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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24937/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24937/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Barbaro, 21 10143 Torino presso lo studio dell'avv.
CHIAPPERO PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 Avigliana il 07/06/1997.
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 28.02.1999. Persona_1
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la sig.ra imarrà a vivere all'interno dell'ex casa coniugale, sita in Avigliana Pt_1 (TO), Via Giaveno n. 61, di proprietà del sig. , unitamente alla figlia fino al Pt_2 Per_1 31.12.2025.
PRENDE ATTO che la sig.ra qualora la figlia dovesse rilasciare la predetta unità Pt_1 Per_1 immobiliare prima del 31.12.2025, provvederà ad allontanarsi dall'immobile entro e non oltre due mesi dall'allontanamento della figlia, rilasciando lo stesso nella piena disponibilità del sig. . Pt_2
PRENDE ATTO che la sig.ra per il tempo di permanenza all'interno della predetta unità Pt_1 immobiliare, provvederà a farsi carico di tutte le utenze, nonché delle spese e della manutenzione ordinaria della stessa, mentre rimarranno a carico del sig. tutte le spese e la manutenzione Pt_2 straordinaria.
PRENDE ATTO che la sig.ra a propria discrezione, potrà ospitare e/o convivere all'interno Pt_1 della predetta unità immobiliare con terze persone, fermo restando che la stessa dovrà tenere un comportamento idoneo a non ledere il rispetto verso il nucleo familiare precostituito.
PRENDE ATTO che il sig. , qualora dovesse fare ingresso all'interno del predetto immobile, Pt_2 dovrà preavvertire la sig.ra d ottenere dalla stessa il proprio consenso. Pt_1
PRENDE ATTO che i sig.ri , al momento del rilascio dell'ex casa coniugale da Pt_1 Pt_2 parte della sig.ra concordemente decideranno la ripartizione dei beni ivi presenti. Pt_1
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che il sig. s'impegna a pagare, nella misura di Euro 650,00 mensili, il Pt_2 mantenimento della cavalla della figlia fintanto che la stessa non sarà in grado di provvedervi Per_1 autonomamente.
PRENDE ATTO che i sig.ri rinunciano a chiedersi reciprocamente contributi al Pt_1 Pt_2 mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24937/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Barbaro, 21 10143 Torino presso lo studio dell'avv.
CHIAPPERO PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 Avigliana il 07/06/1997.
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 28.02.1999. Persona_1
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la sig.ra imarrà a vivere all'interno dell'ex casa coniugale, sita in Avigliana Pt_1 (TO), Via Giaveno n. 61, di proprietà del sig. , unitamente alla figlia fino al Pt_2 Per_1 31.12.2025.
PRENDE ATTO che la sig.ra qualora la figlia dovesse rilasciare la predetta unità Pt_1 Per_1 immobiliare prima del 31.12.2025, provvederà ad allontanarsi dall'immobile entro e non oltre due mesi dall'allontanamento della figlia, rilasciando lo stesso nella piena disponibilità del sig. . Pt_2
PRENDE ATTO che la sig.ra per il tempo di permanenza all'interno della predetta unità Pt_1 immobiliare, provvederà a farsi carico di tutte le utenze, nonché delle spese e della manutenzione ordinaria della stessa, mentre rimarranno a carico del sig. tutte le spese e la manutenzione Pt_2 straordinaria.
PRENDE ATTO che la sig.ra a propria discrezione, potrà ospitare e/o convivere all'interno Pt_1 della predetta unità immobiliare con terze persone, fermo restando che la stessa dovrà tenere un comportamento idoneo a non ledere il rispetto verso il nucleo familiare precostituito.
PRENDE ATTO che il sig. , qualora dovesse fare ingresso all'interno del predetto immobile, Pt_2 dovrà preavvertire la sig.ra d ottenere dalla stessa il proprio consenso. Pt_1
PRENDE ATTO che i sig.ri , al momento del rilascio dell'ex casa coniugale da Pt_1 Pt_2 parte della sig.ra concordemente decideranno la ripartizione dei beni ivi presenti. Pt_1
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che il sig. s'impegna a pagare, nella misura di Euro 650,00 mensili, il Pt_2 mantenimento della cavalla della figlia fintanto che la stessa non sarà in grado di provvedervi Per_1 autonomamente.
PRENDE ATTO che i sig.ri rinunciano a chiedersi reciprocamente contributi al Pt_1 Pt_2 mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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