Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 328/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 328/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 302/2021 pubblicata il 26/07/2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1361/2012 R.G., avente ad oggetto: Arricchimento senza causa
TRA
D'RE AS (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GIAMMATTEO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA N. IOSSO, N. 6 86079 VENAFRO presso il difensore
APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE
E
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (C.F. 00075330944), con il patrocinio dell'avv. CIMINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY 80 ISERNIA presso il difensore
APPELLATO -APPELLANTE INCIDENTALE
FR Valente, (CF: [...])
INTERVENIENTE AD ADIUVANDUM-CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/12/23, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. GIAMMATTEO GIANLUCA a, nel riportarsi a tutto quanto formulato ed eccepito nei propri scritti difensivi, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, rinnovata ogni impugnativa dell'avverso dedotto, ne chiede l'integrale accoglimento. per l'appellato Istituto Autonomo Per Le Case Popolari di Isernia, l'avv. CIMINI FABRIZIO nel riportarsi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta nonché alla documentazione ivi allegata, conclude per il rigetto dell'appello, in uno l'accoglimento dell'appello incidentale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata l' 8/5/12 AS D'RE conveniva in giudizio l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Isernia per sentir così provvedere:
Pag. 1 a 7
2) in via subordinata, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'istante, per le medesime causali di cui innanzi, della somma ritenuta di giustizia e liquidata tenendo conto dell'effettiva attività professionale eseguita dal D'EA;
In ogni caso, condannare l'Ente al pagamento, sulla somma così liquidata, della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi dal giorno del verificarsi dell'altrui arricchimento”.
Si costituiva altresì l'Istituto Autonomo per le case popolari impugnando la domanda e concludendo per l'inammissibilità/rigetto della stessa.
Espletata prova testimoniale e CTU, disposta al fine di accertare le attività compiute dall'attore sulla base della documentazione depositata, in data 27/10/2016 interveniva ad adiuvandum l'arch. Valente FR, a sostegno delle ragioni dell'attore, depositando nuova documentazione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla citazione introduttiva.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 302/2021 pubblicata il 26/07/2021, così provvedeva:
“1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Valente FR;
2) condanna il convenuto Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia, al pagamento in favore dell'attore D'EA Massimo, della somma di euro 8.138,09, oltre iva ed accessori di legge e oltre interessi legali dalla domanda (8 maggio 2012) al saldo effettivo ed oltre al maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c., con la stessa decorrenza di cui sopra, nei limiti dell'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il tasso legale previsto dal codice civile;
3) rigetta la domanda risarcitoria per lesione dell'affidamento legittimo proposta dal D'EA Massimo.
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) pone definitivamente solidalmente a carico di parte attrice e parte convenuta le spese della CTU, con condanna di ciascuna parte alla restituzione, in favore della controparte, di quanto costei avesse già anticipato a tale titolo”.
Il tribunale rilevava che la domanda riguardava l'espletamento di due diversi incarichi;
il primo incarico era stato conferito con determina del Direttore Generale n. 202 del 6.5.2009, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con la quella erano state conferite le funzioni ed il ruolo di Responsabile e coordinatore;
per tale incarico e per l'attività espletata veniva liquidata in favore del professionista la complessiva di euro 7349,93, in riferimento ai relativi stati di avanzamento per gli anni 2010 e 2011; il professionista, concluso l'incarico in data 3/11/2011, aveva emesso fattura per lil pagamento dell'ulteriore somma di € 17.703,07, il cui importo rimaneva insoluto, a fronte dell'eccezione dello IACP di aver corrisposto tutte le spettanze dovute;
con delibera del Commissario straordinario n. 65 del 28.02.2012 veniva annullata, in via di autotutela, dall'Istituto, la determina Dirigenziale n. 202 del 6.5.2009, e revocato di fatto l'incarico al D'EA; il secondo incarico era stato conferito con determina n. 507 del 28.10.2010 per l'attività di accatastamento di alloggi realizzati nel centro storico di Venafro (IS); con Delibera del Commissario straordinario n. 64 del 28.02.2012 anche tale determina veniva annullata, in via di autotutela;
al D'EA veniva liquidata la somma di euro 7000,00 relativa all'accatastamento di n. 10 unità immobiliari oggetto dell'affidamento; dalle risultanze dell'espletata CTU era emerso che, quanto a primo incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di costruzione di nr. 2 fabbricati per complessivi n. 35 alloggi nel Comune di Isernia, la parcella prodotta dall'attore per la prestazione non risultava congrua e doveva essere rideterminata in euro 15.488,02 (comprensiva dell'indennizzo per la revoca dell'incarico) ; quanto al secondo incarico di accatastamento di unità immobiliari nel centro storico del Comune di Venafro l'attività espletata risultava relativa
Pag. 2 a 7 unicamente a n. 10 unità del Lotto n. 1/ site in Via Cavour da ricostruire ed accatastare;
in relazione a tale prestazione la parcella prodotta dall'attore risultava congrua per la somma di euro 7000,00 oltre iva ed accessori – somma già corrisposta dallo IACP al D'EA; in conclusione, dall'importo di € 15.488,02 andava detratto l'importo di € 7349,93 già versata per il primo incarico, con una somma finale spettante pari ad € 8.138,09, oltre iva ed accessori;
l'ulteriore domanda risarcitoria formulata in riferimento alla lesione dell'affidamento legittimo riposto dal D'EA nel provvedimento poi annullato dall'amministrazione dello IACP, non era fondata poiché non provata nei suoi elementi costitutivi.
AS D'RE proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 30/09/2021 e iscritta a ruolo il 7/10/21, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A)-accertare e dichiarare il diritto di credito dell'attore per le causali di cui in narrativa e conseguentemente,
B)-condannare l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Isernia, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 80.000,00 e nello specifico quanto a Euro 64.000,00 a titolo di indennità, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per essersi l'Ente convenuto arricchito indebitamente in conseguenza delle prestazioni professionali svolte dall'attore e specificate in premessa e per averne l'Ente stesso riconosciuto, sia implicitamente che con atto formale, la relativa utilità e quanto a Euro 16.000,00 a titolo risarcimento del pregiudizio subito per la lesione del legittimo affidamento dell'attore sulla validità degli incarichi conferiti;
C)-In via subordinata, si chiede che l'odierno Giudicante voglia condannare l'Ente convenuto al pagamento, in favore dell'istante, per le medesime causali di cui innanzi, della somma ritenuta di giustizia e liquidata secondo equità o scaturente da apposita CTU (tecnico-contabile) che sin da ora si richiede;
D)-In ogni caso, condannare l'Ente al pagamento, sulla somma così liquidata, della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi dal giorno del verificarsi dell'altrui arricchimento;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI, con comparsa tempestivamente depositata, proponendo appello incidentale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accogliere l'appello incidentale per le ragioni di cui al 1) motivo e, per l'effetto, accertare e declarare che NULLA sia dovuto al D'EA a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art.2041 c.c. per l'attività di Coordinatore della sicurezza, risultando infatti congrua la somma originariamente pattuita ed accettata nella delibera n.202/09 di conferimento dell'incarico, ovvero di € 22.800,00, e di conseguenza, la somma di € 7.349,93 al tempo incassata per lo svolgimento di tale lavoro, per le ragioni di cui sopra;
2) qualora invece si ritenesse provato l'indebito arricchimento oggettivo in capo allo Iacp fondato sulla parcella prodotta dall'attore e rideterminata dal Ctu in € 15.488,02, accogliere l'appello incidentale per le ragioni di cui al 2) motivo e, per l'effetto, rideterminare il quantum debeatur spettante al D'EA per l'incarico di Coordinatore della sicurezza nella somma di € 8.865,91, a cui va detratta la somma di € 7.349,93 già liquidata ed incassata, per un onorario totale pari ad € 1.515,98, oltre oneri ed accessori.
3) accertare e declarare la manifesta infondatezza dell'appello principale per le ragioni sopra esposte, in uno con la conferma in parte qua dell'impugnata sentenza con riferimento sia all'accatastamento di ulteriori n.32 unità immobiliari reclamate e sia alla richiesta risarcitoria di danno”
Con ordinanza depositata il 19/1/22 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'interveniente volontario mediante notificazione dell'appello principale e di quello incidentale;
con ordinanza depositata in data 26/5/22, dato atto della regolarità delle notificazioni, veniva dichiarata la contumacia di Valente FR.
Pag. 3 a 7 Con ordinanza del 21/12/23, resa all'esito della trattazione scritta dell'udienza, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. I motivi di appello principale sono i seguenti:
I) errore nell'individuazione della prestazione effettivamente eseguita dal d'EA; omessa ed insufficiente motivazione in merito alle sollevate eccezioni alla ctu.
II)- omessa motivazione in ordine a fatti decisivi ai fini del decidere e relativamente alle eccezioni mosse alla ctu;
III) - errore nella interpretazione della richiesta risarcitoria per legittimo affidamento.
3. I motivi di appello incidentale sono i seguenti:
I) erroneo riconoscimento della congruità del compenso spettante per l'attività di Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sulla parcella prodotta dall'attore e rideterminata dal Ctu in € 15.488,02 (la metà (50%) dell'intero compenso calcolato in € 24.780,84), anziché invece sul prezzo originariamente pattuito ed accettato dalle parti nella delibera n.202/09 di conferimento dell'incarico;
II) erroneo calcolo della voce incrementi;
detratta la somma di € 7.349,93 già al tempo liquidata ed incassata, spettanza di un onorario totale pari ad € 1.515,98, oltre oneri ed accessori.
4. Con il primo motivo di appello incidentale, da esaminare prioritariamente per ragioni di ordine logico giuridico, si contesta che erroneamente il Tribunale ha riconosciuto la congruità del compenso complessivo calcolato in € 24.780,84 anziché nella somma pattuita nella delibera di conferimento dell'incarico, pari ad € 22.800,00; i due professionisti erano stati interamente pagati;
al D'EA era stata corrisposta la somma di € 7.349,93 per il lavoro effettivamente svolto, conclusosi/esauritosi con la realizzazione di n. 10 alloggi ERP, pari ai primi 4 stati di avanzamento dei lavori appaltati;
l'annullamento della delibera n.202/09 di conferimento dell'incarico era stato parziale e l'atto aveva conservato, per la parte non annullata, piena validità ed efficacia.
Il motivo è infondato.
Come emerge dagli atti, è incontestato che la delibera di conferimento dell'incarico, sia stata annullata dal Commissario straordinario;
l'annullamento ha riguardato l'annullamento della determina dirigenziale tout court, determinata dalla mancata sottoscrizione del contratto con il professionista e dalla mancanza di copertura finanziaria;
l'annullamento ha riguardato la determina in sé e non il conferimento dell'incarico, facendo venir meno anche la previsione relativa alla determinazione dei compenso dei due professionisti incaricati;
l'assunto secondo il quale l'annullamento sarebbe stato parziale non è sorretto da alcuna motivazione;
del resto non risulta appellata la statuizione relativa alla domanda proposta ex art. 2041 cc, che prescinde del tutto dalle previsioni relative alla determina dirigenziale di conferimento, che è mero atto amministrativo, neppure trasfuso in contratto sottoscritto dalle parti;
l'ente pubblico, che prima ha adottato l'atto amministrativo e poi lo ha annullato, non può richiedere che lo stesso conservi efficacia parziale per la parte a sé favorevole;
infine va rilevato che l'azione ex art. 2041 cc prescinde del tutto da eventuali previsioni contrattuali, essendo parametrata all'arricchimento del soggetto tenuto all'indennizzo e al correlativo depauperamento.
5. Con il secondo motivo di appello incidentale si contesta che il compenso da riconoscere al D'EA avrebbe dovuto essere di € 8.865,91 e non invece di € 15.488,02, per un compenso totale pari ad € 1.515,98 inferiore a quello accertato in sentenza (detratta la somma di € 7.349,93 già liquidata ed incassata), e tanto in considerazione del fatto che la voce incrementi sarebbe stata calcolata erroneamente.
Il motivo è infondato.
Il CTU, rispondendo alle osservazioni del CTP dello IACP, ha compiutamente motivato sulla determinazione del compenso comprensiva dei seguenti incrementi:
- 25% per adeguamento del piano e del fascicolo;
Pag. 4 a 7 - 15% per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione;
- 5% per rischio di caduta dall'alto aggravati dalla natura dell'attività.
La liquidazione effettuata dal consulente deve essere confermata, tenuto conto del fatto che I primi due incrementi sono stati giustificati proprio dal fatto che l'attore aveva ricevuto l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, subentrando al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
il professionista era tenuto a prestare l'attività relativa al detto incarico, che ha riguardato la realizzazione di un corpo di fabbrica di 5 piani;
la maggiorazione del 5% è stata riconosciuta dalla stessa parte convenuta.
Anche la maggiorazione del 25% relativa all'indennità per la revoca dell'incarico deve essere confermata;
parte appellante ha contestato che l'art. 18 L. 143/49 (cui aveva fatto riferimento il CTU nella bozza) era riferibile unicamente alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti;
il consulente nella relazione definitiva ha specificamente motivato sul punto, facendo rilevare che la legge professionale dei geometri, approvata con delibera del 5/6/90, all'art. 14 prevede in caso di revoca dell'incarico, oltre al risarcimento del maggior danno, la corresponsione di un'indennità, pari al 10% sugli onorari che sarebbero dovuti per lo svolgimento della residua parte di prestazione oggetto di revoca;
tale indennizzo era stato calcolato mediante l'applicazione della percentuale del 25% del compenso per le prestazioni eseguite, ritenuta congrua in tale misura;
infondata è la contestazione di parte appellante incidentale secondo la quale detta maggiorazione non spetterebbe per il fatto che il professionista al momento della revoca dell'incarico aveva già espletato ed esaurito l'incarico mediante la realizzazione di 10 alloggi, tenuto conto del fatto che l'incarico di cui alla determinazione dirigenziale del 6/5/09 prevedeva la realizzazione di 35 alloggi ERP;
la quantificazione dell'indennizzo mediante la maggiorazione del 25% anziché nella misura del 10% del compenso per le opere non realizzate non è stata specificamente contestata e deve essere ritenuta equa, tenuto conto del rapporto tra le prestazioni già eseguite e quelle da eseguire in relazione alle opere ancora da realizzare al momento della revoca.
6. Con il primo motivo di appello principale si contesta che il CTU ha riconosciuto un importo di € 15.488,02 per le attività espletate per il primo incarico e ha detratto da detto importo € 7349,93 già percepiti, pervenendo all'importo finale di € 8.138,09, mentre in realtà l'importo già percepito ammontava ad € 5.069,93; si contesta il recepimento acritico della CTU;
si contesta il fatto che il consulente ha valutato l'intera prestazione in € 24.780,84 , per poi giungere alla conclusione che essendo la stessa stata conferita congiuntamente a due professionisti (Geom. D'EA e Geom. Santillo), al D'EA sarebbe spettato solamente il 50% dell'intero pari ad € 12.390,42 (oltre ad Euro 3.097,60 per incremento del 25% quale obbligazione indennitaria), senza tener conto che la determinazione dirigenziale del 6/5/2009 era stata annullata con delibera del 28/2/2012.
Il motivo è infondato.
È documentalmente provato che il D'EA ha invece incassato la somma di € 7.349,93 per l'incarico di Coordinatore della sicurezza;
a fronte delle fatture presentate dal professionista, l'ente preponente effettuava i seguenti pagamenti di cui alla documentazione depositata ritualmente in primo grado:
- determina dirigenziale n.647 del 23/12/09 di liquidazione della fattura n.34 del 04/12/09 di € 2.280,00, e relativo mandato di pagamento n.76 del 25/01/10 di € 2.280,00
- determina dirigenziale n.305 del 10/06/10 di liquidazione della fattura n.8 del 04/06/10 di
€ 1.792,68, e relativo mandato di pagamento n.653 del 16/06/10 di € 1.792,68
- determina dirigenziale n.165 del 31/03/11 di liquidazione delle fatture nn.16 del 18/11/2010 e 02 del 21/03/11 di € 1.267,97, e relativi mandati di pagamento nn.390 del 14/04/11 per complessivi € 1.267,97
- determina dirigenziale n.308 del 15/07/11 di liquidazione della fattura n. 08 del 07/07/2011 di € 2.009,28, e relativo mandato di pagamento n.794 del 28/07/11 di € 2.009,28; il tutto per un totale di € 7.349,93.
Anche la contestazione relativa alla riduzione del 50% del compenso è infondata;
le parcelle
Pag. 5 a 7 e la liquidazione hanno riguardato l'attività complessiva di cui all'incarico conferito congiuntamente al Geom. D'EA e Geom. Santillo;
l'appellante ha meramente dedotto di aver espletato alcune attività personalmente, ma in concreto non ha dato prova delle attività effettivamente espletate dallo stesso e di quelle invece espletate dal collega professionista, così che l'effettuata riduzione del compenso complessivo nella misura del 50% è del tutto giustificata, tenuto conto anche del fatto che lo IACP ha dedotto di aver liquidato il compenso anche all'altro professionista.
7. Con il secondo motivo di appello principale si contesta il fatto che il consulente ha ritenuto che per l'accatastamento di unità immobiliari nel centro storico del Comune di Venafro (DG n. 507 del 28.10.2010) l'attività espletata dal D'EA risultava comprovata unicamente a n. 10 unità del Lotto n. 1/ site in Via Cavour da ricostruire ed accatastare;
in relazione a tale prestazione la parcella prodotta dall'attore risultava congrua per la somma di euro 7000,00, oltre iva ed accessori – somma che era già stata corrisposta dallo IACP al D'EA, motivo per cui non risultavano comprovati profili di indebito arricchimento;
l'appellante sostiene di aver effettuato attività in relazione ad ulteriori n. 32 unità immobiliari;
il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la documentazione versata in atti dall'arch. Valente, interventore ad adiuvandum, relativa alla prova dell'espletamento di tale ulteriore attività dalla quale si evincevano tutti gli accatastamenti eseguiti dal D'EA.
Il motivo è del tutto infondato.
Il consulente ha accertato sulla base della documentazione prodotta dall'attore nei termini di legge, l'espletamento dell'incarico di accatastamento unicamente in relazione a n. 10 unità immobiliari, non accogliendo la richiesta dell'attore relativa ad ulteriori n. 32 unità immobiliari, per mancanza di idonea documentazione.
Osserva la Corte che rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli (Cass. n. 13686/2001; Cass. n. 3105/2004; Cass. n. 13428/2007; Cass. n. 1901/2010; Cass. n. 4644/1989), sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti poiché, in tal caso, l'attività svolta dal consulente finirebbe per supplire impropriamente al carente espletamento, ad opera delle stesse, dell'onere probatorio, in violazione dell'art. 2697 c.c. (Cass. n. 26893/ 2017; Cass. n. 12921/2015).
La documentazione depositata con l'intervento dell'arch. Valente, intervento successivo all'espletamento della CTU, è relativa a documenti che non possono essere presi in considerazione perché acquisiti tardivamente;
era preciso onere dell'attore dare prova del fatto costitutivo delle proprie pretese, mediante il deposito tempestivo della documentazione relativa all'attività in concreto espletata;
tanto a prescindere dalle contestazioni effettuate dall'appellante in relazione all'asserita illegittima partecipazione del CTP dello IACP alle operazioni peritali, che è fatto del tutto irrilevante in relazione all'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
8. Con il terzo motivo di appello principale si contesta che il tribunale erroneamente avrebbe rigettato la richiesta risarcitoria in riferimento alla lesione dell'affidamento legittimo riposto dal D'EA nel provvedimento di conferimento dell'incarico, poi annullato dall'amministrazione dello IACP;
l'appellante contesta di aver fatto affidamento, in totale buona fede, sulla correttezza dell'iter amministrativo volto al conferimento dell'incarico ed alla conseguente copertura finanziaria e di aver eseguito le prestazioni professionali prima della deliberazione di annullamento della determina di conferimento dell'incarico, con indebito arricchimento dello IACP.
Il motivo è del tutto infondato.
Il professionista, come da sentenza impugnata, che viene confermata in questa sede, ha conseguito l'indennizzo ex art. 2041 cc per le prestazioni eseguite e l'indennizzo per le prestazioni non eseguite, quest'ultimo mediante la liquidazione dell'incremento di cui al n. 5 della motivazione che precede.
La richiesta risarcitoria relativa all'ulteriore lesione dell'affidamento (qualificabile quale risarcimento del maggior danno, secondo quanto sopra motivato) deve essere specificamente dedotta e comprovata nei pregiudizi concreti subiti e derivanti dalla condotta dell'ente
Pag. 6 a 7 preponente, così come già rilevato dal Tribunale con motivazione del tutto condivisibile.
9. Avuto riguardo al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale e della conferma della sentenza impugnata, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D'RE AS, avverso la sentenza n. 302/2021 pubblicata il 26/07/2021 dal Tribunale di Isernia, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, confermando la sentenza impugnata;
-compensa integralmente le spese di giudizio;
-dichiara che a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo ciascuno a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 12/12/2024.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 7 a 7