TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1883/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 1883/2024 del Registro Generale affari di v.g., promosso con ricorso congiunto, depositato in data 2.10.2024, da:
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Rosa, giusta mandato Parte_1 in atti ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Rosa, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per Parte_1 Controparte_1 separazione, ex art. 473 bis.51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti rinunciavano espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai tre figli della coppia ( nata il [...], nato Per_1 Pt_1 il 17.7.76, e , nata il [...]), le parti hanno dichiarato che gli stessi sono tutti maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti, così come economicamente indipendenti si sono dichiarate le parti stesse. Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 [...]
(atto nr. 85, P. II, Serie A, Anno 1973, Comune di Canosa di Puglia); CP_1
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto depositato il 2.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 29.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 1883/2024 del Registro Generale affari di v.g., promosso con ricorso congiunto, depositato in data 2.10.2024, da:
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Rosa, giusta mandato Parte_1 in atti ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Rosa, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per Parte_1 Controparte_1 separazione, ex art. 473 bis.51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti rinunciavano espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai tre figli della coppia ( nata il [...], nato Per_1 Pt_1 il 17.7.76, e , nata il [...]), le parti hanno dichiarato che gli stessi sono tutti maggiorenni ed Persona_2 economicamente indipendenti, così come economicamente indipendenti si sono dichiarate le parti stesse. Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 [...]
(atto nr. 85, P. II, Serie A, Anno 1973, Comune di Canosa di Puglia); CP_1
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto depositato il 2.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 29.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore