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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 28/02/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1603/2024 proposta da
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Corvaglia,
-parte opponente- contro
), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa da avv. Stefano Chiriatti,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- Il ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
72/2024 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 447.683,23 oltre interessi e spese della CP_1 procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione ha allegato di essere stato ammesso ad usufruire di un finanziamento regionale per la realizzazione del progetto «La R.G. 1603/2024.
riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi costieri nei comuni di Ortelle-
Diso-Spongano-Andrano (ODSA)», progetto la cui esecuzione è stata affidata tramite gara all'ATI Mello s.r.l., con contratto di appalto di lavori stipulato in data 09/11/2021. Ha dedotto che nel disciplinare regolante il predetto finanziamento, è previsto che l'erogazione del contributo sia subordinata alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. Ha eccepito, dunque, l'inesigibilità del credito azionato, per essere lo stesso parimenti subordinato all'erogazione del contributo regionale.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
b) l'accertamento negativo del credito azionato, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 01/03/2024).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse CP_1 prospettazioni.
In particolare, ha dedotto la piena esigibilità del credito azionato, alla luce dell'autonomia tra i rapporti di appalto e di finanziamento. Ha riferito che, in corso di opposizione, il opponente ha provveduto a pagare Pt_1
i corrispettivi pretesi (in particolare: - in data 12/03/2024 la somma di €
89.900,00 quale saldo residuo della fattura n. 21/E; - in data 21/03/2024 la somma di € 30.894,75 quale saldo della fattura n. 28/E; - in data
21/03/2024 la somma di € 286.100,00 quale saldo della fattura n. 29/E) ma che lo stesso sarebbe in ogni caso inadempiente rispetto al pagamento degli interessi legali e moratori già maturati.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento del credito azionato con conferma del decreto ingiuntivo quanto a interessi e a spese. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 29/04/2024).
1.3.- Il giudizio è stato istruito attraverso la documentazione depositata dalle parti.
1.4.- La causa è stata dunque rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate.
2 R.G. 1603/2024.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere delibate secondo il loro ordine logico-giuridico.
2.1.- L'opposizione è parzialmente fondata.
In proposito, è anzitutto utile evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione ma è un ordinario giudizio avente ad oggetto la fondatezza o meno della domanda del creditore azionata in via monitoria
(tra le altre, Cass. Sez. U., sentenza n. 927 del 13/01/2022), con la conseguenza che esso è caratterizzato dalle regole processuali comuni, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori.
In tale prospettiva, occorre osservare che l'unica contestazione specifica mossa dalla parte opponente in merito alla pretesa azionata si è incentrata sull'esigibilità del credito per il suo collegamento con il finanziamento regionale in corso. Nessuna contestazione è stata mossa, se non in termini del tutto generici, rispetto all'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta o alla quantificazione del corrispettivo chiesto.
2.2.- Ciò posto, risulta agli atti che la parte opponente abbia pagato, in corso di opposizione, l'intera sorte capitale del credito azionato in giudizio
(cfr. contabili di pagamento all. 4, 5, 6 fasc. parte opposta). Il pagamento comporta l'estinzione dell'obbligazione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'accertamento della pretesa deve essere compiuto con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o della emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ove il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (sul punto, Cass. civ. sez. I, sentenza n.
2404 dell'08/02/2016).
3 R.G. 1603/2024.
2.3.- In definitiva, preso atto dell'avvenuto pagamento, l'unica contesa che residua tra le parti riguarda gli interessi sulla somma azionata.
In proposito, occorre evidenziare che non ha fondamento la tesi, sostenuta dalla parte opponente, per cui il credito non fosse certo, liquido o esigibile al tempo in cui è stata domandata ingiunzione di pagamento.
Non può infatti sostenersi che, in difetto di qualsivoglia norma contrattuale che ciò legittimi, il contratto di appalto e il finanziamento regionale fossero collegati a tal punto da subordinare l'esigibilità del pagamento del corrispettivo parzialmente maturato all'erogazione da parte della regione del contributo in favore della stazione appaltante. Anzi, proprio la previsione di cui all'art. 4 del contratto (importo di contratto e anticipazione pagamenti – anticipazione del prezzo) nella parte in cui subordina esclusivamente l'anticipazione del prezzo all'effettiva liquidazione del contributo da parte dell'ente finanziatore, rappresenta un ottimo argomento per desumere che, invece, con riferimento ai pagamenti in acconto mediante SAL, un siffatto condizionamento debba essere escluso.
Del resto, il rapporto di finanziamento coinvolge soltanto il raggruppamento di comuni e la regione, sicché la sua specifica regolamentazione non può spiegare efficacia, in mancanza di una espressa relatio contrattuale o normativa, anche sull'autonomo rapporto di appalto intercorrente tra stazione appaltante e impresa appaltatrice. In tale prospettiva, è chiaro che il procedimento previsto dal disciplinare del finanziamento per ottenere l'erogazione del contributo vincola il Comune finanziato ma non incide sulla pretesa dell'appaltatrice di ottenere il corrispettivo per le opere eseguite.
2.5.- Chiarito che il credito azionato fosse già esigibile -non essendo state invero contestate perspicuamente certezza o liquidità-, ne deriva che la parte opposta ha diritto ad ottenere anche gli interessi sulle somme azionate in via monitoria. L'art. 44 del capitolato speciale di appalto, cui rinvia tout court l'art. 4 del contratto di appalto per la disciplina dei pagamenti, prevede, infatti, espressamente che il pagamento della rata debba avvenire entro trenta giorni dalla sottoposizione alla stazione
4 R.G. 1603/2024.
appaltante del relativo SAL e che, in caso di ritardo nel pagamento spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori.
In proposito, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, nelle transazioni commerciali (tra le quali rientrano certamente anche quelle in questione, cfr. Cass. civ. sez. I. sentenza n. 11721 del 02/05/2024) gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria alcuna costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Cionondimeno, la parte opposta, richiamando una normativa ormai da tempo abrogata e che prevedeva un doppio termine in favore della pubblica amministrazione con distinzione tra interessi legali e interessi di mora, ha nei fatti limitato la propria domanda, sicché il tribunale non può far altro che prendere atto della misura quantitativamente inferiore richiesta.
Pertanto, la parte opposta ha diritto a ricevere gli interessi al saggio legale dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni sino al sessantesimo giorno mentre ha diritto ad ottenere gli interessi moratori al saggio ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal sessantunesimo giorno sino alla data dell'effettivo soddisfo.
4.- Spese e competenze della fase monitoria e del giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opponente (cfr. Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 4982 del 26/02/2024).
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (così determinato in base al decisum). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase di trattazione e/o istruttoria per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00
Parte_2
Studio 919,00 € - 919,00 €
5 R.G. 1603/2024.
Introduttiva 777,00 € - 777,00 €
Istruttoria 1.680,00 € -50% 840,00 €
Decisoria 1.701,00 € -50% 850,50 €
TOTALE 3.386,50 €
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1603/2024 introdotto con atto di citazione notificato il 01/03/2024 dal Parte_1
nei confronti di disattesa ogni altra questione, così
[...] CP_1 provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
72/2024 reso dal Tribunale di Lecce il 21/01/2024;
2) CONDANNA il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 degli interessi moratori sui crediti azionati al saggio legale dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni sino al sessantesimo giorno e al saggio ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal sessantunesimo giorno sino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA il alla rifusione, in favore di di Parte_1 CP_1 spese e compensi di lite, i quali si liquidano in € 3.386,50 oltre R.S.F. al
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 28/02/2025.
Il giudice
Michele Grande
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 28/02/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1603/2024 proposta da
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Corvaglia,
-parte opponente- contro
), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa da avv. Stefano Chiriatti,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- Il ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
72/2024 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 447.683,23 oltre interessi e spese della CP_1 procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione ha allegato di essere stato ammesso ad usufruire di un finanziamento regionale per la realizzazione del progetto «La R.G. 1603/2024.
riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi costieri nei comuni di Ortelle-
Diso-Spongano-Andrano (ODSA)», progetto la cui esecuzione è stata affidata tramite gara all'ATI Mello s.r.l., con contratto di appalto di lavori stipulato in data 09/11/2021. Ha dedotto che nel disciplinare regolante il predetto finanziamento, è previsto che l'erogazione del contributo sia subordinata alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. Ha eccepito, dunque, l'inesigibilità del credito azionato, per essere lo stesso parimenti subordinato all'erogazione del contributo regionale.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
b) l'accertamento negativo del credito azionato, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 01/03/2024).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse CP_1 prospettazioni.
In particolare, ha dedotto la piena esigibilità del credito azionato, alla luce dell'autonomia tra i rapporti di appalto e di finanziamento. Ha riferito che, in corso di opposizione, il opponente ha provveduto a pagare Pt_1
i corrispettivi pretesi (in particolare: - in data 12/03/2024 la somma di €
89.900,00 quale saldo residuo della fattura n. 21/E; - in data 21/03/2024 la somma di € 30.894,75 quale saldo della fattura n. 28/E; - in data
21/03/2024 la somma di € 286.100,00 quale saldo della fattura n. 29/E) ma che lo stesso sarebbe in ogni caso inadempiente rispetto al pagamento degli interessi legali e moratori già maturati.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento del credito azionato con conferma del decreto ingiuntivo quanto a interessi e a spese. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 29/04/2024).
1.3.- Il giudizio è stato istruito attraverso la documentazione depositata dalle parti.
1.4.- La causa è stata dunque rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate.
2 R.G. 1603/2024.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere delibate secondo il loro ordine logico-giuridico.
2.1.- L'opposizione è parzialmente fondata.
In proposito, è anzitutto utile evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione ma è un ordinario giudizio avente ad oggetto la fondatezza o meno della domanda del creditore azionata in via monitoria
(tra le altre, Cass. Sez. U., sentenza n. 927 del 13/01/2022), con la conseguenza che esso è caratterizzato dalle regole processuali comuni, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori.
In tale prospettiva, occorre osservare che l'unica contestazione specifica mossa dalla parte opponente in merito alla pretesa azionata si è incentrata sull'esigibilità del credito per il suo collegamento con il finanziamento regionale in corso. Nessuna contestazione è stata mossa, se non in termini del tutto generici, rispetto all'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta o alla quantificazione del corrispettivo chiesto.
2.2.- Ciò posto, risulta agli atti che la parte opponente abbia pagato, in corso di opposizione, l'intera sorte capitale del credito azionato in giudizio
(cfr. contabili di pagamento all. 4, 5, 6 fasc. parte opposta). Il pagamento comporta l'estinzione dell'obbligazione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'accertamento della pretesa deve essere compiuto con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o della emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ove il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (sul punto, Cass. civ. sez. I, sentenza n.
2404 dell'08/02/2016).
3 R.G. 1603/2024.
2.3.- In definitiva, preso atto dell'avvenuto pagamento, l'unica contesa che residua tra le parti riguarda gli interessi sulla somma azionata.
In proposito, occorre evidenziare che non ha fondamento la tesi, sostenuta dalla parte opponente, per cui il credito non fosse certo, liquido o esigibile al tempo in cui è stata domandata ingiunzione di pagamento.
Non può infatti sostenersi che, in difetto di qualsivoglia norma contrattuale che ciò legittimi, il contratto di appalto e il finanziamento regionale fossero collegati a tal punto da subordinare l'esigibilità del pagamento del corrispettivo parzialmente maturato all'erogazione da parte della regione del contributo in favore della stazione appaltante. Anzi, proprio la previsione di cui all'art. 4 del contratto (importo di contratto e anticipazione pagamenti – anticipazione del prezzo) nella parte in cui subordina esclusivamente l'anticipazione del prezzo all'effettiva liquidazione del contributo da parte dell'ente finanziatore, rappresenta un ottimo argomento per desumere che, invece, con riferimento ai pagamenti in acconto mediante SAL, un siffatto condizionamento debba essere escluso.
Del resto, il rapporto di finanziamento coinvolge soltanto il raggruppamento di comuni e la regione, sicché la sua specifica regolamentazione non può spiegare efficacia, in mancanza di una espressa relatio contrattuale o normativa, anche sull'autonomo rapporto di appalto intercorrente tra stazione appaltante e impresa appaltatrice. In tale prospettiva, è chiaro che il procedimento previsto dal disciplinare del finanziamento per ottenere l'erogazione del contributo vincola il Comune finanziato ma non incide sulla pretesa dell'appaltatrice di ottenere il corrispettivo per le opere eseguite.
2.5.- Chiarito che il credito azionato fosse già esigibile -non essendo state invero contestate perspicuamente certezza o liquidità-, ne deriva che la parte opposta ha diritto ad ottenere anche gli interessi sulle somme azionate in via monitoria. L'art. 44 del capitolato speciale di appalto, cui rinvia tout court l'art. 4 del contratto di appalto per la disciplina dei pagamenti, prevede, infatti, espressamente che il pagamento della rata debba avvenire entro trenta giorni dalla sottoposizione alla stazione
4 R.G. 1603/2024.
appaltante del relativo SAL e che, in caso di ritardo nel pagamento spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori.
In proposito, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, nelle transazioni commerciali (tra le quali rientrano certamente anche quelle in questione, cfr. Cass. civ. sez. I. sentenza n. 11721 del 02/05/2024) gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria alcuna costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Cionondimeno, la parte opposta, richiamando una normativa ormai da tempo abrogata e che prevedeva un doppio termine in favore della pubblica amministrazione con distinzione tra interessi legali e interessi di mora, ha nei fatti limitato la propria domanda, sicché il tribunale non può far altro che prendere atto della misura quantitativamente inferiore richiesta.
Pertanto, la parte opposta ha diritto a ricevere gli interessi al saggio legale dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni sino al sessantesimo giorno mentre ha diritto ad ottenere gli interessi moratori al saggio ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal sessantunesimo giorno sino alla data dell'effettivo soddisfo.
4.- Spese e competenze della fase monitoria e del giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opponente (cfr. Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 4982 del 26/02/2024).
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (così determinato in base al decisum). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase di trattazione e/o istruttoria per mancanza di istruttoria in senso stretto e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00
Parte_2
Studio 919,00 € - 919,00 €
5 R.G. 1603/2024.
Introduttiva 777,00 € - 777,00 €
Istruttoria 1.680,00 € -50% 840,00 €
Decisoria 1.701,00 € -50% 850,50 €
TOTALE 3.386,50 €
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1603/2024 introdotto con atto di citazione notificato il 01/03/2024 dal Parte_1
nei confronti di disattesa ogni altra questione, così
[...] CP_1 provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
72/2024 reso dal Tribunale di Lecce il 21/01/2024;
2) CONDANNA il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 degli interessi moratori sui crediti azionati al saggio legale dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni sino al sessantesimo giorno e al saggio ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal sessantunesimo giorno sino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA il alla rifusione, in favore di di Parte_1 CP_1 spese e compensi di lite, i quali si liquidano in € 3.386,50 oltre R.S.F. al
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 28/02/2025.
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