Art. 31. Durata in carica degli organi della Cassa
L' articolo 10 della legge 5 luglio 1965,n.798 ,e' sostituito dal seguente:
"Il presidente,i componenti del consiglio di amministrazione,del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta".
L' articolo 10 della legge 5 luglio 1965,n.798 ,e' sostituito dal seguente:
"Il presidente,i componenti del consiglio di amministrazione,del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta".