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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2819/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2819/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NI LE, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via
Plana n. 8;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. ZANOTTI LORENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera,
Via Ricotti n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Voghera, in data 29/05/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera alla
Parte II, Serie A, n. 18 dell'anno 2005;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Affido condiviso della IA minore ad entrambi I genitori. Per_1
pag. 1 di 5 2) La casa coniugale sita in Voghera via Lazio, di proprietà della signora Parte_2 rimane assegnata alla stessa la quale continuerà ad abitarla con le figlie e Per_1
Per_
.
3) Il sig. si trasferirà entro il 31 agosto 2025 a vivere altrove con l'impegno a Pt_1 reperire una sistemazione abitativa idonea ad ospitare le figlie. Il sig. potrà Pt_1 portare con sé i propri effetti personali. Per_
4) In considerazione dell'età delle figlie ( 18 anni e 13) i genitori Per_1 acconsentono a che le stesse possano far visita al padre e pernottare presso la sua abitazione, ogni qualvolta lo chiederanno.
5) I tre cani, la cui proprietà è in capo al sig. rimarranno presso la casa Pt_1 coniugale e saranno gestiti dalla signora Tuttavia, qualora la signora Parte_2 non potesse prendersene cura per periodi più o meno lunghi per vacanze, Parte_2 estive e non, e/o per motivi lavorativi, personali e/o di salute, la loro gestione verrà affidata ad una terza persona (amica e/o dogsitter) il cui costo sarà suddiviso nella misura del 60% a carico del sig. e del restante 40% a carico della signora Pt_1
Parte_2
6) Fino a quando il sig. permarrà nella casa coniugale, egli continuerà a farsi Pt_1 carico per intero delle seguenti spese: contratti telefonici dati e voce Per_ abbigliamento e Per_1
Per_ libri scolastici e Per_1
Per_ rette universitarie Per_ acquisto tablet e Per_1
Per_ paghetta e
Per_1 pensione cavallo e relative lezioni di equitazione
Per_1 sostegno scolastico
Per_1 abbonamento pullman
Per_1 spese gite
Per_1 cibo per i cani veterinario per cani e cavallo vacanze estive con le figlie.
pag. 2 di 5 7) A partire dal trasferimento del sig. presso altra abitazione, i genitori Pt_1 concorreranno nella misura del 60% il sig. e nella restante misura del 40% la Pt_1 sig.ra al pagamento delle seguenti spese: Parte_2
Per_ libri e Per_1
Per_ rette universitarie e alloggio in caso di suo trasferimento presso la sede universitaria sostegno scolastico
Per_1 abbonamento LL
Per_1 spese gite
Per_1 attività di equitazione
Per_1
Per_ attività sportiva viaggi studi e/o vacanze (anche di breve soggiorno) svolti in autonomia dalle figlie mantenimento cani ed ogni altra eventuale spesa straordinaria concordata.
8) Rimarranno invece per intero a carico del sig. le paghette per le figlie, i costi Pt_1 relativi alla pensione del cavallo di i costi del veterinario per il cavallo e i Per_1 costi del veterinario dei cani.
9) Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore si farà carico delle spese relative alla propria vacanza che trascorrerà con le figlie.
10) Il sig. contribuirà al mantenimento delle proprie figlie corrispondendo alla Pt_1 signora euro 300,00 mensili per ciascuna a partire dal mese di uscita dalla Parte_2 abitazione coniugale, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
11) La signora si impegna a cedere a titolo gratuito al sig. la quota Parte_2 Pt_1 di proprietà dell'appartamento identificato al Fg.11, Mapp.603, Sub7 sito in Voghera via
LO BE n.21 piano S1-T-3 entro dicembre 2025. Le relative spese notarili e quelle successive (a titolo di esempio voltura catastale, registrazione, ecc.) nulla escluso saranno sostenute per intero dal sig. La cessione a titolo gratuito della quota Pt_1 di proprietà della signora favore del marito costituisce elemento funzionale Parte_2 ed indispensabile per la risoluzione definitiva della crisi coniugale a definizione dei rapporti dare-avere tra i coniugi.
pag. 3 di 5 12) L'autovettura Citroen C3 noleggiata con contratto a lungo termine dal sig. Pt_1 ed allo stesso intestata rimarrà in uso alla signora (che si impegna a Parte_2 rimborsare per intero eventuali costi conseguenti a danni, multe e/o altro inerente alla conduzione Per_ della vettura) e alla IA , fino alla decorrenza dei primi 18 mesi del contratto, per i quali mesi la rata del noleggio verrà suddivisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Alla scadenza del 18° mese, qualora il sig. non fosse più interessato Pt_1
a continuare nel contratto recedendo dallo stesso, la signora si dichiara Parte_2 disponibile al pagamento della penalità (da contratto pari a complessive tre mensilità) nella misura del 50% dell'importo rimanendo il restante 50% a carico del sig. Pt_1
Qualora invece il sig. non intendesse recedere dal contratto decorsi i 18 mesi Pt_1 dalla stipula dello stesso, oltre tale scadenza la signora non contribuirà più Parte_2 al pagamento della mensilità ed il sig. potrà riprendersi l'autovettura. Pt_1
13) I signori provvederanno al pagamento delle spese legali Controparte_1 facendosi carico ciascuno di quelle sostenute dal proprio difensore, con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà ex art. 13LPF”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Voghera, in data 29/05/2005, il cui atto
[...]
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera alla Parte
II, Serie A, n. 18 dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2819/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2819/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NI LE, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via
Plana n. 8;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. ZANOTTI LORENA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera,
Via Ricotti n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Voghera, in data 29/05/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera alla
Parte II, Serie A, n. 18 dell'anno 2005;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Affido condiviso della IA minore ad entrambi I genitori. Per_1
pag. 1 di 5 2) La casa coniugale sita in Voghera via Lazio, di proprietà della signora Parte_2 rimane assegnata alla stessa la quale continuerà ad abitarla con le figlie e Per_1
Per_
.
3) Il sig. si trasferirà entro il 31 agosto 2025 a vivere altrove con l'impegno a Pt_1 reperire una sistemazione abitativa idonea ad ospitare le figlie. Il sig. potrà Pt_1 portare con sé i propri effetti personali. Per_
4) In considerazione dell'età delle figlie ( 18 anni e 13) i genitori Per_1 acconsentono a che le stesse possano far visita al padre e pernottare presso la sua abitazione, ogni qualvolta lo chiederanno.
5) I tre cani, la cui proprietà è in capo al sig. rimarranno presso la casa Pt_1 coniugale e saranno gestiti dalla signora Tuttavia, qualora la signora Parte_2 non potesse prendersene cura per periodi più o meno lunghi per vacanze, Parte_2 estive e non, e/o per motivi lavorativi, personali e/o di salute, la loro gestione verrà affidata ad una terza persona (amica e/o dogsitter) il cui costo sarà suddiviso nella misura del 60% a carico del sig. e del restante 40% a carico della signora Pt_1
Parte_2
6) Fino a quando il sig. permarrà nella casa coniugale, egli continuerà a farsi Pt_1 carico per intero delle seguenti spese: contratti telefonici dati e voce Per_ abbigliamento e Per_1
Per_ libri scolastici e Per_1
Per_ rette universitarie Per_ acquisto tablet e Per_1
Per_ paghetta e
Per_1 pensione cavallo e relative lezioni di equitazione
Per_1 sostegno scolastico
Per_1 abbonamento pullman
Per_1 spese gite
Per_1 cibo per i cani veterinario per cani e cavallo vacanze estive con le figlie.
pag. 2 di 5 7) A partire dal trasferimento del sig. presso altra abitazione, i genitori Pt_1 concorreranno nella misura del 60% il sig. e nella restante misura del 40% la Pt_1 sig.ra al pagamento delle seguenti spese: Parte_2
Per_ libri e Per_1
Per_ rette universitarie e alloggio in caso di suo trasferimento presso la sede universitaria sostegno scolastico
Per_1 abbonamento LL
Per_1 spese gite
Per_1 attività di equitazione
Per_1
Per_ attività sportiva viaggi studi e/o vacanze (anche di breve soggiorno) svolti in autonomia dalle figlie mantenimento cani ed ogni altra eventuale spesa straordinaria concordata.
8) Rimarranno invece per intero a carico del sig. le paghette per le figlie, i costi Pt_1 relativi alla pensione del cavallo di i costi del veterinario per il cavallo e i Per_1 costi del veterinario dei cani.
9) Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore si farà carico delle spese relative alla propria vacanza che trascorrerà con le figlie.
10) Il sig. contribuirà al mantenimento delle proprie figlie corrispondendo alla Pt_1 signora euro 300,00 mensili per ciascuna a partire dal mese di uscita dalla Parte_2 abitazione coniugale, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
11) La signora si impegna a cedere a titolo gratuito al sig. la quota Parte_2 Pt_1 di proprietà dell'appartamento identificato al Fg.11, Mapp.603, Sub7 sito in Voghera via
LO BE n.21 piano S1-T-3 entro dicembre 2025. Le relative spese notarili e quelle successive (a titolo di esempio voltura catastale, registrazione, ecc.) nulla escluso saranno sostenute per intero dal sig. La cessione a titolo gratuito della quota Pt_1 di proprietà della signora favore del marito costituisce elemento funzionale Parte_2 ed indispensabile per la risoluzione definitiva della crisi coniugale a definizione dei rapporti dare-avere tra i coniugi.
pag. 3 di 5 12) L'autovettura Citroen C3 noleggiata con contratto a lungo termine dal sig. Pt_1 ed allo stesso intestata rimarrà in uso alla signora (che si impegna a Parte_2 rimborsare per intero eventuali costi conseguenti a danni, multe e/o altro inerente alla conduzione Per_ della vettura) e alla IA , fino alla decorrenza dei primi 18 mesi del contratto, per i quali mesi la rata del noleggio verrà suddivisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Alla scadenza del 18° mese, qualora il sig. non fosse più interessato Pt_1
a continuare nel contratto recedendo dallo stesso, la signora si dichiara Parte_2 disponibile al pagamento della penalità (da contratto pari a complessive tre mensilità) nella misura del 50% dell'importo rimanendo il restante 50% a carico del sig. Pt_1
Qualora invece il sig. non intendesse recedere dal contratto decorsi i 18 mesi Pt_1 dalla stipula dello stesso, oltre tale scadenza la signora non contribuirà più Parte_2 al pagamento della mensilità ed il sig. potrà riprendersi l'autovettura. Pt_1
13) I signori provvederanno al pagamento delle spese legali Controparte_1 facendosi carico ciascuno di quelle sostenute dal proprio difensore, con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà ex art. 13LPF”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Voghera, in data 29/05/2005, il cui atto
[...]
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera alla Parte
II, Serie A, n. 18 dell'anno 2005;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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