CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19937 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale PA RD, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANNALISA PROCOPIO, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19937 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LU AV ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 22/01/2024, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per rapina aggravata e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva speso alcuna argomentazione in ordine al motivo di appello relativo alla mancata e/o non corretta identificazione dell'autore del reato nel LU;
nell'atto di appello si era osservato come i carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti non avevano precisato in che modo avessero avuto le informazioni sui dati anagrafici dell'imputato; non risultavano presenti un verbale di identificazione, o l'esibizione di un documento di identità o la ricezione a voce delle generalità della persona, per cui LU era stato condannato come coautore dei reati solo sulla base della dicitura "identificato" e di dati anagrafici riportati nell'atto di annotazione redatto dai carabinieri. 1.2 II difensore osserva che, in mancanza di sottrazione di beni, i fatti di minaccia o violenza non potevano considerarsi come rapina consumata, ma piuttosto come violenza privata e/o come tentata rapina: dalla annotazione dei carabinieri risultava che gli stessi, pur essendo intervenuti nella immediatezza dei fatti e avendo proceduto alla ispezione dei sospettati, non avevano rinvenuto né sulla persona dei rei, né sul posto, i beni sottratti alle persone offese;
il difensore chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso, che questa Corte non condanni il ricorrente al pagamento della somma ex art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, dal verbale di annotazione redatto dai carabinieri risulta che vi è stata una mera omissione formale relativa alla identificazione dell'imputato, posto che sia le persone offese che gli imputati sono stati tutti identificati allo stesso modo, per cui l'identificazione non può che essere avvenuta mediante richiesta dei documenti di identità, tanto che per tutti sono stati indicati luogo e data di nascita e luogo di residenza;
in ogni caso, se anche tale omissione avesse dato la stura ad una difficoltà di identificazione dell'imputato, ben poteva essere avanzata una richiesta di rito abbreviato 2 (vSre condizionato ad accertare su come(stata effettuata la suddetta identificazione;
avendo invece l'imputato optato per il rito abbreviato cd. "secco", gli atti compiuti (compresa l'annotazione di indagine e quanto ivi contenuto) acquistano piena rilevanza probatoria, con la conseguenza che l'identificazione dell'imputato non poteva essere più messa in discussione;
irrilevante è, pertanto, che la Corte di appello non abbia motivato sul punto. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Nel caso in esame, il ricorrente ripropone le censure già proposte in appello relative alla qualificazione giuridica del reato di rapina contestato, senza confrontarsi con la sentenza della Corte di appello, che ha evidenziato che parte dei beni è stata rinvenuta o per terra, o nel luogo in cui erano avvenuti i fatti, per cui vi erano stati sia la violenza (non contestata) che l'impossessamento dei beni. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/05/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale PA RD, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANNALISA PROCOPIO, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19937 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LU AV ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 22/01/2024, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per rapina aggravata e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva speso alcuna argomentazione in ordine al motivo di appello relativo alla mancata e/o non corretta identificazione dell'autore del reato nel LU;
nell'atto di appello si era osservato come i carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti non avevano precisato in che modo avessero avuto le informazioni sui dati anagrafici dell'imputato; non risultavano presenti un verbale di identificazione, o l'esibizione di un documento di identità o la ricezione a voce delle generalità della persona, per cui LU era stato condannato come coautore dei reati solo sulla base della dicitura "identificato" e di dati anagrafici riportati nell'atto di annotazione redatto dai carabinieri. 1.2 II difensore osserva che, in mancanza di sottrazione di beni, i fatti di minaccia o violenza non potevano considerarsi come rapina consumata, ma piuttosto come violenza privata e/o come tentata rapina: dalla annotazione dei carabinieri risultava che gli stessi, pur essendo intervenuti nella immediatezza dei fatti e avendo proceduto alla ispezione dei sospettati, non avevano rinvenuto né sulla persona dei rei, né sul posto, i beni sottratti alle persone offese;
il difensore chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso, che questa Corte non condanni il ricorrente al pagamento della somma ex art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, dal verbale di annotazione redatto dai carabinieri risulta che vi è stata una mera omissione formale relativa alla identificazione dell'imputato, posto che sia le persone offese che gli imputati sono stati tutti identificati allo stesso modo, per cui l'identificazione non può che essere avvenuta mediante richiesta dei documenti di identità, tanto che per tutti sono stati indicati luogo e data di nascita e luogo di residenza;
in ogni caso, se anche tale omissione avesse dato la stura ad una difficoltà di identificazione dell'imputato, ben poteva essere avanzata una richiesta di rito abbreviato 2 (vSre condizionato ad accertare su come(stata effettuata la suddetta identificazione;
avendo invece l'imputato optato per il rito abbreviato cd. "secco", gli atti compiuti (compresa l'annotazione di indagine e quanto ivi contenuto) acquistano piena rilevanza probatoria, con la conseguenza che l'identificazione dell'imputato non poteva essere più messa in discussione;
irrilevante è, pertanto, che la Corte di appello non abbia motivato sul punto. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Nel caso in esame, il ricorrente ripropone le censure già proposte in appello relative alla qualificazione giuridica del reato di rapina contestato, senza confrontarsi con la sentenza della Corte di appello, che ha evidenziato che parte dei beni è stata rinvenuta o per terra, o nel luogo in cui erano avvenuti i fatti, per cui vi erano stati sia la violenza (non contestata) che l'impossessamento dei beni. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/05/2024