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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3509/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3509/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
Ravenna (RA), via Dismano n. 41/A (avv.ti Franco Cini e Arianna Morara)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in Ravenna (RA), via Dismano n. 41/A (avv. Flavio Contarini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
09/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 23/09/2000 in Salerno (SA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 86, p. II, serie A, anno 2000;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Salerno (SA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di fissare la residenza o il domicilio ove ritengano di loro gradimento.
2) La sig.ra continuerà a convivere con le figlie e nella casa familiare sita Pt_1 Per_1 Per_2 in Ravenna (RA), Via Dismano n. 41/A, che pertanto le viene assegnata con tutti i beni mobili, gli arredi e le suppellettili che vi sono contenuti.
3) Il sig. in accordo con la moglie, si obbliga a lasciare la casa familiare in data odierna, Parte_2 portando con sé i propri effetti personali, impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione.
A far data dall'uscita di casa del sig. e quindi dal 05/09/2025, la sig.ra senza alcun Parte_2 Pt_1 diritto di ripetizione nei confronti del marito, provvederà alla manutenzione ordinaria dell'immobile, all'integrale versamento della rata del mutuo contratto per il suo acquisto e al pagamento delle utenze. Sino a tale data (05/09/2025), tali spese continueranno a essere divise tra i coniugi al 50% ciascuno, anche nel caso in cui le relative fatture dovessero pervenire successivamente.
Nell'ipotesi in cui la Sig.ra omettesse il pagamento delle rate del mutuo, l'abitazione dovrà Pt_1 essere posta immediatamente in vendita. Qualora le rate non pagate fossero versate dal sig.
il relativo importo gli verrà rimborsato dalla sig.ra al momento della vendita Parte_2 Pt_1 dell'immobile.
Rimarranno a carico di entrambi i coniugi, al 50% ciascuno, anche dopo l'uscita del dalla Parte_2 casa familiare, le imposte e tasse afferenti quest'ultima, la sua manutenzione straordinaria e l'assicurazione annuale contratta a tutela dell'immobile. 4) La figlia , che abita ancora nella casa familiare, è economicamente autosufficiente in Per_1 quanto occupata a tempo indeterminato. Pertanto, non viene previsto alcun contributo al suo mantenimento.
La figlia , di anni 19, ha appena conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado Per_2
e si iscriverà a un corso di perfezionamento finalizzato all'avviamento al lavoro con l'assenso dei sottoscritti;
non è pertanto ancora inserita nel mondo del lavoro e non è economicamente autosufficiente. Pertanto, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , il sig. Per_2 [...] verserà mensilmente alla sig.ra , a decorrere dal 01 gennaio 2026 ed entro Parte_2 Parte_1 il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250,00 da rivalutare annualmente ex indici ISTAT. Il sig.
inoltre, rimborserà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie sostenute e da Parte_2 Pt_1 sostenersi per la figlia a decorrere dal 05/09/2025, nel rispetto del protocollo in uso presso Per_2 il Tribunale di Ravenna. Le spese straordinarie dovranno essere documentate e tale documentazione dovrà essere consegnata al Sig. ogni mese. Parte_2
Il contributo al mantenimento di cesserà quando quest'ultima sarà economicamente Per_2 autosufficiente e sarà sospeso nei mesi in cui lavorerà a tempo determinato, ma con una retribuzione netta mensile di almeno € 1.200,00, con esibizione al Sig. delle buste paga. In caso di Parte_2 retribuzione inferiore ai predetti € 1.200,00, il sig. dovrà versare l'intero contributo. Tutti Parte_2
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari alle seguenti coordinate IBAN:
[...].
5) L'Assegno Unico spetterà integralmente alla sig.ra e il sig. si obbliga a eseguire Pt_1 Parte_2 tutti gli adempimenti comunque necessari per consentirne l'accredito nel conto corrente personale della sig.ra Pt_1
6) La casa familiare, di proprietà della sig.ra per la quota di 9/10 e del sig. per la Pt_1 Parte_2 quota di 1/10, sarà posta in vendita in data 01/01/2026 al prezzo minimo di € 190.000,00
(centonovantamila/00), salvo diverso accordo scritto delle parti, precisando che eventuali visite da parte di interessati all'acquisto potranno svolgersi dopo tale data e che il rogito si terrà comunque in data successiva al 30/06/2026. Il ricavato della vendita spetterà per il 70% alla sig.ra e per Pt_1 il 30% al sig. al netto del residuo del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, Parte_2 che sarà pertanto estinto, della eventuale provvigione spettante ai mediatori e in generale di tutte le spese relative alla compravendita, da dividere tra le parti sempre nelle percentuali anzidette del 70%
e 30%.
La Sig.ra si impegna a rilasciare al marito, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente Pt_1 atto procura speciale irrevocabile per la vendita della casa coniugale alle condizioni sopra indicate. Le spese per la procura notarile saranno esclusivamente a carico del Sig. . Parte_2
7) Come si è convenuto all'art. 2 che precede, tutti i beni, gli arredi e le suppellettili contenuti nella casa familiare restano assegnati alla sig.ra Dopo la vendita della casa familiare, detti beni Pt_1 mobili, arredi e suppellettili rimarranno di proprietà esclusiva della sig.ra che per essi nulla Pt_1 dovrà versare al sig. ad eccezione dei seguenti, che – a titolo gratuito – rimarranno invece
Parte_2 di proprietà esclusiva del sig. che potrà asportarli dall'abitazione coniugale solo dopo la
Parte_2 sottoscrizione del presente atto: il divano letto di colore beige, la lavatrice di marca Miele, il televisore 55 pollici di marca il Bimby, l'affettatrice, il ceppo dei coltelli, n. 2 quadri CP_1 raffiguranti il volto della Madonna, una collanina in oro giallo e un anello con pietre, appartenenti alla mamma del il barbecue e n. 2 specchi, la macchina fotografica marca Nikon, la
Parte_2 mantella in lana realizzata dalla madre del Sig. i caschi e tutto l'abbigliamento per la
Parte_2 moto, la coperta di lana fatta a mano della sorella del Sig.
Parte_2
8) Il conto corrente esistente presso filiale di Ravenna – fraz. Porto Fuori e Controparte_2 cointestato a entrambi i coniugi, sul quale è addebitato il mutuo di originari € 120.000,00 contratto per l'acquisto della casa familiare, resta di titolarità di entrambi i coniugi e sarà chiuso una volta estinto il mutuo.
9) Gli ulteriori conti correnti, libretti, titoli, investimenti e ogni altro valore di cui ciascuno dei sottoscritti coniugi è titolare, e quanto in essi contenuto, restano di esclusiva titolarità dell'intestatario senza nulla versare all'altro coniuge.
10) L'autovettura FO KUGA tg. FX779EP, attualmente intestata a entrambi i coniugi al 50%, rimane nella disponibilità esclusiva della Sig.ra che si impegna ad acquistare dal marito il suo Pt_1
50% per la somma di € 2.000,00, che sarà versata alla formalizzazione del passaggio di proprietà, da effettuarsi entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla firma del presente atto, a integrali cura e spese della sig.ra Sin dalla sottoscrizione del presente atto, ogni spesa di manutenzione/riparazione, Pt_1 revisione, tassa di proprietà, assicurazione, rimarranno esclusivamente a carico della sig.ra Pt_1
11) Il motociclo TRIUMPH tg. FF03026, intestato a entrambi i coniugi al 50% ciascuno, rimane nella esclusiva disponibilità del Sig. e sarà ceduta a terzi. La sig.ra si impegna sin Parte_2 Pt_1
d'ora a prestare ogni necessario consenso per la vendita, fermo restando che il ricavato di quest'ultima spetterà esclusivamente al Sig. Parte_2
Il finanziamento di € 18.000,00, concesso da per l'acquisto della moto sopra Controparte_2 indicata al solo sig. resta integralmente a carico di quest'ultimo, con esclusione di Parte_2 qualsiasi rimborso da parte della sig.ra sia per le rate passate, che per quelle future. Pt_1 12) In caso di accoglimento della domanda proposta al Tribunale di Bologna formalmente dal solo per la restituzione di interessi bancari superiori al tasso legale, i sottoscritti si Parte_2 divideranno, al 50% ciascuno, qualsiasi importo che fosse loro riconosciuto a tale titolo, così come eventuali spese di soccombenza (ad es., spese e compensi del proprio difensore, del difensore di controparte, imposta per la registrazione della sentenza, ecc., nulla escluso).
13) I sottoscritti coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e/o alimentare (doc.ti nn. 4 e 5).
14) Le spese e i compensi di avvocato per il presente procedimento vengono integralmente compensati e pertanto ciascuno dei due coniugi verserà esclusivamente quanto dovuto al proprio difensore, con esclusione della solidarietà prevista dalla Legge forense.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3509/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
Ravenna (RA), via Dismano n. 41/A (avv.ti Franco Cini e Arianna Morara)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in Ravenna (RA), via Dismano n. 41/A (avv. Flavio Contarini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
09/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 23/09/2000 in Salerno (SA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 86, p. II, serie A, anno 2000;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Salerno (SA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di fissare la residenza o il domicilio ove ritengano di loro gradimento.
2) La sig.ra continuerà a convivere con le figlie e nella casa familiare sita Pt_1 Per_1 Per_2 in Ravenna (RA), Via Dismano n. 41/A, che pertanto le viene assegnata con tutti i beni mobili, gli arredi e le suppellettili che vi sono contenuti.
3) Il sig. in accordo con la moglie, si obbliga a lasciare la casa familiare in data odierna, Parte_2 portando con sé i propri effetti personali, impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica presso la nuova abitazione.
A far data dall'uscita di casa del sig. e quindi dal 05/09/2025, la sig.ra senza alcun Parte_2 Pt_1 diritto di ripetizione nei confronti del marito, provvederà alla manutenzione ordinaria dell'immobile, all'integrale versamento della rata del mutuo contratto per il suo acquisto e al pagamento delle utenze. Sino a tale data (05/09/2025), tali spese continueranno a essere divise tra i coniugi al 50% ciascuno, anche nel caso in cui le relative fatture dovessero pervenire successivamente.
Nell'ipotesi in cui la Sig.ra omettesse il pagamento delle rate del mutuo, l'abitazione dovrà Pt_1 essere posta immediatamente in vendita. Qualora le rate non pagate fossero versate dal sig.
il relativo importo gli verrà rimborsato dalla sig.ra al momento della vendita Parte_2 Pt_1 dell'immobile.
Rimarranno a carico di entrambi i coniugi, al 50% ciascuno, anche dopo l'uscita del dalla Parte_2 casa familiare, le imposte e tasse afferenti quest'ultima, la sua manutenzione straordinaria e l'assicurazione annuale contratta a tutela dell'immobile. 4) La figlia , che abita ancora nella casa familiare, è economicamente autosufficiente in Per_1 quanto occupata a tempo indeterminato. Pertanto, non viene previsto alcun contributo al suo mantenimento.
La figlia , di anni 19, ha appena conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado Per_2
e si iscriverà a un corso di perfezionamento finalizzato all'avviamento al lavoro con l'assenso dei sottoscritti;
non è pertanto ancora inserita nel mondo del lavoro e non è economicamente autosufficiente. Pertanto, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , il sig. Per_2 [...] verserà mensilmente alla sig.ra , a decorrere dal 01 gennaio 2026 ed entro Parte_2 Parte_1 il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250,00 da rivalutare annualmente ex indici ISTAT. Il sig.
inoltre, rimborserà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie sostenute e da Parte_2 Pt_1 sostenersi per la figlia a decorrere dal 05/09/2025, nel rispetto del protocollo in uso presso Per_2 il Tribunale di Ravenna. Le spese straordinarie dovranno essere documentate e tale documentazione dovrà essere consegnata al Sig. ogni mese. Parte_2
Il contributo al mantenimento di cesserà quando quest'ultima sarà economicamente Per_2 autosufficiente e sarà sospeso nei mesi in cui lavorerà a tempo determinato, ma con una retribuzione netta mensile di almeno € 1.200,00, con esibizione al Sig. delle buste paga. In caso di Parte_2 retribuzione inferiore ai predetti € 1.200,00, il sig. dovrà versare l'intero contributo. Tutti Parte_2
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari alle seguenti coordinate IBAN:
[...].
5) L'Assegno Unico spetterà integralmente alla sig.ra e il sig. si obbliga a eseguire Pt_1 Parte_2 tutti gli adempimenti comunque necessari per consentirne l'accredito nel conto corrente personale della sig.ra Pt_1
6) La casa familiare, di proprietà della sig.ra per la quota di 9/10 e del sig. per la Pt_1 Parte_2 quota di 1/10, sarà posta in vendita in data 01/01/2026 al prezzo minimo di € 190.000,00
(centonovantamila/00), salvo diverso accordo scritto delle parti, precisando che eventuali visite da parte di interessati all'acquisto potranno svolgersi dopo tale data e che il rogito si terrà comunque in data successiva al 30/06/2026. Il ricavato della vendita spetterà per il 70% alla sig.ra e per Pt_1 il 30% al sig. al netto del residuo del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, Parte_2 che sarà pertanto estinto, della eventuale provvigione spettante ai mediatori e in generale di tutte le spese relative alla compravendita, da dividere tra le parti sempre nelle percentuali anzidette del 70%
e 30%.
La Sig.ra si impegna a rilasciare al marito, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente Pt_1 atto procura speciale irrevocabile per la vendita della casa coniugale alle condizioni sopra indicate. Le spese per la procura notarile saranno esclusivamente a carico del Sig. . Parte_2
7) Come si è convenuto all'art. 2 che precede, tutti i beni, gli arredi e le suppellettili contenuti nella casa familiare restano assegnati alla sig.ra Dopo la vendita della casa familiare, detti beni Pt_1 mobili, arredi e suppellettili rimarranno di proprietà esclusiva della sig.ra che per essi nulla Pt_1 dovrà versare al sig. ad eccezione dei seguenti, che – a titolo gratuito – rimarranno invece
Parte_2 di proprietà esclusiva del sig. che potrà asportarli dall'abitazione coniugale solo dopo la
Parte_2 sottoscrizione del presente atto: il divano letto di colore beige, la lavatrice di marca Miele, il televisore 55 pollici di marca il Bimby, l'affettatrice, il ceppo dei coltelli, n. 2 quadri CP_1 raffiguranti il volto della Madonna, una collanina in oro giallo e un anello con pietre, appartenenti alla mamma del il barbecue e n. 2 specchi, la macchina fotografica marca Nikon, la
Parte_2 mantella in lana realizzata dalla madre del Sig. i caschi e tutto l'abbigliamento per la
Parte_2 moto, la coperta di lana fatta a mano della sorella del Sig.
Parte_2
8) Il conto corrente esistente presso filiale di Ravenna – fraz. Porto Fuori e Controparte_2 cointestato a entrambi i coniugi, sul quale è addebitato il mutuo di originari € 120.000,00 contratto per l'acquisto della casa familiare, resta di titolarità di entrambi i coniugi e sarà chiuso una volta estinto il mutuo.
9) Gli ulteriori conti correnti, libretti, titoli, investimenti e ogni altro valore di cui ciascuno dei sottoscritti coniugi è titolare, e quanto in essi contenuto, restano di esclusiva titolarità dell'intestatario senza nulla versare all'altro coniuge.
10) L'autovettura FO KUGA tg. FX779EP, attualmente intestata a entrambi i coniugi al 50%, rimane nella disponibilità esclusiva della Sig.ra che si impegna ad acquistare dal marito il suo Pt_1
50% per la somma di € 2.000,00, che sarà versata alla formalizzazione del passaggio di proprietà, da effettuarsi entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla firma del presente atto, a integrali cura e spese della sig.ra Sin dalla sottoscrizione del presente atto, ogni spesa di manutenzione/riparazione, Pt_1 revisione, tassa di proprietà, assicurazione, rimarranno esclusivamente a carico della sig.ra Pt_1
11) Il motociclo TRIUMPH tg. FF03026, intestato a entrambi i coniugi al 50% ciascuno, rimane nella esclusiva disponibilità del Sig. e sarà ceduta a terzi. La sig.ra si impegna sin Parte_2 Pt_1
d'ora a prestare ogni necessario consenso per la vendita, fermo restando che il ricavato di quest'ultima spetterà esclusivamente al Sig. Parte_2
Il finanziamento di € 18.000,00, concesso da per l'acquisto della moto sopra Controparte_2 indicata al solo sig. resta integralmente a carico di quest'ultimo, con esclusione di Parte_2 qualsiasi rimborso da parte della sig.ra sia per le rate passate, che per quelle future. Pt_1 12) In caso di accoglimento della domanda proposta al Tribunale di Bologna formalmente dal solo per la restituzione di interessi bancari superiori al tasso legale, i sottoscritti si Parte_2 divideranno, al 50% ciascuno, qualsiasi importo che fosse loro riconosciuto a tale titolo, così come eventuali spese di soccombenza (ad es., spese e compensi del proprio difensore, del difensore di controparte, imposta per la registrazione della sentenza, ecc., nulla escluso).
13) I sottoscritti coniugi si dichiarano autosufficienti e pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e/o alimentare (doc.ti nn. 4 e 5).
14) Le spese e i compensi di avvocato per il presente procedimento vengono integralmente compensati e pertanto ciascuno dei due coniugi verserà esclusivamente quanto dovuto al proprio difensore, con esclusione della solidarietà prevista dalla Legge forense.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè