Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo V dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.