Ordinanza cautelare 28 gennaio 2026
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/03/2026, n. 5730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5730 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13614/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13614 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NI PA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Beirut, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-previa adozione di misure cautelari -
del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RT AR RD.
Ritenuto che
-con il gravame in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto per motivi di studio - motivato da difetto del requisito economico -indicato in epigrafe;
– nelle more del giudizio - la ED Diplomatica a Beirut, in sede di riesame del diniego, disposto con Ordinanza n. 605 del 281/2026 - ha rilasciato al ricorrente il visto precedentemente negato.
Considerato che
- con il rilascio del visto, il ricorrente ha conseguito il bene della vita cui aspirava instaurando il presente giudizio, che coincide integralmente con il petitum del gravame e quindi ricorrono i presupposti necessari per applicare l’ art. 34, comma 5 cpa ;
- il pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura forfettaria indicata in dispositivo – vanno addossate al MAECI, in ragione del principio della soccom benza virtuale , atteso che la richiesta di visto dell’interessato è stata accolta dalla competente ED solo dopo la proposizione del gravame (Cfr. Tar Lazio - Sez. I Quater, n. 5698/2024) e in esito al precedente remand.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - a carico del MAECI - in € 1.500 (millecinquecento) distraendo il relativo importo a favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della diità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC IL, Presidente
RT AR RD, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR RD | SC IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.