Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02794/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2794 del 2024, proposto da
EN CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Saviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. 0054345 del 23-11-2023 del Comune di Saviano;
b) per quanto possa occorrere del permesso a costruire n. 34 del 28.12.2023, non meglio conosciuto, rilasciato alla società IN s.p.a;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Saviano e di IN S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa NA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con sentenza numero 2839/2023 questa Sezione ha annullato il titolo tacito formatosi sull’istanza di autorizzazione unica del 9 maggio 2022 presentata da IN s.p.a., ai sensi degli articoli 43, 44 e 49 del decreto legislativo n. 259 del 2003, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Saviano; l’annullamento è stato determinato dalla riscontrata violazione dell'articolo 44, comma 5, che prevede che “lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto”.
In data 23 novembre 2023 il responsabile del Settore Tecnico del Comune, dato atto della avvenuta attivazione del meccanismo di pubblicità mediante la pubblicazione dell’istanza su un giornale on-line, nonché sull'Albo Pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale del Comune in data 22 giugno 2023, ha rilasciato l’autorizzazione all'installazione della infrastruttura. In data 28 dicembre 2023, poi, è stato emesso in favore di IN un permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto la parte già realizzata della infrastruttura, annullando il precedente diniego tacito formatosi sull'istanza presentata dalla società il 15 giugno 2023.
Avverso tali provvedimenti è insorta la ricorrente, proponendo ricorso al Capo dello Stato, trasposto nella presente sede giusta opposizione di IN. A sostegno dell'impugnativa la ricorrente ha dedotto in estrema sintesi:
I – ELUSIONE DEL GIUDICATO- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44 DEL DLGS. N. 259/2003 (VECCHIO ART. 87 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICA ZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI PUBBLICITÀ E DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE;
II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. N. 36/2001 – VIOLAZIONE E F.A. D.P.C.M. 08.07.2003 - DEGLI ARTT. 9 E 32 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI PRECAUZIONE EX ART. 191 TFUE (NONCHE’ EX ART. 174, PAR. 2, TUE) PER RICHIAMO AI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO EX ART. 1, COMMA 1, L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO, E IMPARZIALITA’ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE;
III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 27 E 31 DEL DPR N. 380/2001 - VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 259 DEL 2003.
2 – Si è costituito in resistenza il Comune di Saviano chiedendo respingersi l’impugnativa, non senza eccepirne l’inammissibilità per carenza di interesse in assenza di prova circa l’attualità del danno.
3 - Ha resistito all'impugnativa anche IN s.p.a., eccependone l'inammissibilità in ragione della circostanza che l'istanza ha ad oggetto la sola realizzazione di un palo privo di antenne.
4 - Respinta l'istanza cautelare, alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 il ricorso e transitato in decisione.
5 - In limine litis , vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Saviano e da IN s.p.a., alla stregua delle considerazioni che seguono:
a) quanto alla carenza di interesse ventilata sulla scorta del limitato contenuto dell’istanza di IN (avente ad oggetto la sola infrastruttura, ma non anche gli ulteriori apparati ed antenne, per i quali in futuro FO e TI avanzerebbero poi separate istanze), è sufficiente riportare quanto già osservato nella citata sentenza n. 2839/2023: “ Giova precisare che non convince il Collegio il rilievo (della controinteressata) che “il preteso pregiudizio per la salute” potrebbe configurarsi solo a seguito del completamento dell’impianto e che, anzi, il necessario parere preventivo dell’ARPA escluderebbe in radice “ogni nocumento per la pubblica incolumità, a prescindere dalla distanza dell’impianto dagli edifici viciniori”, a meno di non voler precludere a priori agli interessati qualunque possibile contestazione in ordine alla collocazione scelta per l’impianto ”.
b) secondo quanto già affermato da questa Sezione (riprendendo un precedente del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1200/2024) nella sentenza n. 3064 del 13/05/2024, quanto all’interesse ad agire “ la verifica va condotta pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito, nel senso che va verificato che la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione ma non anche che abbia subito una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite. … Il ragionamento intorno all’interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega quindi necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, a fronte di un intervento di trasformazione del territorio, viene rinvenuto dalla condivisa giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata ”.
6 – Passando al merito dell’impugnativa, non coglie nel segno il primo motivo di ricorso incentrato sull’assunta elusione del giudicato di cui alla sentenza numero 2839/2023 di questa Sezione, risultando dagli atti di causa che l'istanza di IN è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune in data 22 giugno 2023 e tenuto conto che tale adempimento soddisfa la condizione di cui all'articolo 44 vigente ratione temporis . Ed invero, “ Per consolidata giurisprudenza amministrativa la sola pubblicazione all'albo pretorio non risulta né idonea né sufficiente per soddisfare il requisito di pubblicizzazione dell'istanza previsto, poiché tale modalità non garantisce la conoscibilità all'esterno degli uffici comunali, né agevola l'individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2023, n. 8436).
A ben vedere, a seguito del consolidato processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il sito web istituzionale dei singoli enti locali rappresenta, all'attualità, il portale preferenziale di pubblico accesso alle informazioni che attengono al rapporto tra l'ente e la popolazione locale. Tali siti costituiscono ormai l'ordinario canale con cui i privati interessati possono seguire le attività degli organi amministrativi e politici locali, con l'ulteriore vantaggio che tale mezzo di diffusione non conosce limiti né di tempo né di spazio … ” - (cfr., TAR Marche Ancona, sez. II, 4 giugno 2025, n. 430).
7 - È fondato il secondo motivo di gravame.
Con l’atto impugnato (prot. n. 54345) il Comune di Saviano ha autorizzato “ il completamento dell’impianto ” (in parte già realizzato nella vigenza del precedente titolo tacito) senza istruire la pratica nel modo richiesto dalla normativa applicabile.
La domanda di IN, infatti, non comprende anche la descrizione degli apparati e, pertanto, non rispetta il modello normativo che contempla un’istanza con “valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento” (ex art. 44 co. 5 d. lgs n. 259/03).
In altri termini, il Comune è stato chiamato ad esprimersi su un progetto che deriva dalla parcellizzazione di tutti gli elementi che nel disegno del legislatore devono essere oggetto di scrutinio. In particolare, il Comune ha omesso di considerare che ai sensi del comma 3 dell’art. 44 cit. “L'istanza … deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche ..” pervenendo all’emissione dell’atto autorizzatorio all’esito di una istruttoria inevitabilmente incompleta.
Risulta, altresì, in contrasto con i canoni di buona amministrazione e di efficienza il rilascio di un’autorizzazione per un impianto di TLC (peraltro di sicuro immediato impatto sul territorio e sul paesaggio) prima e a prescindere dalla conoscenza delle emissioni che ne deriveranno, specie laddove (come nel caso di specie) il Comune non abbia neppure tenuto conto della presenza nella medesima zona di altri due impianti.
7.1 - Per le suesposte assorbenti ragioni, va annullata l’autorizzazione prot. n. 54345/23 unitamente al permesso di costruire ex art. 36 bis d.P.R. n. 380/01 n. 34 del 28/12/2023 volto a legittimare la parte dell’infrastruttura già realizzata da IN, come se si trattasse di un comune manufatto.
Ed invero, “ il CCE detta norme speciali che assorbono anche i profili urbanistico edilizi del progetto, tanto che l’autorizzazione è unica e per il suo rilascio non si applica la normativa generale dettata dal DPR n. 380/01 (TAR Abruzzo, sez. I, 1.12.2005, n. 1230; 18.7.2023, n. 392). Vista la peculiarità strutturale delle SRB, considerato il fatto che si tratta di segmenti della rete unica nazionale e tenuto conto che tali impianti devono essere installati nei centri di utenza e al servizio degli insediamenti abitativi, detti interventi sono normati esclusivamente dalla disciplina speciale di cui al CCE (fatte salve solo le previsioni di cui al d.lgs. n. 42/2004) e non anche dalle ordinarie prescrizioni urbanistico edilizie” (TAR Emilia-Romagna, sez. II, 17.12.2015, n. 1155; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 15.1.2015, n. 100; TAR Campania, sez. VII, 29.9.2005, n. 15714).
Non a ragione, quindi, la difesa entizia afferma che non prevedendo il d. lgs. n. 259/03 forme di sanatoria edilizia, “ correttamente l’Amministrazione ha fatto ricorso allo strumento ordinario previsto dal Testo Unico dell’Edilizia ”, trattandosi di normativa non applicabile né per gli impianti di TLC a farsi, né per quelli eseguiti senza titolo.
8 - Le spese seguono la soccombenza del Comune di Saviano e di IN s.p.a. e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Saviano e IN s.p.a. in solido tra loro e in parti uguali nei rapporti interni alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LA EN, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
NA EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA EN | AR LA EN |
IL SEGRETARIO