Articolo 2 della Legge 23 settembre 1980, n. 591
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 ottobre 1980
Art. 2.
Ai piloti assunti secondo quanto previsto dal precedente articolo verra' corrisposta la remunerazione di L. 900.000 mensili, oltre ad una indennita' mensile di L. 500.000.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1980