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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/11/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1902 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in 987 Memorial Drive Apt 572 Cambridge Massachussets C.F._1
02138 USA;
, nato il [...] in [...] e residente in 2844 Parte_2
Wisconsin Avenue, NW Apt 603, Washington DC 20007, CF C.F._2
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Laura Innocenti e Michele Ambrogio del Foro di
Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 22 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_2 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
: l'avo comune italiano é nato il 1 agosto Persona_1 Persona_1
1890 in San Giovanni in Fiore (Cosenza –Calabria) il quale si trasferì negli Stati Uniti e lì sposò
il 14 maggio 1917, morì negli Stati Uniti (doc. 2 certificato di nascita, di Persona_2 matrimonio e di morte dell'avo, apostillati e tradotti).
Egli non si naturalizzò cittadino americano (doc. 3 certificato di non naturalizzazione, apostillato e tradotto) potendo pertanto trasmettere la cittadinanza italiana validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti espongono che : Persona_1
DISCENDENTE 1 – : in data 7 novembre 1922 nacque negli Controparte_3
Stati Uniti, dall'unione di e . Persona_1 Persona_2
si sposò con il 5 luglio 1947, morì negli Controparte_3 Persona_3
Stati Uniti il 25 maggio 1994 (doc. 4 certificato di nascita, certificato di Controparte_3 matrimonio e certificato di morte, apostillati e tradotti);
DISCENDENTE 2 A – ricorrente): in data 15 giugno 1955, nacque Parte_1 negli Stati Uniti, dall'unione tra e . Controparte_3 Persona_3
si sposò negli Stati Uniti con il 27 dicembre 2001 (doc. Parte_1 Per_4
5 certificato di nascita e certificato di matrimonio, apostillati e tradotti). Parte_1
DISCENDENTE 2 B – ricorrente): in data 5 giugno 1952 Parte_2 nacque negli Stati Uniti, dall'unione tra e (doc. 6 Controparte_3 Persona_3 certificato di nascita, apostillato e tradotto); Parte_2
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Giovanni in Fiore, provincia di Catanzaro, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.1 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_4 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
D'altronde, la parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia in
America, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 7 e n. 8).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in America.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione americana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, Persona_1 sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_2 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22.09.2025
Il Giudice dott. ssa Maria Concetta Belcastro