Articolo 18 della Legge 23 dicembre 1976, n. 897
Articolo 17Articolo 19
Versione
25 gennaio 1977
Art. 18.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1975 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegna-
te per la competenza propria dell'esercizio
1975 (articolo 14)............................ L. 1.580.556.782 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 16)............ " 15.207.954.166
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1975... L. 16.788.510.948 ==================
Entrata in vigore il 25 gennaio 1977