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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE UNICA CIVILE
R.G. n. 723-1/2014
Il Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa;
visto il decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note e le risultanze degli accertamenti peritali;
verificata l'impossibilità di addivenire ad una definizione bonaria;
OSSERVA
Con ricorso depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 duodecies c.p.c. il sig.
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver Parte_1 promosso ricorso possessorio in data 9.5.2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 703
c.p.c. all'esito del quale veniva ordinato all'odierno resistente e alla di lui madre, la reintegra nel possesso dell'area descritta in ricorso mediante il ripristino dello stato dei luoghi, in solido fra loro, ordinava altresì di astenersi dal compiere atti di spoglio;
che tale provvedimento, nonostante l'interposto reclamo, veniva confermato dal Tribunale in composizione collegiale con provvedimento reso in data
5.10.2015; che nonostante il carattere definitivo del provvedimento, parte intimata non vi aveva dato spontanea esecuzione nonostante il provvedimento fosse regolarmente notificato. Tanto premesso insisteva affinchè l'intestato Tribunale determinasse ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. le modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare dandone mandato agli ufficiali giudiziari competenti.
Fissata udienza di comparizione delle parti si costituiva il sig. il Controparte_1 quale deduceva di essere nell'impossibilità di mettere in esecuzione l'ordinanza in quanto la porzione di terreno oggetto di reintegra e della cautela possessoria era nella disponibilità e nel possesso delle Ferrovie dello Stato ricadendo nella fascia di rispetto di metri 30 dalle rotaie ferroviarie, per cui insisteva per il rigetto del ricorso, vista l'impossibilità giuridica a darvi attuazione.
Dopo innumerevoli rinvii per bonario componimento sollecitati da entrambe le parti, veniva quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare le modalità di attuazione idonee a consentire la reintegra del ricorrente oggetto di cautela alla luce delle contestazioni mosse dal resistente. Veniva, quindi, Testi depositata consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. il quale chiariva che quanto alla particella 369 le uniche opere che insistevano sulla proprietà privata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte resistente, potevano essere riassunti nei termini di cui alla pag. 20 della consulenza depositata
“pavimentazione, cancello e rete metallica le stesse ricadono su proprietà privata, oltre i sei metri dalla rotaia più vicina, , e comunque gli stessi sono sottostanti alla sede ferroviaria, pertanto non incidendo sulla pulizia, sicurezza ed esercizio, non necessitano di autorizzazione da parte di . Essendo Controparte_2 interventi edili, va comunque presentata una pratica di ripristino all'ufficio tecnico comunale”.
Ebbene, anche alla luce di tale chiarimento reso, parte ricorrente precisava che ella intendeva chiedere proprio l'eliminazione delle predette opere ovvero della pavimentazione, cancello e rete metallica che insistono sulla propria proprietà privata riconducibile alla particella nr. 369 e indicata nel ricorso introduttivo al fine di consentire la reintegra nel possesso e il ripristino dello stato dei luoghi del proprio appezzamento di terreno.
Veniva, quindi, incaricato il CTU di redigere un computo metrico con precisa individuazione delle opere al fine di reintegrare parte ricorrente nel possesso dell'area oggetto del contendere. Tale integrazione interveniva in data 10.2.2025 con relativo computo metrico che esclude chiaramente la parte relativa ai muretti in blocco cls ma con opere di ripristino che incidono solo con riguardo alla parte cerchiata in rosso (cfr. integrazione del 10.2.2025).
Orbene, in via preliminare si osserva che ogni questione attinente al merito del provvedimento emesso dall'intestato Tribunale in data 27.4.2015 esula, chiaramente dal terreno di indagine del presente procedimento, instaurato ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. al fine determinare le modalità di attuazione della disposta cautela, la quale implica l'esecuzione di un ordine di fare da parte del resistente, volta alla eliminazione di opere e ripristino dello stato dei luoghi.
Ogni contraria deduzione di parte resistente circa la impossibilità di darvi attuazione e che ha imposto lo svolgimento di una ctu, è stata ampiamente indagata dal perito nominato dal Tribunale il quale ha anche chiarito e delimitato l'esecuzione dei lavori necessari alla materiale restituzione della particella alla piena disponibilità di parte ricorrente sig. , richiede “la sola rimozione di Parte_1 manufatti, previa mera comunicazione al per cui ritiene sufficiente la sola CP_3 supervisione dell'ufficiale giudiziario, che garantisca la regolare e completa esecuzione dell'ordinanza de quo”. Ha, inoltre, ampiamente chiarito che in nessun modo le opere, a seguito anche dei chiarimenti resi quanto alla delimitazione dell'area da reintegrare, incidono sulla fascia di rispetto nella disponibilità e possesso della e Ferrovie dello Stato, esulando dal terreno di indagine del presente giudizio. Né del resto, la ctp versata in atti solo unitamente alle note di trattazione scritta del 18.2.2025 conducono a risultati diversi in quanto ampiamente superati dagli accertamenti svolti dal perito nominato dal CTU né chiariscono in che termini l'ordinanza sarebbe inattuabile.
Deve, darsi, quindi attuazione al provvedimento reso dall'Autorità giudiziaria conformemente al computo metrico da ultimo redatto dal perito del Tribunale.
Si osserva, infine, che non rientri nei poteri del giudice reperire le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione forzata dei provvedimenti giurisdizionali;
ed invero, tale aspetto appare poter essere regolato, in via analogica, dall'art. 614
c.p.c., in ragione del quale spetta al creditore della prestazione ordinata dal giudice anticipare le spese, salva la possibilità di ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in base alla nota spese vistata dall'Ufficiale giudiziario incaricato;
Quanto alle spese di lite, considerato che, in base al principio espresso dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 379/2007, secondo cui qualunque provvedimento suscettibile di divenire anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo deve contenere la liquidazione delle spese processuali, le medesime, nel caso di specie, devono essere poste a carico della parte resistente in base al principio della soccombenza essendo stata necessaria l'attivazione della presente procedura a causa della colpevole inerzia del convenuto resistente a dare esecuzione all'ordinanza cautelare emessa nei suoi riguardi.
Analogamente le spese occorse per la stesura della CTU sono da porsi a carico del soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, letto ed applicato l'art. 669 duodecies cod. proc. civ., così provvede in ordine all'attuazione del provvedimento in parte motiva esposto:
dispone che l'Ufficiale giudiziario territorialmente competente dia attuazione al provvedimento giudiziale sopra citato, come integrato, altresì dal progetto particolareggiato depositato dal ctu, ing. depositato in data Persona_1
10.2.2025 (cfr. computo metrico), assicurando, anche avvalendosi di impresa specializzata, l'esecuzione a regola d'arte degli indicati lavori, previa acquisizione di titoli abilitativi, ove necessari;
dispone che ogni spesa di cui sia necessaria l'anticipazione sia specificata dall'Ufficiale giudiziario nel verbale di operazioni e che le stesse siano poste a carico del ricorrente le spese occorrenti per l'attuazione, salva ripetizione all'esito della procedura;
condanna il resistente il sig. alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte ricorrente, spese di lite che si liquidano in €. 2.000,00 per compensi oltre accessori come per legge;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese occorse per la stesura della CTU e liquidate in corso di causa.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 6.4.2025 Il Giudice
dr.ssa Marianna Frangiosa