Art. 2.
Ai piloti assunti secondo quanto previsto dal precedente articolo verra' corrisposta la remunerazione di L. 900.000 mensili, oltre ad una indennita' mensile di L. 500.000.
Ai piloti assunti secondo quanto previsto dal precedente articolo verra' corrisposta la remunerazione di L. 900.000 mensili, oltre ad una indennita' mensile di L. 500.000.