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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/12/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella causa iscritta al numero 1388/23 R.G.
TRA
rapp.ta e difesa dall' Avv. Vincenzo VI e dall' avv. Parte_1
RA VI come in atti RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Anna CP_1
Di Stefano, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 6 marzo 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale accogliere il ricorso per le motivazioni suesposte e per l'effetto annullare l'Ordinanza ingiunzione 02182724 prot 5101.02/02/2023.0032127 del 02/02/2023 e notificata in data 13.02.2023 in relazione all' atto di accertamento prot. n. 5101.31/03/2021. 0116528 del CP_1
15.04.2021, impugnata. • In via gradata applicare l' art. 6 comma 11 del dlgs 150/11 ed annullare le sanzioni sussistendo quanto meno l' insufficienza di prove sulla responsabilita' di parte ricorrente. • In via ulteriormente subordinata applicare l' art. 6 comma 12 Dlgs 150/11, modificare l' OI UG , ingiungendo il pagamento della somma pari alle ritenute non versate pari ad euro 536,00, per l motivazioni spiegate”
1 In particolarededuceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'ordinanza di ingiunzione oggetto di opposizione e che, per tanto, in assenza di atti interruttivi il credito era prescritto;
che in ogni caso la sanzione amministrativa era eccessiva, chiedendo in via principale l'annullamento ed in via subordinata la rideterminazione dell'importo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato;
rappresentava inoltre che la sanzione amministrativa era stata rideterminata nella misura di euro a € 272,58 versando in atti a riscontro il provvedimento di rideterminazione (cfr all. comparsa di costituzione dell' CP_1
Con provvedimento ex art 127 ter cpc del 6.12.23 il Gdl invitava parte ricorrente a precisare se l'importo come ricalcolato dall' fosse ritenuto congruo al fine CP_1 di accertare se vi fosse la cessazione della materia del contendere;
a tale richiesta parte ricorrente non forniva riscontro e seguivano dei rinvii al fine di consentire a parte ricorrente il pagamento della sanzione come rideterminata. In corso di causa l' dato atto dell'avvenuto pagamento della sanzione CP_1 amministrativa, come rideterminata, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Con le note depositate ex art 127 ter cpc parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso rappresentando che in data 17.09.2024, dunque successivamente al pagamento dell'importo da parte della ricorrente, avvenuto in data 11.07.2024, l' aveva nuovamente notificato l'O.I. impugnata CP_1 rettificata appunto dell'importo di euro 272,58. L' con note sostitutive ex art 127 ter cpc rappresentava in via preliminare CP_1 che l'ordinanza notificata in data 11 luglio 2024 conteneva una mera rideterminazione – rideterminazione peraltro richiesta dallo stesso ricorrente;
in ogni caso a seguito del pagamento della sanzione come rideterminata in data 24 ottobre 2024 era stato disposto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione
– oggetto del presente giudizio - con la seguente motivazione “sanzione pagata nei termini”.
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa.
Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Sul punto preme rilevare sul punto che la cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il
2 giudizio (cfr da ult. ord. Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 “deve, viceversa, essere dichiarata,anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.; cfr. sent 13217del 28/05/2013: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo; più specificamente si richiama la Cass. Sez lav, n. 7185 del 25.3. 10: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere, istituto ispirato a ragioni di economia processuale, si verifica quando, dopo la proposizione della domanda e sino alla decisione, viene meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale, ed a condizione che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni contrasto tra le parti, tanto che la pronuncia può essere adottata anche d'ufficio dal Giudice proprio per i principi che ispirano l'istituto.
Orbene, calando tali premesse al caso di specie si osserva che l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio è stata annullata a seguito del pagamento degli importi come rideterminato dall' in corso di giudizio;
è dunque cessata la CP_1 materia del contendere in disparte delle statuizioni sulle spese.
Quanto alle spese, invero, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che parte ricorrente in via subordinata aveva avanzato richiesta di rideterminazione ed atteso che la rideterminazione degli importi della sanzione è successiva all'introduzione del giudizio, sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività CP_1 difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le
3 parti in epigrafe, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a pagare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi euro 700,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate, con attribuzione. Si comunichi RR TA , li 16 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
4
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella causa iscritta al numero 1388/23 R.G.
TRA
rapp.ta e difesa dall' Avv. Vincenzo VI e dall' avv. Parte_1
RA VI come in atti RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Anna CP_1
Di Stefano, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 6 marzo 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale accogliere il ricorso per le motivazioni suesposte e per l'effetto annullare l'Ordinanza ingiunzione 02182724 prot 5101.02/02/2023.0032127 del 02/02/2023 e notificata in data 13.02.2023 in relazione all' atto di accertamento prot. n. 5101.31/03/2021. 0116528 del CP_1
15.04.2021, impugnata. • In via gradata applicare l' art. 6 comma 11 del dlgs 150/11 ed annullare le sanzioni sussistendo quanto meno l' insufficienza di prove sulla responsabilita' di parte ricorrente. • In via ulteriormente subordinata applicare l' art. 6 comma 12 Dlgs 150/11, modificare l' OI UG , ingiungendo il pagamento della somma pari alle ritenute non versate pari ad euro 536,00, per l motivazioni spiegate”
1 In particolarededuceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'ordinanza di ingiunzione oggetto di opposizione e che, per tanto, in assenza di atti interruttivi il credito era prescritto;
che in ogni caso la sanzione amministrativa era eccessiva, chiedendo in via principale l'annullamento ed in via subordinata la rideterminazione dell'importo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato;
rappresentava inoltre che la sanzione amministrativa era stata rideterminata nella misura di euro a € 272,58 versando in atti a riscontro il provvedimento di rideterminazione (cfr all. comparsa di costituzione dell' CP_1
Con provvedimento ex art 127 ter cpc del 6.12.23 il Gdl invitava parte ricorrente a precisare se l'importo come ricalcolato dall' fosse ritenuto congruo al fine CP_1 di accertare se vi fosse la cessazione della materia del contendere;
a tale richiesta parte ricorrente non forniva riscontro e seguivano dei rinvii al fine di consentire a parte ricorrente il pagamento della sanzione come rideterminata. In corso di causa l' dato atto dell'avvenuto pagamento della sanzione CP_1 amministrativa, come rideterminata, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Con le note depositate ex art 127 ter cpc parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso rappresentando che in data 17.09.2024, dunque successivamente al pagamento dell'importo da parte della ricorrente, avvenuto in data 11.07.2024, l' aveva nuovamente notificato l'O.I. impugnata CP_1 rettificata appunto dell'importo di euro 272,58. L' con note sostitutive ex art 127 ter cpc rappresentava in via preliminare CP_1 che l'ordinanza notificata in data 11 luglio 2024 conteneva una mera rideterminazione – rideterminazione peraltro richiesta dallo stesso ricorrente;
in ogni caso a seguito del pagamento della sanzione come rideterminata in data 24 ottobre 2024 era stato disposto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione
– oggetto del presente giudizio - con la seguente motivazione “sanzione pagata nei termini”.
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa.
Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Sul punto preme rilevare sul punto che la cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il
2 giudizio (cfr da ult. ord. Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 “deve, viceversa, essere dichiarata,anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.; cfr. sent 13217del 28/05/2013: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo; più specificamente si richiama la Cass. Sez lav, n. 7185 del 25.3. 10: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere, istituto ispirato a ragioni di economia processuale, si verifica quando, dopo la proposizione della domanda e sino alla decisione, viene meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale, ed a condizione che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni contrasto tra le parti, tanto che la pronuncia può essere adottata anche d'ufficio dal Giudice proprio per i principi che ispirano l'istituto.
Orbene, calando tali premesse al caso di specie si osserva che l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio è stata annullata a seguito del pagamento degli importi come rideterminato dall' in corso di giudizio;
è dunque cessata la CP_1 materia del contendere in disparte delle statuizioni sulle spese.
Quanto alle spese, invero, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che parte ricorrente in via subordinata aveva avanzato richiesta di rideterminazione ed atteso che la rideterminazione degli importi della sanzione è successiva all'introduzione del giudizio, sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività CP_1 difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le
3 parti in epigrafe, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a pagare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi euro 700,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate, con attribuzione. Si comunichi RR TA , li 16 dicembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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