Articolo 25 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
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9 settembre 1973
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Versione
7 agosto 2012
Art. 25. (Relazione del Ministro)

Il Ministro per la sanita' presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attivita' svolta nel precedente esercizio.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012