Ordinanza cautelare 2 marzo 2020
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 01/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2020, proposto da
OR IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Santacroce, Adelaide Prescenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adelaide Prescenzo in L'Aquila, viale F. Crispi 19/B;
contro
Comune de L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Orsini, Raffaella Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Orsini in L'Aquila, via Avezzano n. 11;
nei confronti
ER Massimi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di L’Aquila n. 43/2019, prot. 0123847 del 21 novembre 2019, con cui è stato ingiunto all’odierno ricorrente di procedere alla demolizione delle opere abusive ivi compiutamente descritte;
- di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune de L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor OR IO, odierno ricorrente, a seguito del sisma del 2009 ha dovuto abbandonare la propria abitazione sita in Paganica ed ha presentato in data 13 maggio 2010 al Comune de L’Aquila, odierno resistente, istanza per l’installazione di manufatto temporaneo al fine di comunicare l’installazione di un manufatto in legno sito in Tempera (AQ).
Recentemente, a seguito di segnalazione pervenuta, il Comune de L’Aquila procedeva ad accertamenti relativamente alla sopra menzionata struttura e, all’esito degli stessi, emetteva l’ordinanza di demolizione n. 43/2019, prot. n. 0123847 del 21 novembre 2019, di cui in epigrafe, con cui ingiungeva al signor OR IO (e anche ad altri soggetti) di provvedere alla demolizione del manufatto dallo stesso installato per le ragioni ivi puntualmente esplicate.
Preso atto di tale provvedimento il signor OR depositava in data 16 dicembre 2019 presso i competenti uffici comunali istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 per il manufatto di che trattasi.
Successivamente il signor OR ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 11 febbraio 2020, avverso l’ordinanza di demolizione n. 43/2019 sopra menzionata, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e ss. della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione;
2) Violazione di legge e/o falsa applicazione della DDC n. 58/2010; eccesso di potere; illogicità e irragionevolezza; difetto di istruttoria;
3) Eccesso di potere; illogicità e irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Costituzione.
Si è costituito in giudizio, in data 18 febbraio 2020, il Comune de L’Aquila, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2020 è stata emessa l’ordinanza n. 44/2020 con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare “ Considerato che non vi è contestazione sul fatto che l’abitazione nella quale il ricorrente dimorava alla data del sisma del 6.4.2009 è stata dichiarata agibile e sono pertanto maturate le condizioni per la rimozione del manufatto realizzato dal ricorrente ai sensi della delibera del Consiglio comunale n. 58/2009; Rilevato che le censure sull’effettiva agibilità dell’immobile in questione, per incompleta esecuzione dei lavori di ripristino, appaiono generiche e smentite dalla circostanza, allegata dal Comune e non contestata ex adverso, che esso è, allo stato, locato a terzi; Rilevato altresì che sono decorsi i termini per la conclusione del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 con conseguente formazione del silenzio rigetto della relativa istanza; ”.
Parte ricorrente ha depositato memoria finale in data 9 gennaio 2025 e, poi, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio per improcedibilità dello stesso, la causa, dopo articolata discussione, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è divenuto improcedibile per omessa impugnazione del silenzio rigetto che si è formato sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dal ricorrente al Comune de L’Aquila in data 16 dicembre 2019.
2. - Il Collegio rileva che, come riportato nella parte in fatto, il signor OR, una volta ricevuto l’ordinanza di demolizione n. 43/2019, ha presentato per il manufatto oggetto della predetta ordinanza istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del DPR n. 380/2001 al Comune de L’Aquila, istanza su cui il predetto Comune non si è pronunciato dando così luogo alla formazione del silenzio rigetto rispetto alla stessa.
Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che, rispetto al manufatto di che trattasi, il Comune de L’Aquila si è espresso, con provvedimento formato per NT , in senso negativo rispetto all’istanza di permesso di costruire presentata dal signor OR in data 16 dicembre 2019 e tale provvedimento di reiezione non è stato impugnato dall’odierno ricorrente e si è, dunque, consolidato, così privando il manufatto in questione di ogni titolo abilitativo.
Ne deriva, conseguentemente, che alcuna utilità potrebbe derivare all’odierno ricorrente da una pronuncia rispetto all’ordinanza di demolizione impugnata atteso che, rispetto al manufatto di che trattasi, lo stesso risulta carente di un titolo abilitativo e, dunque, illegittimo atteso che rispetto a tale manufatto è poi intervenuto un successivo provvedimento di diniego di permesso di costruire che non è stato impugnato dal ricorrente e, pertanto, lo stesso risulta sprovvisto di un titolo.
In altri termini, il Collegio osserva che era onere di parte ricorrente impugnare anche il successivo provvedimento comunale di diniego per NT dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria proposta relativamente a tale manufatto ma ciò non è avvenuto e, dunque, il diniego di permesso di costruire rispetto a tale manufatto si è consolidato e lo stesso rende improcedibile per difetto di interesse il ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che nessuna utilità potrebbe ricavare parte ricorrente da una pronuncia rispetto all’ordinanza di demolizione impugnata in quanto il manufatto di che trattasi risulta poi oggetto di provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria valido ed efficace e, dunque, il predetto manufatto risulta illegittimo.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per mancata impugnazione del diniego di permesso di costruire adottato dal Comune de L’Aquila per NT rispetto all’istanza del signor OR del 16 dicembre 2019.
4. - Sussistono giusti motivi, in ragione della decisione in rito, per compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO