifica delle condizioni”).
Più nello specifico, si osserva che la parte allega genericamente, sulla base di un testo normativo che impone ben altri adempimenti rispetto a quelli previsti all'epoca della stipula del contratto di c/c oggetto di causa (versione vigente fino al 31.12.2017), che le numerose variazioni (non individuate), intervenute in corso di rapporto, sarebbero risultate non conformi alla norma in un testo non ancora vigente, senza alcuna altra specificazione.
L'estrema genericità dell'allegazione, accompagnata dall'erroneo riferimento ad un testo normativo non ancora vigente, impedisce di poter accogliere la doglianza.
Risulta, invece, fondato l'assunto relativo all'illegittimità della cms e delle altre commissioni applicate dalla banca.
Quanto alla prima si osserva che la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella variazione contrattuale del 28.05.2008 senza indicarne in modo completo tutti gli elementi costitutivi, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'onere economico pagina 16 di 20 pattuito ex art. 1346 c.c.: essa è stata indicata solo nella misura percentuale, omettendosi la disciplina della periodicità del calcolo, della base di calcolo e delle modalità di calcolo.
Si rammenta, infatti, che la commissione di massimo scoperto, pur non essendo di per sé un onere privo di causa con la conseguenza per cui la relativa clausola non può ritenersi nulla per difetto di causa, non rappresenta la mera duplicazione degli interessi passivi, bensì la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione per un certo tempo di una data somma (cfr. Cass. 870/2006), tuttavia la stessa - per essere validamente pattuita - deve essere determinata o determinabile, in ossequio al disposto di cui all'art. 1346 cod. civ., e ciò avviene solo ove siano stati espressamente previsti, oltre al tasso, anche i criteri, la base e la periodicità del calcolo.
La stessa invalidità affligge anche la cms pattuita nei contratti di affidamento del 30.10.2007 e del 07.05.2009 nella sola misura percentuale.
Per le ragioni esposte, le clausole di pattuizione della cms vanno ritenute tutte invalide per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente diritto della correntista all'espunzione delle somme versate a tale titolo.
È altresì illegittima la commissione di revisione prevista nella misura dello 0.125% nel contratto di affidamento del 15.12.2016, posto che l'art. 117bis TUB prevede la possibilità di addebitare commissioni al cliente omnicomprensive nei termini indicati nella norma e che la commissione in questione risulta assolutamente indeterminabile, essendo indicata solo una percentuale e poi due cifre come minimo e massimo che non si comprende a cosa si riferiscano (ossia se all'ammontare della commissione o se alla sua base di calcolo).
Per le ragioni esposte anche quest'ultima commissione risulta pattuita invalidamente perché indeterminata.
In definitiva, appurato che risultano illegittimamente applicate al rapporto le sole commissioni di varia natura pattuite sia nella variazione contrattuale del contratto di c/c originario sia nei contratti di affidamento, occorre adesso ricalcolare l'effettivo saldo di dare-avere tra le parti, facendo riferimento agli esiti della ctu disposta in corso di causa.
pagina 17 di 20 Il consulente, in particolare, ha appurato che alla data del 29.03.2021, sulla base dei ricalcoli effettuati, il saldo del conto corrente è pari ad € 108.891,13 (a debito della correntista). A detto risultato si è giunti partendo dal primo e/c da cui si registra continuità negli e/c prodotti
(01.10.2015) fino all'ultimo disponibile (29.03.2021), decurtando tutti gli addebiti illegittimi del primo periodo documentati dagli e/c (01.01.2008-05.01.2015), senza mai ricorrere a scritture di raccordo per il periodo mancante.
Le conclusioni rassegnate dal ctu, dallo stesso ben argomentate anche nella risposta alle osservazioni mosse da parte attrice, sono pienamente condivise da questo Giudice.
In definitiva, deve dichiararsi che alla data del 29.03.2021 il saldo del c/c n. 2704.39 è pari ad €
108.891,13 (a debito della correntista).
L'esistenza di un debito cospicuo in capo alla correntista porta con sé l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice per la sua asserita segnalazione a sofferenza alla
Centrale dei Rischi senza indicazione della contestazione del credito, che risulta altresì formulata in modo talmente generico da non consentire di individuare il concreto pregiudizio da risarcire, ferma l'inammissibilità di danni in re ipsa.
La predetta domanda va, dunque, rigettata in quanto infondata.
Considerate la parziale reciproca soccombenza delle parti e la contumacia della che non CP_1 costituendosi non ha ostacolato la domanda attorea, le spese di lite devono essere parzialmente compensate tra le parti per metà ciascuna e pertanto la convenuta deve essere condannata a rifondere a parte attrice la somma di € 5.000,00, per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del decisum e della non complessità dell'attività difensiva svolta, anche in ragione della contumacia di parte convenuta, il che giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, fatta eccezione per la fase istruttoria che ha visto l'espletamento di una ctu. La convenuta deve altresì rifondere a parte attrice la metà delle spese vive, pari ad € 393,00 oltre alle spese di mediazione. Gli onorari e le spese vive vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Condello.
Sono altresì rimborsabili le spese di ctp, in quanto è stata prodotta la copia della ricevuta di bonifico attestante la corresponsione del corrispettivo al consulente per un ammontare pari ad pagina 18 di 20 € 749,00, di cui deve essere rifusa la metà di € 374,50, considerato l'esito della lite e la disposta parziale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu, considerato l'esito della lite, vanno poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
Infine, considerato che la convenuta non ha ingiustificatamente partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria, per come si evince dal verbale negativo del 12.09.2019 (all. 14 fascicolo di parte attrice), ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010
(nella formulazione ratione temporis vigente) - norma questa che prevede l'applicazione di una sanzione per il contegno extraprocessuale della parte, prescindendo del tutto dall'esito della causa e dall'eventuale soccombenza della parte che abbia disertato la mediazione – perché parte convenuta sia condannata al versamento, in favore dell'Erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Invero, la convenuta ha fatto pervenire all'istituto di mediazione una missiva (allegata al verbale) in cui espressamente giustificava la propria omessa partecipazione adducendo generici motivi afferenti l'asserita infondatezza della domanda per carenza di elementi probatori. Si tratta all'evidenza di una motivazione che non può certamente giustificare l'assenza della parte ad una procedura precipuamente finalizzata a deflazionare il contenzioso giudiziario ed a tentare di risolvere bonariamente la vertenza. Dunque, non ravvisandosi valide giustificazioni, la banca deve essere sanzionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara che alla data del
29.03.2021 il saldo del conto corrente n. 2704.39 acceso dall'attrice presso CP_7 ammonta ad € 108.891,13 (a debito della correntista);
[...]
- Rigetta la domanda risarcitoria;
- Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta a rifondere in favore di parte attrice la restante metà, liquidata in € 5.000,00, per onorari, oltre iva, cpa pagina 19 di 20 e rimborso forfettario al 15%, ed in € 393,00 per spese vive, il tutto già al netto dell'operata compensazione, oltre alle spese di mediazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Condello;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice la metà delle spese di ctp, pari ad € 374,50;
- Le spese di ctu sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
- Condanna la convenuta a rifondere in favore dell'Erario una somma di importo CP_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per il recupero della somma dovuta dalla convenuta in favore dell'Erario.
Così deciso in Reggio Calabria il 21.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2211 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, ritenuta in decisione in data 9.10.2024 sulle conclusioni precisate da parte attrice all'udienza del 9.10.2024, alla scadenza dei termini ex art. 281quinquies c.p.c., vertente
TRA
(P.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Marsala 10/C presso lo studio dell'avv.
Antonio Condello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE -
E
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE –
OGGETTO: Contratti bancari - Rapporto di conto corrente ordinario – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note scritte.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 06.07.2021, la società Parte_1 conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la Controparte_1
pagina 1 di 20 lamentando, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 2704.39, l'arbitraria applicazione di addebiti non dovuti, l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia,
l'applicazione di una illegittima commissione di massimo scoperto e di interessi anatocistici nonché l'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, in accoglimento dei motivi su esposti: - Accertare e dichiarare in relazione al rapporto di conto corrente ordinario n. 2704.39 l'applicazione di interessi ultra legali
e di condizioni, prezzi ed oneri che tuttavia non trovano riscontro in veruna pattuizione scritta così come invece
è previsto dalle vigenti norme in materia anche ai fini della determinazione e del calcolo delle voci anzidette ex art. 1284 c.c. ed art. 117 del T.U.B e per l'effetto dichiarare gli stessi non dovuti e disporre il ricalcolo del rapporto di conto corrente con l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. per il periodo antecedente
l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria ovvero, per i periodi successivi, al tasso B.O.T. così come previsto dall'art. 117 comma 7 del T.U.B; - Accertare e dichiarare e, quindi, ricalcolare l'esatto dare avere tra la ed il correntista non tenendo conto ex art. 118 T.U.B. nel ricalcolo delle modifiche CP_1 unilaterali sfavorevoli al correntista, poste in essere in violazione di legge e/o di contratto e per l'effetto dichiarare le anzidette somme come non dovute;
- Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi (anatocismo) e per l'effetto dichiarare non dovute le anzidette somme;
- -
Accertare e dichiarare l'illegittimità della Commissione di massimo scoperto e delle non meglio precisate commissioni di istruttoria, revisione e modifica siccome non pattuite per iscritto ed in ogni caso da considerarsi nulle per violazione di legge e per la mancata pattuizione tra le parti dei criteri di calcolo, della periodicità e della percentuale del tasso e per l'effetto dichiarare non dovute le anzidette somme;
- Accertare e dichiarare che
l'Istituto di credito applicava tassi usurari e per l'effetto ordinare lo scomputo degli stessi dal ricalcolo del conto corrente ordinario n. 2704.39; - Accertare e dichiarare nell'ambito del rapporto di conto corrente ordinario n.
2704.39 che le competenze non dovute dal correntista a seguito della rideterminazione dei saldi debitori sono pari ad euro 140.830,06 e che il saldo a debito del correntista, differenza tra il saldo dell'E.C. e quello rideterminato dopo il ricalcolo, è pari ad euro 17.493,66 al 31.03.2020 o, per ambedue i saldi, alla maggiore
o minore somma accertata in corso di giudizio;
- Accertare nell'ambito del rapporto di conto corrente ordinario
n. 2704.39 l'esatto dare avere tra il correntista e la banca alla data del 30.06.2021 e per l'effetto dichiarare
pagina 2 di 20 non dovute tutte le somme addebitate illegittimamente in conto corrente successivamente alla data del
31.03.2020 ed in particolare dall'estratto conto relativo al periodo 01.10.2021 al 31.12.2021 risulta che
l'Istituto di credito addebitava non meglio precisati interessi a “debito/rettifiche” per complessivi euro
22.477,91 nonché la somma per interessi debitori per euro 22.477,91 così come risultante dall'estratto conto relativo al periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021; - Accertare e dichiarare l'inadempimento e la condotta illecita tenuta dall'Istituto di Credito e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno con liquidazione da effettuarsi in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.; - Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. oltre a quelle per la fase della mediazione.”.
A sostegno delle proprie ragioni l'attrice, premettendo di essere titolare di un rapporto di conto corrente ordinario affidato n. 2704.39, acceso presso la Controparte_1
Filiale di Reggio Calabria Agenzia 2, Viale Calabria 137/B, esponeva che con istanza ex
[...] art. 119 TUB del 20.06.2019, inviata per il tramite del difensore, aveva richiesto all'Istituto di credito convenuto copia di tutta la documentazione concernente il predetto conto corrente.
In particolare, la richiesta dalla stessa avanzata aveva avuto ad oggetto i seguenti documenti: - tutti gli estratti conto dall'apertura del citato rapporto bancario sino alla data della richiesta;
- copia dei contratti di conto corrente e delle aperture di credito concesse;
- copia dei contratti di garanzia fideiussoria nonché di ogni altro atto (condizioni generali, ecc..) relativo al suddetto rapporto di c/c, nessuno escluso;
-copia dei contratti di mutuo, leasing e di finanziamento concessi.
Con la medesima missiva aveva, altresì, richiesto il ricalcolo dell'esatto dare-avere, da determinarsi in forza delle vigenti norme in materia bancaria e degli oramai pacifici orientamenti giurisprudenziali in tema di anatocismo, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, addebiti illegittimi di interessi ed oneri in genere siccome non pattuiti per iscritto, usura, nonché la restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate dall'Istituto di credito dall'accensione del rapporto sino alla data di ricalcolo.
Con nota del 31 ottobre 2019, la convenuta aveva comunicato la revoca degli affidamenti concessi e regolati sul c/c ed aveva contestualmente invitato l'odierna attrice a provvedere entro due giorni alla rifusione della complessiva somma di euro 149.980,78, oltre interessi e pagina 3 di 20 oneri accessori, nonché alla restituzione degli strumenti bancari relativi al predetto c/c (“Ai sensi di legge e di contratto Vi comunichiamo di recedere con effetto immediato dai fidi a suo tempo concessi, utilizzati e regolati sul c/c 2704.39 che espone ad oggi un saldo debitore di euro 149.980,78, oltre interessi ed oneri accessori a far data dal 01/01/2019. Vi invitiamo pertanto a restituirci il libretto assegni, le carte di credito ed a rimborsarci il saldo debitore sopra evidenziato oltre interessi, oneri ed accessori entro e non oltre 2 gg dalla ricezione della presente. Vi informiamo inoltre che decorso inutilmente tale termine procederemo con il trasferimento della posizione al ns. Ufficio Legale…”).
Con missiva del 23.12.2019 la società attrice aveva, poi, reiterato le richieste già avanzate in data 20.06.2019, ribadendo alla la necessità di visionare ed Controparte_1 estrarre copia della documentazione contrattuale relativa al conto corrente n. 2704.39, riservandosi di adire le vie legali in caso di mancato adempimento (“…La mia cliente e intestataria del c/c n. 2704.39 acceso presso la Vs. filiale di Reggio Calabria Viale Calabria 137/13. Come già comunicato con missiva del 20.06.2019, e interesse della mia assistita visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione contrattuale afferente il citato rapporto bancario. Per tali motivi la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , per il mio tramite CHIEDE Ai sensi e Parte_2 per gli effetti delle vigenti norme in materia bancaria ed in particolare dell'art. 119 del D.lgs. 1° settembre
1993 n. 385 (Testa Unico delle Leggi in Materia CAria e Creditizia) di poter visionare ed estrarre copia, della seguente documentazione:
1. Copia del contratto di conto corrente acceso in data 25.10.2007, ivi incluse eventuali integrazioni e modificazioni;
2. Copia degli estratti di conto corrente afferenti alle annualità 2007; 3.
Copia dei contratti di apertura credito su c/c;
4. Copia dei contratti di garanzia fideiussoria nonché di ogni altro atto (condizioni generali, ecc..) relativo al suddetto rapporto di c/c, nessuno escluso;
5. Copia dei contratti di mutuo, leasing e di finanziamento concessi. Il tutto previa comunicazione dei costi da effettuarsi presso questo studio anche mezzo mail all'indirizzo Laddove il presente invito Email_1
rimanga inadempiuto oltre i termini di legge sarò mio malgrado costretto ad adire le competenti autorità giudiziarie con ulteriore aggravio di spese e conseguenze a Vs. carico. Salvis Juribus. Reggio Calabria, 23 dicembre 2019.”).
In data 27.12.2019, la riscontrando la missiva attorea del Controparte_1
20.06.2019, aveva rappresentato alla che, entro i successivi 90 giorni, la Parte_1
pagina 4 di 20 documentazione dalla stessa richiesta sarebbe stata disponibile per il ritiro presso la filiale di riferimento, previo pagamento dell'importo di euro 89,14 a titolo di rimborso delle spese di riproduzione (“Facciamo riferimento alla Vostra richiesta di copia di documentazione, relativa al rapporto
n. 2704.39 e intestato a , per assicurarvi che daremo seguito alla richiesta nel più breve Parte_1 tempo possibile e comunque non oltre 90 giorni dalla data della presente. Al riguardo Vi Informiamo, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del Testo Unico CArio, che per il ritiro dei documenti richiesti dovrà essere corrisposta alla CA, a ristoro delle spese sostenute, l'importo di Euro 89,14.... Nel confermarVi che restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, Vi informiamo che i documenti richiesti potranno essere ritirati presso la Vs. filiale di riferimento. Cordiali saluti.”).
Con successiva missiva del 13.01.2020 la convenuta aveva, poi, intimato alla società attrice ed a e (nella loro qualità di Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 garanti) il pagamento, entro dieci giorni, della complessiva somma di euro 150,463,29 (oltre competenze e spese), a titolo di saldo debitorio originato dal rapporto di conto corrente n.
2704.39.
A questo punto, la società attrice, con pec del 20.01.2020, aveva formalmente contestato la predetta intimazione di pagamento, rappresentando che, alla luce delle risultanze di cui alla perizia tecnica affidata al dott. , il saldo debitorio (relativo c/c n. Persona_1
2704.39) alla data del 12.07.2019 doveva essere rideterminato in euro 17.493,66, al netto delle competenze ritenute illegittime. Aveva altresì evidenziato di avere intrapreso un tentativo di mediazione presso l'organismo di mediazione (procedura n. 408/19), conclusosi CP_4 tuttavia con esito negativo a causa della mancata adesione dell'istituto di credito ed aveva diffidato la banca dall'intraprendere azioni pregiudizievoli, riservandosi il diritto di agire per le vie legali in caso di ulteriori iniziative ritenute lesive (“Scrivo in nome e per conto della società in persona del legale rappresentante pro-tempore il sig. , con sede in Parte_1 Parte_2
Reggio Calabria Viale Calabria n. 72 che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge nonché per accettazione
e conferimento mandato, per significare quanto segue. La mia assistita contesta con forza il saldo debitorio di cui al c/c n. 2704.39 acceso presso la Vs. filiale di Reggio Calabria Viale Calabria 137/B. Invero, a seguito di conferimento di incarico professionale, il dott. rideterminava il saldo del conto corrente Persona_1
pagina 5 di 20 di cui sopra stornando tutte le competenze non dovute ed illegittimamente addebitate dall'Istituto bancario. In forza del citato ricalcolo il saldo debitorio nei confronti dell'Istituto di credito ammonterebbe al 12.07.2019 ad euro 14.401,51. La questione anzidetta è già stata oggetto di procedura di mediazione iscritta al n. 408/19 presso l'Organismo di mediazione . A seguito di regolare Controparte_5 convocazione codesto Istituto di credito decideva di non aderire alla procedura di mediazione che pertanto si concludeva con esito negativo. Tutto ciò premesso si invita e diffida codesta CA dal voler intraprendere azioni pregiudizievoli nei confronti della mia assistita con l'avvertimento che in caso contrario sarò mio malgrado costretto ad adire le competenti autorità giudiziarie con ulteriore aggravio di spese per Controparte_1
La onferma la propria disponibilità a definire bonariamente la vicenda de
[...] Parte_1 qua previo contatto telefonico con lo scrivente studio legale raggiungibile ai nn. 0965.021815 e 328.6581361.
In attesa di sollecito riscontro, porgo distinti saluti.”).
In data 21 gennaio 2020, parte attrice aveva ritrasmesso all'istituto di credito convenuto la comunicazione appena citata, controfirmata dal proprio legale rappresentante p.t., al fine di soddisfare la richiesta formale in tal senso avanzata dall'istituto medesimo.
In data 6 febbraio 2020 la aveva, poi, provveduto a Controparte_1 consegnare parte della documentazione richiesta, producendo: - una copia del contratto di conto corrente n. 2704.39, acceso in data 25.10.2007; - n. 3 copie di contratti di credito;
- una copia della fideiussione del 26.10.2007 (prestata per euro 72.000,00 dai garanti / Pt_2 [...]
) con ampliamento del 04.05.2009; - una copia della fideiussione del 06.04.2011 (prestata Per_2 per euro 220.000,00 dalla garante;
- le condizioni del conto corrente Persona_3
2704.39 del 28.05.2008 e 30.10.2007.
Con missiva del 12.04.2021, la aveva formalmente intimato Controparte_1 alla società attrice il pagamento del saldo debitorio relativo al conto corrente n. 2704.39, che veniva indicato in euro 180.910,20, oltre competenze e spese, richiedendo la regolarizzazione della posizione debitoria entro 5 giorni lavorativi e riservandosi, altresì, in caso di mancato adempimento, di segnalare la posizione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della CA
d'TA e di intraprendere ulteriori azioni legali.
pagina 6 di 20 In riscontro a tale ultima intimazione di pagamento, la società attrice, con missiva del 16 aprile
2021, aveva formalmente contestato il quantum da ultimo preteso dall'istituto di credito
(superiore di circa 30.000,00 rispetto al saldo debitorio indicato alla data 13.01.2020), diffidando altresì l'istituto di credito dall'intraprendere azioni pregiudizievoli (“Oggetto: Riscontro alla pregiata Vs. “Intimazione di pagamento” del 12.04.2021. Scrivo in nome e per conto della
[...]
con sede in Reggio Calabria (R.C.) Viale Calabria n. 72, in persona del Parte_3
Legale Rappresentante pro-tempore Sig. , giusta mandato all'uopo conferitomi, per significare Parte_2 quanto segue. La mia assistita contesta con forza il saldo debitorio di cui al c/c n. 2704.39 acceso presso la
Vs. filiale di Reggio Calabria, Viale Calabria 137/B. Invero, la questione anzidetta è già stata oggetto di procedura di mediazione iscritta al n. 408/19 presso l'Organismo di mediazione
[...]
, conclusasi con esito negativo in quanto il Vs. Istituto decideva di non aderire. Ci Controparte_5 tengo inoltre a precisare che la richiesta di pagamento per euro 180.910,20 è oltremodo esosa oltreché infondata. Invero non si riesce a comprendere come il saldo debitorio che al 13.01.2020 ammontava ad euro
150.463,29 possa essere lievitato sino a raggiungere addirittura la spropositata cifra di euro 180.910,20.
Tutto ciò premesso, Vi invito e diffido a volervi astenere dall'intraprendere qualsivoglia azione pregiudizievole nei confronti della mia assistita, con l'avvertimento che, laddove il presente invito rimanga inadempiuto, sarò mio malgrado costretto ad adire le competenti Autorità Giudiziarie, sia civili che penali, con ulteriore aggravio di spese e conseguenze a Vs. carico. La presente è da intendersi, altresì, quale richiesta di chiarimenti circa
l'esosità delle somme richieste e più precisamente le motivazioni per le quali il saldo debitorio della Pt_1
in poco più di un anno, lievitava di circa 30.000,00 euro. Distinti saluti. Salvis Juribus.”).
[...]
L'attrice evidenziava che, nonostante le contestazioni avanzate con la predetta missiva - secondo quanto emergeva dal prospetto della Centrale dei Rischi rilasciato dalla CA d'TA
- il credito pretesamente vantato nei propri confronti dalla convenuta era stato segnalato come credito non contestato, scaduto o sconfinato da oltre 180 giorni.
Tanto premesso in fatto, la società attrice affermava che, esaminando le risultanze della perizia affidata al dott. , aveva riscontrato numerosi profili di criticità in ordine al rapporto Per_1 di conto corrente intercorso con la convenuta.
pagina 7 di 20 Nello specifico, richiamando le conclusioni raggiunte dal citato consulente, la società attrice denunciava l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, senza che gli stessi fossero stati pattuiti per iscritto, con conseguente necessità di sostituire tali tassi con quelli di cui all'art. 1284 c.c. per il periodo antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 154/1992 e con quelli indicati dall'art. 117 comma 7 del D. Lgs. n. 385 del 1993 per il periodo successivo al periodo anzidetto.
A supporto di tale doglianza rilevava che, secondo quanto evincibile anche dalla documentazione fornita dallo stesso Istituto bancario, sul rapporto di conto corrente acceso in data 25.10.2007, con lettera del 30.10.2007, era stata concessa un'apertura di credito per euro
60.000,00 con validità sino a revoca regolata al tasso nominale annuo del 10,703 % + CMS dello 0,50% ed al tasso nominale annuo del 13,65% + CMS dell'1,50% per eventuali sconfinamenti.
Con successiva lettera di credito del 07.05.2009 era stato deliberato un aumento della linea di credito ad euro 100.000,00 senza che venisse tuttavia indicata la capitalizzazione trimestrale anche con riferimento agli sconfinamenti di conto.
Era stata altresì riconosciuta un'apertura di credito per euro 75.000,00, utilizzabile sotto forma di anticipo assegni, anche in questo caso senza indicazione della capitalizzazione trimestrale anche con riferimento agli sconfinamenti di conto.
Con contratto del 15.12.2016 la aveva confermato la linea di credito già concessa per CP_1
l'importo di euro 20.000,00, utilizzabile mediante anticipo assegni bancari di terzi non di comodo regolata su conto corrente n. 2704, le cui condizioni avrebbero dovuto essere disciplinate nello specifico contratto. Era stata, inoltre, aumentata (da euro 130.000,00 a euro
150.000,00) la linea di credito concessa in data 09.04.2010, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente, le cui condizioni avrebbero dovuto essere riportate nello specifico contratto, con la precisazione che sarebbero state percepite le seguenti, non meglio precisate, commissioni di istruttoria, revisione e modifica affidamenti: revisione 0,125%, Min. euro
60,00, Max euro 300,00.
pagina 8 di 20 Eccepiva, poi, che le condizioni economiche del rapporto erano state modificate unilateralmente dalla in costanza di rapporto, con conseguente violazione della CP_1 previsione di cui all'art. 118 TUB nonché che era stato applicato illegittimamente l'anatocismo.
Denunciava altresì la nullità della commissione di massimo scoperto e sosteneva la non debenza delle commissioni e degli oneri sostitutivi di massimo scoperto oltreché di costi, spese e valute addebitati dalla convenuta in difetto di pattuizione. CP_1
Rilevava ancora l'applicazione di tassi di interesse usurari nei trimestri I, II, III e IV del 2008, nel I trimestre del 2010 e nel I trimestre del 2011.
Rappresentava, infine, che il proprio ctp dott. aveva accertato che – a fronte Per_1 dell'importo addebitato dalla convenuta nel corso del rapporto di c/c, per un ammontare complessivo di euro 148.558,50 (di cui euro 93.763,90 per interessi debitori, euro 37.809,55 per commissioni di massimo scoperto ed euro 16.985,05 per altre spese) - in totale, la somma degli addebiti illegittimamente applicati dalla era pari ad euro Controparte_1
140.830,06 e che il saldo debitorio alla data del 31 marzo 2020 doveva essere rideterminato in euro 17.493,66 (quale somma risultante dalla differenza tra il saldo a debito risultante dall'ultimo estratto conto - euro 158.323,72 e quello determinato dopo il ricalcolo effettuato dal dott. ). Per_1
Assumeva, poi, che la condotta inadempiente (e nient'affatto collaborativa) posta in essere dalla convenuta integrava gli estremi di una pratica commerciale scorretta, per non aver la stessa comunicato alla Centrale dei Rischi che il credito da essa pretesamente vantato era contestato e, conseguentemente, invocava il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, per come più sopra riportate.
La convenuta sebbene regolarmente evocata in lite, non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
All'udienza del 15.12.2021, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia della convenuta e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante CTU.
pagina 9 di 20 All'udienza del 21.02.2024, questo Giudice, ritenuto non necessario disporre alcuna integrazione peritale stante l'esaustività della ctu ed esclusa la possibilità di consentire il rideposito degli e/c poco leggibili, in quanto lo stesso, intervenendo ad istruzione ormai conclusa, sarebbe risultato tardivo, rinviava la causa all'udienza del 19.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza anzidetta la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione a parte attrice del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
RITENUTO IN DIRITTO
Con l'odierna azione giudiziale la propone una domanda di accertamento Parte_1 negativo del credito, adducendo che il reale saldo del rapporto di c/c n. 2704.39 acceso presso la in data 25.10.2007 sarebbe pari alla somma di € 17.493,66 a Controparte_1 debito della correntista alla data del 31.03.2020 in luogo della maggior somma di € 158.323,72
a debito della correntista, dovendosi da quest'ultima cifra decurtare gli addebiti illegittimi, ammontanti a complessivi € 140.830,06.
Più nello specifico, l'attrice lamenta l'applicazione di tassi di interesse debitori ultralegali non pattuiti, dell'anatocismo, della cms e di altre commissioni illegittime, di tassi usurari, dell'esercizio dello ius variandi avvenuto in spregio all'art. 118 TUB, di valute fittizie e di spese varie.
A sostegno della domanda sono stati prodotti i contratti di affidamento e le variazioni contrattuali dell'iniziale contratto di c/c (non prodotto) nonché gli e/c del periodo
01.01.2008-29.03.2021, con la precisazione che sono risultati illeggibili i files contenenti gli estratti del periodo 01.01.2015 - 31.09.2015.
Ciò posto, si osserva, che all'esito dell'istruttoria svolta mediante la ctu contabile disposta in corso di causa, la domanda attorea è risultata parzialmente fondata e quindi parzialmente accoglibile.
In particolare, ha rivestito un peso notevole ai fini di causa l'omessa produzione del contratto di c/c originario, pur pacificamente in possesso dell'attore per sua stessa ammissione e per come risulta dal documento n. 9, alla cui prima pagina si elenca la documentazione consegnata pagina 10 di 20 al cliente dalla banca, su sua richiesta, in data 06.02.2020, tra la quale figura proprio tale contratto. In quell'occasione la banca ha consegnato complessive 42 pagine di documenti di cui però ne risultano prodotte solo 24. Nello specifico, del contratto originario risultano prodotte le sole ultime due pagine contenenti la sottoscrizione della cliente sia del contratto sia di alcune specifiche clausole ivi elencate (vedasi pagg. 3 e 4 del documento n. 9), con la conseguenza per cui manca del tutto il testo contrattuale, essenziale al fine di verificare la nullità delle clausole afferenti la disciplina dei tassi di interesse, dell'anatocismo e di ogni altra condizione applicata al rapporto, tra cui la disciplina delle valute e delle spese.
Si rammenta, infatti, che qualora ad agire sia il correntista è su questi che grava l'onere della prova in merito alla nullità delle clausole contrattuali. A tale onere assolve producendo il contratto, in mancanza del quale, stante l'impossibilità di verificare la fondatezza degli assunti attorei, la domanda non può che essere rigettata quantomeno con riferimento alle condizioni contrattuali disciplinate da detto contratto originario.
La domanda può, invece, essere efficacemente esaminata con riferimento ai contratti di credito prodotti ed alla variazione delle condizioni economiche dell'originario contratto di conto corrente del 28.05.2008, limitatamente alle variazioni ivi contenute.
Da quanto sopra deriva che non possono considerarsi fondate né la domanda di applicazione dei tassi legali in luogo di quelli applicati (considerato che è ignota l'originaria pattuizione dei tassi e che gli stessi risultano regolarmente pattuiti in tutti i contratti prodotti in giudizio) né quella relativa alla clausola anatocistica, posto che la capitalizzazione degli interessi è stata disciplinata dall'originario contratto di c/c (successivo alla famosa delibera Cicr del
09.02.2000), figurando tra le clausole separatamente sottoscritte dalla correntista, ma non è possibile verificare se la disciplina fosse conforme alla delibera Cicr in punto di condizione di reciprocità, mentre è comprovata la sua specifica e separata approvazione;
si tratta della n. 9 commi 1 e 2 rubricata “capitalizzazione degli interessi” (vedasi pag. 3 del doc. 9).
Ne consegue che, stante l'omessa produzione integrale del contratto e quindi l'omesso assolvimento della prova da parte della correntista in punto di fatti costitutivi della pretesa ex pagina 11 di 20 art. 2697 c.c., la domanda inerente al ricalcolo del rapporto ai tassi legali, con esclusione dell'anatocismo deve essere rigettata.
Del pari risulta infondata la generica domanda relativa all'illegittima applicazione di valute e spese sia per l'omessa produzione del contratto di c/c originario che le disciplinava sia perché comunque sono state compiutamente pattuite nella successiva variazione contrattuale già menzionata e nulla allega nello specifico l'attrice, ossia non spiega in che termini siano stati effettuati addebiti illegittimi a titolo di spese e di giorni valuta in relazione alle pattuizioni contrattuali.
Vanno a questo punto esaminate le altre questioni afferenti alla dedotta applicazione di tassi usurari, avendo riguardo ai soli contratti prodotti in giudizio ed all'esercizio dello ius variandi, all'applicazione illegittima della cms e di altre commissioni nonché all'asserito illegittimo esercizio dello ius variandi.
In merito al primo aspetto, deve preliminarmente rammentarsi che l'art. 1815 co. 2 c.c. sancisce la gratuità del mutuo/prestito in caso di usurarietà del tasso applicato, laddove per usura si intende ai sensi dell'art. 644 c.p. la dazione o la promessa sotto qualsiasi forma, per sé
o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, di interessi o di altri vantaggi usurari: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
La legge cui fa riferimento l'art. 644 c.p. è la legge n. 108/1996, che all'art. 2 comma 1 demanda la rilevazione dei tassi medi su cui calcolare il tasso soglia (TEGM aumentato del
50%) a decreti del Ministero del Tesoro, da adottarsi trimestralmente.
Ai fini del calcolo del TEG non può tenersi conto della cms fino al 31.12.2009, in quanto fino a quel momento era esclusa da detto calcolo nelle istruzioni della CA d'TA; per il periodo successivo invece è entrata a far parte del calcolo (cfr. Cass. S.U. n. 16303/2018, che hanno chiarito che la CMS non rientra nel calcolo del Teg, soggiacendo ad un'autonoma verifica da effettuarsi secondo la cd. “cms soglia”: “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla
pagina 12 di 20 legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”).
Inoltre, si ha usura originaria tanto se il superamento del tasso soglia avviene al momento dell'iniziale pattuizione quanto se interviene in corso di rapporto in concomitanza dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca (cfr. Cass. ord. n. 18227/2024: “Poiché, a norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente «si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto» nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per
l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l'illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione;
gli esempi che si potrebbero fare a quest'ultimo riguardo sono numerosi
(si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4,
c.c. 1712, comma 2, c.c.). Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall'art. 118, comma 2, cit.. In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”).
pagina 13 di 20 Orbene, il ctu ha avuto modo di accertare che per tutto il corso del rapporto di conto corrente non si sia mai verificato alcun superamento dei tassi soglia tempo per tempo vigenti sulla base della formula matematica prevista dalle Istruzioni della CA d'TA temporalmente vigenti.
Non può poi accogliersi la richiesta di parte attrice di inglobare nel calcolo del tasso usura una voce non prevista dalle istruzioni della banca d'TA (l'anatocismo), sulla scorta di un'innovativa pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 33964/2022 del
17.11.2022: “…si deve ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito;
e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale. Non corretta è altresì l'affermazione della Corte d'appello secondo cui le istruzioni della CA d'TA sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione. Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell'art. 2, comma 1, l.
108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il
“tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua
– quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg”).
Infatti, questo Giudice non condivide la conclusione cui è giunta la Suprema Corte nella pronuncia citata, in quanto includere la capitalizzazione degli interessi nel calcolo del TEG per poi confrontarlo con i tassi soglia indicati nei DM ministeriali significherebbe introdurre un costo non considerato per la rilevazione del tasso soglia, sicchè ci si verrebbe a trovare di fronte a dati disomogenei, come tali non comparabili.
Si osserva in proposito che le Istruzioni della CA d'TA cui deve farsi riferimento ai fini del calcolo del TEG individuano una formula matematica che non tiene assolutamente conto pagina 14 di 20 degli effetti della capitalizzazione (TEG= [(interessi x 36.500)/ numeri debitori] + [(oneri x
100)/ accordato]) e ciò si può affermare alla luce delle indicazioni fornite dalla CA d'TA nelle istruzioni stesse (si vedano ad esempio quelle del 2009: “gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.
Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4”; il punto B4 prevede che: “Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo 5).
Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti)”). Contro Ciò significa che il tasso soglia nei vari DM trimestrali emanati dal è calcolato senza tenere conto degli effetti della capitalizzazione, mentre il TEG del rapporto, secondo l'impostazione seguita dalla pronuncia citata, sarebbe calcolato tenendone conto. Ecco che allora il confronto avverrebbe tra due grandezze disomogenee, il che è inaccettabile, come del resto ha messo in risalto la stessa Suprema Corte nel suo massimo consesso quando si è
pagina 15 di 20 pronunciata sulla possibilità di includere la cms ovvero gli interessi moratori nel calcolo del
TEG (n. 16303/2018 e n. 19597/2020), valorizzando all'uopo il principio di simmetria.
È, infatti, evidente, che qualora si inglobasse nel calcolo la capitalizzazione allora necessariamente anche il tasso soglia dovrebbe incrementarsi valutando la componente dell'anatocismo, il che comporterebbe inevitabilmente il non superamento del tasso soglia, come rettificato, per renderlo omogeneo rispetto al Teg del contratto.
Ne discende che questa doglianza risulta infondata.
Allo stesso modo risulta infondata anche la doglianza afferente all'asserito illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca, stante l'estrema genericità dell'allegazione difensiva con cui ci si limita a sostenere che esso sarebbe avvenuto in spregio all'art. 118 TUB, peraltro riportando il testo della norma riformata e non quello vigente all'epoca (che aveva tutt'altra, meno stringente, formulazione), considerato che lo stesso è stato certamente disciplinato dal contratto originario, non prodotto in giudizio (fatte salve le sole ultime due pagine), tanto che la relativa clausola risulta specificamente sottoscritta in calce al contratto (art. 13 delle condizioni generali rubricato “modifica delle condizioni”).
Più nello specifico, si osserva che la parte allega genericamente, sulla base di un testo normativo che impone ben altri adempimenti rispetto a quelli previsti all'epoca della stipula del contratto di c/c oggetto di causa (versione vigente fino al 31.12.2017), che le numerose variazioni (non individuate), intervenute in corso di rapporto, sarebbero risultate non conformi alla norma in un testo non ancora vigente, senza alcuna altra specificazione.
L'estrema genericità dell'allegazione, accompagnata dall'erroneo riferimento ad un testo normativo non ancora vigente, impedisce di poter accogliere la doglianza.
Risulta, invece, fondato l'assunto relativo all'illegittimità della cms e delle altre commissioni applicate dalla banca.
Quanto alla prima si osserva che la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella variazione contrattuale del 28.05.2008 senza indicarne in modo completo tutti gli elementi costitutivi, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'onere economico pagina 16 di 20 pattuito ex art. 1346 c.c.: essa è stata indicata solo nella misura percentuale, omettendosi la disciplina della periodicità del calcolo, della base di calcolo e delle modalità di calcolo.
Si rammenta, infatti, che la commissione di massimo scoperto, pur non essendo di per sé un onere privo di causa con la conseguenza per cui la relativa clausola non può ritenersi nulla per difetto di causa, non rappresenta la mera duplicazione degli interessi passivi, bensì la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione per un certo tempo di una data somma (cfr. Cass. 870/2006), tuttavia la stessa - per essere validamente pattuita - deve essere determinata o determinabile, in ossequio al disposto di cui all'art. 1346 cod. civ., e ciò avviene solo ove siano stati espressamente previsti, oltre al tasso, anche i criteri, la base e la periodicità del calcolo.
La stessa invalidità affligge anche la cms pattuita nei contratti di affidamento del 30.10.2007 e del 07.05.2009 nella sola misura percentuale.
Per le ragioni esposte, le clausole di pattuizione della cms vanno ritenute tutte invalide per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente diritto della correntista all'espunzione delle somme versate a tale titolo.
È altresì illegittima la commissione di revisione prevista nella misura dello 0.125% nel contratto di affidamento del 15.12.2016, posto che l'art. 117bis TUB prevede la possibilità di addebitare commissioni al cliente omnicomprensive nei termini indicati nella norma e che la commissione in questione risulta assolutamente indeterminabile, essendo indicata solo una percentuale e poi due cifre come minimo e massimo che non si comprende a cosa si riferiscano (ossia se all'ammontare della commissione o se alla sua base di calcolo).
Per le ragioni esposte anche quest'ultima commissione risulta pattuita invalidamente perché indeterminata.
In definitiva, appurato che risultano illegittimamente applicate al rapporto le sole commissioni di varia natura pattuite sia nella variazione contrattuale del contratto di c/c originario sia nei contratti di affidamento, occorre adesso ricalcolare l'effettivo saldo di dare-avere tra le parti, facendo riferimento agli esiti della ctu disposta in corso di causa.
pagina 17 di 20 Il consulente, in particolare, ha appurato che alla data del 29.03.2021, sulla base dei ricalcoli effettuati, il saldo del conto corrente è pari ad € 108.891,13 (a debito della correntista). A detto risultato si è giunti partendo dal primo e/c da cui si registra continuità negli e/c prodotti
(01.10.2015) fino all'ultimo disponibile (29.03.2021), decurtando tutti gli addebiti illegittimi del primo periodo documentati dagli e/c (01.01.2008-05.01.2015), senza mai ricorrere a scritture di raccordo per il periodo mancante.
Le conclusioni rassegnate dal ctu, dallo stesso ben argomentate anche nella risposta alle osservazioni mosse da parte attrice, sono pienamente condivise da questo Giudice.
In definitiva, deve dichiararsi che alla data del 29.03.2021 il saldo del c/c n. 2704.39 è pari ad €
108.891,13 (a debito della correntista).
L'esistenza di un debito cospicuo in capo alla correntista porta con sé l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice per la sua asserita segnalazione a sofferenza alla
Centrale dei Rischi senza indicazione della contestazione del credito, che risulta altresì formulata in modo talmente generico da non consentire di individuare il concreto pregiudizio da risarcire, ferma l'inammissibilità di danni in re ipsa.
La predetta domanda va, dunque, rigettata in quanto infondata.
Considerate la parziale reciproca soccombenza delle parti e la contumacia della che non CP_1 costituendosi non ha ostacolato la domanda attorea, le spese di lite devono essere parzialmente compensate tra le parti per metà ciascuna e pertanto la convenuta deve essere condannata a rifondere a parte attrice la somma di € 5.000,00, per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del decisum e della non complessità dell'attività difensiva svolta, anche in ragione della contumacia di parte convenuta, il che giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, fatta eccezione per la fase istruttoria che ha visto l'espletamento di una ctu. La convenuta deve altresì rifondere a parte attrice la metà delle spese vive, pari ad € 393,00 oltre alle spese di mediazione. Gli onorari e le spese vive vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Condello.
Sono altresì rimborsabili le spese di ctp, in quanto è stata prodotta la copia della ricevuta di bonifico attestante la corresponsione del corrispettivo al consulente per un ammontare pari ad pagina 18 di 20 € 749,00, di cui deve essere rifusa la metà di € 374,50, considerato l'esito della lite e la disposta parziale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu, considerato l'esito della lite, vanno poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
Infine, considerato che la convenuta non ha ingiustificatamente partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria, per come si evince dal verbale negativo del 12.09.2019 (all. 14 fascicolo di parte attrice), ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010
(nella formulazione ratione temporis vigente) - norma questa che prevede l'applicazione di una sanzione per il contegno extraprocessuale della parte, prescindendo del tutto dall'esito della causa e dall'eventuale soccombenza della parte che abbia disertato la mediazione – perché parte convenuta sia condannata al versamento, in favore dell'Erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Invero, la convenuta ha fatto pervenire all'istituto di mediazione una missiva (allegata al verbale) in cui espressamente giustificava la propria omessa partecipazione adducendo generici motivi afferenti l'asserita infondatezza della domanda per carenza di elementi probatori. Si tratta all'evidenza di una motivazione che non può certamente giustificare l'assenza della parte ad una procedura precipuamente finalizzata a deflazionare il contenzioso giudiziario ed a tentare di risolvere bonariamente la vertenza. Dunque, non ravvisandosi valide giustificazioni, la banca deve essere sanzionata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara che alla data del
29.03.2021 il saldo del conto corrente n. 2704.39 acceso dall'attrice presso CP_7 ammonta ad € 108.891,13 (a debito della correntista);
[...]
- Rigetta la domanda risarcitoria;
- Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta a rifondere in favore di parte attrice la restante metà, liquidata in € 5.000,00, per onorari, oltre iva, cpa pagina 19 di 20 e rimborso forfettario al 15%, ed in € 393,00 per spese vive, il tutto già al netto dell'operata compensazione, oltre alle spese di mediazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Condello;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice la metà delle spese di ctp, pari ad € 374,50;
- Le spese di ctu sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
- Condanna la convenuta a rifondere in favore dell'Erario una somma di importo CP_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla Cancelleria per il recupero della somma dovuta dalla convenuta in favore dell'Erario.
Così deciso in Reggio Calabria il 21.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
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