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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 991/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa NA RA Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 991/2023
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Cassiani
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Simona Agostini
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 313/2023 del
27/04/2023, pubblicata in pari data
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Di parte appellante: «….., integralmente riformare la sentenza n. 313/2023,
R.G. n. 1531/2022, depositata in allegato al verbale di udienza ex art. 281 sexies
c.p.c. del 27 aprile 2023 (Repert. n. 416/2023 del 27/04/2023), non notificata, e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate dalla sig.ra nel Parte_1 giudizio di primo grado innanzi il Tribunale di Pesaro, che di seguito integralmente si riportano:
“- previa reiezione di ogni eccezione e/o domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto:
- accertare e dichiarare che - C.F. – (ed Controparte_2 CodiceFiscale_3 ora, per esso, la sig.ra , quale erede beneficiata, ed in continuità ai Parte_1 sensi dell'art. 1146 c.c.), è divenuto proprietario esclusivo per intervenuta usucapione, per avere esso posseduto animo et corpore, in maniera esclusiva, pacifica, pubblica ed ininterrotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., i suddetti beni, segnatamente distinti:
A) quota 1/1 dell'unità abitativa (ricompresa all'interno del più esteso complesso “colonico”), distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Fano, al
Foglio 4, particella 259, sub 1, Cat. A/3, Classe 1, vani 5, superficie catastale 111 mq, rendita Euro 216,91);
B) quota 1/1 della relativa pertinenza distinta al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Fano, al Foglio 4, particella 259, sub 3, categoria C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 16 mq, rendita Euro 50,35.
Quota indivisa di ½ dei terreni distinti:
C) al Foglio 4, particella 108, in parte destinata a vigneto, ed in parte seminativo, del CT del Comune di Fano;
D) al Foglio 4, particella 116, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
E) al Foglio 4, particella 465, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
F) al Foglio 4, particella 469, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
pagina 2 di 15 G) al Foglio 4, particella 471, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
H) al Foglio 4, particella 472, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
I) al Foglio 4, particella 473, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
J) al Foglio 4, particella 486, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
K) al Foglio 4, particella 487, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
L) al Foglio 4, particella 490, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
- per l'effetto, ordinare, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della emananda sentenza ed al titolare dell'Ufficio Tecnico Erariale di provvedere alle conseguenti volturazioni, con esonero da responsabilità;”.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Di parte appellata: «….Rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
conn vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge».
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, accogliendo il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da ha ordinato alla Controparte_1 resistente l'immediato rilascio dell'immobile di Via Madonna Del Parte_1
Cavaliere n. 147, “Roncosambaccio” – Fano (PU) libero da persone e cose, ha rigettato la domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione e ha condannato la resistente al rimborso delle spese processuali, rilevando che il godimento dell'immobile aveva trovato ragione della ospitalità da parte del proprietario, interessato alla custodia del bene durante la sua assenza.
pagina 3 di 15 II.) ha proposto appello per le ragioni di seguito illustrate Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda avversaria e riproponendo la domanda di usucapione.
III.) Si è costituito chiedendo il rigetto integrale del gravame, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi di lite.
IV.) Respinta la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, assegnati i termini per il deposito delle note conclusive, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Collegio, preso atto delle note ex art. 127-ter c.p.c. con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un unico articolato motivo di gravame deduce la Parte_1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.
1158 e 1164 c.c., per erronea valutazione degli elementi istruttori ed errata interpretazione della documentazione prodotta, relativamente a circostanze di fatto decisive poste a fondamento della sentenza impugnata.
1.1) L'appellante lamenta anzitutto l'”errata percezione dello stato dei luoghi” da parte del Tribunale, precisando di non aver richiesto l'usucapione di un bene
“in commistione”, ma di aver circoscritto la propria domanda riconvenzionale con riferimento all'appartamento individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Fano al Foglio 4, Particella 259, Subalterno 1, Categoria A/3 (e alla relativa pertinenza, di cui al Foglio 4, Particella 259, Subalterno 3, Categoria C/6), compendio immobiliare diverso da quello su cui la famiglia ha mantenuto negli CP_1 anni il possesso (censito, invece, al Foglio 4, Particella 259, Subalterno 2,
Categoria A/3); osserva inoltre che l'immobile oggetto della domanda di usucapione è del tutto indipendente, provvisto di un autonomo ingresso, nonché dotato di proprie utenze intestate a quale residente, e che ella e Controparte_2
i suoi danti causa, hanno goduto ininterrottamente, per quasi quarant'anni, del pagina 4 di 15 possesso pubblico, pacifico, esclusivo e non clandestino sul cespite, manifestandone all'esterno la signoria e svolgendo attività di manutenzione.
L'appellante, poi, si duole dell'omesso esame da parte del primo giudice dell'ulteriore domanda (riproposta nel giudizio di gravame), di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della quota indivisa di ½ dei terreni distinti al Foglio n. 4 del Catasto Terreni del Comune di Fano (PU), individuati dalle particelle elencate (n. 108, destinata in parte a vigneto, in parte a seminativo;
116, 465,469, 471, 472, 473,486,487,490 490, tutte destinate a seminativo) evidenziando che dal 1979 sino al 2019, anno del suo decesso, Controparte_2 ha conservato e mantenuto detti fondi con il proprio lavoro e i propri mezzi, destinandoli, in , a giardino e, in parte, a terreno coltivato.
1.2) La inoltre, censura la pronuncia impugnata lamentando la non Pt_1 corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale osservando che: dalle deposizioni testimoniali di Testimone_1 Testimone_2 [...]
risulta che, per un arco di tempo di circa 40 anni, il Tes_3 Testimone_4 ha abitato nell'unità immobiliare di cui si tratta detenendovi i propri beni Pt_1 ed eseguendo personalmente opere di manutenzione dell'appartamento e del relativo garage, ove ricoverava gli attrezzi da lavoro;
i testimoni suddetti sono hanno avuto modo di frequentare i luoghi in modo continuativo e in un arco temporale che si estende per oltre venti anni (quasi quaranta);
le dichiarazioni rese dai testi della controparte non sono decisive, perché prive di qualsiasi riscontro e supporto documentale e perché non attendibili, considerato il rapporto esistente con i due testi, i coniugi e Testimone_5 Tes_6
affittuari dei fondi del e posta la estraneità al contesto
[...] CP_1 dell'altro teste, idraulico che si è recato in loco saltuariamente. Tes_7
Osserva inoltre l'appellante che:
- il , residente a [...], si è sempre disinteressato negli anni della CP_1 cura dei suddetti cespiti, pur nella consapevolezza del possesso uti dominus degli stessi da parte di Controparte_2
pagina 5 di 15 - ella ha frequentato i luoghi di causa sin da bambina (nei giorni in cui, secondo gli accordi di separazione tra i genitori, era collocata presso il padre) e fino all'età adulta, quando ha iniziato ad aiutare il genitore ormai anziano nell'adempimento delle mansioni coloniche, portando con sé anche amici e colleghi di lavoro;
ha sempre svolto negli anni diverse opere sul territorio, quali la CP_3 lavorazione della terra, la cura del giardino e della limitrofa chiesetta, la tinteggiatura esterna o interna, la cura degli infissi, circostanze avvalorate dal fatto che il medesimo risiedeva nell'unità immobiliare ed era titolare delle relative utenze che provvedeva a pagare personalmente, come si evince dalle fatture / bollette dell'Enel e dell'ASET (tributo per lo smaltimento rifiuti), allegate alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio (docc. 5 e 6).
Ad avviso dell'appellante, quindi, il possesso animo domini, pacifico, pubblico, continuativo di avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad accertare Controparte_2
e dichiarare l'intervenuto acquisto del compendio immobiliare di causa per maturata usucapione in capo al medesimo e ora in capo a . Parte_1
1.3) La difesa della deduce ulteriormente che l'esistenza di un impianto Pt_1 centralizzato, riferita soltanto da un testimone di parte convenuta e non suffragata da altri elementi di prova, non può ritenersi dimostrata adeguatamente e non rappresenta, comunque, di per sé, una circostanza ostativa alla possibilità di acquisto per usucapione, laddove, come nel caso di specie, l'immobile oggetto della pretesa sia ben distinto e autonomo.
La prosegue contestando l'assunto di controparte in base al quale il Pt_1 [...]
avrebbe concesso al di occupare l'immobile in virtù del ruolo di Per_1 Pt_1
“fac-totum” del complesso colonico da quest'ultimo ricoperto atteso che, secondo l'appellante, tale prospettazione sarebbe inconciliabile con quanto emerso dall'attività istruttoria, posto che gli affittuari dei fondi limitrofi e Persona_2
, sentiti come testimoni, hanno riferito in merito a un consenso Persona_3
“benevolo” del alla detenzione del compendio immobiliare da parte di CP_1
minato nella salute e da anni inoperoso. Controparte_2
pagina 6 di 15 1.4) L'appellante contesta altresì la validità del contratto di comodato e della relativa “scrittura privata aggiunta”, prodotti dalla controparte, tempestivamente disconosciute dalla rilevando, in ogni caso, anche che: Pt_1
-il decesso del comodatario ha determinato, ai sensi dell'art. Persona_4
1811 c.c., la risoluzione o, comunque, l'estinzione della convenzione stipulata, senza che possa essersi prodotta alcuna automatica “prosecuzione” del rapporto nei confronti del successore;
Controparte_2
-dal contratto di comodato può evincersi che deteneva unicamente Persona_4
l'unità abitativa, mentre il suo successore ha esteso il possesso Controparte_2 anche a una quota dei terreni limitrofi che coltivava con mezzi propri;
-mentre (comodatario) era convenzionalmente esentato dal Persona_4 pagamento delle utenze, ha sempre pagato i propri consumi Controparte_2 energetici;
dal 1979 (anno della separazione dalla moglie) ha vissuto con Controparte_2 il padre nell'unità immobiliare oggetto di giudizio, e, in seguito, dal Persona_4
01/01/1989 (ossia dal giorno seguente al decesso di , avvenuto il Per_4
31/12/1988), con l'estinzione del contratto di comodato tra suo padre e i
[...]
, ha esercitato il possesso (pubblicamente, pacificamente, esclusivamente CP_1 ed ininterrottamente) per 31 anni (sino alla propria morte, in data 08/11/2019) sul compendio immobiliare di cui si discute, circostanza confermata dal fatto che dopo il decesso del padre, non ha restituito il cespite immobiliare Controparte_2 ai comodanti, comportamento che esprime inequivocamente la volontà di esercitare, in nome proprio e per proprio conto, un possesso qualificato sui beni e integra la interversio possessionis utile ad usucapire.
L'appellante ribadisce, in ogni caso, di aver contestato le scritture private, ex adverso prodotte con la prima memoria istruttoria del (contratto di CP_1 comodato e relativa scrittura privata aggiunta) avvalendosi del primo atto difensivo utile (ossia con la II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) ed aggiunge che le suddette scritture risultano visibilmente contraffatte e sono cronologicamente incompatibili: in particolare, la scrittura privata del 08/02/1980
pagina 7 di 15 recherebbe una data anteriore al contratto di comodato (al quale dovrebbe fare da appendice) stipulato il 10/04/1980.
Inoltre, sotto diverso profilo, il contratto di comodato risulterebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto, posto che entrambi i suddetti atti negoziali presentano, correzioni aggiunte, righe oblique, tracciate a penna e sovrascritte al testo originario - senza alcuna spiegazione e/o sottoscrizione in rettifica - tali da metterne in dubbio la attendibilità.
2.) Prima di esaminare le doglianze dell'appellante è opportuno chiarire che la domanda volta a far accertare l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, ribadita in questa sede, riguarda non l'intero complesso immobiliare sito in Fano, Loc. Roncosambaccio, Via Madonna del Cavaliere n. 147, ma esclusivamente la unità abitativa con la relativa pertinenza e le porzioni immobiliari (terreni) descritte in epigrafe;
esula quindi dall'oggetto della domanda, così come riproposta dall'appellante, la diversa unità abitativa che si trova, pacificamente, nel medesimo complesso immobiliare (distinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Fano (PU) - Foglio 4, Particella n. 259, Subalterno 2,
Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 4,5 vani, Superficie catastale 104 m²,
Rendita €. 195,22), “sulla quale la famiglia ha mantenuto il godimento CP_1 nel corso degli anni”, come evidenziato dalla stessa appellante.
3) Ciò posto si osserva che le doglianze articolate dall'appellante, che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminate congiuntamente, non sono fondate.
3.1) Secondo la prospettazione di parte appellante, ha diritto Parte_1 alla proprietà degli immobili di cui si tratta perché il padre, Controparte_2 aveva già acquisito per usucapione la proprietà dei beni, avendoli utilizzati, ininterrottamente, in modo pieno ed esclusivo sin dal 1979 fino al decesso avvenuto in data 8.11.2019; l'appellante, a sostegno della domanda, invoca altresì la continuità del proprio possesso rispetto a quello esercitato dal de cuius, ai sensi dell'art. 1146 c.c, essendo subentrata, in seguito alla morte del padre, nel possesso dei beni.
pagina 8 di 15 3.2) Giova anzitutto evidenziare che, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass. civile, sez. II, 26.04.2011 n. 9325; v. altresìex multis Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n.
19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863 e, più recentemente,
Cass. civ. n. 31238/2021).
In base al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, inoltre, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non è sufficiente la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene ( tra le altre, Cass. 22.8.2023
n. 24991; Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013).
È stato in particolare osservato che "il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli (….) che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo (…..), quindi, costituisce la più importante pagina 9 di 15 espressione dello ius excludendi alios" (Cass. civ. n. 18528/2023; Cass. civ.
n.1796/2022).
3.3) Alla luce di tali principi si ritiene che le argomentazioni svolte dall'appellante e le risultanze istruttorie dalla stessa valorizzate non evidenzino sufficienti e concreti elementi di prova dai quali poter desumere la esistenza del possesso, con le modalità e nei termini sopra illustrati, necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
4.) Invero è pacifico, perché non contestato dal che CP_4 CP_2
, padre della odierna appellante, ha utilizzato l'unità immobiliare a fini
[...] abitativi nonché la relativa pertinenza (entrambe facenti parte del più ampio complesso agricolo in cui si trovano anche altri immobili di proprietà del
[...]
) e si occupato dei terreni circostanti che, peraltro, in base alla CP_1 prospettazione della stessa sono stati coltivati e hanno comunque Pt_1 costituito oggetto di godimento insieme al comproprietario - l'odierno appellato - come si desume dal fatto che la domanda di usucapione è volta a far dichiarare l'acquisto della proprietà della “quota indivisa di ½” dei fondi.
4.1) Ciò premesso si osserva, con riferimento ai terreni, che le circostanze riferite dai testimoni e valorizzate dall'appellante, in base alle quali CP_2
, nel corso degli anni, ha utilizzato i beni destinandoli a giardino e a orto
[...]
e svolgendo le relative attività di coltivazione e manutenzione non sono decisive ai fini del dedotto acquisto per usucapione, sia perché, trattandosi di fondi e, quindi, di beni destinati, per loro natura, allo sfruttamento agricolo, non sono sufficienti le opere finalizzate a rendere coltivabile il terreno né le attività di cura e coltivazione, sia perché non risulta che abbia manifestato Controparte_2 in modo univoco di voler utilizzare le porzioni dei fondi di cui si discute uti dominus, delimitandole con una recinzione, al fine di escludere l'uso e l'accesso da parte del comproprietario e di terzi.
4.2) Quanto alle altre unità immobiliari (appartamento e pertinenza), gli elementi di prova emersi nel corso del procedimento inducono a ritenere che il godimento da parte dei sigg.ri (prima e poi il figlio ), Pt_1 Persona_4 CP_2 seppure protrattosi per molti anni, sia ricollegabile ad un atteggiamento di pagina 10 di 15 tolleranza, idoneo a escludere la esistenza del possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà dei beni per usucapione, ai sensi dell'art. 1144 c.c.
Dall'istruttoria svolta dinanzi al Tribunale di Pesaro è infatti emerso che il
[...]
, nel corso del tempo, oltre a conservare il godimento di una unità CP_1 immobiliare ubicata nello stesso complesso colonico in cui si trova quella che costituisce oggetto della domanda di usucapione (circostanza non contestata dalla stessa appellante), ha mantenuto anche il possesso dell'intero fabbricato e quindi anche delle unità utilizzate dai sigg. Pt_1
Infatti testimone di parte attrice (odierno appellato), ha dichiarato Tes_7 di aver ricevuto dal l'incarico di svolgere alcuni lavori nell'immobile e, CP_1 in particolare, di aver installato nella casa colonica la caldaia (unica per l'intero complesso) e di aver messo un addolcitore, “per tutto il fabbricato” nonché di aver eseguito interventi nel bagno della unità occupata da , di Controparte_2 aver eseguito la “manutenzione del pozzo che si trova a circa 100 m. dalla casa”
e di essere “stato pagato sempre da ””; il teste ha precisato che i CP_1 lavori, commissionati dal , sono stati eseguiti “in media una volta ogni CP_1 tre mesi.”
Il teste, sempre di parte attrice, (affittuario di un terreno di Persona_2 proprietà del , limitrofo al giardino dell'abitazione oggetto del giudizio), CP_1 ha riferito di aver visto il “ potare le siepi e tagliare l'erba”, che il CP_1 medesimo “era presente presso l'immobile una domenica sì e una no. D'estate
….. anche più di un mese” e alcune volte gli aveva lasciato le somme per provvedere al pagamento di “chi sistemava l'acquedotto o il cancello.”; analoghe circostanze sono state riferite dalla teste , moglie del (“Il Persona_3 Per_2 ha dato il terreno da coltivare. Sistemiamo anche i due ulivi che sono Parte_2 nel giardino della casa. Ho visto il tagliare l'erba e innaffiare le piante CP_1
…Non so chi chiamava i manutentori della casa. Però il negli anni è CP_1 capitato che mi lasciasse l'assegno per pagare l'idraulico).
A differenza di quanto ritenuto dalla appellante, non sono necessari riscontri o supporti documentali al fine di attribuire rilievo probatorio alle suddette deposizioni tenuto conto che le situazioni dalla stessa dedotte non sono pagina 11 di 15 sufficienti per mettere in dubbio la attendibilità dei testimoni i quali sono estranei alla vicenda di cui si tratta, hanno reso dichiarazioni non contraddittorie ed hanno riferito circostanze specifiche, di cui erano a conoscenza diretta avendo avuto contatti con il il quale, non frequentando quotidianamente i luoghi CP_1
(poiché residente a [...]), aveva necessità di rivolgersi a terzi per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'intero immobile.
D'altra parte, non vi è prova che i sig.ri abbiano precluso l'ingresso, Pt_1 presso i luoghi di causa, ai terzi incaricati dal e, anzi, come si è visto, CP_4 dalla prova testimoniale è emerso che detti incaricati (quali il per le opere Tes_7 idrauliche o la per la cura degli ulivi nel giardino della casa colonica) hanno Tes_6 avuto libero accesso agli immobili, compreso quello occupato, negli anni, dai sigg.ri Pt_1
Né elementi contrari sono desumibili dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, valorizzate in questa sede dall'appellante, i quali se, da un lato, hanno confermato che viveva in una unità abitativa situata Controparte_2 all'interno del complesso colonico di Via Madonna del Cavaliere n. 147, ove egli deteneva i propri beni personali (quali mobilio, utensili, e nel garage, le attrezzature utilizzate per la coltivazione dei terreni, la cura del giardino e la manutenzione della casa) e svolgeva anche alcune attività di manutenzione
(tinteggiatura dell'immobile, ristrutturazione degli infissi), dall'altro, non hanno evidenziato alcun concreto elemento che possa indurre a ritenere sussistente l'esercizio della signoria uti dominus che, come si è detto, non si risolve nella mera utilizzazione dei beni, ma implica anche atti volti a escludere i terzi dal godimento dei beni stessi.
Inoltre la documentazione prodotta dalla convenuta (odierna appellante) consistente in alcune fatture/bollette della energia elettrica (doc. n. 5) e relative al tributo per lo smaltimento dei rifiuti (doc. 6), intestate a (in Controparte_2 loc. “Roncosambaccio” n. 147 di Fano-PU) non appare rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda atteso che riguardano esclusivamente gli anni
2017 (rifiuti) 2018 e 2019 (Servizio elettrico) e quindi un limitato lasso temporale a fronte del prolungato periodo in cui, come si evince dalla pagina 12 di 15 documentazione prodotta dal quest'ultimo, unico proprietario della CP_1 intera proprietà e intestatario delle utenze, tra le altre, della Energia Elettrica ha provveduto al pagamento delle forniture effettuate presso l'immobile sito in località “Roncosambaccio” n. 147 di Fano-PU (v. fatture/ricevute di pagamento
ENEL s.p.a. da novembre 1985 fino a giugno 1999, doc. n. 1 allegato alla memoria istruttoria pagg. 143-162; v. altresì bollette Enel Distribuzione s.p.a.,
Enel Servizio Elettrico, Enel Servizio Elettrico Nazionale relative a periodi compresi negli anni successivi, fino al mese di dicembre 2019, sub doc. n.1 cit.).
Dalla documentazione prodotta dall'attore, odierno appellato, risulta altresì che egli, nel corso degli anni, ha effettuato il pagamento di alcune opere eseguite presso l'immobile e ha provveduto al versamento di quanto dovuto per le utenze, tasse e imposte (doc. n. 1 cit. e doc. n. 2,3,4,5,6 allegati alla memoria istruttoria del giudizio di primo grado).
4.3) Gli elementi emersi nel corso della istruttoria, valutati complessivamente, denotano che il residente a [...], ha sempre mantenuto il CP_1 possesso del complesso colonico e si è sempre personalmente occupato della sua proprietà, recandosi presso l'immobile mensilmente, ove si è trattenuto per più lunghi periodi durante l'estate, mantenendo le utenze di cui era intestatario, attivandosi nel tempo per far eseguire gli interventi necessari alla manutenzione dello stabile e provvedendo ai relativi pagamenti.
In tale contesto considerati lo stato dei luoghi e, in particolare, il fatto che le unità immobiliari oggetto della domanda di usucapione si trovano nel medesimo complesso immobiliare di cui il proprietario , per le ragioni illustrate, ha CP_1 sempre mantenuto il possesso, nonché il consolidato rapporto di reciproca fiducia che si è venuto a creare negli anni tra il padre della odierna appellante ed il
[...]
desumibile sia dal comportamento di quest'ultimo che ha concesso il CP_1 godimento dei beni senza richiedere mai la restituzione degli immobili al il Pt_1 quale ha potuto utilizzarli per molti anni sia dal fatto che il pur Pt_1 occupando per un prolungato periodo gli immobili, non ha mai posto in essere attività volte ad escludere i beni dal godimento altrui, per esempio delimitando la porzione dei terreni richiesta in questa sede, né si è opposto all'accesso di terzi,
pagina 13 di 15 incaricati dal al fine di far eseguire interventi presso l'abitazione, CP_1 inducono a ritenere che, come sostenuto dall'appellato, il godimento, ancorché si sia protratto per un lungo periodo, sia avvenuto per tolleranza da parte del proprietario, inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Invero appare verosimile – da un lato - che il , residente a [...], CP_1 abbia autorizzato a utilizzare gli immobili di cui si tratta senza Controparte_2 richiedere un corrispettivo in denaro in considerazione del contributo che il avrebbe potuto dare nella gestione dei beni, oggettivamente difficoltosa Pt_1 per il a causa della distanza del luogo ove risiedeva, e – dall'altro – CP_1 che il era consapevole di tale situazione e, proprio in considerazione di ciò, Pt_1 ha continuato ad occupare gli immobili ponendo in essere tutte le attività descritte dai testimoni, compatibili con le ordinarie esigenze abitative e di cura dei terreni, senza peraltro manifestare, in modo univoco, di voler utilizzare gli immobili uti dominus al proprietario che, invece, negli anni, non si è mai disinteressato dei beni di sua proprietà, compresi quelli utilizzati dal Pt_1
Né tali conclusioni sono inconciliabili con quanto riferito dalla teste la Tes_6 quale ha dichiarato che “ultimamente il era in condizioni di salute che non Pt_1 gli permettevano di lavorare” e di aver richiesto in una occasione l'intervento degli operatori sanitari (“Abbiamo chiamato la Croce Rossa una volta che lo abbiamo trovato steso a terra”), atteso che tali circostanze si riferiscono agli ultimi anni di vita del (deceduto nel 2019) e, anzi, denotano lo spirito di Pt_1 condiscendenza da parte del che ha caratterizzato il rapporto tra il CP_1 medesimo ed il Pt_1
5.) Per le considerazioni svolte – che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti anche in relazione alla validità ed efficacia del contratto di comodato, prodotto dal e tempestivamente CP_1 contestato e disconosciuto dalla – l'appello va respinto con conseguente Pt_1 conferma della sentenza impugnata.
6.) Le spese processuali del grado - liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modif. tenendo conto del valore pagina 14 di 15 indeterminabile della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta - seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 313/2023 pubblicata il
27/04/2023, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato che si liquidano in €. 150,00 per esborsi, €. 1.050,00 per la fase di studio della controversia, €. 750,00 per la fase introduttiva, compresa quella di inibitoria, ed €. 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NA RA
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa NA RA Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 991/2023
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Cassiani
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Simona Agostini
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 313/2023 del
27/04/2023, pubblicata in pari data
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 Di parte appellante: «….., integralmente riformare la sentenza n. 313/2023,
R.G. n. 1531/2022, depositata in allegato al verbale di udienza ex art. 281 sexies
c.p.c. del 27 aprile 2023 (Repert. n. 416/2023 del 27/04/2023), non notificata, e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate dalla sig.ra nel Parte_1 giudizio di primo grado innanzi il Tribunale di Pesaro, che di seguito integralmente si riportano:
“- previa reiezione di ogni eccezione e/o domanda avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto:
- accertare e dichiarare che - C.F. – (ed Controparte_2 CodiceFiscale_3 ora, per esso, la sig.ra , quale erede beneficiata, ed in continuità ai Parte_1 sensi dell'art. 1146 c.c.), è divenuto proprietario esclusivo per intervenuta usucapione, per avere esso posseduto animo et corpore, in maniera esclusiva, pacifica, pubblica ed ininterrotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., i suddetti beni, segnatamente distinti:
A) quota 1/1 dell'unità abitativa (ricompresa all'interno del più esteso complesso “colonico”), distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Fano, al
Foglio 4, particella 259, sub 1, Cat. A/3, Classe 1, vani 5, superficie catastale 111 mq, rendita Euro 216,91);
B) quota 1/1 della relativa pertinenza distinta al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Fano, al Foglio 4, particella 259, sub 3, categoria C/6, classe 1, consistenza 13 mq, superficie catastale 16 mq, rendita Euro 50,35.
Quota indivisa di ½ dei terreni distinti:
C) al Foglio 4, particella 108, in parte destinata a vigneto, ed in parte seminativo, del CT del Comune di Fano;
D) al Foglio 4, particella 116, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
E) al Foglio 4, particella 465, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
F) al Foglio 4, particella 469, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
pagina 2 di 15 G) al Foglio 4, particella 471, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
H) al Foglio 4, particella 472, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
I) al Foglio 4, particella 473, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
J) al Foglio 4, particella 486, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
K) al Foglio 4, particella 487, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
L) al Foglio 4, particella 490, destinata a seminativo, del CT del Comune di
Fano;
- per l'effetto, ordinare, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della emananda sentenza ed al titolare dell'Ufficio Tecnico Erariale di provvedere alle conseguenti volturazioni, con esonero da responsabilità;”.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Di parte appellata: «….Rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
conn vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge».
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, accogliendo il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da ha ordinato alla Controparte_1 resistente l'immediato rilascio dell'immobile di Via Madonna Del Parte_1
Cavaliere n. 147, “Roncosambaccio” – Fano (PU) libero da persone e cose, ha rigettato la domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione e ha condannato la resistente al rimborso delle spese processuali, rilevando che il godimento dell'immobile aveva trovato ragione della ospitalità da parte del proprietario, interessato alla custodia del bene durante la sua assenza.
pagina 3 di 15 II.) ha proposto appello per le ragioni di seguito illustrate Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda avversaria e riproponendo la domanda di usucapione.
III.) Si è costituito chiedendo il rigetto integrale del gravame, Controparte_1 con vittoria di spese e compensi di lite.
IV.) Respinta la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, assegnati i termini per il deposito delle note conclusive, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Collegio, preso atto delle note ex art. 127-ter c.p.c. con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un unico articolato motivo di gravame deduce la Parte_1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.
1158 e 1164 c.c., per erronea valutazione degli elementi istruttori ed errata interpretazione della documentazione prodotta, relativamente a circostanze di fatto decisive poste a fondamento della sentenza impugnata.
1.1) L'appellante lamenta anzitutto l'”errata percezione dello stato dei luoghi” da parte del Tribunale, precisando di non aver richiesto l'usucapione di un bene
“in commistione”, ma di aver circoscritto la propria domanda riconvenzionale con riferimento all'appartamento individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Fano al Foglio 4, Particella 259, Subalterno 1, Categoria A/3 (e alla relativa pertinenza, di cui al Foglio 4, Particella 259, Subalterno 3, Categoria C/6), compendio immobiliare diverso da quello su cui la famiglia ha mantenuto negli CP_1 anni il possesso (censito, invece, al Foglio 4, Particella 259, Subalterno 2,
Categoria A/3); osserva inoltre che l'immobile oggetto della domanda di usucapione è del tutto indipendente, provvisto di un autonomo ingresso, nonché dotato di proprie utenze intestate a quale residente, e che ella e Controparte_2
i suoi danti causa, hanno goduto ininterrottamente, per quasi quarant'anni, del pagina 4 di 15 possesso pubblico, pacifico, esclusivo e non clandestino sul cespite, manifestandone all'esterno la signoria e svolgendo attività di manutenzione.
L'appellante, poi, si duole dell'omesso esame da parte del primo giudice dell'ulteriore domanda (riproposta nel giudizio di gravame), di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della quota indivisa di ½ dei terreni distinti al Foglio n. 4 del Catasto Terreni del Comune di Fano (PU), individuati dalle particelle elencate (n. 108, destinata in parte a vigneto, in parte a seminativo;
116, 465,469, 471, 472, 473,486,487,490 490, tutte destinate a seminativo) evidenziando che dal 1979 sino al 2019, anno del suo decesso, Controparte_2 ha conservato e mantenuto detti fondi con il proprio lavoro e i propri mezzi, destinandoli, in , a giardino e, in parte, a terreno coltivato.
1.2) La inoltre, censura la pronuncia impugnata lamentando la non Pt_1 corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale osservando che: dalle deposizioni testimoniali di Testimone_1 Testimone_2 [...]
risulta che, per un arco di tempo di circa 40 anni, il Tes_3 Testimone_4 ha abitato nell'unità immobiliare di cui si tratta detenendovi i propri beni Pt_1 ed eseguendo personalmente opere di manutenzione dell'appartamento e del relativo garage, ove ricoverava gli attrezzi da lavoro;
i testimoni suddetti sono hanno avuto modo di frequentare i luoghi in modo continuativo e in un arco temporale che si estende per oltre venti anni (quasi quaranta);
le dichiarazioni rese dai testi della controparte non sono decisive, perché prive di qualsiasi riscontro e supporto documentale e perché non attendibili, considerato il rapporto esistente con i due testi, i coniugi e Testimone_5 Tes_6
affittuari dei fondi del e posta la estraneità al contesto
[...] CP_1 dell'altro teste, idraulico che si è recato in loco saltuariamente. Tes_7
Osserva inoltre l'appellante che:
- il , residente a [...], si è sempre disinteressato negli anni della CP_1 cura dei suddetti cespiti, pur nella consapevolezza del possesso uti dominus degli stessi da parte di Controparte_2
pagina 5 di 15 - ella ha frequentato i luoghi di causa sin da bambina (nei giorni in cui, secondo gli accordi di separazione tra i genitori, era collocata presso il padre) e fino all'età adulta, quando ha iniziato ad aiutare il genitore ormai anziano nell'adempimento delle mansioni coloniche, portando con sé anche amici e colleghi di lavoro;
ha sempre svolto negli anni diverse opere sul territorio, quali la CP_3 lavorazione della terra, la cura del giardino e della limitrofa chiesetta, la tinteggiatura esterna o interna, la cura degli infissi, circostanze avvalorate dal fatto che il medesimo risiedeva nell'unità immobiliare ed era titolare delle relative utenze che provvedeva a pagare personalmente, come si evince dalle fatture / bollette dell'Enel e dell'ASET (tributo per lo smaltimento rifiuti), allegate alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio (docc. 5 e 6).
Ad avviso dell'appellante, quindi, il possesso animo domini, pacifico, pubblico, continuativo di avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad accertare Controparte_2
e dichiarare l'intervenuto acquisto del compendio immobiliare di causa per maturata usucapione in capo al medesimo e ora in capo a . Parte_1
1.3) La difesa della deduce ulteriormente che l'esistenza di un impianto Pt_1 centralizzato, riferita soltanto da un testimone di parte convenuta e non suffragata da altri elementi di prova, non può ritenersi dimostrata adeguatamente e non rappresenta, comunque, di per sé, una circostanza ostativa alla possibilità di acquisto per usucapione, laddove, come nel caso di specie, l'immobile oggetto della pretesa sia ben distinto e autonomo.
La prosegue contestando l'assunto di controparte in base al quale il Pt_1 [...]
avrebbe concesso al di occupare l'immobile in virtù del ruolo di Per_1 Pt_1
“fac-totum” del complesso colonico da quest'ultimo ricoperto atteso che, secondo l'appellante, tale prospettazione sarebbe inconciliabile con quanto emerso dall'attività istruttoria, posto che gli affittuari dei fondi limitrofi e Persona_2
, sentiti come testimoni, hanno riferito in merito a un consenso Persona_3
“benevolo” del alla detenzione del compendio immobiliare da parte di CP_1
minato nella salute e da anni inoperoso. Controparte_2
pagina 6 di 15 1.4) L'appellante contesta altresì la validità del contratto di comodato e della relativa “scrittura privata aggiunta”, prodotti dalla controparte, tempestivamente disconosciute dalla rilevando, in ogni caso, anche che: Pt_1
-il decesso del comodatario ha determinato, ai sensi dell'art. Persona_4
1811 c.c., la risoluzione o, comunque, l'estinzione della convenzione stipulata, senza che possa essersi prodotta alcuna automatica “prosecuzione” del rapporto nei confronti del successore;
Controparte_2
-dal contratto di comodato può evincersi che deteneva unicamente Persona_4
l'unità abitativa, mentre il suo successore ha esteso il possesso Controparte_2 anche a una quota dei terreni limitrofi che coltivava con mezzi propri;
-mentre (comodatario) era convenzionalmente esentato dal Persona_4 pagamento delle utenze, ha sempre pagato i propri consumi Controparte_2 energetici;
dal 1979 (anno della separazione dalla moglie) ha vissuto con Controparte_2 il padre nell'unità immobiliare oggetto di giudizio, e, in seguito, dal Persona_4
01/01/1989 (ossia dal giorno seguente al decesso di , avvenuto il Per_4
31/12/1988), con l'estinzione del contratto di comodato tra suo padre e i
[...]
, ha esercitato il possesso (pubblicamente, pacificamente, esclusivamente CP_1 ed ininterrottamente) per 31 anni (sino alla propria morte, in data 08/11/2019) sul compendio immobiliare di cui si discute, circostanza confermata dal fatto che dopo il decesso del padre, non ha restituito il cespite immobiliare Controparte_2 ai comodanti, comportamento che esprime inequivocamente la volontà di esercitare, in nome proprio e per proprio conto, un possesso qualificato sui beni e integra la interversio possessionis utile ad usucapire.
L'appellante ribadisce, in ogni caso, di aver contestato le scritture private, ex adverso prodotte con la prima memoria istruttoria del (contratto di CP_1 comodato e relativa scrittura privata aggiunta) avvalendosi del primo atto difensivo utile (ossia con la II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) ed aggiunge che le suddette scritture risultano visibilmente contraffatte e sono cronologicamente incompatibili: in particolare, la scrittura privata del 08/02/1980
pagina 7 di 15 recherebbe una data anteriore al contratto di comodato (al quale dovrebbe fare da appendice) stipulato il 10/04/1980.
Inoltre, sotto diverso profilo, il contratto di comodato risulterebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto, posto che entrambi i suddetti atti negoziali presentano, correzioni aggiunte, righe oblique, tracciate a penna e sovrascritte al testo originario - senza alcuna spiegazione e/o sottoscrizione in rettifica - tali da metterne in dubbio la attendibilità.
2.) Prima di esaminare le doglianze dell'appellante è opportuno chiarire che la domanda volta a far accertare l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, ribadita in questa sede, riguarda non l'intero complesso immobiliare sito in Fano, Loc. Roncosambaccio, Via Madonna del Cavaliere n. 147, ma esclusivamente la unità abitativa con la relativa pertinenza e le porzioni immobiliari (terreni) descritte in epigrafe;
esula quindi dall'oggetto della domanda, così come riproposta dall'appellante, la diversa unità abitativa che si trova, pacificamente, nel medesimo complesso immobiliare (distinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Fano (PU) - Foglio 4, Particella n. 259, Subalterno 2,
Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 4,5 vani, Superficie catastale 104 m²,
Rendita €. 195,22), “sulla quale la famiglia ha mantenuto il godimento CP_1 nel corso degli anni”, come evidenziato dalla stessa appellante.
3) Ciò posto si osserva che le doglianze articolate dall'appellante, che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminate congiuntamente, non sono fondate.
3.1) Secondo la prospettazione di parte appellante, ha diritto Parte_1 alla proprietà degli immobili di cui si tratta perché il padre, Controparte_2 aveva già acquisito per usucapione la proprietà dei beni, avendoli utilizzati, ininterrottamente, in modo pieno ed esclusivo sin dal 1979 fino al decesso avvenuto in data 8.11.2019; l'appellante, a sostegno della domanda, invoca altresì la continuità del proprio possesso rispetto a quello esercitato dal de cuius, ai sensi dell'art. 1146 c.c, essendo subentrata, in seguito alla morte del padre, nel possesso dei beni.
pagina 8 di 15 3.2) Giova anzitutto evidenziare che, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass. civile, sez. II, 26.04.2011 n. 9325; v. altresìex multis Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n.
19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863 e, più recentemente,
Cass. civ. n. 31238/2021).
In base al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, inoltre, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non è sufficiente la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene ( tra le altre, Cass. 22.8.2023
n. 24991; Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013).
È stato in particolare osservato che "il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli (….) che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo (…..), quindi, costituisce la più importante pagina 9 di 15 espressione dello ius excludendi alios" (Cass. civ. n. 18528/2023; Cass. civ.
n.1796/2022).
3.3) Alla luce di tali principi si ritiene che le argomentazioni svolte dall'appellante e le risultanze istruttorie dalla stessa valorizzate non evidenzino sufficienti e concreti elementi di prova dai quali poter desumere la esistenza del possesso, con le modalità e nei termini sopra illustrati, necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
4.) Invero è pacifico, perché non contestato dal che CP_4 CP_2
, padre della odierna appellante, ha utilizzato l'unità immobiliare a fini
[...] abitativi nonché la relativa pertinenza (entrambe facenti parte del più ampio complesso agricolo in cui si trovano anche altri immobili di proprietà del
[...]
) e si occupato dei terreni circostanti che, peraltro, in base alla CP_1 prospettazione della stessa sono stati coltivati e hanno comunque Pt_1 costituito oggetto di godimento insieme al comproprietario - l'odierno appellato - come si desume dal fatto che la domanda di usucapione è volta a far dichiarare l'acquisto della proprietà della “quota indivisa di ½” dei fondi.
4.1) Ciò premesso si osserva, con riferimento ai terreni, che le circostanze riferite dai testimoni e valorizzate dall'appellante, in base alle quali CP_2
, nel corso degli anni, ha utilizzato i beni destinandoli a giardino e a orto
[...]
e svolgendo le relative attività di coltivazione e manutenzione non sono decisive ai fini del dedotto acquisto per usucapione, sia perché, trattandosi di fondi e, quindi, di beni destinati, per loro natura, allo sfruttamento agricolo, non sono sufficienti le opere finalizzate a rendere coltivabile il terreno né le attività di cura e coltivazione, sia perché non risulta che abbia manifestato Controparte_2 in modo univoco di voler utilizzare le porzioni dei fondi di cui si discute uti dominus, delimitandole con una recinzione, al fine di escludere l'uso e l'accesso da parte del comproprietario e di terzi.
4.2) Quanto alle altre unità immobiliari (appartamento e pertinenza), gli elementi di prova emersi nel corso del procedimento inducono a ritenere che il godimento da parte dei sigg.ri (prima e poi il figlio ), Pt_1 Persona_4 CP_2 seppure protrattosi per molti anni, sia ricollegabile ad un atteggiamento di pagina 10 di 15 tolleranza, idoneo a escludere la esistenza del possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà dei beni per usucapione, ai sensi dell'art. 1144 c.c.
Dall'istruttoria svolta dinanzi al Tribunale di Pesaro è infatti emerso che il
[...]
, nel corso del tempo, oltre a conservare il godimento di una unità CP_1 immobiliare ubicata nello stesso complesso colonico in cui si trova quella che costituisce oggetto della domanda di usucapione (circostanza non contestata dalla stessa appellante), ha mantenuto anche il possesso dell'intero fabbricato e quindi anche delle unità utilizzate dai sigg. Pt_1
Infatti testimone di parte attrice (odierno appellato), ha dichiarato Tes_7 di aver ricevuto dal l'incarico di svolgere alcuni lavori nell'immobile e, CP_1 in particolare, di aver installato nella casa colonica la caldaia (unica per l'intero complesso) e di aver messo un addolcitore, “per tutto il fabbricato” nonché di aver eseguito interventi nel bagno della unità occupata da , di Controparte_2 aver eseguito la “manutenzione del pozzo che si trova a circa 100 m. dalla casa”
e di essere “stato pagato sempre da ””; il teste ha precisato che i CP_1 lavori, commissionati dal , sono stati eseguiti “in media una volta ogni CP_1 tre mesi.”
Il teste, sempre di parte attrice, (affittuario di un terreno di Persona_2 proprietà del , limitrofo al giardino dell'abitazione oggetto del giudizio), CP_1 ha riferito di aver visto il “ potare le siepi e tagliare l'erba”, che il CP_1 medesimo “era presente presso l'immobile una domenica sì e una no. D'estate
….. anche più di un mese” e alcune volte gli aveva lasciato le somme per provvedere al pagamento di “chi sistemava l'acquedotto o il cancello.”; analoghe circostanze sono state riferite dalla teste , moglie del (“Il Persona_3 Per_2 ha dato il terreno da coltivare. Sistemiamo anche i due ulivi che sono Parte_2 nel giardino della casa. Ho visto il tagliare l'erba e innaffiare le piante CP_1
…Non so chi chiamava i manutentori della casa. Però il negli anni è CP_1 capitato che mi lasciasse l'assegno per pagare l'idraulico).
A differenza di quanto ritenuto dalla appellante, non sono necessari riscontri o supporti documentali al fine di attribuire rilievo probatorio alle suddette deposizioni tenuto conto che le situazioni dalla stessa dedotte non sono pagina 11 di 15 sufficienti per mettere in dubbio la attendibilità dei testimoni i quali sono estranei alla vicenda di cui si tratta, hanno reso dichiarazioni non contraddittorie ed hanno riferito circostanze specifiche, di cui erano a conoscenza diretta avendo avuto contatti con il il quale, non frequentando quotidianamente i luoghi CP_1
(poiché residente a [...]), aveva necessità di rivolgersi a terzi per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'intero immobile.
D'altra parte, non vi è prova che i sig.ri abbiano precluso l'ingresso, Pt_1 presso i luoghi di causa, ai terzi incaricati dal e, anzi, come si è visto, CP_4 dalla prova testimoniale è emerso che detti incaricati (quali il per le opere Tes_7 idrauliche o la per la cura degli ulivi nel giardino della casa colonica) hanno Tes_6 avuto libero accesso agli immobili, compreso quello occupato, negli anni, dai sigg.ri Pt_1
Né elementi contrari sono desumibili dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, valorizzate in questa sede dall'appellante, i quali se, da un lato, hanno confermato che viveva in una unità abitativa situata Controparte_2 all'interno del complesso colonico di Via Madonna del Cavaliere n. 147, ove egli deteneva i propri beni personali (quali mobilio, utensili, e nel garage, le attrezzature utilizzate per la coltivazione dei terreni, la cura del giardino e la manutenzione della casa) e svolgeva anche alcune attività di manutenzione
(tinteggiatura dell'immobile, ristrutturazione degli infissi), dall'altro, non hanno evidenziato alcun concreto elemento che possa indurre a ritenere sussistente l'esercizio della signoria uti dominus che, come si è detto, non si risolve nella mera utilizzazione dei beni, ma implica anche atti volti a escludere i terzi dal godimento dei beni stessi.
Inoltre la documentazione prodotta dalla convenuta (odierna appellante) consistente in alcune fatture/bollette della energia elettrica (doc. n. 5) e relative al tributo per lo smaltimento dei rifiuti (doc. 6), intestate a (in Controparte_2 loc. “Roncosambaccio” n. 147 di Fano-PU) non appare rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda atteso che riguardano esclusivamente gli anni
2017 (rifiuti) 2018 e 2019 (Servizio elettrico) e quindi un limitato lasso temporale a fronte del prolungato periodo in cui, come si evince dalla pagina 12 di 15 documentazione prodotta dal quest'ultimo, unico proprietario della CP_1 intera proprietà e intestatario delle utenze, tra le altre, della Energia Elettrica ha provveduto al pagamento delle forniture effettuate presso l'immobile sito in località “Roncosambaccio” n. 147 di Fano-PU (v. fatture/ricevute di pagamento
ENEL s.p.a. da novembre 1985 fino a giugno 1999, doc. n. 1 allegato alla memoria istruttoria pagg. 143-162; v. altresì bollette Enel Distribuzione s.p.a.,
Enel Servizio Elettrico, Enel Servizio Elettrico Nazionale relative a periodi compresi negli anni successivi, fino al mese di dicembre 2019, sub doc. n.1 cit.).
Dalla documentazione prodotta dall'attore, odierno appellato, risulta altresì che egli, nel corso degli anni, ha effettuato il pagamento di alcune opere eseguite presso l'immobile e ha provveduto al versamento di quanto dovuto per le utenze, tasse e imposte (doc. n. 1 cit. e doc. n. 2,3,4,5,6 allegati alla memoria istruttoria del giudizio di primo grado).
4.3) Gli elementi emersi nel corso della istruttoria, valutati complessivamente, denotano che il residente a [...], ha sempre mantenuto il CP_1 possesso del complesso colonico e si è sempre personalmente occupato della sua proprietà, recandosi presso l'immobile mensilmente, ove si è trattenuto per più lunghi periodi durante l'estate, mantenendo le utenze di cui era intestatario, attivandosi nel tempo per far eseguire gli interventi necessari alla manutenzione dello stabile e provvedendo ai relativi pagamenti.
In tale contesto considerati lo stato dei luoghi e, in particolare, il fatto che le unità immobiliari oggetto della domanda di usucapione si trovano nel medesimo complesso immobiliare di cui il proprietario , per le ragioni illustrate, ha CP_1 sempre mantenuto il possesso, nonché il consolidato rapporto di reciproca fiducia che si è venuto a creare negli anni tra il padre della odierna appellante ed il
[...]
desumibile sia dal comportamento di quest'ultimo che ha concesso il CP_1 godimento dei beni senza richiedere mai la restituzione degli immobili al il Pt_1 quale ha potuto utilizzarli per molti anni sia dal fatto che il pur Pt_1 occupando per un prolungato periodo gli immobili, non ha mai posto in essere attività volte ad escludere i beni dal godimento altrui, per esempio delimitando la porzione dei terreni richiesta in questa sede, né si è opposto all'accesso di terzi,
pagina 13 di 15 incaricati dal al fine di far eseguire interventi presso l'abitazione, CP_1 inducono a ritenere che, come sostenuto dall'appellato, il godimento, ancorché si sia protratto per un lungo periodo, sia avvenuto per tolleranza da parte del proprietario, inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Invero appare verosimile – da un lato - che il , residente a [...], CP_1 abbia autorizzato a utilizzare gli immobili di cui si tratta senza Controparte_2 richiedere un corrispettivo in denaro in considerazione del contributo che il avrebbe potuto dare nella gestione dei beni, oggettivamente difficoltosa Pt_1 per il a causa della distanza del luogo ove risiedeva, e – dall'altro – CP_1 che il era consapevole di tale situazione e, proprio in considerazione di ciò, Pt_1 ha continuato ad occupare gli immobili ponendo in essere tutte le attività descritte dai testimoni, compatibili con le ordinarie esigenze abitative e di cura dei terreni, senza peraltro manifestare, in modo univoco, di voler utilizzare gli immobili uti dominus al proprietario che, invece, negli anni, non si è mai disinteressato dei beni di sua proprietà, compresi quelli utilizzati dal Pt_1
Né tali conclusioni sono inconciliabili con quanto riferito dalla teste la Tes_6 quale ha dichiarato che “ultimamente il era in condizioni di salute che non Pt_1 gli permettevano di lavorare” e di aver richiesto in una occasione l'intervento degli operatori sanitari (“Abbiamo chiamato la Croce Rossa una volta che lo abbiamo trovato steso a terra”), atteso che tali circostanze si riferiscono agli ultimi anni di vita del (deceduto nel 2019) e, anzi, denotano lo spirito di Pt_1 condiscendenza da parte del che ha caratterizzato il rapporto tra il CP_1 medesimo ed il Pt_1
5.) Per le considerazioni svolte – che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni trattate dalle parti anche in relazione alla validità ed efficacia del contratto di comodato, prodotto dal e tempestivamente CP_1 contestato e disconosciuto dalla – l'appello va respinto con conseguente Pt_1 conferma della sentenza impugnata.
6.) Le spese processuali del grado - liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. modif. tenendo conto del valore pagina 14 di 15 indeterminabile della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta - seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 313/2023 pubblicata il
27/04/2023, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato che si liquidano in €. 150,00 per esborsi, €. 1.050,00 per la fase di studio della controversia, €. 750,00 per la fase introduttiva, compresa quella di inibitoria, ed €. 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NA RA
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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