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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3510/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH UN, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 06/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3510/2025, promossa da:
( ) IN PROPRIO E N.Q. DI Parte_1 C.F._1 [...]
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Guidotto Carmelo;
-ricorrente- contro
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/04/2025 in proprio e n.q. di legale Parte_1 rappresentante della ha proposto opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002503586 e l'ordinanza ingiunzione n. OI-002478482 deducendone l'illegittimità e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
1 - in via principale, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare
l'illegittimità delle ordinanze – ingiunzioni impugnate”.
Con memoria del 23.9.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_2 in autotutela delle ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 27.9.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'udienza del 06/10/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti (cfr. CP_2 provvedimento di annullamento allegato alla memoria di costituzione).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione CP_2 del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 26.000,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH UN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3510/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_2 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 932,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 06/10/2025
La giudice del lavoro
CH UN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH UN, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 06/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3510/2025, promossa da:
( ) IN PROPRIO E N.Q. DI Parte_1 C.F._1 [...]
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Guidotto Carmelo;
-ricorrente- contro
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/04/2025 in proprio e n.q. di legale Parte_1 rappresentante della ha proposto opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002503586 e l'ordinanza ingiunzione n. OI-002478482 deducendone l'illegittimità e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
1 - in via principale, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare
l'illegittimità delle ordinanze – ingiunzioni impugnate”.
Con memoria del 23.9.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_2 in autotutela delle ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 27.9.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'udienza del 06/10/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti (cfr. CP_2 provvedimento di annullamento allegato alla memoria di costituzione).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione CP_2 del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 26.000,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH UN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3510/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_2 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 932,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 06/10/2025
La giudice del lavoro
CH UN
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